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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 31445 | Data di udienza: 8 Giugno 2018

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva di un fabbricato modesto (veranda, tettoia e pergolato) – Collocazione di una roulotte – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di terzi anonimi nella costruzione – Onere probatorio – Giurisprudenza – Artt. 10, 44, lett.e), 95, d.P.R. 380/2001 e art. 181, c.1, d. lgs. 42/2004 – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza e piena prova della riconducibilità delle opere abusive – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio "Al di là di ogni ragionevole dubbio" – Sentenze impugnate in doppia conforme – Fattispecie: dati probatori e fattuali sulla riconducibilità soggettiva delle opere abusive ed ulteriori interessati alla realizzazione dei manufatti abusivi o comunque possessori o compossessori.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 11 Luglio 2018
Numero: 31445
Data di udienza: 8 Giugno 2018
Presidente: SARNO
Estensore: SOCCI


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva di un fabbricato modesto (veranda, tettoia e pergolato) – Collocazione di una roulotte – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di terzi anonimi nella costruzione – Onere probatorio – Giurisprudenza – Artt. 10, 44, lett.e), 95, d.P.R. 380/2001 e art. 181, c.1, d. lgs. 42/2004 – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza e piena prova della riconducibilità delle opere abusive – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio "Al di là di ogni ragionevole dubbio" – Sentenze impugnate in doppia conforme – Fattispecie: dati probatori e fattuali sulla riconducibilità soggettiva delle opere abusive ed ulteriori interessati alla realizzazione dei manufatti abusivi o comunque possessori o compossessori.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 08/06/2018), Sentenza n.31445
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva di un fabbricato modesto (veranda, tettoia e pergolato) – Collocazione di una roulotte – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi di terzi anonimi nella costruzione – Onere probatorio – Giurisprudenza – Artt. 44, lettera e, 95, d.P.R. 380/2001, e art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004.
 
Si configurano i reati, di cui agli artt. 44, lettera e, 95, d.P.R. 380/2001, e art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004 unificati con il vincolo della continuazione, la costruzione abusiva di un fabbricato modesto con appendice di una veranda, una tettoia ed un pergolato, nonché per aver collocato una roulotte. Nella specie, l’osservazione della ricorrente nel ricorso per cassazione (non sono io il committente dei lavori; già prospettata con i motivi di appello), è una valutazione – soggettiva – tendente a prospettare una possibilità di interventi di terzi anonimi, ma si tratta di un evidente dubbio soggettivo, scollegato da qualsiasi atto processuale, non dimostrato davanti al giudice di merito; quindi non può essere considerato dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C. e altro).
  
  
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza e piena prova della riconducibilità delle opere abusive – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio "Al di là di ogni ragionevole dubbio" – Sentenze impugnate in doppia conforme – Fattispecie: dati probatori e fattuali sulla riconducibilità soggettiva delle opere abusive ed ulteriori interessati alla realizzazione dei manufatti abusivi o comunque possessori o compossessori. 
 
La regola dell’"al di là di ogni ragionevole dubbio", secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. La sentenza impugnata (e quella di primo grado, in doppia conforme) rileva la piena prova della riconducibilità delle opere abusive al ricorrente, per cui, emerge in maniera assolutamente piana se si considera che costui risulta essere pieno ed esclusivo proprietario del terreno sul quale sono sorte le dette opere. Nella specie, il ricorrente non ha dedotto alcunché di specifico circa l’esistenza di ulteriori soggetti interessati alla realizzazione dei manufatti abusivi o comunque possessori o compossessori del sito sede dei manufatti [ … ] deve per altro verso osservarsi che a tenore del verbale di sopralluogo le opere sono state realizzate nel territorio del Comune e luogo coincidente con la residenza del ricorrente, che dunque risulta avere il proprio stabile e abituale domicilio proprio sul sito sede dei lavori abusivi.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. SARNO, Rel. SOCCI, Ric. Guarino 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 08/06/2018), Sentenza n.31445

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 11/07/2018 (Ud. 08/06/2018), Sentenza n.31445
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da GUARINO ANTONINO nato a CASTELVETRANO;
 
avverso la sentenza del 20/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo: "Rigetto del ricorso"
 
udito il difensore, Avv. Ottorino Agati, che chiede l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 23 novembre 2017 ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato Antonino Guarino alla pena di giorni 21 di arresto ed € 23.500,00 di ammenda, unificati i reato con il vincolo della continuazione, relativamente ai reati di cui agli art. 81, cod. pen. 44, lettera e, 95, d.P.R. 380/2001, e art. 181, comma 1, d. lgs. 42/2004, accertati in Castelvetrano il 25 ottobre 2013. La sentenza invece ha assolto l’imputato dal reato ex art. 734, cod. pen. perché il fatto non sussiste.
 
