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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1556 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condominio – Sanatoria – Abuso realizzato dal singolo condomino su aree comuni – Assenza di elementi di prova circa la volontà degli altri comproprietari – Inapplicabilità della sanatoria


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 21 Agosto 2018
Numero: 1556
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condominio – Sanatoria – Abuso realizzato dal singolo condomino su aree comuni – Assenza di elementi di prova circa la volontà degli altri comproprietari – Inapplicabilità della sanatoria



Massima

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 21 agosto 2018, n. 1556


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Condominio – Sanatoria – Abuso realizzato dal singolo condomino su aree comuni – Assenza di elementi di prova circa la volontà degli altri comproprietari – Inapplicabilità della sanatoria.

Alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi può provvedere ogni soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima; ciò, però, a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818; Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 437; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3520). Di conseguenza, l’istituto della sanatoria è considerato inapplicabile laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari. Diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).


Pres. Salamone, Est. Tallaro – G.R. (avv. Lavia) c. Comune di Rossano (avv.ti Caruso e Converso)


Allegato


Titolo Completo

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 21 agosto 2018, n. 1556

SENTENZA

 

TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 21 agosto 2018, n. 1556

Pubblicato il 21/08/2018

N. 01556/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00015/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2013, proposto da
Giovanni Rugna, rappresentato e difeso dall’avvocato Rosina Lavia, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Giuseppe Spadafora, in Catanzaro, alla via XX Settembre, n. 63;

contro

Comune di Rossano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigina Maria Caruso e Patrizia Converso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Condominio Palazzo Centrale, in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Cataldo Stasi e Giuliano Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento del dirigente del Settore 4 – Territorio e Ambiente del Comune di Rossano del 21 giugno 2012, prot. uff. urb. n. 17860, di rigetto richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rossano e del Condominio Palazzo Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 luglio 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Giovanni Rugna si duole del provvedimento con il quale il Comune di Rossano gli ha negato il permesso di costruire in sanatoria relativo alla messa in opera di ringhiera metallica e pavimentazione su esistenti balconi e apertura di un accesso su un parapetto al sesto piano di un edificio insistente su via Nazionale.

In particolare, l’amministrazione non ha concesso il richiesto titolo in quanto le opere sarebbero state realizzate non già su balconi preesistenti, bensì su un cornicione e su un un parapetto, e cioè su beni che ricadrebbero in comunione e in relazione ai quali, in ogni caso, il ricorrente non avrebbe dato prova del titolo di disponibilità.

Inoltre, dalla documentazione prodotta non si evincerebbe se i cornicioni a sbalzo siano atti a sopportare i sovraccarichi, permanentio accidentali, previstidalla normativa vigente per le civili abitazioni.

2. – Il ricorrente ha articolato tre ordini di censure.

Eccesso di potere. L’amministrazione non avrebbe tenuto conto della documentazione presentata in sede endoprocedimentale dal ricorrente, avrebbe travisato i fatti e avrebbe strabordato dai propri limiti, pretendendo di risolvere una controversia circa la titolarità del diritto di proprietà sull’area interessata dai lavori. Inoltre, non avrebbe nel caso di specie consentito un’attività edilizia che in altri casi è stata assentita.

Difetto di motivazione. In particolare, l’amministrazione comunale non avrebbe tenuto conto di quanto dichiarato in sede di sopralluogo, e cioè che la ringhiera apposta è provvisoria; non avrebbe dato conto del motivo per il quale sia stata richiesta la prova della proprietà delle aree oggetto dei lavori; non avrebbe motivato quale pregiudizio l’Ente avrebbe subito dalla realizzazione delle opere.

Violazione di legge. L’amministrazione non avrebbe coinvolto, nel procedimento, anche il Condominio controinteressato; e non avrebbe indicato in cosa l’opera contrasta con gli strumenti urbanistici comunali.

Per tali ragioni ha richiesto l’annullamento dell’atto impugnato.

3. – Ha resistito il Comune di Rossano.

Si è costituito, dichiaratamente od opponendum, benché ritualmente evocato in giudizio, il Condominio Palazzo Centrale.

Il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 4 luglio 2018.

