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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 9938 | Data di udienza: 25 Settembre 2018

* APPALTI – Certificazione di qualità – Requisito connotato da implicita soggettività – Cessione disgiunta dall’intero complesso aziendale – Preclusione – Delibera ANAC n. 837/2017.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 12 Ottobre 2018
Numero: 9938
Data di udienza: 25 Settembre 2018
Presidente: Savoia
Estensore: Raganella


Premassima

* APPALTI – Certificazione di qualità – Requisito connotato da implicita soggettività – Cessione disgiunta dall’intero complesso aziendale – Preclusione – Delibera ANAC n. 837/2017.



Massima

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 12 ottobre 2018, n. 9938


APPALTI – Certificazione di qualità – Requisito connotato da implicita soggettività – Cessione disgiunta dall’intero complesso aziendale – Preclusione – Delibera ANAC n. 837/2017.

La certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità (delibera Anac n. 837/2017)


Pres. Savoia, Est. Raganella –  B. s.r.l. (avv. Tristano) c. Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e altro (Avv. Stato)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis - 12 ottobre 2018, n. 9938

SENTENZA

 

TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 12 ottobre 2018, n. 9938

Pubblicato il 12/10/2018

N. 09938/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10108/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10108 del 2018, proposto da
Blue Vending S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Eugenio Tristano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flaminia, 357;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Istituto Comprensivo i C Pio La Torre – Roma, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Chiccoverde S.r.l. non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari

– del decreto di aggiudicazione provvisoria, prot. n. 1310/VI.12, del 20 giugno 2018, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pio La Torre”, mai comunicato alla società ricorrente, conosciuto in data 11 luglio 2018;

– del decreto di aggiudicazione definitiva, prot. n. 1349/VI.12, del 26 giugno 2018, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pio La Torre mai comunicato alla società ricorrente, conosciuto in data 11 luglio 2018;

– della nota, prot. 0001392 III.1, del 12 luglio 2018, a firma del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Pio La Torre”;

– di tutti i verbali di gara e, segnatamente, dei verbali del 17 maggio 2018 2018 e 31 maggio 2018;

– dell’eventuale verbale di consegna dei lavori alla “Chicco Verde s.r.l.” , di estremi sconosciuti;

– di ogni atto antecedente, connesso e consequenziale.

Nonché per la condanna del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Istituto Comprensivo Statale“Pio la Torre, previa declaratoria di inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell’effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l’aggiudicazione e di subentrare nel contratto, ad aggiudicare la gara alla ricorrente e a stipulare il relativo contratto secondo l’offerta dalla stessa presentata, ovvero, in subordine, per la condanna del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Istituto Comprensivo Statale“Pio la Torre al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore della ricorrente ex art. 30 e 124 d.lgs. n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Istituto Comprensivo i C Pio La Torre – Roma e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che con rituale ricorso a questo Tribunale, la Blue Vending srl, seconda classificata, impugnava la determinazione, in epigrafe indicata, con cui è stata disposta l’aggiudicazione del servizio di distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e fredde e di snack nei plessi dell’Istituto Comprensivo “PIO LA TORRE” – a.s. 2018/2021 alla Chicco Verde s.r.l.;

Rilevato che alla camera di consiglio del 25 settembre, previo avviso alle parti ex art 60 c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione;

Considerata, preliminarmente, l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso avuto riguardo al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui “(…) la pubblicazione della delibera di aggiudicazione mediante affissione all’Albo pretorio ovvero sul sito web della Stazione appaltante non è idonea a determinare la decorrenza del termine impugnatorio” (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4442; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 9 novembre 2016, n. 11092);

Considerato che la controinteressata “Chicco Verde s.r.l.” non ha allegato alla propria offerta alcun documento idoneo a comprovare i requisiti di cui all’art. 24, lett. A, punto a.6. del capitolato, (certificazione riguardante il servizio e/o la gestione ambientale) avendo, invece, prodotto, le certificazioni aziendali di due produttori di macchine distributrici (BIANCHI INDUSTRY e FAS INTERNATIONAL), nonostante non intrattenesse alcun rapporto con gli stessi;

Considerato che la certificazione di qualità esprime e assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l’intera struttura aziendale; ne deriva che proprio l’intima correlazione tra l’ottimale gestione dell’impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un’implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall’intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità (delibera Anac n. 837/2017);

Ritenuto, pertanto, di accogliere il ricorso e per l’effetto di annullare i provvedimenti impugnati con conseguente aggiudicazione della gara in favore della ricorrente e subentro nel relativo contratto, il quale, ove stipulato, risulta essere inefficace;

Ritenuto che le spese del presente giudizio liquidate in dispositivo seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:

a) annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato;

b) dispone l’aggiudicazione in favore della Blue Vending s.r.l.;

c) dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con l’impresa controinteressata.

Condanna le parti intimate a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo, per ognuna delle parti intimate, viene liquidato in complessivi euro mille/00, per compensi di avvocato, oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Emiliano Raganella
        
IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia
        

IL SEGRETARIO

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