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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 40464 | Data di udienza: 17 Maggio 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione – Sentenza di condanna – Presentazione di istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato – Art. 31, c.9, d.P.R. 380/2001 –  Giurisprudenza  – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Natura di sanzione amministrativa – Revoca della  sentenza di condanna – Verifica della legittimità dell’atto concessorio – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Requisiti di forma e di sostanza  – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione indipendente al rapporto col bene – Ragioni di tutela del territorio – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Inapplicabilità della disciplina generale della prescrizione – Giurisprudenza della Corte EDU – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Giurisprudenza – Zona vincolata di tipologia 1 del d.lgs. 42/2004 – Esclusione della condonabilità dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni nel procedimento di esecuzione – Censura manifestamente infondate – Mancato esame da parte del giudice di merito –  Annullamento del provvedimento – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Settembre 2018
Numero: 40464
Data di udienza: 17 Maggio 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: REYNAUD


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione – Sentenza di condanna – Presentazione di istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato – Art. 31, c.9, d.P.R. 380/2001 –  Giurisprudenza  – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Natura di sanzione amministrativa – Revoca della  sentenza di condanna – Verifica della legittimità dell’atto concessorio – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Requisiti di forma e di sostanza  – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione indipendente al rapporto col bene – Ragioni di tutela del territorio – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Inapplicabilità della disciplina generale della prescrizione – Giurisprudenza della Corte EDU – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Giurisprudenza – Zona vincolata di tipologia 1 del d.lgs. 42/2004 – Esclusione della condonabilità dell’opera – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni nel procedimento di esecuzione – Censura manifestamente infondate – Mancato esame da parte del giudice di merito –  Annullamento del provvedimento – Esclusione.



Massima

 

 
 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 17/05/2018), Sentenza n.40464
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Opere abusive – Revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione – Sentenza di condanna – Presentazione di istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato – Art. 31, c.9, d.P.R. 380/2001 – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Zona vincolata di tipologia 1 del d.lgs. 42/2004 – Esclusione della condonabilità dell’opera – Giurisprudenza.
 
In tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07 /2015, Manna; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo) non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia). In termini più generali, si è affermato che in siffatti casi il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo). Nel caso di specie, il g.i.p. ha escluso in radice la condonabilità dell’opera – e, dunque, il rilascio di un legittimo provvedimento favorevole – osservando che la stessa ricade in zona vincolata di tipologia 1 del d.lgs. 42/2004.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Ordine di demolizione impartito dal giudice – Natura di sanzione amministrativa – Revoca della  sentenza di condanna – Verifica della legittimità dell’atto concessorio – Potere-dovere del giudice dell’esecuzione – Requisiti di forma e di sostanza.
 
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere- dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Mazzotta). E’ per contro infondato che l’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato amministrativo – vale a dire di decidere sull’istanza di condono prima di ingiungere la demolizione del manufatto – possa condizionare l’esecutività dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna dal giudice penale posto che se, per la sua natura di sanzione amministrativa, l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, ciò è consentito solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia). 
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Ordine di demolizione indipendente al rapporto col bene – Ragioni di tutela del territorio – Natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio – Inapplicabilità della disciplina generale della prescrizione – Giurisprudenza della Corte EDU.
 
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier). Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07 /2015, Formisano; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a.) e le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – non consentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cast. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazioni nel procedimento di esecuzione – Censura manifestamente infondate – Mancato esame da parte del giudice di merito –  Annullamento del provvedimento – Esclusione.
 
In tema di impugnazioni, ma certamente valido anche nel procedimento di esecuzione – secondo cui il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo che sia manifestamente infondato non comporta l’annullamento del provvedimento, trattandosi di censura che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e non derivandone quindi alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri; Sez. 5, n. 27202/2013 del 11/12/2012, Tannoia e a.).
 
(conferma ordinanza del 21/11/2017 – G.i.p. del TRIBUNALE DI VELLETRI) Pres. ANDREAZZA, Rel. REYNAUD, Ric. Monteferri 
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 17/05/2018), Sentenza n.40464

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 12/09/2018 (Ud. 17/05/2018), Sentenza n.40464

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Monteferri Giorgio, nato a Velletri;
 
avverso l’ordinanza del 21/11/2017 del G.i.p. del Tribunale di Velletri;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con ordinanza del 21 novembre 2017, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da Giorgio Monteferri e volta ad ottenere la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 con sent. G.i.p. Trib. Velletri 31 marzo 2000, divenuta definitiva.
 
 
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Giorgio Monteferri, deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..
 