2. Antonino Guarino ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc, pen.
 
2. 1. Violazione di legge, art. 81e131 bis, cod. pen.
 
Il ricorrente è stato condannato per aver violato la normativa edilizia, ovvero per aver costruito abusivamente alcune opere, un fabbricato modesto con appendice di una veranda, una tettoia ed un pergolato, nonché per aver collocato una roulotte, in una parte racchiusa dal muretto.
 
I giudici di merito hanno applicato la continuazione, ma nessun medesimo disegno criminoso risulta accertato, trattandosi di singole azioni. L’omessa applicazione dell’art. 81, cod. pen. avrebbe comportato una pena sicuramente inferiore a quella applicata dai giudici di merito.
 
Inoltre non è stato applicato l’art. 131 bis, del cod. pen. in relazione alla modesta entità degli abusi e all’assenza di danni per terzi.
 
2. 2. Carenza ed illogicità della motivazione sulla responsabilità e sul rigetto dell’istanza di applicazione della particolare tenuità del fatto.
 
In base al solo diritto di proprietà del terreno, dove sono state costruite le opere abusive, la Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente. Ciò risulta insufficiente per l’affermazione della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.
 
Inoltre, la motivazione è illogica e contraddittoria, anche relativamente al rigetto dell’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen., in quanto la sentenza si limita a ritenere non di particolare tenuità il fatto per «il numero e la consistenza delle [ … ] opere».
 
Ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi e relativamente alla questione dell’unificazione dei reati con la continuazione per assenza del relativo motivo in sede di appello.
 
«Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 – dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).
 
Conseguentemente nessun vizio motivazionale, sul punto, sussiste.
 
Inoltre l’applicazione della continuazione comporta comunque l’applicazione di una pena più favorevole della somma delle pene per ogni singolo reato; ma sul punto il ricorso è comunque generico, limitandosi a prospettare un trattamento sanzionatorio sfavorevole senza altre indicazioni concrete.
 
4. Nel ricorso si ripropongono in modo generico ed aspecifico le stesse argomentazioni dell’appello, senza critiche alle argomentazioni della sentenza di appello, relativamente alla responsabilità. Ricorso peraltro articolato in fatto, senza specifiche critiche di legittimità alla decisione impugnata. 
 
La sentenza impugnata (e quella di primo grado, in doppia conforme) con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o manifeste illogicità, rileva che «La piena prova della riconducibilità delle opere abusive per cui è processo all’imputato emerge in maniera assolutamente piana se si considera che costui risulta essere pieno ed esclusivo proprietario del terreno sul quale sono sorte le dette opere. Né il Guarino ha dedotto alcunché di specifico circa l’esistenza di ulteriori soggetti interessati alla realizzazione dei manufatti abusivi o comunque possessori o compossessori del sito sede dei manufatti [ … ] deve per altro verso osservarsi che a tenore del verbale di sopralluogo datato 16 dicembre 2014 le opere sono state realizzate in territorio del Comune di Castelvetrano, località Traina di Selinunte, strada 81 bis n. 16, luogo coincidente con la residenza dell’imputato, che dunque risulta avere il proprio stabile e abituale domicilio proprio sul sito sede dei lavori abusivi».
 
Il ricorso in modo generico si limita a ribadire l’assenza di prove sulla committenza dei lavori edili abusivi, senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata.
 
È inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07 /2014 – dep. 28/10/2014, Carialo e altri, Rv. 260608).
 
Inoltre, l’osservazione della ricorrente nel ricorso per cassazione (non sono io il committente dei lavori; già prospettata con i motivi di appello), è una valutazione – soggettiva – tendente a prospettare una possibilità di interventi di terzi anonimi, ma si tratta di un evidente dubbio soggettivo, scollegato da qualsiasi atto processuale, non dimostrato davanti al giudice di merito; quindi non può essere considerato dalla Corte di legittimità, in assenza di elementi probatori, non indicati nel ricorso e riferibili ad atti del processo (vedi espressamente Cassazione, Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014 – dep. 08/05/2014, C e altro, Rv. 260409: «La regola dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio>>, secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali»).
 
5. Relativamente alla particolare tenuità del fatto, la sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando che il numero e la consistenza delle opere abusive non consente di ritenere il fatto di particolare tenuità.
 
Trattasi di una valutazione di merito, peraltro insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola". (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016 – dep. 28/06/2016, Grosoli, Rv. 26726201).
 
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso il 8/06/2018
 

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