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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1347 | Data di udienza: 17 Luglio 2018

APPALTI – Proposte migliorative – Nozione – Gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Margine di discrezionalità della stazione appaltante – Valutazione delle offerte – Valutazione dell’incertezza assoluta – Attribuzione dei punteggi – Censure – Sindacato sostitutorio – Inammissibilità.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 17 Settembre 2018
Numero: 1347
Data di udienza: 17 Luglio 2018
Presidente: d'Arpe
Estensore: Abbate


Premassima

APPALTI – Proposte migliorative – Nozione – Gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Margine di discrezionalità della stazione appaltante – Valutazione delle offerte – Valutazione dell’incertezza assoluta – Attribuzione dei punteggi – Censure – Sindacato sostitutorio – Inammissibilità.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 settembre 2018, n. 1347


APPALTI – Proposte migliorative – Nozione – Gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Margine di discrezionalità della stazione appaltante.

Possono essere considerate proposte migliorative – come tali ammesse anche in assenza di una previsione contenuta nel bando di gara – tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923; V, 14/05/2018, n. 2853): nell’ambito della gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655), anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante.
 

APPALTI – Valutazione delle offerte – Valutazione dell’incertezza assoluta – Attribuzione dei punteggi – Censure – Sindacato sostitutorio – Inammissibilità.

La valutazione delle offerte – e dunque anche della loro “incertezza assoluta” – nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655;  V, 14/05/2018, n. 2853)

Pres. d’Arpe, Est. Abbate – Ditta G. S.r.l.u. (avv.ti Leuci e Marra) c. Comune di Specchia (avv. Quinto) e altro (n.c.)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ - 17 settembre 2018, n. 1347

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 3^ – 17 settembre 2018, n. 1347

Pubblicato il 17/09/2018

N. 01347/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00398/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 398 del 2018, proposto da
Ditta De Giorgi Daniele S.r.l.u., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Leuci e Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Roberto Gualtiero Marra in Lecce, piazza Mazzini, n. 72;


contro

Comune di Specchia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi, n. 43;
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca, non costituita in giudizio;

nei confronti

Energia e Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, n. 13/A;

per l’annullamento, previa sospensiva,

della determinazione n. 119 del 16/03/2018 del Comune di Specchia di aggiudicazione dell’appalto di lavori di riqualificazione della Scuola secondaria di I grado Don Luigi Sturzo, dei verbali di gara e di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, della nota del Comune di Specchia prot. n. 2655 (rectius 2955) del 16/03/2018 avente ad oggetto la comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori; nonché per la dichiarazione di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente stipulato con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro, e per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Specchia e di Energia e Ambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti l’avv. D. Mastrolia, l’avv. L. Massari, in sostituzione dell’avv. L. Quinto, e l’avv. A. Leuci, in sostituzione degli avv. R.G. Marra e S. Leuci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La Ditta ricorrente – seconda classificata con un punteggio complessivo di 83,777 punti su 100 (di cui 78,759 punti per l’offerta tecnica e 5,018 punti per l’offerta economica) nella graduatoria finale relativa alla gara, a mezzo di procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “riqualificazione della scuola secondaria di I grado Don Luigi Sturzo” (importo di progetto € 1.000.000,00), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (con ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, di punti massimi 90 per l’offerta tecnica e di punti massimi 10 per l’offerta economica) – ha impugnato, domandandone l’annullamento:

– la determinazione n. 119 del 16/03/2018, con cui il Comune di Specchia ha disposto l’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi in favore della Società Energia e Ambiente S.r.l., prima classificata nella gara de qua con un punteggio complessivo di 87,093 punti su 100 (di cui 82,564 punti per l’offerta tecnica e 4,529 punti per l’offerta economica);

– i verbali di gara e ogni altro provvedimento connesso, presupposto o consequenziale; e

– la nota del Comune di Specchia prot. n. 2955 del 16/03/2018, avente ad oggetto la comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori.

Chiede altresì la dichiarazione di inefficacia e/o caducazione del contratto eventualmente stipulato con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro, nonché il risarcimento del danno.

A sostegno del gravame interposto la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione di lex specialis e del progetto posto a base di gara. Violazione dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016. Inammissibilità dell’offerta. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta.

2) Violazione di lex specialis. Violazione degli artt. 95, 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016. Carenza essenziale, indeterminatezza e genericità assoluta dell’offerta. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta.

3) Violazione di lex specialis. Violazione degli artt. 95, 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016. Carenza essenziale, indeterminatezza e contraddittorietà assoluta dell’offerta. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta.

4) Violazione di lex specialis. Violazione degli artt. 95 e 97 D. Lgs. 50/2016. Inammissibilità e illegittimità dell’offerta. Carenza di istruttoria. Illogicità manifesta.

5) Violazione di lex specialis. Violazione dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016. Carenza di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Dopo avere illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come sopra riportato.

In data 26/04/2018, si è costituita in giudizio la controinteressata Società aggiudicataria depositando un atto di costituzione, con cui ha chiesto a questo Tribunale di rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto e prima ancora inammissibile e/o irricevibile, nonché improcedibile.

In data 14/05/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Specchia, depositando un atto di controricorso, con cui, replicando puntualmente alle doglianze della Società ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso (e dell’istanza cautelare).

In pari data, la Società controinteressata ha depositato una memoria difensiva in vista della Camera di Consiglio del 16/05/2018, in cui ha contestato in modo articolato tutti i motivi di gravame dedotti da parte ricorrente ed ha chiesto a questo Tribunale di rigettare il ricorso e l’istanza cautelare perché improcedibili, inammissibili, irricevibili ed infondati.

Non si è costituita in giudizio la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terra di Leuca.

Con ordinanza cautelare n. 238 del 17/05/2018, la Sezione non ha concesso alla Società ricorrente l’invocata sospensiva.

Nelle more del giudizio, in data 06/06/2018, è intervenuta la sottoscrizione del contratto di appalto per cui è causa tra il Comune di Specchia e la Società Energia e Ambiente S.r.l. e, in data 12/06/2018, la consegna dei lavori, che hanno poi avuto effettivo inizio in data 18/06/2018.

In vista dell’udienza di discussione del 17/07/2018, la Società ricorrente ha depositato, in data 29/06/2018, una memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Quindi, in data 05/07/2018, il Comune di Specchia ha depositato una memoria di replica, con la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, e, in data 06/07/2018, anche la Società controinteressata ha depositato una breve memoria per replicare alle deduzioni difensive esplicitate con la avversa memoria.

Sempre in data 06/07/2018, infine, la Società ricorrente ha depositato una replica per la pubblica udienza, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

All’udienza pubblica del 17/07/2018, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.


DIRITTO

0. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

1. Con il primo motivo di gravame la Società ricorrente sostiene che l’offerta tecnica della Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa in quanto prevede (asserite) “modifiche peggiorative” al progetto esecutivo posto a base di gara per la pavimentazione della palestra, avendo l’Aggiudicataria offerto nel proprio progetto la fornitura e posa in opera della pavimentazione sportiva in gomma indicata nel prezziario regionale Puglia alla voce E 14.07 (prezzo a mq. € 56,80) anziché alla voce IS 04.10a (prezzo a mq. € 65,00).

La censura è priva di pregio.

Anzitutto deve essere evidenziato, in via generale, che la lex specialis di gara non prescrive requisiti tecnici minimi a pena di esclusione.

Ciò premesso, nel particolare caso di specie, l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata Società Energia e Ambiente S.r.l. con riferimento alla pavimentazione della palestra non può ritenersi (complessivamente) peggiorativa rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.

A riguardo, osserva il Collegio, come già evidenziato nell’ordinanza cautelare della Sezione, che:

– la voce pavimentazione della palestra non costituisce criterio autonomo di valutazione dell’offerta tecnica, ma attiene al “Criterio a1: Caratteristiche funzionali dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze in particolare palestra ed auditorium (P.ti 25)” previsto nell’art. 4 (“Criterio di aggiudicazione e attribuzione punteggi”) del Disciplinare di gara, per il quale è stabilito un punteggio particolarmente elevato (fino a 25 punti); criterio complessivo che riguarda, quindi, non solo la palestra e tanto meno la sola pavimentazione della palestra;

– la lex specialis (oltre a non prevedere requisiti tecnici minimi a pena di esclusione) prevede, anche in considerazione del fatto che la gara de qua è stata formulata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la possibilità di presentare migliorie da parte delle imprese offerenti rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara, quali, con particolare riferimento al predetto criterio a1), “A titolo esemplificativo e non esaustivo: 1.1) Miglioramenti funzionalità palestra (servizi igienici interni ed esterni, pacchetto di posa pavimentazione campo da gioco per la pratica della pallavolo (parquet), impianti)”;

