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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 26 | Data di udienza: 18 Dicembre 2018

* APPALTI – Subappalto – Porzione subappaltata – Requisito di qualificazine dell’impresa subappaltatrice – Art. 105, c. 22 d.lgs. n. 50/2016.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Umbria
Città: Perugia
Data di pubblicazione: 14 Gennaio 2019
Numero: 26
Data di udienza: 18 Dicembre 2018
Presidente: Potenza
Estensore: Mattei


Premassima

* APPALTI – Subappalto – Porzione subappaltata – Requisito di qualificazine dell’impresa subappaltatrice – Art. 105, c. 22 d.lgs. n. 50/2016.



Massima

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 gennaio 2019, n. 26


APPALTI – Subappalto – Porzione subappaltata – Requisito di qualificazine dell’impresa subappaltatrice – Art. 105, c. 22 d.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell’art. 105, comma 22, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto la porzione subappaltata funge da requisito di qualificazione dell’impresa subappaltatrice che l’ha materialmente eseguita, evitandosi così che il medesimo servizio possa costituire requisito qualificante sia dell’impresa appaltante, che di quella subappaltatrice che ha effettivamente espletato il servizio.

Pres. Potenza, Est. Mattei –  S. s.p.a. (avv. Bargellini) c. Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria  (avv. Calzoni)
 


Allegato


Titolo Completo

TAR UMBRIA, Sez. 1^ - 14 gennaio 2019, n. 26

SENTENZA

 

TAR UMBRIA, Sez. 1^ – 14 gennaio 2019, n. 26

Pubblicato il 14/01/2019

N. 00026/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 469 del 2018, proposto da Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Bargellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi n. 9;

nei confronti

R.t.i. Vega, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gloria Loreti, Tiziana Filippucci e Stefano Baccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n. 580 del 23 luglio 2018, con la quale l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria ha disposto l’aggiudicazione del “Servizio di manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all’A.Di.S.U. dell’Umbria – CIG 7352744C49. Approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione”;

– di tutti i verbali del seggio di gara;

– di tutti i verbali della commissione giudicatrice in seduta riservata e pubblica;

– dei verbali di verifica delle giustificazioni dell’offerta anomala;

– della determinazione dirigenziale n. 375 del 21 maggio 2018, con la quale l’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria ha disposto l’ammissione degli operatori economici;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché allo stato incognito.

Nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria e del r.t.i. Vega;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con atto di ricorso notificato in data 19 settembre 208, Siram s.p.a. ha adito l’intestato Tribunale per chiedere l’annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, inerenti la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto misto servizi e lavori, inerenti la “manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, all’esito della quale la ricorrente predetta si è classificata al secondo posto della graduatoria di merito e l’appalto in questione è stato aggiudicato in favore del r.t.i. Vega Tecno Service-Manutencoop-Moretti, odierno controinteressato.

2. L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per cattivo esercizio del potere amministrativo, carenza di motivazione, difetto di istruttoria.

Sostiene la ricorrente che i servizi indicati da Vega Tecno Service non avrebbero potuto essere qualificati quali “servizi analoghi” ai sensi dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara, essendo stati eseguiti dalla suddetta società in regime di subappalto per conto di Manutencoop.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 83 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria.

Denuncia la ricorrente la mancata comprova da parte del r.t.i. aggiudicatario del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara, non essendo stata prodotta né acquisita dalla stazione appaltante la documentazione attestante che i servizi analoghi dichiarati stiano stati svolti “regolarmente e con buon esito”, come chiesto dalla lex specialis.

III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 83 del d.lgs. 50/2016. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria.

Afferma la ricorrente che il r.t.i. aggiudicatario non avrebbe prodotto i c.v. relativi agli addetti alla manutenzione degli impianti elevatori ed alla manutenzione degli impianti antincendio.

IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione delle linee guida ANAC n. 6 come aggiornate con provvedimento 11 ottobre 2017. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, irrazionalità e irragionevolezza manifeste.

