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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale, Diritto sanitario, Rifiuti Numero: 39276 | Data di udienza: 12 Giugno 2018

* RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Protesi umane e gestione dei rifiuti sanitari – Rifiuti derivanti da attività cimiteriali – Disciplina applicabile – Art. 24 L. n. 179/2002 – Art. 227 d.lgs. 152/2006 – Residui della combustione di sfalci derivanti dalla potatura – Normativa applicabile al settore agricolo – AGRICOLTURA – Attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali – Onere della prova – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) – Ricorso per cassazione – Art. 606, lett. e) cod. proc. pen. – Giurisprudenza – Tribunale del riesame – Ruolo di garanzia – Sequestro preventivo – Verifica della sussistenza del fumus del reato ipotizzato.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2018
Numero: 39276
Data di udienza: 12 Giugno 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: RAMACCI


Premassima

* RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Protesi umane e gestione dei rifiuti sanitari – Rifiuti derivanti da attività cimiteriali – Disciplina applicabile – Art. 24 L. n. 179/2002 – Art. 227 d.lgs. 152/2006 – Residui della combustione di sfalci derivanti dalla potatura – Normativa applicabile al settore agricolo – AGRICOLTURA – Attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali – Onere della prova – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) – Ricorso per cassazione – Art. 606, lett. e) cod. proc. pen. – Giurisprudenza – Tribunale del riesame – Ruolo di garanzia – Sequestro preventivo – Verifica della sussistenza del fumus del reato ipotizzato.



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 12/06/2018), Sentenza n.39276
  
 
RIFIUTI – DIRITTO SANITARIO – Protesi umane e gestione dei rifiuti sanitari – Rifiuti derivanti da attività cimiteriali – Disciplina applicabile – Art. 24 L. n. 179/2002 – Art. 227 d.lgs. 152/2006.
  
In tema di rifiuti costituiti da protesi umane, va rilevato che tali materiali sono qualificabili come rifiuti derivanti da attività cimiteriali, disciplinati dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", espressamente richiamato dall’art. 227, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/06, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative anche a tale tipologia di rifiuti.
 
 
RIFIUTI – Residui della combustione di sfalci derivanti dalla potatura – Normativa applicabile al settore agricolo – AGRICOLTURA – Attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali – Onere della prova.
 
La normativa applicabile al settore agricolo, con la legge 11 agosto 2014, n. 116, ha subito una modifica mediante l’introduzione di ipotesi di esclusione della punibilità, con l’aggiunta del comma 6 bis, all’art. 182 e con la modifica del comma 6, dell’art. 256 bis, d. lgs. 152/2006. Nella specie, quanto alla natura delle ceneri dichiarata, quali residui della combustione di sfalci derivanti dalla potatura delle piante esistenti sul terreno, tale affermazione resta confinata nell’ambito delle mere congetture e non ne escluderebbe, a priori, la natura di rifiuto soggetto alle regole ordinarie di gestione (cfr. Sez. 3, n. 38658 del 15/6/2017, Pizzo). Pertanto, l’onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità delle attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall’art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 incombe su colui che ne invoca l’applicazione (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016 – dep. 10/02/2016, Lazzarini).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) – Ricorso per cassazione – Art. 606, lett. e) cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606, lettera e) cod. proc. pen., pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1 /2004, Bevilacqua; Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro). 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tribunale del riesame – Ruolo di garanzia – Sequestro preventivo – Verifica della sussistenza del fumus del reato ipotizzato.
 
Compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato. Il sequestro preventivo è, dunque, legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n.45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. conf.).
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 29/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO) Pres. LAPALORCIA, Rel. RAMACCI, Ric. Di Lorenzo 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 12/06/2018), Sentenza n.39276

SENTENZA

 

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 12/06/2018), Sentenza n.39276
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da DI LORENZO OSVALDO nato a OGLIASTRO CILENTO;
 
avverso l’ordinanza del 29/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
lette/sentite le conclusioni del PG PAOLAFILIPPI Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ udito il difensore 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il Tribunale di Salerno, con ordinanza del 29 gennaio 2018, ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse della "Percorso Terreno s.r.l." in persona del legale rappresentante pro tempore Osvaldo DI LORENZO, avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella città il 21 novembre 2017, in relazione ai reati di cui agli articoli 256, comma 1, d.lgs. 152\2006 e 674 cod. pen. e concernente un impianto di cremazione sito in Comune di Montecorvino Pugliano, gestito dalla suddetta società.
 
