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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale europeo, VIA VAS AIA Numero: C-167/17 | Data di udienza:

VIA VAS AIA – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva – Rinvio pregiudiziale – Poteri e doveri dei giudici di uno Stato membro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese – Controversia nel procedimento principale – Obbligo di interpretazione conforme – Verifica del giudice del rinvio.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Ottobre 2018
Numero: C-167/17
Data di udienza:
Presidente: Silva de Lapuerta
Estensore: Bonichot


Premassima

VIA VAS AIA – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva – Rinvio pregiudiziale – Poteri e doveri dei giudici di uno Stato membro – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese – Controversia nel procedimento principale – Obbligo di interpretazione conforme – Verifica del giudice del rinvio.



Massima

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 17/10/2018 Sentenza C-167/17


VIA VAS AIA – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva – Rinvio pregiudiziale – Poteri e doveri dei giudici di uno Stato membro.
 
L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, in esso sancito, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose è privo di efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne. Inoltre, l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento dell’obbligo, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose, previsto dal citato articolo 10 bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese – Controversia nel procedimento principale – Obbligo di interpretazione conforme – Verifica del giudice del rinvio.
 
L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
Pres. Silva de Lapuerta, Rel. Bonichot, Ric. Volkmar Klohn contro An Bord Pleanála

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 1^, 17/10/2018 Sentenza C-167/17

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI GIUSTIZIA UE Sez. 2^, 13/09/2018 Sentenza C-176/17
 
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
 
17 ottobre 2018
 
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione – Obbligo di una procedura non eccessivamente onerosa – Nozione – Applicazione nel tempo – Efficacia diretta – Incidenza su una decisione nazionale di liquidazione delle spese divenuta definitiva»
 
Nella causa C-167/17,
 
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), con decisione del 23 marzo 2017, pervenuta in cancelleria il 3 aprile 2017, nel procedimento
 
Volkmar Klohn
 
contro
 
An Bord Pleanála,
 
con l’intervento di:
 
Sligo County Council,
 
Maloney and Matthews Animal Collections Ltd,
 
LA CORTE (Prima Sezione),
 
composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev, E. Regan e C.G Fernlund, giudici,
 
avvocato generale: M. Bobek
 
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
 
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 febbraio 2018,
 
considerate le osservazioni presentate:
 
–        per V. Klohn, da lui stesso e da B. Ohlig, advocate;
 
–        per l’An Bord Pleanála, da A. Doyle, solicitor, e da B. Foley, BL;
 
–        per l’Irlanda, da M. Browne, G. Hodge e A. Joyce, in qualità di agenti, assistiti da M. Gray e H. Godfrey, BL, e da R. Mulcahy, SC;
 
–        per la Commissione europea, da C. Zadra, G. Gattinara e J. Tomkin, in qualità di agenti,
 
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2018,
 
ha pronunciato la seguente
 
Sentenza
 
1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 1985, L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU 2003, L 156, pag. 17) (in prosieguo: la «direttiva 85/337 modificata»).
 
2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Volkmar Klohn e l’An Bord Pleanála (Agenzia per la pianificazione territoriale, Irlanda) (in prosieguo: «l’Agenzia») in merito all’onere delle spese del procedimento giurisdizionale promosso dal sig. Klohn contro la licenza edilizia rilasciata dall’Agenzia ai fini della costruzione, ad Achonry, nel County Sligo (contea di Sligo, Irlanda), di un impianto per l’ispezione degli animali trovati morti su tutto il territorio irlandese.
 
 Contesto normativo
 
 Diritto internazionale
 
3        Il preambolo della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Århus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU 2005, L 124, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Århus»), prevede quanto segue:
 
«(…)
 
Riconoscendo altresì che ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l’ambiente, individualmente o collettivamente, nell’interesse delle generazioni presenti e future;
 
Considerando che, per poter affermare tale diritto e adempiere a tale obbligo, i cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e avere accesso alla giustizia in materia ambientale e riconoscendo che, per esercitare i loro diritti, essi possono aver bisogno di assistenza;
 
(…)
 
Interessate a che il pubblico (comprese le organizzazioni) abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi interessi e di assicurare il rispetto della legge;
 
(…)».
 
4        L’articolo 1 della convenzione di Århus, intitolato «Finalità», prevede quanto segue:
 
«Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione».
 
