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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 1679 | Data di udienza: 5 Dicembre 2018

* APPALTI – Gravi illeciti professionali – Elencazione contenuta nell’art. 80, c. 5 lett. c) – Natura meramente esemplificativa – Rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore – Rilevanza in ordine alla moralità professionale dell’impresa concorrente – Provvedimento di esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Toscana
Città: Firenze
Data di pubblicazione: 21 Dicembre 2018
Numero: 1679
Data di udienza: 5 Dicembre 2018
Presidente: Atzeni
Estensore: Gisondi


Premassima

* APPALTI – Gravi illeciti professionali – Elencazione contenuta nell’art. 80, c. 5 lett. c) – Natura meramente esemplificativa – Rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore – Rilevanza in ordine alla moralità professionale dell’impresa concorrente – Provvedimento di esclusione.



Massima

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2018, n. 1679


APPALTI – Gravi illeciti professionali – Elencazione contenuta nell’art. 80, c. 5 lett. c) – Natura meramente esemplificativa – Rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore – Rilevanza in ordine alla moralità professionale dell’impresa concorrente – Provvedimento di esclusione.

L’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299). In questo quadro, il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620).

Pres. Atzeni, Est. Gisondi –  C. Società Cooperativa  (avv.ti Scarafiocca e Santoro) c. Comune di Siena  (avv.ti Sardelli e Fratta)


Allegato


Titolo Completo

TAR TOSCANA, Sez. 1^ - 21 dicembre 2018, n. 1679

SENTENZA

 

TAR TOSCANA, Sez. 1^ – 21 dicembre 2018, n. 1679

Pubblicato il 21/12/2018

N. 01679/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00813/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 813 del 2018, proposto da
Cft Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Germano Scarafiocca, Carmela Sara Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Germano Scarafiocca in Firenze, via Duca D’Aosta,16;

contro

Comune di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli, Giovanni Fratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Isam S.r.l. rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Di Giacomo, Enza Maria Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Di Giacomo in Firenze, via dell’Anguillara 22;

per l’annullamento,

della comunicazione con protocollo n. 0040715 del 10 maggio 2018, effettuata, ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016, dal Comune di Siena, a mezzo PEC in data 10 maggio 2018, a firma del Responsabile di P.O. avente ad oggetto la avvenuta aggiudicazione definitiva (così qualificata) in favore della Isam s.r.l. della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, delle banchine stradali e delle scarpate adiacenti le strade comunali di competenza, CIG 732751697C

b) del verbale del 15.03.2018, corrispondente alla seduta pubblica della Commissione di gara in cui si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in modalità telematica ed è stata dichiarata l’ammissione delle offerte presente da alcuni concorrenti, inclusa la Isam s.r.l., richiedendo, per altri concorrenti, integrazioni documentali;

c) del verbale del 27.03.2018, corrispondente alla seduta della Commissione di gara in cui s’è proceduto alle definitive ammissioni ed esclusioni dei concorrenti per i quali erano state richieste le integrazioni, all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi;

d) del verbale del 29.03.2018, corrispondente alla seduta pubblica della Commissione di gara in cui quest’ultima ha proceduto all’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e, sommati i punteggi delle offerte tecniche, ha stilato la relativa graduatoria;

e) della relazione del 27.04.18, a firma del Responsabile del Procedimento relativa alla congruità della offerta economica presentata dalla Isam s.r.l.;

f) dell’atto dirigenziale n. 1036 del 02.05.18 a firma del Responsabile di P.O, contenente la determina di affidamento alla Isam s.r.l. del servizio oggetto di gara, conseguente ad una positiva verifica dell’anomalia della relativa offerta;

g) dell’“avviso esito di gara”, pubblicato sul sito del Comune di Siena il 14.05.2018, contenente l’elenco dell’offerte ricevute, le esclusioni, la graduatoria e l’indicazione della determinazione di aggiudicazione alla Isam s.r.l.;

h) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto che nel frattempo dovesse essere stipulato, oltre che infine per il risarcimento del danno sia in forma specifica, mediante l’aggiudicazione alla ricorrente, che per equivalente, conseguente alla illegittimità degli atti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siena e di Isam S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Cft Società Cooperativa S.r.l. impugna l’esito della gara con procedura aperta bandita dal Comune di Siena per l’affidamento del "servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico, delle banchini stradali e delle scarpate adiacenti le strade comunali di competenza della quale è risultata vincitrice la S.r.l. Isam.

Con il primo motivo la ricorrente si duole del fatto che la aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per non aver dichiarato l’avvenuto rinvio a giudizio di un proprio amministratore per un reato suscettibile di incidere sulla moralità professionale (turbata libertà degli incanti).

Il motivo è fondato.

I più recenti arresti giurisprudenziali in materia, depongono nel senso che – anche al di là dei casi in cui ricorra una fattispecie tipizzata dall’art. 80 co. 5 lett. c (illecito professionale che abbia dato luogo ad una risoluzione o ad altra sanzione giudizialmente "confermata") – residua in capo alla S.A. il potere di operare una valutazione discrezionale sulla gravità dell’illecito, fornendo adeguata motivazione sulla incidenza dell’inadempimento sull’affidabilità del concorrente.

Invero, l’elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del codice dei contratti pubblici è meramente esemplificativa e non esclude che la Stazione appaltante possa dare rilevo ad elementi gravi suscettibili di minare sulla integrità e/o affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto (Consiglio di Stato sez. V, 02/03/2018, n.1299).

In questo quadro si è affermato che anche il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale al pari della adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplato quale causa di esclusione dalle norme che regola la aggiudicazione degli appalti pubblici, può astrattamente incidere sulla moralità professionale dell’impresa con conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che previa adeguata motivazione ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale (T.A.R. Napoli, sez. VII, 26/06/2018, n.4271, ma in senso analogo anche Consiglio di Stato sez. VI, 01/02/2013, n.620).

Alla luce di tali premesse deve altresì essere affermata la sussistenza di un obbligo della impresa di dichiarare la sottoposizione a giudizio penale per un reato sicuramente attinente allo specifico settore dei contratti pubblici (come la tentata turbativa degli incanti) trattandosi di circostanza rilevante sul giudizio di ammissione anche se non idonea a determinare in via automatica la esclusione (Cons. Stato, III, 4192/2017).

Alla luce di quanto sopra il promo motivo di ricorso deve essere accolto.

Determinando ciò l’esclusione della aggiudicataria e il subentro della ricorrente nella sua posizione previa eventuale verifica di congruità della sua offerta se necessaria e non ancora effettuata, gli altri motivi devono ritenersi assorbiti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato con conseguente obbligo per il Comune di Siena di considerare la ricorrente come prima nella graduatoria e dare luogo ai conseguenti adempimenti procedimentali.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Raffaello Gisondi
        
IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni
        
        
IL SEGRETARIO

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