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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 39244 | Data di udienza: 4 Luglio 2018

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – Deposito di macerie di demolizione edile a cielo aperto – Sottoprodotto – Esclusione della disciplina sui rifiuti – Onere della prova – Artt. 184 bis, 256 d. lgs. n.152/2006 – Gestione di rifiuti – Attività qualificabile come di amministrazione di fatto – Apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale – Necessità – Gestione o cogestione societaria – Art. 2639 c.c. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 30 Agosto 2018
Numero: 39244
Data di udienza: 4 Luglio 2018
Presidente: SARNO
Estensore: ANDREAZZA


Premassima

RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – Deposito di macerie di demolizione edile a cielo aperto – Sottoprodotto – Esclusione della disciplina sui rifiuti – Onere della prova – Artt. 184 bis, 256 d. lgs. n.152/2006 – Gestione di rifiuti – Attività qualificabile come di amministrazione di fatto – Apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale – Necessità – Gestione o cogestione societaria – Art. 2639 c.c. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 04/07/2018), Sentenza n.39244
  
 
RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi – Deposito di macerie di demolizione edile a cielo aperto – Sottoprodotto – Esclusione della disciplina sui rifiuti – Onere della prova – Artt. 184 bis, 256 d. lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
 
In tema di distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, l’assunto secondo cui si verserebbe in presenza di materia prima secondaria, con conseguente sottrazione del materiale di specie alla nozione di rifiuto, non trova spazio alcuno spazio ad inficiare la sentenza di condanna laddove si sono implicitamente ritenuti mancanti gli specifici requisiti necessari, ex art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per qualificare le sostanze come sottoprodotto e la cui prova è a carico di chi li invoca (Sez.3, n. 56066 del 19/09/2017, sacco e altro).
 

RIFIUTI – Gestione di rifiuti – Attività qualificabile come di amministrazione di fatto – Apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale – Necessità – Gestione o cogestione societaria – Art. 2639 c.c. – Giurisprudenza.
 
In tema di gestione di rifiuti, al fine di ritenere sussistente un’attività qualificabile come di amministrazione di fatto, pur non richiedendosi l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, è necessario tuttavia, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2639 c.c. che, seppure dettato con riferimento ai reati societari, assume tuttavia una valenza interpretativa di carattere generale, "l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale" (tra le altre, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo; Sez.3, n. 22108/15 del 19/12/2014, Berni ed altri; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino; Sez.5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano; sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni); si è aggiunto che l’accertamento degli elementi sintomatici di una tale continuativa gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione congrua e logica.
 
(annulla con rinvio sentenza del 18/09/2017 – TRIBUNALE di MONZA) Pres. SARNO, Rel. ANDREAZZA, Ric. Cozzaglio 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 04/07/2018), Sentenza n.39244

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 30/08/2018 (Ud. 04/07/2018), Sentenza n.39244
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da COZZAGLIO FABRIZIO nato a BIASSONO;
 
avverso la sentenza del 18/09/2017 del TRIBUNALE di MONZA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Fabrizio Cozzaglio ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 18/09/2017 di condanna per il reato di cui all’art. 256 co. 2 D. Lgs. n. 152 del 2006 perché, nella qualità di legale rappresentante della ditta "Cozzaglio Fabrizio s.r.l." e di amministratore di fatto della ditta "Cozzaglio Costruzioni s.r.l.", su un’area sita in Biassono effettuava un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da macerie di demolizione edile non derivanti da attività svolte sull’area.
 
 
2. Con un primo motivo lamenta manifesta illogicità della sentenza nonché contraddittorietà della motivazione in relazione all’accertamento del fatto. Nella specie, il Tribunale avrebbe riconosciuto come la "Cozzaglio Fabrizio s.r.l." avesse in uso l’area sita in Biassono, desumendo ciò dal mero fatto che fosse stata destinataria delle ordinanze di remissione in pristino e senza considerare che l’uso dell’area sarebbe stato negato dalla stessa società che anzi si sarebbe costituita nel giudizio amministrativo contro l’ordinanza di esproprio della P.A., negando la propria legittimazione passiva sul punto; quanto all’assunto dell’uso tratto da contratto di affitto indicato nello stesso capo d’imputazione, quest’ultimo sarebbe stato invece intestato a favore di Cozzaglio Costruzioni s.r.l.; inoltre, il teste Lavelli, che ha effettuato il sopralluogo per il Comune di Biassono, avrebbe dichiarato di non aver verificato in capo a chi fosse effettivamente riconosciuto l’uso dell’area e di non essersi posto il problema della distinzione tra Cozzaglio Fabrizio Sri e Cozzaglio Costruzioni s.r.l.; sicché, sarebbe stato provato che l’area fosse in uso all’imputato quale rappresentante della Cozzaglio Fabrizio S.r.l.. Il coinvolgimento della Cozzaglio Fabrizio S.r.l. altro non sarebbe che il prodotto dell’obbligo giuridico, imposto attraverso gli ordini impartiti dal Comune, di eseguire lo sgombero del materiale indipendentemente dalla corretta individuazione del responsabile obbligato.
 
 
3. Con un secondo motivo lamenta motivazione illogica e carente in ordine all’attribuzione del fatto di reato di abbandono di rifiuti alla Cozzaglio Fabrizio S.r.l., non valendo comunque la individuazione dell’utilizzatore del luogo a costituire anche prova del fatto dell’abbandono in loco del materiale contestato; ed anzi, il teste Roberto Cozzaglio avrebbe dichiarato che il trasporto di materiale in loco e la successiva vagliatura sarebbero state effettuate da Cozzaglio Costruzioni S.r.l. e dal suo personale.
 
 
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione all’individuazione del responsabile del fatto – reato non comprendendosi per quale ragione, per il medesimo fatto ed al medesimo tempo, l’imputato sia stato ritenuto responsabile, oltre che come legale rappresentante della Cozzaglio Fabrizio S.r.l. anche come amministratore di fatto della Cozzaglio costruzioni S.r.l.. Infatti, o Fabrizio Cozzaglio realizzò l’ipotesi delittuosa perché alla Cozzaglio Fabrizio S.r.l. andrebbero ricondotti l’uso dell’area e l’abbandono dei rifiuti oppure sarebbe la Cozzaglio Costruzioni S.r.l., per mezzo questa volta dell’amministratore di fatto Fabrizio Cozzaglio, ad essere responsabile dell’attività di smaltimento illegale. Il Tribunale avrebbe errato nel delineare, attraverso l’identità del rappresentante, la contestuale responsabilità di entrambe le società.
 
 
5. Con un quarto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale nonché vizio e carenza di motivazione in ordine ali’ accertamento del ruolo di amministratore di fatto della Cozzaglio Costruzioni S.r.l. fondato sulla sola dichiarazione resa da un teste, Apa, il quale avrebbe riferito di aver parlato con l’imputato in occasione della sua assunzione nella Cozzaglio Costruzioni S.r.l. e di avere da lui ricevuto ordini. In tal modo, il Tribunale, in assenza di ogni altra indagine, e non rispettando i parametri imposti dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe dimostrato alcuna gestione unitaria e costante della organizzazione finanziaria e produttiva della Cozzaglio Costruzioni S.r.l. in capo all’imputato, bensì un potere di fatto su quel cantiere specifico e verso quel lavoratore, in modo compatibile e conforme alla responsabilità formale di sgombero che la sola Cozzaglio Fabrizio S.r.l. aveva in forza delle ordinanze del Comune di Biassono.
 
 
6. Con un quinto motivo lamenta erronea applicazione della legge penale nonché illogica e contraddittoria motivazione in ordine ali’ incompatibilità delle condotte atte a configurare la responsabilità del reato. Nella specie si ricorda che l’imputato è stato assolto dal reato sub a) (attività di gestione rifiuti senza autorizzazione) in virtù della considerazione che l’attività di vagliatura (che il Tribunale ha verificato essere stata posta in essere sul materiale giacente presso il luogo indicato in imputazione) non era soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione amministrativa; ne consegue, per logica, che neppure il reato residuato è astrattamente predicabile, qualsiasi sia la società per la quale l’imputato avrebbe agito. Non si comprende infatti come sia mai possibile che l’imputato abbia potuto, da un lato, gestire un impianto di vagliatura legittima finalizzato a separare e vagliare il materiale da demolizione accatastato nei luoghi indicati in imputazione e, nel contempo, abbandonare senza controllo e disponibilità quello stesso materiale che, nella stessa sentenza, sarebbe stato considerato trattato ai fini della legittimità dell’attività di vagliatura. In altri termini, quand’anche lo scopo del conferimento in loco del materiale fosse stato quello descritto al capo a), non potrebbe per ciò solo ritenersi che chi vagliava e cerneva per fini commerciali potesse farlo senza disporne e/o organizzare il lavoro e finalizzare la raccolta e cioè nella sostanza potesse operare sui rifiuti per fini produttivi ed insieme abbandonarli in assenza di controllo alcuno, configurandosi in tal senso un reato impossibile.
 