Le condotte oggetto di provvisoria incolpazione riguardano, in sintesi, l’utilizzazione di un’area, limitrofa al piazzale dell’azienda ma estranea al perimetro dell’azienda medesima, classificata come uliveto, per lo stoccaggio di rifiuti speciali costituiti da protesi medicali con codice CER 19 01 99; il deposito incontrollato e l’abbandono, sulla medesima area, di rifiuti speciali costituiti da ceneri di combustione; lo smaltimento illecito di rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia delle ciminiere e del relativo "scrubber" (dispositivo di abbattimento ad acqua dei fumi); lo stoccaggio, oltre i limiti temporali imposti dalla legge, di rifiuti liquidi costituiti da fanghi delle fosse settiche con codice CER 20 03 04; lo smaltimento illecito di rifiuti generati dai processi di cremazione delle salme; la diffusione in atmosfera di emissioni odorigene nauseabonde, di fumi densi e neri, polvere e fuliggine derivate dalla combustione idonei a molestare gli abitanti della zona.
 
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, osservando che le argomentazioni poste dal Tribunale del riesame a sostegno della decisione impugnata sarebbero inadeguate e non consentirebbero di ritenere effettivamente sussistente il fumus del reato contestato.
 
Quanto all’abbandono delle ceneri residuo di combustione, osserva che le stesse vengono inserite nelle apposite urne e consegnate ai parenti dei defunti e che le stesse sarebbero classificabili come rifiuto non pericoloso (all’uopo richiama la Legge Regionale della Campania 9/10/2006 n. 20), mentre quelle rinvenute nel fondo, coltivato ad uliveto, altro non sarebbero se non i residui della combustione degli sfalci derivanti dalla potatura delle piante, facendo anche rilevare come decisivo, a tale proposito, sarebbe l’esito delle analisi effettuato dall’ARPAC, che non consentirebbe di verificare con certezza l’origine di tali residui.
 
Evidenzia, per ciò che concerne i residui metallici ritenuti di origine protesica, che le alte temperature raggiunte durante la cremazione comporterebbero la liquefazione dei metalli presenti nella bara ad eccezione dei residui in titanio, che sarebbero smaltiti attraverso ditta specializzata, come documentato dal formulario dei rifiuti, sicché la cassetta contenente residui metallici rinvenuta all’atto del controllo conteneva rifiuti non ancora consegnati alla ditta autorizzata al ritiro.
 
Rileva, dunque, la inconsistenza nella motivazione sul punto, assumendo, inoltre, che secondo il Tribunale i resti depositati nella cassetta sarebbero stati smaltiti con un codice CER non adeguato, il che non configurerebbe, però, il reato contestato, che riguarda l’illecita gestione e non anche l’errata classificazione dei rifiuti.
 
Aggiunge, poi, che il tribunale non avrebbe considerato una prova decisiva prodotta dalla difesa e rappresentata dal registro di carico e scarico del materiale ferroso di origine protesica.
 
 
3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento al contestato illecito smaltimento di rifiuti consistenti in fanghi e liquami derivanti da fossa settica.
 
Osserva che il Tribunale avrebbe confermato il provvedimento sul punto basandosi su mere congetture ed omettendo di considerare che non sarebbero stati rinvenuti i fanghi derivanti dal processo di cremazione, che non vi è un verbale di sequestro di fanghi né di liquami né un verbale in cui si rilevi la presenza di una simile tipologia di rifiuti.
 
Anche sul punto, aggiunge, la motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe inesistente e costituirebbe un frutto di un travisamento di fatti.
 
