* VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Piani o progetti che possano avere incidenze significative – VINCA – Principio di precauzione – Art. 6, n. 3 direttiva 92/43/CEE – Rinnovo dell’AIA – Valutazione di incidenza – Non è richiesta – Fattispecie: riattivazione di un impianto di rifiuti a lungo sottoposto a sequestro per gravi violazioni ambientali e conseguente necessità di VINCA.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Calabria
Città: Catanzaro
Data di pubblicazione: 12 Novembre 2018
Numero: 1900
Data di udienza: 26 Settembre 2018
Presidente: Salamone
Estensore: Tallaro
Premassima
* VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Piani o progetti che possano avere incidenze significative – VINCA – Principio di precauzione – Art. 6, n. 3 direttiva 92/43/CEE – Rinnovo dell’AIA – Valutazione di incidenza – Non è richiesta – Fattispecie: riattivazione di un impianto di rifiuti a lungo sottoposto a sequestro per gravi violazioni ambientali e conseguente necessità di VINCA.
Massima
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 12 novembre 2018, n. 1900
VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – SIC e ZPS – Piani o progetti che possano avere incidenze significative – VINCA – Principio di precauzione – Art. 6, n. 3 direttiva 92/43/CEE.
A norma dell’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un SIC o una ZPS ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La necessità di un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinata alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste allorché non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetti pregiudichi significativamente il sito interessato (cfr. CGUE 20 ottobre 2005, causa C-6/04, Commissione c. Regno Unito; CGUE 10/01/2006, causa C-98/03, Commissione c. Repubblica federale di Germania).
VIA, VAS E AIA – AREE PROTETTE – Rinnovo dell’AIA – Valutazione di incidenza – Non è richiesta – Fattispecie: riattivazione di un impianto di rifiuti a lungo sottoposto a sequestro per gravi violazioni ambientali e conseguente necessità di VINCA.
Poiché la valutazione di incidenza è, per sua natura, uno strumento preventivo rispetto alla realizzazione del progetto, si è escluso che essa sia dovuta in caso di rinnovo dell’AIA con riferimento a un impianto in attività. Tuttavia, nel caso di richiesta di riattivazione di un impianto di smaltimento di rifiuti a lungo sottoposto a sequestro preventivo (con conseguente sospensione dell’AIA) per gravi violazioni ambientali costituenti reato, appare necessario disporre che, in ossequio al principio di precauzione, venga operata la VINCA rispetto a SIC prossimo all’impianto e peraltro inciso dalle violazioni per le quali è stato avviato un procedimento penale.
Pres. Salamone, Est. Tallaro – G. s.r.l. (avv. Monci) c. Regione Calabria (avv. Ventrice)
Allegato
Titolo Completo
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ - 12 novembre 2018, n. 1900SENTENZA
TAR CALABRIA, Catanzaro, Sez. 1^ – 12 novembre 2018, n. 1900
Pubblicato il 12/11/2018
N. 01900/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00188/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 188 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Go.Gi.Fe. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Amalia Monci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, alla Cittadella regionale;
nei confronti
Regione Basilicata, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Tortora, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Pia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
WWF O.A. Cosenza-Sila–Pollino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della nota della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 3, del 10 gennaio 2018, Prot. Gen. – SIAR n. 7868;
– della nota della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 3, del 2 febbraio 2018, Prot. Gen. – SIAR n. 36979;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale alle succitate comunicazioni.
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– della nota della Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio, dell’11 aprile 2018, prot. Gen. – SIAR n. 0129844;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per la società ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria, della Regione Basilicata, del Comune di Tortora, di WWF O.A. Cosenza-Sila–Pollino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 settembre 2018 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO
1. – Go.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. è proprietaria di un impianto per il trattamento dei rifiuti localizzato nella località San Giorgio del Comune di Tortora. Esso, integralmente ricadente sul territorio calabrese, si trova nondimeno a breve distanza dal sito di interesse comunitario (SIC) Valle del Noce, nel territorio della Regione Basilicata.
L’impianto veniva gestito in forza di autorizzazione integrale ambientale (AIA) rilasciata con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria del 20 febbraio 2009, n. 223, in favore di Ecologica 2008 S.r.l., poi incorporata in Go.Gi.Fe Ambiente 2008 S.r.l.