 
7. Con un sesto motivo lamenta violazione di legge relativamente all’art. 184 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 nonché omessa motivazione. Nella specie, il Tribunale di Monza avrebbe omesso di considerare l’efficacia assorbente, rispetto al reato, dell’applicazione degli effetti dell’art. 184 bis del D. Lgs. n. 152 del 2006, così come riconoscibile alta luce degli elementi di fatto accertati dal Tribunale e dallo stesso posti a fondamento della pronuncia di assoluzione per il reato di cui al capo a). Poiché infatti proprio il Tribunale avrebbe affermato che l’attività di vagliatura sarebbe stata legittima e non soggetta ad alcuna preventiva autorizzazione amministrativa di controllo, e posto che i documenti di trasporto prodotti dal P.M. avrebbero riguardato materiale inerte vagliato come materia prima secondaria, il materiale oggetto della contestazione era evidentemente già vagliato, selezionato e pronto al riutilizzo nei termini indicati dal teste Roberto Cozzaglio. Pertanto, quello stesso materiale smaltito, senza che sul luogo sia stata accertata alcuna ulteriore attività, aveva le caratteristiche strutturali per essere considerata una materia prima secondaria; sicché la non riconoscibilità a quel materiale della qualifica sostanziale di rifiuto impedisce la configurabilità del reato residuato.
 
 
8. Con un settimo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge, erronea ed incongrua determinazione della pena nonché mancata considerazione degli elementi caratterizzanti la fattispecie ed il grado della colpa ed erronea applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.; pur considerandosi la particolare valutazione premiale connessa al decreto penale di condanna, che nella fattispecie prevedeva l’irrogazione dell’ammenda complessiva di euro 4.000 per entrambe le ipotesi di reato originariamente contestate, alla luce del fatto che l’imputato è stato assolto per il reato sub a) appare incongrua la pena inflitta, essendo questa superiore al doppio dell’importo originariamente previsto nel decreto penale di condanna. L’aspettativa sanzionatoria, secondo la difesa, deve essere allineata con criteri valutativi oggettivi e mai improntati ad una doppia sanzione collegata esclusivamente al fatto di aver richiesto ed ottenuto il giudizio dibattimentale. Si lamenta inoltre il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto : sul punto, non si condivide la decisione del Giudice di secondo grado che ha ritenuto che un reato contravvenzionale relativo all’abbandono di rifiuti non pericolosi non potesse, proprio in considerazione della particolare natura della fattispecie, essere assimilato a fatto di scarsa rilevanza penale e sociale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il sesto motivo di ricorso, logicamente pregiudiziale rispetto agli altri investendo la riconducibilità del fatto materiale nel paradigma normativo dell’art. 256, comma 2 cit., è inammissibile.
 
La sentenza impugnata ha logicamente concluso per la qualificazione del materiale depositato come proveniente da escavazione di cantieri valorizzando correttamente le dichiarazioni del teste Ghezzi secondo cui, al momento del primo sopralluogo del 13/09/2012, si stava svolgendo una lavorazione di rifiuti inerti e di scarti da attività di carattere edilizio posto che vi erano in loco cumuli di pietrisco di vario calibro e del teste Bonomi secondo cui, durante il successivo sopralluogo del 13/09/2013, vi era un deposito a cielo aperto di materiale inerte; ciò posto, l’assunto secondo cui si verserebbe in presenza di materia prima secondaria, con conseguente sottrazione del materiale di specie alla nozione di rifiuto, non appare trovare spazio alcuno posto che il ricorso ha richiamato unicamente sul punto documenti di trasporto dell’1/04/2014 asseritamente contenenti il riferimento a materie prime secondarie che, sia in relazione alla data degli stessi (successiva ai fatti di cui all’imputazione), sia in relazione alla mera indicazione ivi contenuta, non sono in grado, evidentemente, di inficiare la sentenza di condanna laddove si sono implicitamente ritenuti mancanti gli specifici requisiti necessari, ex art. 184 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, per qualificare le sostanze come sottoprodotto e la cui prova è a carico di chi li invoca (Sez.3, n. 56066 del 19/09/2017, sacco e altro, Rv. 272428).
 
