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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 30180 | Data di udienza: 11 Maggio 2018

RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Qualifica soggettiva del soggetto agente – Irrilevanza – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Trasporto non autorizzato – Reato istantaneo – Elementi per escludere l’assoluta occasionalità – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo e assoluta occasionalità – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 D.lgs n. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riconoscimento delle attenuanti generiche – Presupposti – Assenza di positivi elementi di valutazione – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 5 Luglio 2018
Numero: 30180
Data di udienza: 11 Maggio 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Qualifica soggettiva del soggetto agente – Irrilevanza – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Trasporto non autorizzato – Reato istantaneo – Elementi per escludere l’assoluta occasionalità – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo e assoluta occasionalità – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216 e 256 D.lgs n. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riconoscimento delle attenuanti generiche – Presupposti – Assenza di positivi elementi di valutazione – Giurisprudenza.



Massima

 

 
 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.30180
 
 
RIFIUTI – Gestione abusiva di rifiuti – Qualifica soggettiva del soggetto agente – Irrilevanza – Concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi – Trasporto non autorizzato – Reato istantaneo – Elementi per escludere l’assoluta occasionalità – Art. 256 d.lgs n. n.152/2006.
 
Ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, da escludersi in ragione dell’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, del quantitativo dei rifiuti gestiti, della predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dello svolgimento in più occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, della successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato (Sez. 3, n. 5716 del 711/2016, P.M. in proc. lsoardi). Nel caso dell’art 256, comma 1 d.lgs. n.152/06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello). Sicché, oltre agli elementi significativi indicati per individuare la natura non occasionale dell’attività di trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri dati univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 4/7/2017, Ricevuti).
 

RIFIUTI – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata – Condotta sanzionata – Assenza del prescritto titolo abilitativo e assoluta occasionalità – Artt. 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs n. n.152/2006.
 
Ai sensi dell’art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06, la condotta sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Cass. Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riconoscimento delle attenuanti generiche – Presupposti – Assenza di positivi elementi di valutazione – Giurisprudenza. 
 
Il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1 /2012, Gallo; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano; Sez. 6, n. 6724 del 1/2/1989, Ventura).
  
(conferma sentenza del 14/09/2017 – CORTE APPELLO di PALERMO) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Cordaro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.30180

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 05/07/2018 (Ud. 11/05/2018), Sentenza n.30180

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da CORDARO SALVATORE nato a PALERMO;
 
avverso la sentenza del 14/09/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha concluso per il rigetto del ricorso; 
 
Udito il difensore. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14/9/2017 ha parzialmente riformato la sentenza in data 1 5/3/2016 del Tribunale di quella città, appellata da Salvatore CORDARO, riqualificando il fatto a questi originariamente ascritto in quello sanzionato dall’art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 152/2006 e riducendo la pena per avere effettuato, agendo in concorso con altra persona, attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali, essendosi adoperato nello smontaggio, sulla pubblica via, di una vecchia lavatrice al fine di recuperarne le parti in ferro, disponendo peraltro, nelle immediate vicinanze, di un motocarro con il cassone pieno di materiale ferroso per un peso di circa 300 chilogrammi (fatti accertati in Palermo, il 2/12/2013).
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la condotta posta in essere sarebbe del tutto occasionale e non comportante una continuativa attività di gestione di rifiuti quale quella richiesta per la configurabilità della contravvenzione prevista e punita dall’art. 256 d.lgs. 152/2006.
 
 
 
3. Con un secondo motivo di ricorso censura la mancanza di adeguata motivazione in punto di determinazione della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
 
2. Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, come riguardo al reato di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06, si sia chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
 
Si è poi spiegato che ai fini della configurabilità del reato di gestione abusiva di rifiuti, non rileva la qualifica soggettiva del soggetto agente, bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi, che può essere svolta anche di fatto o in modo secondario, purché non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, da escludersi in ragione dell’esistenza di una minima organizzazione dell’attività, del quantitativo dei rifiuti gestiti, della predisposizione di un veicolo adeguato e funzionale al loro trasporto, dello svolgimento in più occasioni delle operazioni preliminari di raccolta, raggruppamento e cernita dei soli metalli, della successiva vendita e dal fine di profitto perseguito dall’imputato (Sez. 3, n. 5716 del 711/2016, P.M. in proc. lsoardi, Rv. 265836).
 
Si è anche affermato che, trattandosi, nel caso dell’art 256, comma 1 d.lgs. 152\06, di reato istantaneo, è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, potendosi tuttavia escludere l’occasionalità della condotta da dati significativi, quali l’ingente quantità di rifiuti, denotanti lo svolgimento di un’attività implicante un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali (Sez. 3, n. 8193 del 11/2/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305).
 
Si è più recentemente osservato che oltre agli elementi significativi, precedentemente indicati, per individuare la natura non occasionale dell’attività di trasporto vanno considerati, anche alternativamente, altri dati univocamente sintomatici, quali, ad esempio, la provenienza del rifiuto da una determinata attività imprenditoriale esercitata da colui che effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto quando risultino indicative di precedenti attività preliminari, quali prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 4/7 /2017, Ricevuti, Rv. 270995).
 
 
3. Ciò posto, appare di tutta evidenza che, sulla base di significativi dati fattuali valorizzati dai giudici di merito, la Corte territoriale ha correttamente qualificato la condotta ascritta al ricorrente, dovendosi certamente escludere l’assoluta occasionalità dell’attività di gestione.
 
Invero, la decisione impugnata, così come quella di primo grado, evidenziano come l’imputato sia stato colto mentre stava smontando un elettrodomestico abbandonato, evidentemente disponendo della necessaria attrezzatura e che nelle immediate vicinanze era stato rinvenuto un mezzo specificamente adibito al trasporto (motocarro "Ape Piaggio") con il cassone di carico già colmo di rifiuti ferrosi, evidentemente frutto di precedenti attività preliminari al trasporto.
 
Tali elementi, alla luce dei principi giurisprudenziali precedentemente richiamati, costituiscono sintomi evidenti di una "attività" di gestione, ancorché effettuata in maniera rudimentale, che imponeva il conseguimento dei necessari titoli abilitativi, dei quali il ricorrente non disponeva.
 
La sentenza impugnata risulta pertanto, sul punto, del tutto immune da censure.
 
 
4. Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso.
 
Il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall’articolo 133 cod. pen..
 
La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
 
Quanto alla motivazione, si è osservato che una specifica e dettagliata giustificazione sulla quantità della pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto nel caso in cui essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, ritenendosi negli altri casi adeguato il riferimento all’impiego dei criteri di cui all’articolo 133 cod. pen. mediante espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).
 
Nella fattispecie, il giudice del gravame ha espressamente specificato di aver considerato, rideterminando la pena nella quantità subito dopo specificata, il non lieve disvalore della condotta, tenuto conto della consistente quantità di rifiuti trasportati e della personalità dell’imputato, ritenuto incline alla commissione di reati in quanto già gravato da precedenti penali.
 
 
5. Per ciò che concerne, poi, ìl diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha posto in evidenza l’assenza di positivi elementi di valutazione dimostrando così di adeguarsi correttamente alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1 /2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339 ; Sez. 6, n. 6724 del 1 /2/1989, Ventura, Rv. 181253).
 
 
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
Così deciso in data 11/5/2018.
 

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