4. – In via preliminare, il Collegio ritiene che non vi sono i presupposti per l’interruzione del giudizio.

Come rilevato dalla difesa comunale, con l.r. Calabria 2 febbraio 2018, n. 2, il Comune di Rossano si è estinto – al pari del Comune di Corigliano Calabro – e, a far data dal 31 marzo 2018 ad essi è subentrato il neo istituito Comune di Corigliano-Rossano. La segnalata vicenda non incide tuttavia sul presente giudizio, atteso che l’estinzione e conseguente fusione di due distinti Comuni in un unico Ente territoriale determina una successione nel munus tra i soggetti pubblici, con trasferimento della titolarità sia delle strutture burocratiche sia dei rapporti amministrativi pendenti ma senza soluzione di continuità idonea a cagionare un evento interruttivo del processo (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 19 aprile 2018, n. 920; Id. 17 maggio 2018, n. 1064; Cons. Stato, Sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4630).

5. – Nel merito della vicenda controversa, osserva il Collegio come le fotografie presenti nel fascicolo di parte ricorrente e anche le tavole progettuali rivelino come egli abbia inteso trasformare in balconi i cornicioni del più ampio fabbricato condominiale.

Ora, per la loro attinenza alla facciata, i cornicioni debbono di regola considerarsi parte comune dell’edificio (cfr. C. App. Salerno, 16 marzo 1992, in Giur. Merito, 1994; ma sulla nozione di facciata cfr. anche Cass. Civ., Sez. II , 14 dicembre 2017, n. 30071).

5. – Ebbene, in base all’art. 11, comma 1 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990).

Alla richiesta di sanatoria e agli adempimenti relativi possono provvedere anche ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima; ciò, però, a condizione che sia acquisito in modo univoco il consenso comunque manifestato dal proprietario (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2014, n. 4818; Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2009, n. 437; Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2000, n. 3520).

Non a caso, è stato considerato inapplicabile l’istituto del condono, laddove l’abuso sia realizzato dal singolo condomino su aree comuni, in assenza di ogni elemento di prova circa la volontà degli altri comproprietari, atteso che, diversamente opinando, l’amministrazione finirebbe per legittimare una sostanziale appropriazione di spazi condominiali da parte del singolo condomino, in presenza di una possibile volontà contraria degli altri, i quali potrebbero essere interessati all’eliminazione dell’abuso anche in via amministrativa e non solo con azioni privatistiche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2008, n. 3282).

7. – In questi termini, l’operato dell’amministrazione intimata appare corretto.

Va inoltre osservato, ai fini del rigetto del ricorso, che: a) il mancato coinvolgimento del Condominio Palazzo Centrale nella fase procedimentale non ha leso alcun interesse del ricorrente; b) l’assenso in passato prestato dal Comune di Rossano rispetto a interventi edilizi analoghi, di cui peraltro non vi è alcuna prova, non può evidentemente comportare l’illegittimità di una decisione conforme a diritto; c) non trattandosi di provvedimento assunto in autotutela, bensì del diniego di un’autorizzazione in sanatoria, non vi era la necessità che l’amministrazione indicasse l’interesse pubblico, diverso dal rispetto della legge, alla sua adozione.

Al rigetto del ricorso si perviene con ancora maggiore convinzione laddove si tenga in debita considerazione il fatto che in sede di ricorso Giovanni Rugna non ha specificamente contestato uno dei motivi di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria, e cioè che dalla documentazione prodotta non si evincerebbe se i cornicioni a sbalzo siano atti a sopportare i sovraccarichi, permanentio accidentali, previstidalla normativa vigente per le civili abitazioni.

Il ricorso, dunque, non è, sotto questo profilo, idoneo a superare le ragioni di diniego.

7. – Alle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Rossano e del Condominio Palazzo Centrale; la liquidazione nei compensi tiene conto del pregio delle difese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna Giovanni Rugna alla rifusione, in favore del Comune di Rossano, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.500,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Condanna Giovanni Rugna alla rifusione, in favore del Condominio Palazzo Centrale, in persona dell’amministratore in carica, delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 750,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario

        
L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
        
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
        
        
IL SEGRETARIO
 

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