5        L’articolo 3 di detta convenzione, intitolato «Disposizioni generali», al suo paragrafo 8, così dispone:
 
«Ciascuna Parte provvede affinché coloro che esercitano i propri diritti in conformità della presente convenzione non siano penalizzati, perseguiti o soggetti in alcun modo a misure vessatorie a causa delle loro azioni. La presente disposizione lascia impregiudicato il potere dei giudici nazionali di esigere il pagamento di un importo ragionevole a titolo di spese processuali».
 
6        L’articolo 9 della convenzione in parola, intitolato «Accesso alla giustizia», è del seguente tenore:
 
«1.       Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché chiunque ritenga che la propria richiesta di informazioni formulata ai sensi dell’articolo 4 sia stata ignorata, immotivatamente respinta in tutto o in parte, non abbia ricevuto una risposta adeguata o comunque non sia stata trattata in modo conforme alle disposizioni di tale articolo, abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge.
 
(…)
 
2.       Nel quadro della propria legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico interessato
 
a)      che vantino un interesse sufficiente o in alternativa
 
b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di detta Parte esiga tale presupposto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale e/o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni dell’articolo 6 e, nei casi previsti dal diritto nazionale e fatto salvo il paragrafo 3, ad altre pertinenti disposizioni della presente convenzione.
 
Le nozioni di “interesse sufficiente” e di “violazione di un diritto” sono determinate secondo il diritto nazionale, coerentemente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia nell’ambito della presente convenzione. A tal fine si ritiene sufficiente, ai sensi della lettera a), l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 5. Tali organizzazioni sono altresì considerate titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi della lettera b).
 
(…)
 
3.      In aggiunta, e ferme restando le procedure di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.
 
4.      Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.
 
5.      Per accrescere l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascuna Parte provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale e prende in considerazione l’introduzione di appositi meccanismi di assistenza diretti ad eliminare o ridurre gli ostacoli finanziari o gli altri ostacoli all’accesso alla giustizia».
 
 Diritto dell’Unione
 
7        La direttiva 85/337 modificata prevede che i progetti pubblici e privati che possono avere un impatto significativo sull’ambiente siano sottoposti a una valutazione d’impatto ambientale. Essa stabilisce altresì obblighi in materia di partecipazione e consultazione del pubblico nel processo decisionale per quanto riguarda l’autorizzazione di siffatti progetti.
 
8        In seguito all’adesione dell’Unione europea alla convenzione di Århus, il legislatore dell’Unione ha adottato la direttiva 2003/35, il cui articolo 3, punto 7, ha inserito nella direttiva 85/337 un articolo 10 bis, il quale così recita:
 
«Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:
 
a)      che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa
 
b)      che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,
 
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.
 
Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
 
Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.
 
Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
 
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
 
Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale».
 
9        Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, della direttiva 2003/35, «gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
 
10      L’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata è stato riprodotto all’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU 2012, L 26, pag. 1).
 
 Diritto irlandese
 
11      Il sistema di ricorso giurisdizionale irlandese si svolge in due fasi. In un primo momento, i ricorrenti devono chiedere alla High Court (Alta Corte, Irlanda) l’autorizzazione (leave) a proporre un ricorso giurisdizionale, esponendo i motivi del loro ricorso e le loro conclusioni. Solo qualora venga concessa tale autorizzazione il ricorso può essere presentato.
 
12      Ai sensi dell’articolo 99 delle rules of the Superior Courts (regolamento di procedura delle giurisdizioni superiori) «le spese seguono l’esito della causa». Di conseguenza, il ricorrente soccombente, in linea di principio, è condannato a sopportare le spese della controparte oltre alle proprie spese. Questa è la regola generale, ma la High Court (Alta Corte) dispone di un potere discrezionale per discostarsene, quando le circostanze specifiche del caso lo giustifichino.
 
13      Il giudice investito della controversia si pronuncia solo sulla ripartizione delle spese. Successivamente, l’importo delle spese posto a carico della parte soccombente è stimato in una decisione distinta dal Taxing Master, un giudice specificamente incaricato della liquidazione delle spese, alla luce dei documenti giustificativi forniti dalla parte vittoriosa. Contro tale decisione può essere proposto ricorso.
 