– la Società aggiudicataria, nel rispetto della lex specialis, ha presentato un’offerta tecnica migliorativa in relazione al criterio in questione, non solo ove si considerino – come è doveroso – tutti i miglioramenti offerti dalla stessa (anche) in relazione all’intero edificio scolastico (i.e. rifacimento degli spogliatoi, rifacimento dei bagni per il pubblico, sostituzione del lucernario, installazione di pannelli fonoassorbenti e piano interrato dell’auditorium), ma anche (e soprattutto) per la pavimentazione della palestra (voce in contestazione), relativamente al campo da gioco (9x18m) e all’area di rispetto (2m su laterali e fondo per competizioni nazionali); aree per le quali la (sola) Ditta aggiudicataria ha offerto una pavimentazione in legno (necessaria, tra l’altro, per poter utilizzare il campo del palazzetto per competizioni agonistiche a livello nazionale e internazionale), rispetto alla pavimentazione in gomma prevista dal progetto esecutivo, mentre solo per le aree esterne al campo da gioco (tribune e zone pertinenziali) la Ditta medesima ha offerto la pavimentazione in gomma indicata nel prezziario regionale Puglia alla voce E 14.07 anziché quella indicata nel prezziario regionale Puglia alla voce IS 04.10a. Pertanto, nemmeno la (sola) voce relativa alla pavimentazione della palestra (peraltro parziale) può ritenersi (complessivamente) peggiorativa.

A conferma della correttezza della decisione assunta dalla Commissione giudicatrice, che non solo non ha escluso l’offerta dell’odierna controinteressata, ma le ha assegnato, in relazione al criterio a1) di cui trattasi, il punteggio massimo di 25 punti, va richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale, da un lato, possono essere considerate proposte migliorative – come tali ammesse anche in assenza di una previsione contenuta nel bando di gara – “tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere il progetto prescelto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste (cfr., in tal senso, anche Cons. Stato, V, 16 aprile 2014, n. 1923)” (Consiglio di Stato, Sezione V, 14/05/2018, n. 2853) e, dall’altro, nell’ambito della gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – come è nel caso di specie – “è lasciato ampio margine di discrezionalità alla commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655), anche quanto alla valutazione delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta e la sua efficienza nonché quanto alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, Sezione V, 14/05/2018, n. 2853, cit.).

Né – secondo questo Tribunale – possono condurre a conclusioni diverse le ulteriori osservazioni contenute nella memoria depositata per la Società ricorrente dopo la Camera di Consiglio (nella quale la Sezione ha respinto l’istanza cautelare da essa presentata) ed in vista della pubblica udienza, ove si sottolinea la circostanza (non contestata nel ricorso introduttivo del presente giudizio) che la pavimentazione sportiva in parquet offerta dalla Società Energia e Ambiente S.r.l. sia sufficiente a coprire soltanto il terreno di gioco del campo da pallavolo e non anche di quello da pallacanestro; il che renderebbe evidente – secondo parte ricorrente – che “l’offerta illegittimamente aggiudicataria non rispetti la lex di gara, tutte le certificazioni della Federazione nazionale e nemmeno la regola del buon senso, non potendo essere consentita la realizzazione di un campo da pallacanestro con due diverse tipologie di pavimentazione per il terreno di gioco”.

Tale doglianza, infatti (in disparte ogni considerazione circa l’ammissibilità della stessa per i suoi profili di novità), è completamente destituita di fondamento in quanto, come puntualmente rilevato (anche) dalla difesa del Comune resistente e della Società aggiudicataria, la lex specialis chiarisce che la pavimentazione della palestra attiene al “campo da gioco per la pratica della pallavolo” (cfr. art. 4 del Disciplinare di gara in relazione al Criterio a1), mentre non contiene alcun riferimento alla realizzazione di un campo da pallacanestro, che, peraltro, parrebbe richiedere dimensioni superiori a quelle della palestra in questione (cfr. sul punto la memoria di replica della Società aggiudicataria).

Inoltre, deve ritenersi inconferente il richiamo svolto da parte ricorrente, al fine di giustificare le proprie tesi, al precedente di questa Sezione n. 760 del 04/05/2018, relativo ad una fattispecie diversa da quella per cui è causa in considerazione, tra l’altro, del fatto che, (solo) in quel caso, la lex specialis, prescriveva requisiti tecnici minimi non rispettati dal concorrente primo graduato (oltre a prevedere che l’offerta tecnica dovesse contenere “a pena di esclusione” il computo metrico non estimativo).

