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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Boschi e macchia mediterranea Numero: 1577 | Data di udienza: 26 Settembre 2018

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Qualificazione di un’area quale area boscata – Art. 2, c. 6 d.lgs. n. 227/2001 – Cartografie del PPTR – Individuazione di un’area boscata con larghezza media maggiore di 20 metri e copertura a bosco superiore al 20% – Sottoposizione a incendio – Non esclude la qualificazione dell’area come boschiva.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Puglia
Città: Lecce
Data di pubblicazione: 26 Ottobre 2018
Numero: 1577
Data di udienza: 26 Settembre 2018
Presidente: Pasca
Estensore: Moro


Premassima

* BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Qualificazione di un’area quale area boscata – Art. 2, c. 6 d.lgs. n. 227/2001 – Cartografie del PPTR – Individuazione di un’area boscata con larghezza media maggiore di 20 metri e copertura a bosco superiore al 20% – Sottoposizione a incendio – Non esclude la qualificazione dell’area come boschiva.



Massima

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 ottobre 2018, n. 1577


BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA – Qualificazione di un’area quale area boscata – Art. 2, c. 6 d.lgs. n. 227/2001 – Cartografie del PPTR – Individuazione di un’area boscata con larghezza media maggiore di 20 metri e copertura a bosco superiore al 20% – Sottoposizione a incendio – Non esclude la qualificazione dell’area come boschiva.

Ai fini della qualificazione di un’area quale area boscata, devono ritenersi sussistenti gli elementi richiesti dall’art. 2, c. 6 del d.lgs. n. 227/2001, nell’ipotesi in cui le previsioni del PPTR, con una funzione principalmente ricognitiva, abbiano rilevato l’esistenza in loco dei vincoli paesaggistici rivenienti dalla presenza di aree boscate e l’area boscata, individuata nelle cartografie del PPTR,  abbia una larghezza media maggiore di 20 metri e una copertura a bosco superiore al 20%. Del tutto irrilevante è la circostanza che la maggior parte del suolo, nella porzione di proprietà del ricorrente, sia coperta da ulivi ricostituitisi a seguito di incendio ed operazioni di rivegetazione, atteso che la sottoposizione a incendio di un’area non esclude la qualificazione della stessa come boschiva; altrettanto irrilevante è la circostanza che l’area di proprietà del ricorrente sia inferiore a mt 2000, atteso che la stessa va vista nell’insieme di riferimento.


Pres. Pasca, Est. Moro – A.F.P. (avv. Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv.ti Cecchetti, Francesconi, Bucci e Triggiani) e Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali e altri (Avv. Stato)

 


Allegato


Titolo Completo

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 26 ottobre 2018, n. 1577

SENTENZA

 

TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ – 26 ottobre 2018, n. 1577

Pubblicato il 26/10/2018

N. 01577/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Prima

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2015, proposto da
Anna Francesca Panzera, rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cecchetti, Leonilde Francesconi, Anna Bucci, Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;
Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. di Le,Br,Ta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, via Rubichi;

per l’annullamento

del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia approvato giusta delibera di G.r. n. 176 del 16.2.2015 e degli elaborati che lo corredano;

della delibera di g.r. n. 176 del 16.2.2015 di approvazione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia e degli elaborati che lo corredano;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:

del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia adottato giusta delibere di G.r. n. 1435 del 2.8.2013 e n. 2022 del 29.10.2013 e degli elaborati che lo corredano;

delle delibere di G.r. n. 1435 del 2.8.2013 e n. 2022 del 29.10.2013 di adozione del Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia e degli elaborati che lo corredano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Puglia, Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, Soprintendenza per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 26 settembre 2018 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato all’Amministrazione regionale il 22 maggio 2015, la ricorrente ha impugnato il PPTR, nella parte di interesse, con riferimento all’individuazione del vincolo boschivo e della relativa area di rispetto delle aree di sua proprietà, ricadenti in agro del Comune di Morciano di Leuca.

