* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimenti amministrativi telematizzati – Scadenza del termine di presentazione – Problematiche di tipo tecnico – Soccorso procedimentale – Art. 6 l. n. 241/1990.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ bis
Regione: Lazio
Città: Roma
Data di pubblicazione: 13 Novembre 2018
Numero: 10929
Data di udienza: 6 Novembre 2018
Presidente: Savoia
Estensore: Tuccillo
Premassima
* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimenti amministrativi telematizzati – Scadenza del termine di presentazione – Problematiche di tipo tecnico – Soccorso procedimentale – Art. 6 l. n. 241/1990.
Massima
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 13 novembre 2018, n. 10929
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Procedimenti amministrativi telematizzati – Scadenza del termine di presentazione – Problematiche di tipo tecnico – Soccorso procedimentale – Art. 6 l. n. 241/1990.
Nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo: le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti (Tar Lazio III bis n.08312/2016; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136; cfr. anche Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità, l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso procedimentale ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa.
Pres. Savoia, Est. Tuccillo – G. s.r.l. (avv.ti Davalli e Gherardelli) c. Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca (Avv. Stato), Cineca – Consorzio interuniversitario (avv.ti Catricala’, Lipani, Sbrana e Maiellaro) e altro (n.c.)
Allegato
Titolo Completo
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis - 13 novembre 2018, n. 10929SENTENZA
TAR LAZIO, Roma, Sez. 3^ bis – 13 novembre 2018, n. 10929
Pubblicato il 13/11/2018
N. 10929/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03001/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2018, proposto da:
General Mining Research Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Davalli, Sergio Gherardelli, con domicilio eletto presso lo studio Pier Paolo Davalli in Perugia, via del Sole, 8;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca non costituito in giudizio;
Cineca – Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Catricala’, Damiano Lipani, Francesca Sbrana, Giuseppe Fabrizio Maiellaro, con domicilio eletto presso lo studio Damiano Lipani in Roma, via Vittoria Colonna40;
PER LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ – PREVIA SOSPENSIVA –
del silenzio inadempimento serbato dalle intimate sulla istanza presentata da General Mining Research Italy S.r.l. a mezzo di posta elettronica in data 9.11.2017 e sulla successiva diffida inoltrata per il tramite del proprio procuratore a mezzo e-mail di posta elettronica certificata in data 4.12.2017; entrambe:
– volte a rappresentare l’impossibilità per colpa non imputabile alla odierna ricorrente di completare la procedura di presentazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale da valere per una delle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020, di cui all’Avviso pubblico bandito con Decreto MIUR n. 1735 del 13.10.2017 e
– finalizzate ad ottenere l’ammissione della Società (in proprio e nella qualità di impresa capofila del partenariato pubblico/privato di cui in epigrafe) alla successiva fase di valutazione del predetto progetto, ovvero – in subordine –
– a conseguire la riammissione in termini per la presentazione della domanda, in guisa da completare correttamente la procedura formale di invio della stessa;
NONCHÈ PER L’ACCERTAMENTO
dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
E FINANCHE PER L’ACCERTAMENTO
della fondatezza nel merito (ai sensi dell’art. 31, comma 3 c.p.a.) della pretesa dedotta nel presente giudizio, così da riconoscere in favore della ricorrente l’ammissione del progetto alla fase successiva di valutazione o, quanto meno, la rimessione in termini per il completamento della procedura di invio della domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Cineca – Consorzio Interuniversitario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione resistente nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare la domanda di partecipazione all’avviso per la presentazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020.
Si costituiva le parti resistenti chiedendo rigettarsi il ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
La ricorrente argomenta di avere intrapreso l’iter telematico necessario a presentare domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ma che la procedura di perfezionamento e invio informatico della domanda non poteva essere completata nel termine previsto per via di problematiche connesse alla gestione del procedimento telematico.
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell’illegittimo diniego della riapertura dei termini per completare la domanda telematicamente o comunque consentire la presentazione della domanda con modalità cartacea, in attivazione del c.d. “dovere di soccorso procedimentale” di cui all’art. 6 della L. n.241/90, avuto riguardo alla previsione dell’avviso (art.16) secondo cui la domanda doveva essere presentata, a pena di esclusione “esclusivamente” con modalità telematica tramite i servizi dello sportello telematico SIRIO e alle difficoltà connesse all’utilizzo del Sistema Sirio in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda.
Osserva, in proposito, il Collegio che nell’ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche la scadenza del termine di presentazione della domanda non può essere considerata alla stessa stregua della scadenza del termine di presentazione nell’ambito di un tradizionale procedimento cartaceo, in cui eventuali problematiche (ad esempio, scioperi aerei, incidenti etc.) rientrano nella comune sfera di diligenza dell’interessato. Nel caso di domande telematiche, infatti, il rispetto del termine di presentazione della domanda dipende da variabili assolutamente imprevedibili e non “quantificabili” in termine di tempo, e cioè dalle concrete modalità di configurazione del Sistema Informativo, anche qualora, come nel caso in esame, la compilazione sia affidata a soggetti più che competenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione “le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti” (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016).
Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata a rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l’amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990, da tradursi in termini di attività doverosa da parte dell’amministrazione (in tal senso l’istanza del ricorrente deve essere intesa come finalizzata ad attivare il soccorso citato).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire alla ricorrente il completamento della propria domanda (fatto avvenuto con riserva in seguito all’ordinanza cautelare emessa in corso di causa dal Tribunale).
La complessità della questione e la sussistenza di orientamenti non giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
Raffaele Tuccillo
IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO