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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia, Procedimento amministrativo Numero: 302 | Data di udienza: 21 Settembre 2018

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Potere del privato interessato di chiedere le verifiche da parte dell’Amministrazione – Termine di 60 gg. – Decorrenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 15 Ottobre 2018
Numero: 302
Data di udienza: 21 Settembre 2018
Presidente: Tramaglini
Estensore: Balloriani


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Potere del privato interessato di chiedere le verifiche da parte dell’Amministrazione – Termine di 60 gg. – Decorrenza.



Massima


TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ –  15 ottobre 2018, n. 302


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – SCIA – Potere del privato interessato di chiedere le verifiche da parte dell’Amministrazione – Termine di 60 gg. – Decorrenza.

Il potere del privato interessato di chiedere le verifiche da parte dell’Amministrazione, soggiace al termine generale di 60 giorni dalla conoscenza della Scia, poiché esso assicura nell’ambito dell’azione amministrativa il principio di certezza della stabilità degli effetti prodotti a tutela dell’interesse pubblico e di quelli privati a esso correlati (contra: Tar Toscana ordinanza n. 667 del 2017); termine che ovviamente decorre solo dal momento in cui il terzo ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale l’intervento viene realizzato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5161 del 2015).

Pres. Tramaglini, Est. Balloriani – R.C. (avv.ti Olivieri e Cantagallo) c. Comune di Loreto Aprutino (avv. Acciavatti)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 15 ottobre 2018, n. 302

SENTENZA


TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ –  15 ottobre 2018, n. 302

Pubblicato il 15/10/2018

N. 00302/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00203/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2018, proposto da:
Rita Colantonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Olivieri, Raffaella Cantagallo, con domicilio eletto presso lo studio Anna Olivieri in Pescara, corso G. Manthone’ n. 62;

contro

Comune di Loreto Aprutino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Mircko Acciavatti, con domicilio eletto presso il suo studio in Giustizia, Pec Registri;

nei confronti

Zopito Caldarale non costituito in giudizio;

per accertare e dichiarare

– l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e conseguentemente ordinare all’Amministrazione di provvedere espressamente sulla comunicazione di cui 31.07.17, nonché sulle precedenti istanze indicate in atti, riguardanti le medesime verifiche.

In via gradata:

– la decadenza / inefficacia della DIA presentata dal sig. Caldarale al Comune di Loreto D.I.A. prot. N. 1388 del 06.02.09 per realizzazione di una mansarda;

– l’illegittimità dell’intervento edilizio di cui alla suddetta DIA per violazione della normativa urbanistica, quanto alla prevista chiusura della luce e violazione della normativa antisimica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto Aprutino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avv. Anna Olivieri per la parte ricorrente, l’avv. Mirco Acciavatti per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

– la ricorrente agisce avverso il silenzio dell’Amministrazione sulla propria istanza ex art. 19 comma 6-ter della L. 241/90 del 31/07/2017, ricevuta dall’Ente il 03/08/2017, con cui invitava il Comune di Loreto Aprutino a verificare la legittimità dei lavori in corso sull’immobile di proprietà del controinteressato Caldarale Zopito, iniziati dal medesimo previa presentazione di una D.I.A. in data 06/02/2009 per la realizzazione di una mansarda;

– che secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione resistente, a seguito di sopralluogo effettuato dalla ASL nel 2013, si è accertato che “la mansarda da realizzare si trovava allo stato grezzo, era presente il tetto, ma erano ancora da eseguire numerose opere inizialmente previste da progetto, inclusa la scalinata per l’accesso al locale” e che “sopraelevando il tetto della propria

costruzione e coprendo una parte del muro del fabbricato adiacente” il controinteressato “aveva coperto una luce provvista di infisso … del fabbricato della sig.ra Colantonio che forniva aria e luce ad un bagno della propria abitazione. Dopo tale operazione, detta apertura affacciava nel locale appena costruito dal Caldarale” il quale “aveva previsto un sistema per lasciare un’apertura sul

tetto onde consentire l’ingresso di aria e luce nel locale, ma che la costruzione si era interrotta senza che venisse completato”;

