+39-0941.327734 abbonati@ambientediritto.it
Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 7234 | Data di udienza: 6 Dicembre 2018

APPALTI – Soccorso istruttorio – Integrazione o regolarizzazione delle dichiaraazioni – Termine di dieci giorni di cui all’art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016– Termine massimo – Previsione di un termine più breve – Legittimità.0


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 6^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 18 Dicembre 2018
Numero: 7234
Data di udienza: 6 Dicembre 2018
Presidente: Passoni
Estensore: Soricelli


Premassima

APPALTI – Soccorso istruttorio – Integrazione o regolarizzazione delle dichiaraazioni – Termine di dieci giorni di cui all’art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016– Termine massimo – Previsione di un termine più breve – Legittimità.0



Massima


TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ –  18 dicembre 2018, n. 7234


APPALTI – Soccorso istruttorio – Integrazione o regolarizzazione delle dichiaraazioni – Termine di dieci giorni di cui all’art. 83, c. 9 d.lgs. n. 50/2016– Termine massimo – Previsione di un termine più breve – Legittimità.

In tema di soccorso istruttorio, il termine di 10 giorni fissato dall’articolo 83 d.lg. n. 50/2016 per l’integrazione  o la regolarizzazione delle dichiarazioni, è un termine massimo, sicchè sono ammissibili termini più brevi, segnatamente ove sia richiesti adempimenti di particolare semplicità.

Pres. Passoni, Est. Soricelli – A. s.r.l. e altro (avv.ti Vosa, Vosa e Vosa) c.  Comune di Lacco Armeno (avv. Scotto)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ - 18 dicembre 2018, n. 7234

SENTENZA


TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 6^ –  18 dicembre 2018, n. 7234

Pubblicato il 18/12/2018

N. 07234/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03142/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3142 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Societa’ Acquatecno S.r.l., in proprio e quale mandataria di costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Vosa, Giuliana Vosa, Andrea Vosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 15;

per l’annullamento

1) della determinazione della Commissione della gara indetta dal Comune di Lacco Ameno, nella qualità di Capofila dei Comuni dell’isola di Ischia – Stazione appaltante per l’affidamento dei servizi di “progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva per il ripascimento e manutenzione pluriennale delle spiagge, nonché per la difesa dei litorali dell’isola di Ischia” CIG 70879476E5 di escludere il costituendo raggruppamento temporaneo con mandataria la ricorrente società Acquatecno S.r.l. dalla procedura di cui innanzi per “mancata ricezione della documentazione di cui alla richiesta del soccorso istruttorio, nei termini temporali previsti”;

2) della nota Pec del 20 luglio 2018 con la quale la predetta determinazione è stata comunicata alla ricorrente;

3) della determinazione con la quale la Commissione di gara ha ammesso con riserva il raggruppamento temporaneo alla procedura ed ha stabilito di effettuare il soccorso istruttorio fissando un termine di otto giorni per la trasmissione della documentazione;

4) della nota inviata a mezzo PEC del 21 giugno 2018 con la quale è stata trasmessa la comunicazione a firma del RUP dell’ammissione con riserva di cui innanzi e dell’avvio del soccorso istruttorio;

5) dei verbali delle riunioni della commissione di gara;

6) di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lacco Ameno;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 29 dicembre 2017 il comune di Lacco Ameno ha indetto una gara per la progettazione di fattibilità economica definitiva e esecutiva per il ripascimento e manutenzione pluriennale delle spiagge e per la difesa del litorale dell’isola di Ischia.

Si tratta di una gara “telematica” e, per quanto qui interessa, il relativo bando prevedeva che la documentazione fosse “caricata” (mediante cd. upload) sul sistema informatico della s.a. entro le 12 del 23 aprile 2018.

La ricorrente – mandataria di un r.t.i. – presentava la domanda di partecipazione alla gara con la relativa documentazione alle ore 11,54 del 23 aprile 2018; dopo aver eseguito l’upload essa si rendeva conto di aver compiuto un errore (in pratica mancavano nella “busta amministrativa virtuale” le firme digitali di alcuni componenti del raggruppamento). Al fine di rimediare all’errore la stessa documentazione (munita questa volta delle firme “digitali”) era inviata via p.e.c. lo stesso giorno alle 12,43; era scelto come sistema di trasmissione la p.e.c. perché il sistema informatico della s.a. non permetteva di eseguire nuovi upload.

In occasione dell’apertura delle buste (avvenuta in data 8 giugno 2018), la s.a. si avvedeva dell’errore (che era altresì spiegato da un delegato della ricorrente presente alla seduta che consegnava copia cartacea di documentazione); con una nota del 20 giugno 2018 quindi era attivato il “soccorso istruttorio” e la ricorrente era invitata a una regolarizzazione nel termine di 8 giorni (cioè entro il 29 giugno).

In concreto, nel termine così stabilito, la ricorrente restava inerte e quindi veniva esclusa dalla gara.

Di qui il ricorso all’esame con cui essa denuncia l’illegittimità dell’esclusione sostenendo di aver sanato ogni difetto della documentazione presentata mediante l’invio eseguito alle ore 12,43 del 23 aprile 2018; di conseguenza l’attivazione del soccorso istruttorio ad opera della s.a. costituisce un atto illogico risolvendosi nella richiesta di documentazione già in suo possesso con conseguente violazione dei principi di celerità e non aggravamento del procedimento; in via subordinata – cioè nell’ipotesi in cui si ritenesse che essa non avesse sanato l’irregolarità con la pec inviata alle 12,43 del 23 aprile – la ricorrente lamenta che il termine concesso per la regolarizzazione (8 giorni) è inferiore a quello di 10 previsto dall’articolo 83 d.lg. 18 aprile 2016, n. 50. Essa sottolinea altresì che la stessa richiesta di regolarizzazione è stata formulata in modo oscuro.

Il comune di Lacco Ameno resiste al ricorso.

Con ordinanza n. 1230 del 12 settembre 2018, confermata dalla ordinanza n. 5094 del 19 ottobre 2018 della quinta sezione del Consiglio di Stato, è stata respinta l’istanza di tutela cautelare.

In data 27 settembre 2018 la ricorrente ha quindi depositato motivi aggiunti coi quali ha contestato il ritardo con cui il r.u.p. ha trasmesso la richiesta di regolarizzazione; in pratica la ricorrente osserva che l’apertura delle buste è avvenuta in data 8 giugno 2018 e che in tale data era stato deciso di far luogo al “soccorso” fissando il termine del 29 giugno 2018; in concreto la richiesta di integrazione è stata inviata solo il 21 giugno, sicchè a causa del colpevole ritardo del r.u.p. è stato fissato un termine minimo – e comunque violativo dell’articolo 83 d.lg. n. 50 del 2016 – per la regolarizzazione.

Le censure proposte dalla ricorrente sono infondate e la loro infondatezza permette di prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di ASMEL consortile s.c.a.r.l.

Deve infatti escludersi che l’invio via p.e.c. della documentazione regolarmente sottoscritta implicasse una immediata e automatica regolarizzazione della documentazione; ciò per il duplice motivo che: a) il disciplinare di gara prescriveva che la documentazione dovesse essere presentata esclusivamente in via telematica e inserita mediante upload nel sistema telematico nello spazio relativo alla specifica procedura; è chiaro quindi che la regolarizzazione di un invio non corretto presupponeva necessariamente la collaborazione della stazione appaltante nel senso che il gestore della piattaforma avrebbe dovuto consentire al concorrente incorso in errore di ricaricare (cioè di eseguire un nuovo upload collegandosi alla propria “area riservata”) la documentazione regolarizzata; b) in ogni caso l’invio via p.e.c. era avvenuto oltre le ore 12 del 23 aprile 1018, cioè dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione, sicchè la regolarizzazione diveniva possibile solo attraverso il meccanismo del soccorso istruttorio come previsto dal disciplinare di gara.

Premesso quindi che l’invio della documentazione emendata da errori via p.e.c. non implicava automatica regolarizzazione (e che a maggior ragione la regolarizzazione non potesse conseguire nemmeno alla consegna del materiale cartaceo – quale che fosse – avvenuta in data 8 giugno 2018), il Collegio ritiene infondate anche le ulteriori censure.

Va anzitutto osservato, in relazione alla circostanza che nei propri atti difensivi il comune ha anche sostenuto che nella fattispecie non sarebbe stato ammissibile il ricorso al soccorso istruttorio, venendo in rilievo l’integrazione tardiva di una documentazione che avrebbe dovuto essere presentata entro un termine previsto a pena di esclusione, che è lo stesso comune ad aver promosso la regolarizzazione sicchè esso – ove avesse ritenuto di aver compiuto un errore – sarebbe dovuto intervenire in via di autotutela, cosa che non ha fatto.

Ciò premesso, l’invito alla regolarizzazione trasmesso alla ricorrente il 21 giugno 2018, per quanto formulato in modo “involuto”, era chiaro nel richiedere alla ricorrente di eseguire entro le ore 12 del 29 giugno 2018 il caricamento della “documentazione amministrativa correttamente firmata” nella sezione “soccorso istruttorio” della piattaforma informatica. Ciò non è avvenuto e quindi legittimamente il R.T.I. della ricorrente è stato escluso. Al riguardo va solo osservato che il termine di 8 giorni fissato per la regolarizzazione appare più che congruo, tenuto conto della semplicità dell’adempimento richiesto, e comunque il termine di 10 giorni fissato dall’articolo 83 d.lg. n. 50 è un termine massimo sicchè sono ammissibili termini più brevi; quanto infine alla circostanza che la ricorrente ha sede in Roma sicchè il termine sarebbe venuto a scadere in giorno festivo (il 29 giugno a Roma è giorno festivo ricorrendo la festività del patrono della città) si tratta di circostanza ininfluente, dato che la stazione appaltante è il comune di Lacco Ameno, il termine fissato era congruo e comunque la ricorrente avrebbe, prima della scadenza, potuto anche chiedere un differimento del medesimo (cosa che non ha fatto). Parimenti la circostanza che tra la seduta di gara (8 giugno 2018) e l’invito alla regolarizzazione (21 giugno) siano trascorsi quindici giorni non implica illegittimità, dato che la previsione dell’articolo 83 risulta rispettata essendo stato fissato per la regolarizzazione un termine congruo.

Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Carlo Buonauro, Consigliere

L’ESTENSORE
Davide Soricelli
        
IL PRESIDENTE
Paolo Passoni
        
        
IL SEGRETARIO

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di AmbienteDiritto.it e QuotidianoLegale.

N.B.: se non ricevi la News Letter occorre una nuova iscrizione, il sistema elimina l'e-mail non attive o non funzionanti.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!