14      Con sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Irlanda (C-427/07, EU:C:2009:457, punti da 92 a 94), la Corte ha dichiarato che l’Irlanda non aveva recepito nel diritto nazionale la norma di cui all’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata, secondo cui la procedura non deve essere «eccessivamente onerosa».
 
15      Nel corso del 2011, al fine di trarre le conseguenze dell’accertamento di un inadempimento su tale punto, l’Irlanda ha inserito nella legge sulla pianificazione e lo sviluppo territoriale un articolo 50 B, ai sensi del quale, nell’ambito di applicazione di tale legge, in linea di principio, ciascuna parte è tenuta a sopportare le proprie spese. Tuttavia, tale disposizione non è applicabile ratione temporis alla controversia di cui al procedimento principale.
 
 Procedimento principale e questioni pregiudiziali
 
16      Nel corso del 2004, l’Agenzia ha rilasciato alla Maloney and Matthews Animal Collections Ltd una licenza edilizia per la costruzione, ad Achonry, di un impianto per l’ispezione degli animali trovati morti su tutto il territorio irlandese. La costruzione di tale impianto è stata decisa nell’ambito delle misure adottate in risposta all’epidemia di encefalopatia spongiforme bovina.
 
17      Il 24 giugno 2004, il sig. Klohn, proprietario di una fattoria situata in prossimità del sito di detto impianto, ha chiesto di essere autorizzato a proporre un ricorso giurisdizionale contro la suddetta licenza edilizia. L’autorizzazione richiesta gli è stata concessa il 31 luglio 2007.
 
18      Con sentenza del 23 aprile 2008, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso del sig. Klohn.
 
19      Il 6 maggio seguente, detto giudice ha condannato l’interessato a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia. Tale decisione non è stata contestata.
 
20      Dinanzi al Taxing Master della High Court (Alta Corte), incaricato di stimare l’importo delle spese da rimborsare, a norma del diritto nazionale, il sig. Klohn ha fatto valere che, conformemente all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Århus, nonché all’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata, le spese poste a suo carico non avrebbero dovuto rendere la «procedura eccessivamente onerosa».
 
21      Con decisione del 24 giugno 2010, il Taxing Master ha ritenuto che, in forza del diritto irlandese, esso non avesse il potere di procedere ad una valutazione dell’eccessiva onerosità di tale procedura e ha stimato le spese che il sig. Klohn doveva rimborsare all’Agenzia in un importo pari a circa EUR 86 000.
 
22      Investito dall’interessato di una domanda di riesame della decisione del Taxing Master, la High Court (Alta Corte) ha confermato tale decisione.
 
23      Il sig. Klohn ha interposto appello contro la decisione della High Court (Alta Corte) dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda).
 
24      La Supreme Court (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 
«1)      Se il disposto relativo alla “procedura (…) non eccessivamente onerosa”, di cui all’articolo 10 bis della [direttiva 85/337 modificata], sia potenzialmente applicabile in una fattispecie come quella in esame, in cui l’autorizzazione urbanistica impugnata nel procedimento era stata rilasciata prima della data ultima per il recepimento della direttiva medesima e in cui anche il procedimento di impugnazione di tale autorizzazione è stato introdotto prima della data di cui trattasi. In tal caso, se il disposto relativo alla “procedura (…) non eccessivamente onerosa”, di cui alla [direttiva 85/337], si applichi potenzialmente a tutte le spese sostenute nel procedimento o soltanto a quelle sostenute dopo la data ultima per il recepimento.
 
2)      Qualora lo Stato membro interessato non abbia adottato misure specifiche al fine di dare attuazione all’articolo 10 bis della [direttiva 85/337 modificata], se, quando pronuncia una condanna alle spese in un procedimento al quale è applicabile la direttiva di cui trattasi, un giudice nazionale, che gode di potere discrezionale quanto al riconoscimento delle spese a carico di una parte soccombente, sia tenuto a garantire che tale condanna non renda il procedimento “eccessivamente oneroso”, e ciò perché le relative disposizioni sono dotate di efficacia diretta o perché il giudice dello Stato membro di cui trattasi è tenuto a interpretare il proprio diritto procedurale in un modo per quanto possibile conforme agli obiettivi dell’articolo 10 bis.
 
3)      Qualora una decisione di condanna alle spese non contenga limitazioni e, non essendo stata impugnata, sia considerata come definitiva e inappellabile ai sensi del diritto nazionale, se il diritto dell’Unione esiga che:
 
a)      un Taxing Master al quale il diritto nazionale attribuisce il compito di stimare l’ammontare delle spese ragionevolmente sostenute dalla parte vittoriosa; o
 
b)      un giudice investito del riesame della decisione di detto Taxing Master
 
abbia comunque un obbligo di derogare alle misure di diritto nazionale altrimenti applicabili e stabilire l’ammontare delle spese da accordare, in modo tale da garantire che le spese così riconosciute non rendano il procedimento eccessivamente oneroso».
 
 Sulle questioni pregiudiziali
 
 Sulla seconda questione
 
25      Con la sua seconda questione, che occorre esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’obbligo secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose (in prosieguo: la «norma della procedura non eccessivamente onerosa»), di cui all’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, abbia efficacia diretta o se il giudice nazionale debba solo interpretare il diritto interno in un modo che, nei limiti del possibile, consenta di giungere ad una soluzione conforme all’obiettivo perseguito dalla regola summenzionata.
 
26      La questione dell’efficacia diretta della norma della procedura non eccessivamente onerosa si pone nel procedimento principale a causa del mancato recepimento, da parte dell’Irlanda, dell’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, entro il termine previsto dall’articolo 6 della direttiva 2003/35, ossia entro il 25 giugno 2005. Tale inadempimento è stato dichiarato dalla Corte nella sua sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Irlanda (C-427/07, EU:C:2009:457, punti da 92 a 94 e dispositivo). Inoltre, dai chiarimenti forniti dal giudice del rinvio risulta che una norma nazionale è stata adottata al fine di recepire nel diritto interno la norma della procedura non eccessivamente onerosa solo nel corso del 2011, vale a dire dopo la decisione nel merito che ha posto fine al procedimento giurisdizionale di cui, nel procedimento principale, è in discussione la liquidazione delle spese.
 
27      Va ricordato che le disposizioni del diritto dell’Unione sono direttamente applicabili qualora conferiscano ai soggetti dell’ordinamento diritti che possono far valere in giudizio in uno Stato membro (sentenza del 4 dicembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punti 4 e 8).
 
28      Disposizioni di tal genere impongono agli Stati membri un obbligo preciso, che non richiede l’emanazione di alcun atto, da parte delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri, e che non lascia a questi ultimi alcuna discrezionalità nella sua esecuzione (sentenza del 4 dicembre 1974, van Duyn, 41/74, EU:C:1974:133, punto 6).
 
29      A tale riguardo si deve ricordare, anzitutto, che l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, si limita a stabilire che la procedura giudiziaria di cui trattasi «è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa». Tenuto conto della genericità dei termini impiegati, tali disposizioni possono difficilmente essere considerate come norme che impongano agli Stati membri obblighi sufficientemente precisi da non richiedere misure nazionali che consentano di garantirne l’attuazione.
 
30      La Corte ha poi statuito che gli Stati membri dispongono, in virtù della loro autonomia procedurale e fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, di un margine di manovra nell’attuazione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata (sentenze del 16 febbraio 2012, Solway e a., C-182/10, EU:C:2012:82, punto 47, nonché del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 30).
 
31      Infine e soprattutto, la Corte si è pronunciata sull’efficacia diretta della norma della procedura non eccessivamente onerosa. Infatti, tale norma figura anche, in termini molto simili, all’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Århus. Detta somiglianza non è casuale poiché la direttiva 2003/35, che ha inserito l’articolo 10 bis nella direttiva 85/337, aveva proprio lo scopo di allineare il diritto comunitario alla convenzione di Århus in vista della sua approvazione da parte della Comunità, come risulta dal considerando 5 della direttiva 2003/35.
 
32      Orbene, la Corte ha statuito, nella sua sentenza del 15 marzo 2018, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy (C-470/16, EU:C:2018:185, punti 52 e 58), che l’articolo 9, paragrafo 4, della Convenzione di Århus non è direttamente applicabile.
 
33      Posto che la Corte non valuta l’applicabilità diretta di disposizioni di un accordo firmato dall’Unione secondo criteri diversi da quelli da essa utilizzati per determinare se le disposizioni di una direttiva siano direttamente applicabili (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 1987, Demirel, 12/86, EU:C:1987:400, punto 14), si può altresì desumere dalla sentenza menzionata al punto precedente che la norma della procedura non eccessivamente onerosa di cui all’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata è priva di efficacia diretta.
 
34      In considerazione della mancanza di efficacia diretta delle disposizioni di cui trattasi della direttiva 85/337 modificata e del loro recepimento tardivo nell’ordinamento giuridico dello Stato membro interessato, i giudici nazionali di quest’ultimo sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine impartito agli Stati membri per il loro recepimento, al fine di conseguire l’obiettivo perseguito da siffatte disposizioni, privilegiando l’interpretazione delle norme nazionali che sia la più conforme possibile a tale finalità, in modo da giungere ad una soluzione compatibile con le disposizioni della direttiva in parola (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2006, Adelener e a., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 115 e dispositivo).
 
35      L’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione quando ha sancito la norma della procedura non eccessivamente onerosa, di cui all’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata, implica che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tale disposizione a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne (sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C-260/11, EU:C:2013:221, punto 35). Tale obiettivo, che consiste nell’attribuire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia, rientra, più ampiamente, nella volontà del legislatore dell’Unione di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e di assegnare al pubblico un ruolo attivo a tal fine, nonché di garantire il rispetto del diritto ad un ricorso effettivo e del principio di effettività (v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C-260/11,EU:C:2013:221, punti da 31 a 33).
 
36      Alla luce delle considerazioni che precedono occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, deve essere interpretato nel senso che la norma della procedura non eccessivamente onerosa è priva di efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne.
 
 Sulla prima questione
 
37      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la norma della procedura non eccessivamente onerosa sancita dall’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata sia applicabile ad un procedimento, come il procedimento principale, promosso prima della data di scadenza del termine di recepimento del predetto articolo. Nell’ipotesi di una risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio chiede altresì se la norma di cui trattasi si applichi a tutte le spese sostenute nell’ambito del suddetto procedimento o unicamente a quelle sostenute dopo la scadenza del termine di recepimento.
 
38      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in linea di principio, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di una situazione sorta in vigenza della norma precedente (sentenze dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C-334/07 P, EU:C:2008:709, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; del 6 luglio 2010, Monsanto Technology, C-428/08, EU:C:2010:402, punto 66, nonché del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punto 49).
 
39      Ciò non avviene, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, solo qualora la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinino specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo (sentenza del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C-266/09, EU:C:2010:779, punto 32).
 
40      Pertanto, gli atti adottati per il recepimento di una direttiva devono applicarsi agli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della legge precedente, a partire dalla data di scadenza del termine di recepimento, salvo disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi.
 
41      Orbene, la direttiva 2003/35 non contiene alcuna disposizione particolare in relazione alle condizioni di applicazione nel tempo dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata (sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 23).
 
42      A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che l’articolo 10 bis della direttiva 85/337 modificata deve essere interpretato nel senso che le disposizioni di diritto interno, adottate ai fini del recepimento di tale articolo, devono applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso alla data di scadenza del termine di recepimento della disposizione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Gemeinde Altrip e a., C-72/12, EU:C:2013:712, punto 31).
 
43      Qualora non sia stato adottato alcun atto di recepimento entro il termine previsto a tal fine da una direttiva, come avviene nel procedimento principale, si deve considerare che l’obbligo di interpretare il diritto nazionale conformemente alla norma non recepita si applichi anche alle condizioni ricordate ai punti 39 e 40 della presente sentenza, a decorrere dalla scadenza di tale termine.
 
44      Infatti, in quest’ultima situazione, il giudice nazionale ha l’obbligo di interpretare il diritto interno in modo da pervenire, per quanto possibile, al risultato perseguito dalle disposizioni non recepite di una direttiva, come ricordato al punto 35 della presente sentenza. Orbene, l’applicabilità immediata agli effetti futuri delle situazioni esistenti di una nuova norma derivante da una direttiva, a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della medesima, fa parte di detto risultato, salve disposizioni contrarie della direttiva di cui trattasi.
 
45      Pertanto, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretare il diritto nazionale, a partire dalla scadenza del termine di recepimento di una direttiva non recepita, in modo da rendere gli effetti futuri delle situazioni sorte in vigenza della precedente legge immediatamente compatibili con le disposizioni della direttiva di cui trattasi.
 