Né si comprende, in tal modo dovendo ritenersi manifestamente infondato, oltre che il motivo in esame, anche il quinto motivo, per quali ragioni la intervenuta assoluzione dall’ulteriore reato contestato ex art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla gestione, mediante frantumazione, vagliatura ed estrazione, dei rifiuti da demolizione edile senza le prescritte autorizzazioni, motivata per il fatto che dette autorizzazioni non sarebbero state necessaria per la sola dimostrata in giudizio attività di riduzione volumetrica e separazione, renderebbe illegittima la pronuncia di condanna per la diversa condotta di deposito incontrollato, condotta, quest’ultima, infatti, legata a diversi presupposti, anche temporali e quantitativi, e la cui rilevanza penale prescinde dalla vagliatura o meno dello stesso materiale.
 
 
2. Sono invece fondate le censure, contenute nei primi quattro motivi, concernenti le argomentazioni della sentenza in ordine all’attribuzione del fatto all’imputato.
 
La sentenza impugnata, per giustificare la stessa, ha affermato che la Cozzaglio Fabrizio S.r.l., di cui l’imputato sarebbe stato l’amministratore unico, avrebbe avuto in uso l’area sita in Biassono, via Pessina, contraddistinta dal mappale 154 e 349 del foglio 7 di proprietà della società River e che sempre detta società sarebbe stata destinataria delle ordinanze di rimessione in pristino della stessa area; se tuttavia si considera che, stando al capo d’imputazione, l’area oggetto del deposito addebitato è stata indicata come ubicata in via Madonna delle Nevi (si vedano anche sul punto le dichiarazioni a pag.3 del teste Cozzaglio Roberto che ha aggiunto che detta area era utilizzata dalla Cozzaglio Costruzioni S.r.l. ), non è chiaro se tra le due aree vi sia o meno coincidenza e quale delle società ricondotte all’imputato (la "Cozzaglio Fabrizio S.r.l." formalmente e la "Cozzaglio Costruzioni S.r.l." di fatto) abbia avuto l’utilizzazione dell’area in cui venne riscontrato il deposito illecito.
 
Ciò, tanto più, considerando che la amministrazione di fatto della Cozzaglio Costruzioni è stata, a quanto pare evincersi dalla sentenza, ricollegata alla persona dell’imputato sulla base del solo elemento dell’avere il dipendente della società Apa riferito di avere interloquito solo con Cozzaglio Fabrizio da cui provenivano le disposizioni circa il proprio lavoro. Non va infatti dimenticato che al fine di ritenere sussistente un’attività qualificabile come di amministrazione di fatto, pur non richiedendosi l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, è necessario tuttavia, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2639 c.c. che, seppure dettato con riferimento ai reati societari, assume tuttavia una valenza interpretativa di carattere generale, "l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico né occasionale" (tra le altre, Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Faruolo, Rv. 269191; Sez.3, n. 22108/15 del 19/12/2014, Berni ed altri, Rv. 264009; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez.5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893, non massimata sul punto; sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456); si è aggiunto che l’accertamento degli elementi sintomatici di una tale continuativa gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuto da motivazione congrua e logica.
 
La sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque indicare, onde ritenere riconducibile all’imputato la veste di amministratore di fatto, gli elementi dimostrativi, tratti da comportamenti concretamente posti in essere, di una continuativa attività di esercizio, da parte sua, dell’attività gestoria nei termini sopra considerati, continuativa attività non rinvenibile nella mera e generica circostanza riferita dal teste menzionato.
 
 
3. Assorbito dunque il settimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata nei limiti di quanto appena osservato con rinvio per nuovo esame, sul punto dell’attribuibilità del fatto all’imputato, al Tribunale di Monza.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza
 
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2018
 

 

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