In data 27 novembre 2013 l’impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo da parte dell’Autorità giudiziaria penale per una serie di violazioni per le quali è stato instaurato un procedimento penale.
In seguito a tale evento, l’AIA è stata sospesa con decreto del Dirigente generale del Dipartimento delle Politiche dell’Ambiente del 20 dicembre 2013, n. 473.
Venuto meno il vincolo penale, con nota dell’8 novembre 2016 la società ricorrente ha domandato il nulla osta alla ripresa dell’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuti.
Con nota del 9 dicembre 2016, n. 0370131, il Dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria ha comunicato che, per quanto di competenza, non sussistevano ragioni ostative alla ripresa dell’attività dell’impianto.
In conseguenza di ciò, con nota del 21 dicembre 2016 la società ricorrente ha comunicato l’avvio delle procedure di riattivazione dell’impianto.
2. – Con nota del 18 novembre 2017, n. 0358202, il Dirigente del Settore n. 3 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, anche a seguito di formale richiesta da parte della Regione Basilicata, ha invitato Go.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. a presentare alla Regione Basilicata istanza di valutazione di incidenza (VINCA) rispetto al SIC Valle del Noce.
La società oggi ricorrente, dal canto suo, ha trasmesso la relazione relativa alla conclusione dei lavori prodromici all’avvio dell’impianto.
La Regione Calabria, dapprima con la nota del Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 3, del 10 gennaio 2018, n. 7868, quindi con nota del medesimo dipartimento del 2 febbraio 2018, Prot. Gen. – SIAR n. 36979, ha diffidato la Go.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. dal riavvio di ogni attività sino all’acquisizione degli esiti della VINCA.
3. – Tale ultime due note sono oggetti di impugnativa d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale da parte della società destinataria, che nel lamenta l’illegittimità.
Assieme ad esse è stata impugnata, con motivi aggiunti, la sospensione dell’AIA, notificata con nota del Dipartimento Ambiente e Territorio della regione Calabria dell’11 aprile 2018, n. 0129844.
4. – Hanno resistito la Regione Calabria, la Regione Basilicata e il Comune di Tortora.
Si è costituita ad opponendum WWF O.A. Cosenza-Sila–Pollino.
5. – Il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 26 settembre 2018.
DIRITTO
6. – Parte ricorrente ha articolato tre motivi di ricorso, estesi con motivi aggiunti anche al provvedimento di sospensione dell’AIA, a sua volta colpito da due ulteriori, specifiche censura.
In estrema sintesi:
I) con il primo, articolato motivo di ricorso si assume che l’impianto di smaltimento dei rifiuti opera sin dall’anno 1992, e quindi da prima dell’introduzione della disciplina sui SIC e da prima della creazione del SIC Valle del Noce; per tale ragione, e tenuto conto che la società proprietaria ha avviato il procedimento per l’assoggettabilità dell’impianto a VIA già nel 2001, non si potrebbe pretendere che oggi venga svolta la VINCA, come peraltro già riconosciuto dall’amministrazione regionale con la nota del 9 dicembre 2016, n. 0370131;
II) con il secondo motivo si deduce che le note impugnate sarebbero affette da eccesso di potere per contraddittorietà con la già citata nota del dicembre 2016, mai annullata e con la quale si era affermato che nulla osta alla ripresa dell’esercizio dell’attività di smaltimento dei rifiuto;
III) con il terzo motivo si assume la sussistenza del vizio di difetto di motivazione con particolare riferimento al fondamento giuridico della pretesa dell’amministrazione di sottoporre l’opera alla VINCA;
IV) con il primo motivo rivolto a contestare autonomamente la sospensione dell’AIA, si desume che il provvedimento di sospensione sia stato assunto in assenza dei presupposti di legge di cui all’art. 29-decies, comma 9, lett. b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non essendovi stata una violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA;
V) con il secondo motivo avverso la sospensione dell’AIA si eccepisce la violazione del medesimo art. 29-decies, comma 9, lett. b) d.lgs. n. 152 del 2006, per la mancata determinazione del tempo massimo di sospensione dell’AIA, indicato in giorni 180 o comunque nel tempo necessario per la conclusione della VINCA:
7. – La Regione Calabria, il Comune di Tortora e il WWF O.A. Cosenza-Sila–Pollino assumono in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto l’obbligo della VINCA era stato stabilito già con la nota del 18 novembre 2017, n. 0358202, non tempestivamente impugnata.