46      Alla luce dell’obiettivo perseguito dalla norma della procedura non eccessivamente onerosa, consistente nel modificare la ripartizione delle spese in determinati procedimenti giurisdizionali, un procedimento promosso prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 2003/35 deve essere considerato una situazione sorta in vigenza della precedente legge. Peraltro, la decisione relativa alla ripartizione delle spese, adottata dal giudice in esito al procedimento, rappresenta un effetto futuro, d’altronde incerto, del procedimento pendente. Di conseguenza, i giudici nazionali hanno l’obbligo, in sede di decisione sulla ripartizione delle spese in procedimenti che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento della direttiva citata, di interpretare il diritto interno al fine di giungere, per quanto possibile, ad una soluzione conforme alla finalità perseguita dalla norma della procedura non eccessivamente onerosa.
 
47      A tale riguardo, non è necessario distinguere tra le spese, a seconda che siano state sostenute, in concreto, prima o dopo la scadenza del termine di recepimento, quando la decisione relativa alla ripartizione delle spese non è ancora intervenuta in tale data e, di conseguenza, l’obbligo di interpretare il diritto interno conformemente alla norma della procedura non eccessivamente onerosa è applicabile a tale decisione, come rilevato al punto precedente. Inoltre, la Corte ha statuito che l’eccessiva onerosità della procedura deve essere valutata globalmente, tenuto conto di tutte le spese sostenute dalla parte interessata (sentenza dell’11 aprile 2013, Edwards e Pallikaropoulos, C-260/11, EU:C:2013:221, punto 28).
 
48      Tuttavia, l’obbligo per il giudice nazionale di far riferimento al contenuto di una direttiva quando interpreta ed applica le norme pertinenti del diritto interno trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, ed in particolare in quelli della certezza del diritto e dell’irretroattività (sentenza dell’8 novembre 2016, Ognyanov, C-554/14,EU:C:2016:835, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
 
49      A tale riguardo, l’Agenzia sostiene che l’applicabilità immediata della norma della procedura non eccessivamente onerosa ai procedimenti pendenti è in contrasto con il principio della certezza del diritto. Essa ritiene che la norma sulla ripartizione delle spese, quale conosciuta fin dall’inizio del procedimento, abbia influenzato l’importo delle spese che le parti hanno scelto di sostenere per la difesa dei propri diritti.
 
50      Certamente, il principio della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, esige, segnatamente, che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando possono avere sugli individui e sulle imprese conseguenze sfavorevoli (sentenza del 22 giugno 2017, Unibet International, C-49/16, EU:C:2017:491, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).
 
51      Peraltro, il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a ogni privato che si trovi in una situazione dalla quale risulti che l’autorità competente, fornendogli precise assicurazioni, abbia fatto sorgere in lui fondate aspettative (v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Nuova Agricast e Cofra/Commissione, C-67/09 P, EU:C:2010:607, punto 71).
 
52      Tuttavia, nel procedimento principale, è giocoforza constatare che le parti non hanno ricevuto alcuna assicurazione riguardo al mantenimento in vigore della norma sulla ripartizione delle spese fino alla fine del procedimento. Al contrario, sin dall’inizio di tale procedimento, il 24 giugno 2004, data in cui il sig. Klohn ha chiesto l’autorizzazione a proporre un ricorso giurisdizionale, esse potevano prevedere, tenuto conto degli obblighi derivanti, per l’Irlanda, dalla direttiva 2003/35, entrata in vigore il 25 giugno 2003, che tale norma dovesse essere modificata a breve, ossia verosimilmente prima della fine del suddetto procedimento. In particolare, l’Irlanda e l’Agenzia, nella sua veste di organo di tale Stato membro, non possono invocare un legittimo affidamento nel mantenimento di una norma che l’Irlanda, nonostante l’obbligo impostole di modificarla entro il termine prescritto dalla direttiva in parola, non ha modificato, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Irlanda (C-427/07, EU:C:2009:457).
 
53      Infine, la Corte ha statuito che il principio di tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen, C-303/13 P, EU:C:2015:647, punto 49).
 
54      Pertanto, l’Agenzia non può fondatamente sostenere che il principio della certezza del diritto osti all’obbligo gravante sui giudici nazionali di interpretare il diritto nazionale conformemente alla norma della procedura non eccessivamente onerosa, quando si pronunciano sulla ripartizione delle spese.
 
55      Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento della norma della procedura non eccessivamente onerosa, prevista dal citato articolo 10 bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.
 
 Sulla terza questione
 
56      Per la corretta comprensione della terza questione, si deve ricordare, in via preliminare, che la procedura irlandese in materia di spese si svolge in due fasi. A seguito della sua decisione nel merito, l’organo giurisdizionale investito della controversia, in un primo momento, si pronuncia sulla ripartizione dell’onere delle spese. In un secondo momento, il Taxing Master ne fissa l’importo, sotto il controllo di un giudice, ossia la High Court (Alta Corte) e successivamente, se del caso, la Supreme Court (Corte suprema).
 
57      In base alle indicazioni fornite dal giudice del rinvio in merito al procedimento principale, la High Court (Alta Corte), avendo respinto il ricorso del sig. Klohn, ha condannato quest’ultimo, il 6 maggio 2008, a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia, a norma dell’articolo 99 del regolamento di procedura delle giurisdizioni superiori, secondo cui «le spese seguono l’esito della causa». La summenzionata decisione è divenuta definitiva, non essendo stata contestata entro i termini impartiti. Il Taxing Master ha liquidato le spese che il sig. Klohn deve rimborsare all’Agenzia in un importo pari a circa EUR 86 000, con decisione del 24 giugno 2010, la quale è stata contestata dinanzi alla High Court (Alta Corte), poi dinanzi al giudice del rinvio.
 
58      Tenuto conto degli elementi summenzionati, la terza questione deve essere intesa come diretta ad accertare se, nel procedimento principale, stante l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione della High Court (Alta Corte) del 6 maggio 2008, divenuta definitiva per quanto riguarda la ripartizione delle spese, i giudici nazionali, investiti del ricorso proposto dal ricorrente nel procedimento principale avverso la decisione del Taxing Master che fissa l’importo delle spese, siano tenuti ad interpretare il diritto nazionale in modo tale che nei confronti del ricorrente di cui trattasi la procedura non sia eccessivamente onerosa.
 
59      In forza di una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE (sentenza del 4 luglio 2006, Adelener e a., C-212/04,EU:C:2006:443, punto 108 nonché giurisprudenza ivi citata).
 
60      L’obbligo di un’interpretazione conforme del diritto nazionale, infatti, è inerente al sistema del Trattato FUE, in quanto consente ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando dirimono le controversie ad essi sottoposte (sentenza del 4 luglio 2006, Adelener e a., C-212/04,EU:C:2006:443, punto 109 nonché giurisprudenza ivi citata).
 
61      Tuttavia il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale incontra alcuni limiti.
 
62      Da un lato, come già rilevato al punto 48 della presente sentenza, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto.
 
63      A tal riguardo, riveste particolare importanza il principio dell’autorità di cosa giudicata, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto una buona amministrazione della giustizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi non possano essere rimesse in discussione (sentenza dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
 
64      Così, il diritto dell’Unione non impone di disapplicare norme di procedura nazionali che attribuiscono autorità di cosa giudicata ad una decisione giurisdizionale (sentenza del 20 marzo 2018, Di Puma e Consob, C-596/16 e C-597/16, EU:C:2018:192, punto 31 nonché giurisprudenza ivi citata).
 
65      Dall’altro lato, l’obbligo di interpretazione conforme cessa quando il diritto nazionale non può essere interpretato in modo tale da sfociare in un risultato compatibile con quello perseguito dalla direttiva interessata. In altri termini, il principio di interpretazione conforme non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (sentenze del 4 luglio 2006, Adelener e a., C-212/04,EU:C:2006:443, punto 110, nonché del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, punto 100).
 
66      Si deve sottolineare che, quando viene adita ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte non è competente a valutare se i limiti summenzionati ostino ad un’interpretazione del diritto nazionale conforme ad una norma del diritto dell’Unione. In via generale, non spetta alla Corte, nell’ambito del procedimento pregiudiziale, interpretare il diritto nazionale (sentenza del 1° dicembre 1965, Dekker, 33/65, EU:C:1965:118), poiché il giudice nazionale è l’unico competente a tal riguardo (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Ottica New Line, C-539/11, EU:C:2013:591, punto 48).
 