 
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la inconsistenza di elementi indizianti anche riguardo alla contestata emissione in atmosfera di fumi ed odori molesti, ancora una volta censurando la mera apparenza della motivazione, ritenuta comunque inadeguata, in quanto non vi sarebbe prova della distanza tra l’impianto ed il luogo di residenza delle persone sentite, le quali, peraltro, avrebbero offerto dichiarazioni del tutto simili nei contenuti e contraddette dagli esiti oggettivi delle indagini effettuate.
 
Il Tribunale, osserva ancora, avrebbe omesso di considerare le allegazioni difensive, tali da condurre ad una soluzione del tutto differente e, segnatamente, gli esiti negativi della videosorveglianza dell’impianto e dei rilievi effettuati dalla ARPAC, nonché gli esiti negativi delle foto scattate in concomitanza con il sequestro dell’impianto.
 
 
5. Con un quarto motivo di ricorso osserva che il Tribunale del riesame avrebbe acriticamente aderito all’erronea motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, travisando completamente i fatti perché smentiti dall’esito delle indagini di polizia giudiziaria.
 
 
6. Con un quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento ai presupposti legittimanti il sequestro preventivo, rilevando che, anche in questo caso, sarebbero stati completamente disattesi gli esiti delle operazioni di monitoraggio effettuate per 27 giorni su disposizione della Procura, sicché non vi sarebbe nessun riscontro della presenza di fumo, come rilevabile anche da un verbale congiuntamente redatto della Squadra Mobile e dalla Capitaneria di Porto di Salerno.
 
 
7. Con un sesto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato l’inefficacia del sequestro preventivo per la tardiva trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero.
 
Osserva, a tale proposito, che l’istanza di riesame era stata presentata in data 1 dicembre 2017, mentre gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero venivano trasmessi al Tribunale soltanto il 18 gennaio 2018, mentre l’udienza di trattazione era fissata il 29 gennaio 2018.
 
Rileva che il Tribunale del riesame, disattendendo del tutto le argomentazioni difensive, si sarebbe limitato a riproporre i passi della motivazione di una sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte senza confrontarsi con quanto osservato dalla difesa, la quale aveva richiesto di verificare se quanto ritenuto nella decisione richiamata fosse applicabile nel caso specifico sottoposto all’attenzione dei giudici del riesame, ai quali veniva richiesta un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni applicata, interpretazione che i giudici del riesame non avevano però fornito.
 
Insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
 
2. Deve essere preliminarmente esaminata la questione processuale prospettata nel sesto motivo di ricorso.
 
Osserva a tale proposito il Collegio che il Tribunale si è opportunamente adeguato ai principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo le quali, nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale, previsto dall’art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324, comma terzo, cod. proc. pen., che ha natura meramente ordinatoria (Sez. U, n. 26268 del 28/3/2013, Cavalli, Rv. 255581 ). 
 
Il principio è stato peraltro ribadito anche tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 che ha novellato l’art. 324, camma 7, cod. prac. pen. (Sez. 3, n. 44640 del 29/9/2015, Zulla, Rv. 265571).
 
Va peraltro rilevato che il Tribunale, nel richiamare le Sezioni Unite, ha dato ampiamente canta delle considerazioni svolte nella motivazione della sentenza anche per ciò che concerne i principi convenzionali e costituzionali, dando quindi dimostrazione di aver valutato anche quegli aspetti che in ricorsa si assumono non adeguatamente considerati.
 
 
3. Occorre poi ricordare che la costante giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge e non anche con riferimento ai motivi di cui all’articolo 606, lettera e) cod. proc. pen., pur rientrando, nella violazione di legge, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/1 /2004, Bevilacqua, Rv. 226 710 . V. anche Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1 /2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/201 O, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21 /1 /2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n. 8434 del 11 /1 /2007, Ladiana, Rv. 236255).
 
La mera apparenza della motivazione, peraltro, è stata individuata nell’assenza dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’"iter" logico seguita dal giudice nel provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli e altro, Rv. 269656 ed altre prec. conf.).
 
