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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 31389 | Data di udienza: 27 Aprile 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue di prima pioggia e/o di dilavamento – Autorizzazione dell’ente competente – Effetti e limiti della disciplina regionale – Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne – Fattispecie: distributore carburanti, area utilizzata come stallo o parcheggio – Artt. 137 d.lgs. n.152/06.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 10 Luglio 2018
Numero: 31389
Data di udienza: 27 Aprile 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue di prima pioggia e/o di dilavamento – Autorizzazione dell’ente competente – Effetti e limiti della disciplina regionale – Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne – Fattispecie: distributore carburanti, area utilizzata come stallo o parcheggio – Artt. 137 d.lgs. n.152/06.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31389
 

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico di acque reflue di prima pioggia e/o di dilavamento – Autorizzazione dell’ente competente – Effetti e limiti della disciplina regionale – Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne – Fattispecie: distributore carburanti, area utilizzata come stallo o parcheggio – Artt. 137 d.lgs. n.152/06.
 
L’art. 137, comma 9 d.lgs. 1526 con le sanzioni stabilite dal primo comma, punisce, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, il quale, a sua volta, prevede che le regioni disciplinino i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Nella specie, tuttavia, il Tribunale pur dando atto del contenuto della deliberazione, (della giunta regionale dell’Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"), e segnatamente delle esenzioni in essa previste, nonché della dimostrata destinazione dell’area a mero stallo o parcheggio, perviene poi a conclusioni che con tale disposizioni risultano porsi in evidente contrasto, valorizzando una "destinazione a pertinenza di altre attività principali" dell’area in questione che non trova riscontro nelle precedenti affermazioni nelle quali detta area si assume essere destinata esclusivamente a parcheggio, circostanza questa, che avrebbe comportato l’esenzione dagli obblighi ritenuti violati.
    
(annulla con rinvio sentenza del 17/01/2017 – GIP TRIBUNALE di FORLI’) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Pazzini

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31389

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 10/07/2018 (Ud. 27/04/2018), Sentenza n.31389
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da PAZZINI ANDREA;
 
avverso la sentenza del 17/01/2017 del GIP TRIBUNALE di FORLI’;
 
visti gli atti, il provvedimento impuqnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI
 
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
 
Udito il difensore (sost. avv. Z. M.) il difensore presente si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 17 gennaio 2017 ha riconosciuto Andrea PAZZINI responsabile della contravvenzione di cui agli artt. 137, comma 9 d.lgs. 152\06 in relazione all’art. 113, comma 3 del medesimo decreto e lo ha condannato alla pena dell’ammenda per non aver provveduto a richiedere, quale legale rappresentante di una società consortile, l’autorizzazione all’ente competente per lo scarico di acque reflue di prima pioggia e/o di dilavamento nei modi e nei tempi fissati dalla deliberazione della giunta regionale dell’Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 per una parte di un’area utilizzata come distributore carburanti, lavaggio automezzi, zona cambio olio, strade, stalli e deposito di materiali priva di trattamento delle acque meteoriche (in Cesena, accertato il 29/4/2015).
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di ricorso osserva che il giudicante, dopo aver riportato testualmente quanto stabilito dalla lettera g) della deliberazione della giunta regionale dell’Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286, avrebbe omesso di considerare le relative eccezioni indicate nella medesima lettera g) pur nella consapevolezza che i mezzi presenti nell’area erano in condizioni di stallo o parcheggio, come dimostrato dalle risultanze dell’istruzione dibattimentale.
 
 
3. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
 
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
 
 
2. L’art. 137, comma 9 d.lgs. 152\06 punisce, con le sanzioni stabilite dal primo comma, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, il quale, a sua volta, prevede che le regioni disciplinino i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
 
Nel caso di specie, tale disciplina è stata dettata con la deliberazione della giunta regionale dell’Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 286 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne", con la quale vengono fornite indicazioni circa le forme di controllo ed i criteri di gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle reti fognarie e delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne degli insediamenti, con motivazioni specifiche tra le quali figurano quelle di cui alla lettera g), richiamata in sentenza ed in ricorso.
 
Tale lettera, considerando i risultati degli studi e delle ricerche richiamate alla lettera a), che mostrano come il carico inquinante connesso con le acque meteoriche di dilavamento da aree esterne agli insediamenti sia determinato principalmente dagli usi effettivi alle quali sono destinate, in coerenza con il criterio costi-benefici, ha ritenuto di dover prevedere alcune esenzioni agli obblighi di installazione dei dispositivi di gestione delle acque di prima pioggia che riguardano le aree e superfici esterne scoperte degli stabilimenti o insediamenti adibite, tra l’altro, esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli a servizio delle maestranze o dei clienti, ovvero al transito di automezzi, anche pesanti, per le normali operazioni di carico e scarico. 
 
 
3. Il Tribunale, dando atto della accertata destinazione dell’area a parcheggio, evidenzia come, a seguito di diffida da parte dell’amministrazione provinciale, conseguente all’accertamento secondo il quale si era ritenuto che dai mezzi collocati nell’area potessero liberarsi sostanze inquinanti nelle acque meteoriche, l’imputato avesse presentato un piano di gestione delle acque di prima pioggia, successivamente approvato.
 
Aggiunge il Tribunale che colui che aveva eseguito il sopralluogo, nel corso della sua deposizione testimoniale, aveva riferito di non aver potuto osservare, sul posto, l’esecuzione di attività diverse dal mero stallo e parcheggio di automezzi e, richiamato il contenuto della citata lettera g) della deliberazione della giunta regionale, pur dando atto della circostanza che l’area in questione fosse di fatto adibita soltanto ad area di solo parcheggio, ha testualmente aggiunto che la stessa "rileva tuttavia quale pertinenza di altre attività principali esercitate nel centro per l’autotrasporto di Cesena, di talché correttamente la Provincia ha richiesto un piano di gestione delle acque di prima pioggia, in conformità con le previsioni della DGR 286105".
 
 
 
4. Ciò posto, osserva il Collegio che la sentenza impugnata, pur dando atto del contenuto della disposizione regionale considerata e, segnatamente, delle esenzioni in essa previste, nonché della dimostrata destinazione dell’area a mero stallo o parcheggio, perviene poi a conclusioni che con tale disposizioni risultano porsi in evidente contrasto, valorizzando una "destinazione a pertinenza di altre attività principali" dell’area in questione che non trova riscontro nelle precedenti affermazioni nelle quali detta area si assume essere destinata esclusivamente a parcheggio, circostanza, questa, che come osservato dal ricorrente, avrebbe comportato l’esenzione dagli obblighi ritenuti violati.
 
Neppure risulta risolutivo l’ulteriore richiamo alla diffida dell’amministrazione provinciale, rispetto alla quale, in precedenza, la sentenza offre un sommario richiamo senza specificarne i contenuti e limitandosi a riferire che la stessa era fondata sulla possibilità del rilascio di sostanze inquinanti dai mezzi parcheggiati. 
 
5. Si impone pertanto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché il Tribunale possa rimediare al rilevato vizio motivazionale.
 
La natura assorbente della questione appena esaminata esonera il Collegio dalla trattazione dell’ulteriore motivo di ricorso.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì. 
 
Così deciso in data 27/4/2018
 

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