– a seguito di tale sopralluogo, comunicato dalla Asl al Comune con invito a emettere un’ordinanza di ripristino della situazione di salubrità di entrambe le abitazioni, con ordinanza del 17 giugno 2013 il Sindaco del Comune di Loreto Aprutino ha ingiunto in prima battuta al sig. Zopito Caldarale – proprietario dell’edificio contiguo all’abitazione dell’odierna ricorrente – di installare il sistema di illuminazione/aerazione previsto dalla D.I.A. del 6 febbraio 2009, al fine di eliminare la situazione di insalubrità causata dalla sopraelevazione (a seguito della quale, l’apertura del servizio igienico dell’abitazione della ricorrente comunicava non all’esterno, ma all’interno del vano di nuova costruzione); e, in seconda battuta, alla ricorrente di installare nel proprio servizio igienico un sistema di aspirazione forzata, con sbocco all’esterno (e ciò, in subordine alla circostanza che la medesima ricorrente non consentisse l’accesso nella propria abitazione per la realizzazione dei lavori ingiunti al sig. Caldarale);

– tale ordinanza è stata annullata su ricorso dell’odierna ricorrente con sentenza breve del Tar Pescara n. 481 del 2013, che ha ritenuto mancassero i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente e in particolare “una situazione eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’igiene e la sanità pubblica e l’impossibilità di fronteggiare tale situazione con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento”;

– la ricorrente per contrastare l’attività edilizia in questione del controinteressato ha altresì istaurato un procedimento civile innanzi al Tribunale ordinario di Pescara (n. 25/2012 RG);

– nel presente giudizio la ricorrente evidenzia che la costruzione del vicino avrebbe violato la normativa antisismica nonché le norme igienico-sanitarie (chiudendo una luce irregolare che garantiva l’areazione del bagno della propria abitazione adiacente); che, nella sopraelevazione di un edificio contiguo ad altro di diverso proprietario, l’autore della sopraelevazione può costruire in appoggio sui muri di confine, solo dopo averli resi comuni a norma dell’art. 874 c.c., e invece il controinteressato non vi avrebbe provveduto, non pagando neanche la relativa indennità; che sono scaduti i termini per completarla e la struttura così come parzialmente fabbricata risulterebbe non conforme alla normativa edilizia oggi vigente e probabilmente non sanabile;

– la ricorrente ritiene non soggetta a decadenza l’istanza ex articolo 19 comma 6 ter cit.;

– all’udienza del 21 settembre 2018 la causa è passata in decisione;

– il ricorso è infondato;

– a prescindere dal tenore generico della nota del 31 luglio 2017 (con cui si è chiesto al Comune se “sussista un illecito del piano mansarda” e se siano state poste in essere “opere edilizie di sorta rispetto a quanto già accertato mediante il sopralluogo esperito in data 30 aprile 2013”), occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 19 comma 6 ter della legge 241 del 1990 “La segnalazione certificata di inizio attivita’, la denuncia e la dichiarazione di inizio attivita’ non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’ art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”;

– pur nell’attuale incertezza che si registra in giurisprudenza sul punto (cfr. Tar Toscana ordinanza n. 667 del 2017) il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui il potere del privato interessato, di chiedere le verifiche da parte dell’Amministrazione, debba soggiacere al termine generale di 60 giorni dalla conoscenza della Scia, poiché esso assicura nell’ambito dell’azione amministrativa il principio di certezza della stabilità degli effetti prodotti a tutela dell’interesse pubblico e di quelli privati a esso correlati (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5161 del 2015); termine che ovviamente decorre solo dal momento in cui il terzo ha avuto piena conoscenza della dichiarazione di inizio attività in base alla quale l’intervento viene realizzato (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 5161 del 2015);

– tutto ciò premesso, appare agevole osservare che, nel caso di specie, tale termine appare ampiamente decorso, atteso che se non altro già dal 2013 (allorché ha impugnato presso il Tar Pescara l’ordinanza contingibile e urgente del Comune, di cui s’è detto) la ricorrente può essere ritenuta pienamente a conoscenza della Scia in questione e delle opere realizzate;

– sono quindi ampiamente decorsi i 60 giorni dalla piena conoscenza della Scia e delle opere realizzate, entro cui la medesima avrebbe avuto il potere di pretendere dall’Amministrazione la verifica delle opere ai sensi dell’articolo 19 comma 6 ter della legge n. 241 del 1990, e quindi è sopravvenuta la decadenza della pretesa di cui oggi si chiede tutela con l’esperita azione di condanna;

– le spese possono essere interamente compensate in ragione della opinabilità della questione affrontata (Cassazione sentenza n. 2883 del 2014; Corte Costituzionale sentenza n. 77 del 2018);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Massimiliano Balloriani
        
IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglini
        
        
IL SEGRETARIO

 

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