Occorre anche individuare l’ambito di operatività della competenza del giudice del riesame, richiamando l’attenzione sul fatto che lo stessa è stato delimitato, dalla giurisprudenza di questa Corte, alla verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi (Sez. U, n. 7 del 23/2/2000, Mariano, Rv. 215840 ed altre succ. conf.), pur permanendo l’obbligo di esaminare anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza del "fumus" del reato contestato (Sez. 3, n. 27715 del 20/5/2010, Barbano. Rv. 248134; Sez. 3, n. 18532 del 11 /3/2010, D’Orazio, Rv. 247103).
 
Va comunque ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che compito del Tribunale del riesame è pure quello di espletare il proprio ruolo di garanzia non limitando la propria cognizione alla astratta configurabilità del reato, dovendo invece considerare e valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale esaminando, conseguentemente, non solo le allegazioni probatorie del Pubblico Ministero ma anche le confutazioni e gli altri elementi offerti dalla difesa degli indagati che possano influire sulla configurabilità e sussistenza del fumus del reato ipotizzato (ex pi., Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, P.M. in proc. Macchione, Rv. 265433; Sez. 5, n. 49596 del 16/9/2014, Armento, Rv. 261677; Sez. 5, n. 28515 del 21 /5/2014, Ciampani e altri, Rv. 260921; Sez. 4, Sentenza n. 15448 del 14/3/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. lii n. 27715\2010 cit.; Sez 3, n. 26197 del 5/5/2010, Bressan. Rv. 247694; Sez. 3 n. 18532\2010 cit., con ampi richiami ai precedenti).
 
Si tratta di argomentazioni che il Collegio condivide e che chiariscono esattamente come il sindacato del Tribunale del riesame, lungi dall’estendersi ad ogni questione prospettata dall’indagato, resta comunque vincolato entro limiti ben precisi, rappresentati dalla effettiva influenza della questione dedotta sulla fondatezza del fumus del reato.
 
Il principio di diritto è stato successivamente riaffermato più volte (Sez. 3, n. 13038 del 28/2/2013, Lapadula, Rv. 255114; Sez. 3 n. 19658 del 9/5/2012, Basile, non massimata; Sez. lii n. 19331, 17 maggio 2011, non massimata; Sez. 3 n. 7242, 27/4/2011, Tocchini non massimata), con l’ulteriore precisazione che la valutazione richiesta al Tribunale del riesame non può ritenersi dovuta in presenza di qualsiasi allegazione difensiva che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti, ma solo quando la rilevanza dell’apporto della difesa sia di immediata evidenza ed oggettivamente determinante in relazione al "fumus commissi delicti".
 
Il sequestro preventivo è, dunque, legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n.45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/2/2010, P.M. in proc. Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 4/4/2006, Bonura, Rv. 234212 ed altre prec. conf.).
 
 
4. Date tali premesse, deve osservarsi che, nella fattispecie, il Tribunale ha fatto buon uso dei principi in precedenza richiamati, fornendo una motivazione esaustiva, svolta tenendo conto anche delle plurime obiezioni della difesa e correttamente contenuta entro l’ambito cognitivo attribuitogli nel procedimento incidentale del riesame.
 
Si tratta, conseguentemente, di una motivazione che risulta del tutto immune dalle censure mosse con l’atto di impugnazione, il quale, pur contenendo frequenti richiami alla inesistenza o mera apparenza della motivazione, svela inevitabilmente la diversa finalità delle doglianze, non soltanto attraverso l’uso di espressioni riferite alla inidoneità ed inconsistenza della motivazione o al travisamento dei fatti, che denotano il reale intento di porre in discussione la sufficienza, coerenza e logicità del percorso argomentativo seguito dai giudici del riesame, ma anche nell’intero sviluppo dei motivi di impugnazione, laddove, lamentando la mancata considerazione delle argomentazioni difensive, si prospetta una lettura alternativa delle emergenze investigative.
 
La motivazione del provvedimento impugnato, conseguentemente, non può dirsi meramente apparente o inesistente, con la conseguenza che le censure che ad essa si rivolgono non possono trovare ingresso in questa sede stante il chiaro disposto dell’art. 325 cod. proc. pen. in precedenza richiamato.
 