 
3. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata per non aver valutato la sent. T.A.R. Lazio n.9943/2016 che aveva annullato l’ingiunzione n. 87 del 29 febbraio 2016 con cui il Comune aveva ordinato la demolizione del medesimo manufatto senza aver prima deciso l’istanza di condono edilizio presentata in relazione allo stesso in data 24 marzo 2004.
 
 
4. Con il secondo motivo si deduce ulteriore vizio di motivazione per non aver preso il giudice in esame l’ulteriore doglianza rappresentata in una memoria ritualmente proposta nel procedimento di esecuzione, con cui si chiedeva dichiararsi l’estinzione dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 173 cod. pen., dovendo lo stesso qualificarsi pena accessoria e non sanzione amministrativa.
 
 
5. Il ricorso – che può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata – è infondato e dev’essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
 
5.1. E’ ben vero che il giudice non ha preso in esame la sentenza del giudice amministrativo evocata dall’istante, ma lo ha fatto ritenendo assorbente l’irrilevanza della domanda di condono edilizio posta dal ricorrente a sostegno dell’invocata sospensione o revoca dell’ordine di demolizione. Nell’istanza con cui è stato avviato l’incidente d’esecuzione, invero, l’odierno ricorrente fondava la richiesta sulla presentazione della domanda di condono e la sentenza del giudice amministrativo era richiamata soltanto per significare come fosse stato ritenuto illegittimo che l’autorità amministrativa ingiungesse la demolizione senza aver prima deciso con provvedimento definitivo sulla condonabilità dell’opera, essendosi limitata a notificare (sin dal 2008) una mera comunicazione di preavviso di diniego.
 
La ratio della decisione del giudice amministrativo – legata ad vizio di legittimità di natura procedimentale – ne rende evidente l’irrilevanza rispetto al consolidato e corretto principio di diritto, applicato dal giudice dell’esecuzione, secondo cui in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07 /2015, Manna, Rv. 266763; Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212) non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050). In termini più generali, si è affermato che in siffatti casi il giudice dell’esecuzione è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell’istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell’esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212). Di fatti, in tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere- dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e a., Mazzotta, Rv. 260972).
 
Nel caso di specie, il g.i.p. ha escluso in radice la condonabilità dell’opera – e, dunque, il rilascio di un legittimo provvedimento favorevole – osservando che la stessa ricade in zona vincolata di tipologia 1 del d.lgs. 42/2004. A questo rilievo – di per sé assorbente ed idoneo a sorreggere il rigetto dell’istanza – in ricorso non viene mossa alcuna censura.
 
E’ per contro infondato che l’obbligo dell’autorità amministrativa di conformarsi al giudicato amministrativo – vale a dire di decidere sull’istanza di condono prima di ingiungere la demolizione del manufatto – possa condizionare l’esecutività dell’ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna dal giudice penale posto che se, per la sua natura di sanzione amministrativa, l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, ciò è consentito solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv.253050). Il giudicato invocato dal ricorrente non ha queste caratteristiche.
 
 
5.2. Quanto alla mancata disamina dell’ulteriore motivo addotto con la memoria presentata nel procedimento di esecuzione, la doglianza è generica, poiché, al di là della correttezza o meno dell’operato del g.i.p. nel non esaminare la questione, ritenendola estranea all’oggetto del procedimento siccome delineato nell’atto introduttivo, la stessa è ictu oculi infondata, essendo indiscusso il principio secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto alla disciplina della prescrizione stabilita dall’art. 173 cod. pen. per le sanzioni penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che
è in rapporto col bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l’autore dell’abuso (Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540). Essa, peraltro, non è neppure soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 28 legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda unicamente le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3, n. 36387 del 07/07 /2015, Formisano, Rv. 265540; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio e a., Rv. 250336) e le caratteristiche di detta sanzione amministrativa – che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, configura un obbligo di fare per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che si
trova in rapporto con il bene, anche se non è l’autore dell’abuso – nonconsentono di ritenerla "pena" nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte EDU, e, pertanto, è da escludere sia la irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali soggette a prescrizione, sia una violazione del parametro interposto di cui all’art. 117 Cast. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977).
 
Deve pertanto richiamarsi il principio – affermato in tema di impugnazioni, ma certamente valido anche nel procedimento di esecuzione – secondo cui il mancato esame, da parte del giudice di merito, di un motivo che sia manifestamente infondato non comporta l’annullamento del provvedimento, trattandosi di censura che, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento e non derivandone quindi alcun pregiudizio alla parte (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263980; Sez. 5, n. 27202/2013 del 11/12/2012, Tannoia e a., Rv. 256314 ).

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
 
Così deciso il 17 maggio 2018.
 

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