A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate:

Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art.2 commi 2 e 6 del d.lgs. 18.5.2001 n.227 richiamato dall’art.58 n.1 delle NNTTAA del PPTR e del medesimo art.58 n.1 delle NN.TT.AA. del PPTR – Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia contestando l’ex adverso ed eccependo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza del 26 settembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

In primo luogo, quanto al rilevato difetto di competenza territoriale, la questione è analoga ad altra risolta dal Presidente del Tar Bari(ordinanza n.293/2015) nel senso della infondatezza dell’eccezione in quanto “le censure dedotte nel ricorso, ove fondate, comporterebbero la caducazione dell’impugnato Piano Paesaggistico Territoriale solo nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, oggettivamente circoscritto a suoli ricadenti nella circoscrizione della Sezione di Lecce”.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La ricorrente contesta le previsioni vincolistiche del piano sostenendo che l’area di sua proprietà non avrebbe le caratteristiche naturalistiche e fenomeniche per essere qualificata come superficie boschiva soggetta a tutela ex lege, e quindi a PPTR, donde la lamentata “omessa considerazione della realtà dei luoghi” e l’inapplicabilità della relativa normativa vincolistica.

In particolare, la ricorrente ritiene errata l’individuazione dell’area boscata, in quanto si tratterebbe – a suo dire – di aree “… investite di piante di ulivo che, un tempo secolari, a seguito di un incendio, sono state ridotte a ceppi sui quali si sono sviluppati ceppi vegetativi dei quali, a seguito di interventi di potature, si è parzialmente costituita la chioma”.

Gli assunti sono infondati.

Ai sensi dell’art. 2 co. 6 d. lgs. n. 227/01, “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti”.

Orbene, alla luce delle emergenze processuali, reputa il Collegio la sussistenza di tutti gli elementi normativamente richiesti ai fini della qualificazione dell’area de qua quale area boscata atteso che le previsioni del PPTR, con una funzione principalmente ricognitiva, hanno rilevato l’esistenza in loco dei vincoli paesaggistici rivenienti dalla presenza di aree boscate; in particolare, come efficacemente rilevato dalla difesa regionale e dalle cartografie dalla stessa prodotte, l’area boscata individuata nelle cartografie del PPTR, includente una parte del suolo della ricorrente, ha un’estensione di ettari 1.13 e coinvolge, in tutto o in parte, le particelle 1, 293, 292, 2, 565, 568, 567, 569, 572, 264, 265 266 del Fg. 3 dell’agro del Comune di Morciano di Leuca, ha una larghezza media maggiore di 20 metri e una copertura a bosco superiore al 20%.

Quanto ai vincoli presenti, la p.lla 1 è interessata per una porzione minimale da “Boschi”, mentre il rimanente suolo è vincolato ad “Area di rispetto dei boschi”.

Del tutto irrilevante è la circostanza che la maggior parte del suolo della ricorrente sia coperta da ulivi ricostituitisi a seguito di incendio ed operazioni di rivegetazione, atteso che da un lato, la sottoposizione a incendio di un’area non esclude la qualificazione della stessa come boschiva e, dall’altro, tale area non rientra nel perimetro del bosco, bensì nell’UCP “area di rispetto del bosco”.

In ordine alla quantificazione dell’area boscata, del tutto irrilevante è la circostanza che l’area di proprietà della ricorrente sia inferiore a mt 2000 atteso che la stessa va vista nell’insieme di riferimento.

Infine, in ordine alla qualificazione boschiva dell’area, la stessa veniva riconosciuta dalla stessa ricorrente nelle osservazioni prodotte in occasione della fase partecipativa, nelle quali si allegava relazione tecnica di parte, a firma dell’ing. Conversano, con cui si chiedeva il riconoscimento dell’effettivo stato dei luoghi con una “modesta riconfigurazione della superficie a bosco” come da planimetrie prodotte, nonché, “nel rispetto della perimetrazione della superficie a “macchia mediterranea” individuata dal PPTR”, la riduzione dell’area di rispetto da 100 a 50 mt. Inoltre, si formulava “una proposta di riperimetrazione dell’area a “prati e pascoli” delle superfici che conservano, specie in adiacenza dell’area boscata tali caratteristiche, così da configurare una idonea corrispondenza tra sistema delle tutela e stato dei luoghi”.

La richiesta riduzione dell’area di rispetto, comporta il riconoscimento della presenza di superfici a bosco e macchia mediterranea, pacificamente assimilabili al vincolo boschivo.

In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giustificati motivi(in considerazione della peculiarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Patrizia Moro
        
IL PRESIDENTE
Antonio Pasca
        
        
IL SEGRETARIO

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