2. Con il secondo motivo di gravame la Società ricorrente afferma che l’offerta della Ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa anche per la (asserita) evidente indeterminatezza del suo contenuto descritto nei computi metrici non estimativi presentati per lavorazioni e forniture (“in quanto ciascuna descrizione è monca nel suo contenuto, interrotto da puntini di sospensione “…””), gran parte delle quali, peraltro, sostitutive di quelle poste a base di gara e non identificabili nemmeno a mezzo del prezziario regionale per la mancata specificazione della voce specifica di prezziario in calce all’offerta a prezzi unitari.

La censura va disattesa in quanto non è, anzitutto, suffragata dal tenore letterale della lex specialis e, in particolare, del citato art. 4 e dell’art. 6 (“Predisposizione dell’offerta”) del Disciplinare di gara, secondo il quale “Busta B – “Offerta tecnica” (…) La parte qualitativa del progetto – offerta da presentare alla gara deve essere strutturata in modo tale da consentire alla commissione la corretta e completa valutazione dei seguenti sub criteri a1), a2), a3), a4), e a5), b1), b2) b3), b4) e b5). Pertanto, per ognuno dei suddetti subcriteri deve essere fornita, se necessario per la loro corretta e completa valutazione: – una relazione tecnica descrittiva; una planimetria generale; – nr. tre schede tecniche degli interventi più significativi; max due elaborati form. A/3. (disegni, schizzi, rendering, fotografie, ecc.); – computo metrico non estimativo”.

Dalla lettura della suddetta norma, infatti, è evidente che, in base alla lex concorsualis, i computi metrici non estimativi (diversamente dal caso esaminato nel precedente della Sezione n. 760 del 04/05/2018 sopra citato) non sono elemento essenziale dell’offerta tecnica (tantomeno previsto a pena di esclusione), ma solo uno degli (eventuali) allegati dell’offerta tecnica, “se necessario” per la corretta e completa valutazione della stessa.

Peraltro, in base alla prevalente e condivisibile interpretazione giurisprudenziale dell’art. 83, comma 9, dell’attuale codice dei contratti pubblici, deve ritenersi che “il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di «incertezza assoluta sul contenuto … dell’offerta», ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta” (Consiglio di Stato, Sezione V, 14/05/2018, n. 2853, cit.).

Ciò premesso, nel particolare caso di specie, occorre considerare, da un lato, la circostanza che per la maggior parte delle lavorazioni e forniture che non sono compiutamente descritte nei computi metrici non estimativi forniti dall’Aggiudicataria si fa riferimento alle voci del prezziario regionale da cui si può evincere la completa descrizione delle lavorazioni e forniture offerte. Dall’altro, l’offerta tecnica della Società controinteressata non può ritenersi, nella sostanza, generica ed indeterminata – neppure in relazione alle 28 nuove lavorazioni/forniture, contraddistinte dalla sigla “NP”, per le quali non si può fare riferimento al prezziario regionale – ove si considerino (oltre ai computi metrici) anche la relazione tecnica descrittiva, le schede tecniche degli interventi più significativi e la planimetria generale, pure previsti dalla lex specialis e forniti dalla Società aggiudicataria, che – si ritiene – abbiano messo la Commissione giudicatrice nelle condizioni di poter conoscere e valutare correttamente e completamente l’offerta tecnica dell’Aggiudicataria (cfr. in argomento la relazione tecnica di parte versata in atti dalla Società aggiudicataria).

3. Con il terzo motivo di ricorso la Società ricorrente contesta la illegittimità dell’offerta economica dell’Aggiudicataria in quanto formulata in maniera (asseritamente) contraddittoria, con l’indicazione, da un lato, del ribasso offerto sull’importo a base d’asta con offerta “a corpo” e, dall’altro, con contestuale offerta “a prezzi unitari” come da elenco prezzi posto a base di gara ed inserito nella busta dell’offerta economica, senza tenere conto – si precisa nel ricorso – che l’offerta tecnica presentata modifica e sostituisce numerose lavorazioni e forniture previste nel progetto redatto dalla Stazione appaltante.

La censura va respinta in quanto dalla lettura del documento “Busta B – Offerta economica” versato in atti risulta che l’offerta economica dell’Aggiudicataria è stata formulata chiaramente a corpo, con l’indicazione (i) del ribasso del 7,70% sull’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, pari a € 699.405,70, (oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 35.065,21) e (ii) del prezzo ribassato di € 645.551,46, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo complessivo richiesto pari a € 680.606,67, compreso oneri di sicurezza).

Alla luce di quanto sopra, l’inserimento dell’elenco prezzi nella busta dell’offerta economica (seppure trattasi di adempimento previsto dallo schema di offerta economica predisposto dalla Stazione appaltante nell’ipotesi di offerta a prezzi unitari), in mancanza di alcuna modifica o ribasso rispetto al computo metrico predisposto dalla Stazione appaltante, può ritenersi irrilevante, non introducendo seri elementi di incertezza nell’offerta economica “a corpo” presentata dall’Aggiudicataria.

4. Con il quarto motivo di ricorso la Società contesta la violazione degli artt. 95 e 97 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’indicazione nell’offerta economica della Società aggiudicataria del costo della manodopera nella misura complessiva di € 193.500,00, inferiore al costo della manodopera quantificato nel bando in € 227.567,47 e quindi in misura – asseritamente – inferiore ai minimi salariali previsti dalla legge.

Neppure tale censura può essere condivisa dal Collegio in quanto il costo della manodopera è risultato, ad esito della verifica ex art. 95, co. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 effettuata dalla stazione appaltante, rispettoso dei minimi salariali indicati nelle apposite Tabelle di cui all’art. 23, co. 16, del suddetto Decreto Legislativo, come risulta dalla nota prot. n. 4335 del 27 aprile 2018 del R.U.P. del Comune di Specchia, che recepisce il Verbale di verifica della Commissione giudicatrice del 26/04/2018, non impugnati da parte ricorrente. Tant’è vero che la stessa difesa della Società ricorrente non ripropone la censura di cui trattasi né nella memoria per la pubblica udienza, né nella successiva replica.

5. Con il quinto motivo di ricorso, infine, la Società ricorrente lamenta, in via subordinata, l’assegnazione di punteggio errato alla Società aggiudicataria, considerate la consistenza peggiorativa e la genericità ed indeterminatezza della sua offerta tecnica denunciate con i primi due motivi di ricorso; censure che – ad avviso di parte ricorrente – avrebbero dovuto portare (quantomeno) alla mancata assegnazione di punteggio o alla assegnazione di un punteggio inferiore per ciascuno degli specifici elementi di valutazione dalla stessa contestati.

Premesso che la (ritenuta) infondatezza dei primi due motivi di gravame comporta di per sé il rigetto (anche) di questa censura, osserva il Collegio che tale ultimo motivo di ricorso non può essere favorevolmente delibato da questo Tribunale anche perché (per il resto) impinge inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione aggiudicatrice, senza riuscire a dimostrarne la manifesta erroneità, illogicità o irragionevolezza.

Infatti, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, “la valutazione delle offerte – e dunque anche della loro “incertezza assoluta” – nonché l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo, sicché le censure che impingono il merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655)” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 14/05/2018, n. 2853, cit.). Ebbene, nella fattispecie in esame non si ravvisano aspetti di manifesta irragionevolezza nella (condivisibile) decisione assunta dall’Amministrazione nell’ambito della discrezionalità che le compete in materia; sembra invece che la Commissione abbia fatto buon governo della lex specialis di gara e delle norme di legge che regolano la materia.

6. L’accertata legittimità della aggiudicazione disposta in favore della Società Energia e Ambiente S.r.l. comporta la reiezione di tutte le domande svolte da parte ricorrente nel ricorso (e cioè della domanda di annullamento degli atti impugnati e delle ulteriori domande volte ad ottenere la declaratoria di inefficacia e/o la caducazione del contratto d’appalto nelle more stipulato tra il Comune resistente e l’Aggiudicataria, nonché il risarcimento del danno, come trascritte in epigrafe).

7. Conclusivamente, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto in toto.

8. Ricorrono tuttavia i presupposti di legge, in relazione alla complessità ed a taluni aspetti di assoluta novità della controversia, per disporre che le spese del giudizio vadano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario
Anna Abbate, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Anna Abbate
        
IL PRESIDENTE
Enrico d’Arpe
        
        
IL SEGRETARIO

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