67      Spetta pertanto al giudice del rinvio valutare l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione del 6 maggio 2008 con la quale la High Court (Alta Corte) ha posto le spese del procedimento di cui trattasi a carico del sig. Klohn, per determinare se e in quale misura un’interpretazione del diritto nazionale conforme alla norma della procedura non eccessivamente onerosa sia possibile nel procedimento principale.
 
68      Ciò premesso, la Corte può soltanto fornire precisazioni dirette a guidare il giudice del rinvio nella sua valutazione (sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a., C-255/02, EU:C:2006:121, punto 77) e indicargli quale interpretazione del diritto nazionale soddisferebbe il suo obbligo di interpretare quest’ultimo conformemente al diritto dell’Unione.
 
69      A tale riguardo, occorre rilevare che la decisione del 6 maggio 2008, con la quale la High Court (Alta Corte) si è pronunciata sulla ripartizione delle spese, ponendo segnatamente le spese sostenute dall’Agenzia a carico del sig. Klohn, non ha lo stesso oggetto della decisione del Taxing Master all’origine del procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice del rinvio, segnatamente in quanto tale decisione non ha fissato l’importo esatto delle spese poste a carico del ricorrente nel procedimento principale. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’autorità di cosa giudicata si estende unicamente alle pretese giuridiche sulle quali il giudice ha statuito. Essa pertanto non osta a che il Taxing Master o un giudice, nell’ambito di una successiva controversia, si pronuncino sulle questioni di diritto su cui tale decisione definitiva non si è pronunciata (v., in tal senso, sentenza dell’11 novembre 2015, Klausner Holz Niedersachsen, C-505/14, EU:C:2015:742, punto 36).
 
70      Inoltre, un’interpretazione consistente nel considerare che, dato lo stretto legame intercorrente tra la decisione vertente sull’onere delle spese e quella che ne fissa l’importo, l’Agenzia sia legittimata a reclamare l’integralità delle spese ragionevolmente sostenute per la sua difesa, sarebbe in contrasto con il principio della certezza del diritto e con l’obbligo di prevedibilità del diritto dell’Unione. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 114 delle sue conclusioni, fino alla decisione del Taxing Master, pronunciata oltre un anno dopo la decisione che lo condanna alle spese, il sig. Klohn non era in condizioni di conoscere l’importo delle spese che potrebbe dover rimborsare alle parti vittoriose né, di conseguenza, di contestare con cognizione di causa la prima di tali decisioni. L’importo delle spese ripetibili dell’Agenzia, quale fissato dal Taxing Master, era tanto meno prevedibile dall’interessato in quanto ammontava a quasi il triplo dell’importo delle spese che esso stesso aveva sostenuto nell’ambito del procedimento di cui trattasi.
 
71      Pertanto, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337 modificata, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
 Sulle spese
 
72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
 
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
 
1)      L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo, in esso sancito, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose è privo di efficacia diretta. In caso di mancato recepimento di tale articolo da parte di uno Stato membro, i giudici nazionali di quest’ultimo sono comunque tenuti, quanto più possibile, ad interpretare il diritto interno, a decorrere dalla scadenza del termine previsto per il recepimento di detto articolo, in modo tale che ai soggetti dell’ordinamento non venga impedito di proporre o proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione dello stesso articolo a causa dell’onere finanziario che potrebbe derivarne.
 
2)      L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di interpretazione conforme si impone ai giudici di uno Stato membro, quando decidono sulla ripartizione delle spese nei procedimenti giurisdizionali che erano pendenti alla data di scadenza del termine di recepimento dell’obbligo, secondo cui determinate procedure giurisdizionali in materia ambientale non devono essere eccessivamente onerose, previsto dal citato articolo 10 bis, quinto comma, a prescindere dalla data in cui tali spese sono state sostenute nel corso del procedimento di cui trattasi.
 
3)      L’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che, in una controversia come quella in esame nel procedimento principale, l’obbligo di interpretazione conforme grava sul giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sull’importo delle spese, nei limiti in cui l’autorità di cosa giudicata inerente alla decisione, divenuta definitiva, relativa alla ripartizione delle spese non vi osti, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
 
Firme

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