* FAUNA E FLORA – CACCIA – Cinghiali presenti nelle aree urbanizzate e periurbane – Ordinanza sindacale – Rimozione demandata agli agenti di vigilanza faunistica regionale – Difetto del requisito della contingibilità – Art. 36 l.r. Liguria n. 29/1994.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 5 Ottobre 2018
Numero: 799
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: Pupilella
Estensore: Pupilella
Premassima
* FAUNA E FLORA – CACCIA – Cinghiali presenti nelle aree urbanizzate e periurbane – Ordinanza sindacale – Rimozione demandata agli agenti di vigilanza faunistica regionale – Difetto del requisito della contingibilità – Art. 36 l.r. Liguria n. 29/1994.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 5 ottobre 2018, n. 799
FAUNA E FLORA – CACCIA – Cinghiali presenti nelle aree urbanizzate e periurbane – Ordinanza sindacale – Rimozione demandata agli agenti di vigilanza faunistica regionale – Difetto del requisito della contingibilità – Art. 36 l.r. Liguria n. 29/1994.
L’ordinanza che demanda agli agenti della vigilanza faunistica regionale di rimuovere gli esemplari di sus scrofa, presenti nelle aree urbanizzate e periurbane, difetta del requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare con gli strumenti ordinari una situazione non tipizzata dalla legge di pericolo effettivo (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 luglio 2017, n. 653). Nell’ordinamento della Regione Liguria, infatti, sono previste apposite norme per fare fronte all’emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica e, in particolare, dei cinghiali (cfr. art. 36, comma 4, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29, ai sensi del quale "gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza”)
Pres. ed Est. Pupilella – Earth Onlus (avv. Rizzato) c. Comune di Vallecrosia (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 5 ottobre 2018, n. 799SENTENZA
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 5 ottobre 2018, n. 799
Pubblicato il 05/10/2018
N. 00799/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00577/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 577 del 2018, proposto da
Earth Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Vallecrosia non costituito in giudizio;
per l’annullamento
impugnazione dell’ordinanza n. 7 emessa dal Comune di Vallecrosia in data 20\7\18, pubblicata all’albo pretorio sino al 4\8\18, limitatamente alla parte in cui demanda agli agenti della vigilanza faunistica regionale di rimuovere gli esemplari di sus scrofa presenti nelle aree urbanizzate e periurbane con i metodi ritenuti più efficaci in relazione alle circostanze
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 il dott. Roberto Pupilella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti che la controversia può essere immediatamente definita ai sensi dell’art.60 codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato l’associazione ricorrente impugna il provvedimento del comune con il quale è stato demandato agli agenti della vigilanza faunistica regionale di rimuovere gli esemplari di sus scrofa presenti nelle aree urbanizzate e periurbane con i metodi ritenuti più efficaci in relazione alle circostanze.
Come risulta dall’epigrafe dell’ordinanza il comune oltre a richiamare le leggi regionali sulla disciplina della caccia fonda l’ordine di rimozione sugli artt. 50 e 54 del D.lgs n.267\2000 che disciplinano le ordinanze contingibili ed urgenti e sulla cui illegittimità si diffonde il primo motivo di ricorso, poiché la legge regionale ligure (art.36 l.n.29\94) disciplina la materia prevedendo una ordinanza prefettizia o sindacale ma non un’ordinanza extra ordinem.
All’udienza camerale del 3 ottobre2018 il ricorso, in assenza del comune intimato veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
Il ricorso è fondato.
Questo tribunale ha già affermato in due precedenti analoghi che non si può utilizzare lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, risultando la materia già compiutamente disciplinata dalla legge regionale n.29\94.
Quanto alle modalità di esecuzione (o, se si preferisce, agli effetti) della contestata ordinanza, la "rimozione", degli animali lasciata alla discrezionalità del caso concreto agli agenti di polizia municipale significa, come accertato nei precedenti giudizi (Tar Liguria II n.838\2017) l’abbattimento selettivo degli animali, sebbene non espressamente contemplato dalla contestata ordinanza sindacale, e costituirà l’ordinario esito della sua applicazione.
E’ fondata, quindi, la censura sollevata con il primo motivo di ricorso, concernente la possibilità di fronteggiare la pretesa situazione di pericolo con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento e, quindi, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del contestato provvedimento extra ordinem.
Nell’ordinamento della Regione Liguria, infatti, sono previste apposite norme per fare fronte all’emergenza collegata alla presenza della fauna selvatica e, in particolare, dei cinghiali.
L’art. 36, comma 4, della L.R. 1 luglio 1994, n. 29, stabilisce che "gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengono previa ordinanza prefettizia o sindacale, con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza".
Nel caso in esame, pertanto, difetta il requisito della contingibilità, intesa come impossibilità di fronteggiare con gli strumenti ordinari una situazione non tipizzata dalla legge di pericolo effettivo (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Liguria, sez. II, 21 luglio 2017, n. 653).
Merita anche sottolineare l’esistenza di sostanziali differenze fra le due ipotesi, poiché l’avversata ordinanza contingibile e urgente prevede che gli interventi di rimozione degli ungulati siano curati dal (non meglio identificato) "personale preposto alla vigilanza faunistico-venatoria" che, soltanto "qualora possibile", dovrà essere coadiuvato dal personale della polizia municipale.
L’ordinanza "ordinaria" prevista dal citato art. 36 L.R. 1 luglio 1994, n. 29 richiede, invece, che gli interventi di controllo della fauna selvatica effettuati in ambito urbano avvengano sempre con la presenza e il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza.
Nel caso di abbattimenti in ambito urbano, inoltre, il secondo periodo del comma 4 dello stesso art. 36 impone la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.
Per tali ragioni, il provvedimento impugnato è illegittimo e, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte con il ricorso, merita di essere annullato nella parte in cui dispone la "rimozione" degli ungulati rinvenuti nell’ambito urbano.
E’ appena il caso di precisare che la presente pronuncia non impedisce al Comune di rideterminarsi in materia mediante gli strumenti ordinari e con l’adozione delle cautele previste dalla legge.
Non si dà luogo a condanna alle spese di lite avendo l’associazione ottenuto il gratuito patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza che la liquidazione in giudizio porterebbe soltanto ad una peculiare partita di giro con un inutile aggravio procedimentale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente, Estensore
Luca Morbelli, Consigliere
Angelo Vitali, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO