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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1604 | Data di udienza: 24 Ottobre 2018

* APPALTI – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Appalti nel settore dei beni vincolati – Disciplina speciale di cui agli artt. 145 ss. d.lgs. n. 50/2016 – Possesso della qualifica specifica da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2018
Numero: 1604
Data di udienza: 24 Ottobre 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Palmieri


Premassima

* APPALTI – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Appalti nel settore dei beni vincolati – Disciplina speciale di cui agli artt. 145 ss. d.lgs. n. 50/2016 – Possesso della qualifica specifica da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 ottobre 2018, n. 1604


APPALTI – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Appalti nel settore dei beni vincolati – Disciplina speciale di cui agli artt. 145 ss. d.lgs. n. 50/2016 – Possesso della qualifica specifica da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori

In relazione agli appalti nel settore dei beni vincolati, trova applicazione non già la disciplina generale dettata in tema di consorzi (art. 47 ss. d. lgs. n. 50/16), sibbene quella specifica sancita dagli artt. 145 ss. , recanti la disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. Trattasi di un rapporto di genere a specie, con la previsione speciale destinata a prevalere su quella generale. In particolare, l’art. 146 del d.lgs. n. 50/2016 impone il possesso della qualifica specifica da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori. La qual cosa è del tutto logica e proporzionata rispetto al fine da raggiungere, avendo il legislatore inteso evitare che lavori ad alta componente artistico-culturale vengano svolti da soggetti privi delle necessarie competenze tecniche, con grave nocumento per fruizione e godibilità del bene da parte delle generazioni presenti e future.

Pres. Pasca, Est. Palmieri – Consorzio C. Soc. Coop. A.R.L. e altro (avv.ti Quinto e Quinto) c. Comune di Galatina (avv. Galluccio) e Provincia di Lecce (avv.ti Capoccia e Testi)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 26 ottobre 2018, n.1604

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 ottobre 2018, n. 1604

Pubblicato il 26/10/2018

N. 01604/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 617 del 2018, proposto da
Consorzio Conared Soc. Coop. A.R.L., Cooperativa il Lavoro Prima di Tutto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

contro

Comune di Galatina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giacomo Galluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia, Francesca Testi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Alfa Impianti S.r.l., Edil Generali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Danilo D’Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della determinazione n. 582 del 27.04.2018, trasmessa a mezzo PEC in data 30.04.2018, del Comune di Galatina – Direzione Territorio e Qualità Urbana – Servizio Demanio, Patrimonio e Manutenzione con la quale è stata revocata l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei “lavori di riqualificazione funzionale del cinema-teatro “Cavallino Bianco”, 2° lotto. CIG: 7051686360” nei confronti del Consorzio CONARED Soc. Coop. a.r.l. ed è stata contestualmente disposta l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Alfa Impianti srl – Edil Generali srl;

– nonché, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione definitiva del Comune di Galatina – Direzione Territorio e Qualità Urbana del 01.03.2018;

– nonché della nota prot. 12411 del 27.02.2018 con cui la SUA della Provincia di Lecce ha comunicato al RUP gli esiti della verifica dei requisiti;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

– per la declaratoria del diritto al subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove sottoscritto, ovvero, in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Galatina e di Alfa Impianti S.r.l. e di Edil Generali e di Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Galatina ha revocato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della ricorrente, in relazione all’appalto avente ad oggetto “lavori di riqualificazione funzionale del cinema-teatro “Cavallino Bianco”, 2° lotto.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione dell’art. 80 d. lgs. n. 50/16; eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 47 ss. d. lgs. n. 50/16 e della l. n. 443/85; violazione dei principi in materia di affidamento e parità di trattamento.

Nella camera di consiglio del 20.6.2018 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.

All’udienza del 24.10.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato, e deve pertanto essere rigettato.

2.2. Premette anzitutto il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis, C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).

2.3. Tanto premesso, emerge dall’impugnato provvedimento che l’Amministrazione ha disposto revoca dell’aggiudicazione in esame sulla base di due elementi, tra di loro autonomi e indipendenti: 1) mancata indicazione dei precedenti penali; 2) mancato possesso della qualifica OG2 – Restauro, da parte delle imprese indicate quali esecutrici dei lavori.

3. Ciò premesso, reputa il Collegio di procedere allo scrutinio del secondo motivo di gravame, in quanto potenzialmente idoneo a definire l’intero giudizio.

Sul punto, deduce la ricorrente l’illegittimità della disposta aggiudicazione, in quanto emessa sul falso presupposto del possesso della qualifica OG2 da parte delle consorziate incaricate dell’esecuzione dei lavori, nel mentre sarebbe sufficiente il possesso di detta qualifica da parte del Consorzio.

L’assunto è infondato.

3.2. L’appalto in esame ha ad oggetto la riqualificazione del Cinema Teatro “Cavallino Bianco”: trattasi di bene vincolato, e come tale sottoposto alla relativa tutela.

Orbene, trattandosi di bene vincolato, trova applicazione non già la disciplina generale dettata in tema di consorzi (art. 47 ss. d. lgs. n. 50/16 – CAP), sibbene quella specifica sancita dagli artt. 145 ss. CAP, recanti la disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali. Trattasi pertanto, nel caso di specie, di un rapporto di genere a specie, con la previsione speciale destinata dunque a prevalere su quella generale.

In particolare, rileva la previsione di cui all’art. 146, i cui commi 1 e 2 dispongono nei termini seguenti:

1. “In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.

2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”.

4. All’evidenza, tali previsioni normative sanciscono la necessità del possesso della relativa qualifica da parte delle imprese incaricate dell’esecuzione dei lavori.

Non rileva dunque la distinzione tra consorzi stabili e consorzi tra imprese artigiane, invocata dalla ricorrente, né la natura retroattiva o meno di tale previsione normativa. Gli è invece che, in relazione al peculiare settore degli appalti nel settore dei beni culturali, trova applicazione la speciale e più stringente disciplina stabilita dall’art. 146 CAP, che impone il possesso della qualifica specifica – nel caso in esame: restauro – da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione dei lavori. La qual cosa è del tutto logica e proporzionata rispetto al fine da raggiungere, avendo il legislatore inteso evitare che lavori ad alta componente artistico-culturale vengano svolti da soggetti privi delle necessarie competenze tecniche, con grave nocumento per fruizione e godibilità del bene da parte delle generazioni presenti e future.

E nel caso di specie, è pacifico che nessuna delle imprese consorziate – Impresa Ferrarese; soc. coop. “Il lavoro prima di tutto” – è in possesso della qualifica OG2, Classifica II, Restauro.

Tale circostanza assume carattere dirimente, non potendo essere affidato un appalto avente ad oggetto il restauro di un bene culturale, ad un operatore economico privo delle necessarie competenze tecniche.

5. Per tali ragioni, l’impugnato provvedimento si sottrae – in relazione a tale torno motivazionale – alle impugnate censure, costituendo fedele attuazione della cennata previsione di cui all’art. 146 CAP. E trattandosi di motivazione c.d. autoreggente, essa è idonea a fondare il disposto provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, senza necessità di scrutinio dell’ulteriore motivo di censura.

6. Per tali ragioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla novità delle questioni trattate, per la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO

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