L’eccezione è fondata.
Con la citata nota, a firma del Dirigente generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, si inviata il gestore “a presentare istanza di VINCA, corredata dai documenti previsti e richiesti dalle norme di settore, alla regione Basilicata presso l’ufficio competente (…)”.
Si aggiungeva che “fino all’acquisizione degli esiti di tale valutazione (…) codesto Gestorenon potrà eseguire alcuna attività nell’impianto ivi compreso l’ingresso dei rifiuti liquidi finalizzato alla formazione del substrato nutritivo per la flora batterica della vasca di ossidazione volta a consentire il monitoraggio sulla situazione di partenza”.
Risulta evidente come tale nota abbia determinato un’immediata e concreta lesione dell’interesse della ricorrente, disponendo che si avviasse la VINCA e vietando qualsiasi attività nell’impianto.
Rispetto a tale nota, gli atti impugnati, assunti anche a seguito delle segnalazioni del Comune di Tortora con le quali si evidenziava come nello stabilimento fossero in corso attività, hanno contenuto confermativo, atteso con la prima “si diffida codesto gestore alla rigorosa osservanza di quanto disposto con nota prot. 358202 del 16.11.2017”, mentre con la seconda “si diffida codesto gestore a non procedere alla riapertura dello scarico”.
Il ricorso principale è pertanto inammissibile.
8. – In ogni caso, ritiene il Collegio che la decisione dell’amministrazione regionale di sottoporre a VINCA la riattivazione dell’impianto di smaltimento dei rifiuti sfugga alle critiche mosse.
8.1. – Nella giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. sentenza di questa Sezione I, 21 marzo 2018, n. 682) si è affermato che, a norma dell’art. 6, n. 3, prima frase, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un SIC o una ZPS ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La necessità di un’opportuna valutazione delle incidenze di un piano o progetto è subordinata alla condizione che questo sia idoneo a pregiudicare significativamente il sito interessato. Ora, tenuto conto, in particolare, del principio di precauzione, un tale rischio esiste allorché non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi, che il suddetto piano o progetti pregiudichi significativamente il sito interessato (cfr. CGUE 20 ottobre 2005, causa C-6/04, Commissione c. Regno Unito; CGUE 10/01/2006, causa C-98/03, Commissione c. Repubblica federale di Germania).
Poiché la valutazione di incidenza è, per sua natura, uno strumento preventivo rispetto alla realizzazione del progetto, si è escluso che essa sia dovuta in caso di rinnovo dell’AIA con riferimento a un impianto in attività.
8.2. – Nel caso di specie, però, non si tratta di rinnovare l’AIA relativa a un impianto di smaltimento dei rifiuti operante, ma di consentire la riattivazione di un impianto a lungo sottoposto a sequestro preventivo (con conseguente sospensione dell’AIA) per gravi violazioni ambientali costituenti reato, con sversamento nell’ambiente, e in particolare in un affluente del Fiume Noce di rifiuti liquidi non trattati.
È chiaro che in una situazione fattuale come quella delineata, la richiesta di riattivazione dell’impianto comporta la necessità in capo alle amministrazioni di disporre che, in ossequio al principio di precauzione, venga operata la VINCA rispetto a SIC prossimo all’impianto e peraltro inciso dalle violazioni per le quali è stato avviato un procedimento penale.
9. – Quanto ai motivi aggiunti, rivolti avverso la sospensione dell’AIA, essi risultano infondati.
In presenza della nota del 18 novembre 2017, n. 0358202, non tempestivamente impugnata e comunque legittima, la Go.Gi.Fe. Ambiente S.r.l. non poteva svolgere alcuna attività nell’impianto sito nel Comune di Tortora.
L’incontestata reiterata violazione del divieto, pertanto, si configura quale esercizio in assenza di autorizzazione che comporta, ai sensi dell’art. 29-decies d.lgs. n. 152 del 2006, la sospensione dell’AIA.
Tale provvedimento, peraltro, non è a tempo indeterminato, ma contenuto in giorni 180 o, comunque, nel tempo necessario per portare a compimento la VINCA.
10. – La complessità della vicenda, in cui peraltro vi è stata una condotta amministrativa non lineare da parte della Regione Calabria, autorizza all’integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore
Francesca Goggiamani, Referendario
L’ESTENSORE
Francesco Tallaro
IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone
IL SEGRETARIO