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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, Inquinamento atmosferico Numero: 39036 | Data di udienza: 10 Maggio 2018

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera – Art. 279 D.lgs n. 152/2006 – Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie e  mancata comunicazione preventiva – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Violazione del principio del ne bis in idem ex art. 4, prot. 7, CEDU – Verifiche e criteri alternativi e non cumulativi – Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Carta nel Trattato di Lisbona.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Agosto 2018
Numero: 39036
Data di udienza: 10 Maggio 2018
Presidente: SAVANI
Estensore: GAI


Premassima

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera – Art. 279 D.lgs n. 152/2006 – Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie e  mancata comunicazione preventiva – DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Violazione del principio del ne bis in idem ex art. 4, prot. 7, CEDU – Verifiche e criteri alternativi e non cumulativi – Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Carta nel Trattato di Lisbona.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 10/05/2018), Sentenza n.39036
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Emissioni in atmosfera – Art. 279 D.lgs n. 152/2006 – Inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie e  mancata comunicazione preventiva. 
 
Configura il reato di cui all’art. 279 comma 2 del D.lgs n. 152 del 2006, l’inosservanza di quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione finalizzato al contenimento delle emissioni in atmosfera. Inoltre integra la fattispecie di cui all’art. 279 comma 3 del D.lgs n. 152 del 2006 la mancata comunicazione preventiva agli enti competenti della data di avviamento dell’impianto.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE EUROPEO – Violazione del principio del ne bis in idem ex art. 4, prot. 7, CEDU – Verifiche e criteri alternativi e non cumulativi – Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Carta nel Trattato di Lisbona.
 
Al fine di stabilire la ricorrenza di una violazione del principio del ne bis in idem convenzionale sancito dall’art. 4, prot. 7, CEDU, occorre verificare che sussista una "accusa in materia penale" ed, a tal fine, è necessario tenere presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della sanzione. Si tratta di criteri alternativi e non cumulativi, di tal che, perché possa parlarsi di "accusa in materia penale" ai sensi dell’articolo 6 § 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura "penale" rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l’interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della "materia penale".
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 13/07/2015 – TRIBUNALE DI CUNEO) Pres. SAVANI, Rel. GAI, Ric. Barra

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 10/05/2018), Sentenza n.39036

SENTENZA

 

 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 28/08/2018 (Ud. 10/05/2018), Sentenza n.39036

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Barra Giovanni Andrea, nato a Cuneo;
 
avverso la sentenza del 13/07 /2015 del Tribunale di Cuneo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione;
 
udito per l’imputato l’avv. S. Latella in sost. avv. A. Moroni e G. Debernardi che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 13 luglio 2015, il Tribunale di Cuneo ha condannato Barra Giovanni Andrea, alla pena di € 500,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 279 comma 2 del D.lgs n. 152 del 2006, per non avere rispettato quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione finalizzato al contenimento delle emissioni in atmosfera (capo A), e di cui all’art. 279 comma 3 del D.lgs n. 152 del 2006 per non avere comunicato preventivamente agli enti  competenti la data di avviamento dell’impianto (capo B). In Racconigi in data anteriore e prossima al 25/01/2012.
 
 
2. Avverso la sentenza ha presentato appello l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo:
 
– Violazione di legge ex art. 649 cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 prot. 7 CEDU. Premette il ricorrente di essere stato condannato per il reato di cui all’art. 279 comma 2 e 3 del D.lgs n.152 del 2006, per alcune irregolarità sull’impianto di gestione di produzione di energia elettrica con digestato, di aver sanato le irregolarità mediante pagamento della sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 44 del D.lgs n.28/2011, e che, secondo la clausola di salvaguardia del comma 3 dell’art. 44 cit. ricorre un’ipotesi di doppio binario sanzionatorio, amministrativo e penale. Tale doppio binario sanzionatorio sarebbe in contrasto con l’art. 4 prot. 7 CEDU, sicchè il Giudice avrebbe dovuto rilevare la preclusione derivante dall’applicazione della sanzione amministrativa e assolvere l’imputato ai sensi dell’art. 649 cod.proc.pen.
 
– Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.
 
 
3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Deve darsi atto che con ordinanza emessa in data 10/03/2016, la Corte d’appello di Torino ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione trattandosi di sentenza a pena pecuniaria non appellabile ex art. 568 comma 5 e 593 comma 3 cod. proc. pen.
 
 
5. Ciò posto il primo motivo di ricorso, oltre ad essere generico e privo del requisito di autosufficienza, è manifestamente infondato.
 
E’ assorbente rilevare l’assoluta genericità del ricorso in relazione alla prova dell’irrogazione della sanzione amministrativa all’imputato e alla sua definitività, situazione che impedisce di valutare "la natura penale della sanzione" e "l’afflittività" secondo i parametri convenzionali.
 
Al disposto codicistico di cui all’art. 649 cod. proc. pen., che sancisce che "l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze" , espressione di un principio generale di  garanzia di certezza delle situazioni giuridiche accertate con decisione irrevocabile, e, nel contempo, nonché di un principio di civiltà che vieta un nuovo giudizio nei confronto della persona già giudicata per il fatto di reato, si affiancano le disposizioni dell’art. 4 del prot. 7 addizionale alla Convenzione Europea per i diritti dell’uomo e l’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2010/C 83/02) – direttamente applicabile nell’ordinamento interno in seguito all’incorporazione della Carta nel Trattato di Lisbona (art. 6 TUE) -, nella parte in cui ribadiscono nell’ambito del diritto convenzionale – sia pure con sfumature e raggio di copertura diversi – il divieto del bis in idem in materia penale.
 
In particolare, la norma dell’art. 649 cod. proc. pen. circoscrive il campo di applicazione del divieto di bis in idem ai provvedimenti sull’idem factum aventi connotazione penale, segnatamente alla sentenza ed al decreto penale di condanna, mentre l’istituto risulta avere un ambito applicativo più ampio nel diritto convenzionale, secondo quanto progressivamente elaborato dalla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
 
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU, ribadita anche nella sentenza del 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia (richiamata dal Giudice a quo), al fine di stabilire la ricorrenza di una violazione del principio del ne bis in idem convenzionale sancito dall’art. 4, prot. 7, CEDU, occorre verificare che sussista una "accusa in materia penale" ed, a tal fine, è necessario tenere presente tre criteri: la qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima, e la natura e il grado di severità della sanzione (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 82, serie A n. 22). Si tratta di criteri alternativi e non cumulativi, di tal che, perché possa parlarsi di "accusa in materia penale" ai sensi dell’articolo 6 § 1, è sufficiente che il reato in causa sia di natura "penale" rispetto alla Convenzione, o abbia esposto l’interessato a una sanzione che, per natura e livello di gravità, rientri in linea generale nell’ambito della "materia penale".
 
Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la qualificazione giuridica dell’infrazione da parte dell’ordinamento nazionale è soltanto un punto di partenza, formale e relativo, poiché è sufficiente che l’illecito abbia natura "penale" rispetto all’interpretazione della Convenzione o che, in alternativa/concorrenza, abbia esposto il soggetto ad una sanzione qualificabile come penale secondo i citati criteri Engel.
 
Ebbene, proprio la genericità del ricorso sul punto, non avendo neppure allegato il ricorrente di essere stato destinatario di una sanzione amministrativa (con indicazione della tipologia e della sua misura) per le stesse violazioni per cui è stata irrogata la sanzione penale, e della sua definitività (Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493) impedisce ogni valutazione circa la natura penale della sanzione irrogata e della sua afflittiva secondo i criteri sopra  enunciati.
 
 
6. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il Tribunale ha escluso l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, sul rilievo della pericolosità per l’ambiente e la salute trattandosi con condotte volte a sottrarre l’attività potenzialmente lesiva dei beni giuridici indicati, senza controllo degli organi di vigilanza, motivazione che non si appalesa manifestamente infondata ed è corretta in diritto (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Rando, Rv. 254335).
 
 
7. Il Collegio rileva che la prescrizione è maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata pronunciata il 13/07/2015. Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza nel gennaio 2017.
 
 
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 10/05/2018
 

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