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato, quanto ai rilievi formulati dalla difesa, che gli stessi si risolvevano in deduzioni di fatto che pongono in evidenza dati indiziari ritenuti solo apparentemente di segno contrario rispetto a quelli valorizzati nel provvedimento applicativo della misura cautelare reale e, richiamando i limiti della propria cognizione, ha comunque specificato le ragioni per le quali tali dati, in assenza di un più approfondito esame, tipico del giudizio di merito, non erano idonei ad inficiare la validità di quelli posti in evidenza dalla pubblica accusa.
 
 
5. I motivi di ricorso, in ogni caso, risultano anche manifestamente infondati. Deve infatti rilevarsi, quanto al primo motivo di ricorso, che il Tribunale ha dato conto, quanto alla presenza di rifiuti su un terreno agricolo limitrofo all’impianto di cremazione, della presenza di cenere di combustione di varia grandezza, disseminata in vari cumuli che l’ordinanza impugnata indica come derivante dall’attività svolta e dalle operazioni di pulizia dell’impianto, stante l’assenza di valida documentazione attestante il lecito smaltimento dei rifiuti prodotti e la apparente provenienza unitaria delle ceneri stesse.
 
L’ordinanza impugnata indica inoltre la presenza, sul medesimo terreno, di una cassetta metallica contenente rifiuti costituiti da protesi umane.
 
Va rilevato che tali materiali sono qualificabili come rifiuti derivanti da attività cimiteriali, disciplinati dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179", espressamente richiamato dall’art. 227, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152\06, il quale stabilisce che restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative anche a tale tipologia di rifiuti.
 
Quanto alle ceneri, risulta del tutto inconferente il richiamo, effettuato in ricorso, alla legge regionale della Campania 9/10/2006 n. 20, la quale disciplina l’attività di cremazione in genere nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001 n. 130, che regola la pratica funeraria della cremazione e la dispersione delle ceneri, ma non anche la gestione dei rifiuti derivanti da tale attività.
 
Quanto alla natura delle ceneri quali residui della combustione di sfalci derivanti dalla potatura delle piante esistenti sul terreno, tale affermazione resta confinata nell’ambito delle mere congetture e non ne escluderebbe, a priori, la natura di rifiuto soggetto alle regole ordinarie di gestione (cfr. Sez. 3, n. 38658 del 15/6/2017, Pizzo, Rv. 270897).
 
A conclusioni analoghe deve pervenirsi in ordine alla cassetta contente metalli riconducibili a resti di protesi umane, atteso che, anche in questo caso, la collocazione degli stessi in deposito temporaneo (come in ricorso sembra voglia qualificarsi la presenza dei rifiuti sull’area) risulta del tutto ipotetica e non dimostrata.
 
Si tratta, in ogni caso, di dati fattuali che non possono essere oggetto di disamina nel giudizio di legittimità.
 
 
6. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai fanghi, di cui tratta il secondo motivo di ricorso, fondato su una prospettazione alternativa degli eventi che non può aver ingresso in questa sede.
 
Anche sul punto il Tribunale ha motivato, dando conto della presenza dei liquami e valorizzando la tardiva predisposizione del formulario relativo a tale tipologia di rifiuti.
 
 
7. Basato su argomenti prevalentemente in fatto risulta anche il terzo motivo di ricorso, rispetto al quale deve darsi atto che il Tribunale ha dato conto della rilevanza attribuita alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, nonché agli esiti delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria ed alla documentazione fotografica, citando correttamente la giurisprudenza di questa Corte in materia di emissioni odorigene (cfr., tra le più recenti, Sez. 3, n. 14467 del 22/11/2016 (dep. 2017), Venturin e altro, Rv. 269326; Sez. 3, n. 36905 del 18/6/2015, Maroni, Rv. 265188; Sez. 3, n. 12019 del 10/2/2015, Pippi, Rv. 262710).
 
Anche in questo caso le argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame vengono contrastate attraverso una lettura alternativa delle emergenze investigative ed il richiamo ad atti e documenti comunque non valutabili dal giudice di legittimità.
 
Altrettanto avviene con il quarto ed il quinto motivo di ricorso.
 
 
8. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata, di euro 2.000,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende
 
Così deciso in data 12/6/2018
 

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