Lamenta la ricorrente la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario exart. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, relativamente ad alcuni illeciti professionali dichiarati dalla mandante Manutencoop.

3. Conclude pertanto la società ricorrente per l’annullamento degli atti impugnati e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, al fine di consentire il proprio subentro in qualità di seconda classificata in graduatoria.

4. L’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l’irricevibilità del primo e quarto motivo di ricorso, trattandosi di censure attinenti i requisiti di ammissione che avrebbero dovuto essere proposte entro il termine decadenziale di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2-bis cod. proc. amm. (decorrente nella fattispecie dalla pubblicazione in data 21 maggio 2018 della determinazione di ammissione dei concorrenti in gara) e concludendo nel merito per il rigetto delle doglianze proposte.

5. Si è altresì costituito in giudizio il r.t.i. aggiudicatario concludendo anch’esso per l’irricevibilità (relativamente al primo e quarto motivo) e l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.

6. Alla pubblica udienza del giorno 18 dicembre 2018, uditi i difensori, la causa è passata in decisione.


DIRITTO

1. È materia del contendere la legittimità della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto misto servizi e lavori, inerenti la “manutenzione edile ed impiantistica degli immobili in uso all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, all’esito della quale la società ricorrente si è classificata al secondo posto della graduatoria di merito e l’appalto in questione è stato aggiudicato in favore del r.t.i. Vega Tecno Service-Manutencoop-Moretti, odierno controinteressato.

2. Ritiene in via preliminare il Collegio di potere prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità del primo e del quarto motivo di ricorso formulata dall’amministrazione resistente e dal r.t.i. controinteressato, attesa l’infondatezza nel merito delle censure di parte ricorrente.

3. Con il primo motivo la ricorrente sostiene che i servizi indicati da Vega Tecno Service non avrebbero potuto essere qualificati quali “servizi analoghi” ai sensi dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara, essendo stati eseguiti dalla suddetta società in regime di subappalto per conto di Manutencoop.

3.1. Il motivo è infondato e va respinto.

3.2. Al riguardo è sufficiente rilevare che ai sensi dell’art. 105, comma 22, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto la porzione subappaltata funge da requisito di qualificazione dell’impresa subappaltatrice che l’ha materialmente eseguita (ovvero nella fattispecie Vega Tecno Service), evitandosi così che il medesimo servizio possa costituire requisito qualificante sia dell’impresa appaltante, che di quella subappaltatrice che ha effettivamente espletato il servizio.

3.3. Né può ritenersi che i servizi elencati da Vega Tecno Service s.r.l. non potrebbero considerarsi “servizi analoghi” ai sensi dell’art. 7.3. punto 6) del disciplinare, trattandosi di prestazioni rientranti nel medesimo settore imprenditoriale oggetto di gara, come riscontrabile per tabulas alla pag. 34, busta A, contenente l’offerta amministrativa.

4. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la mancata comprova da parte del r.t.i. aggiudicatario del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 7.3. punto 6) del disciplinare di gara, non essendo stata prodotta né acquisita dalla stazione appaltante la documentazione attestante che i servizi analoghi dichiarati stiano stati svolti “regolarmente e con buon esito”, come chiesto dalla lex specialis.

4.1. Anche tale affermazione non coglie nel segno, essendo invero smentita dai servizi inseriti da Vega Tecno Service s.r.l. nel sistema AVCPass del portale ANAC, nonché dalle dichiarazioni di buon esito rilasciate dall’ARPA e dall’ASL Umbria 2.

5. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il r.t.i. aggiudicatario non avrebbe prodotto i c.v. relativi agli addetti alla manutenzione degli impianti elevatori ed alla manutenzione degli impianti antincendio.

5.1. La censura è priva di pregio trattandosi di figure professionali non contemplata dal capitolato nell’ambito dei requisiti minimi previsti a pena d’esclusione.

6. Con il quarto ed ultimo motivo, la ricorrente lamenta la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario ex art. 80, comma 5, lett. c), del d.lgs. 50/2016, relativamente ad alcuni illeciti professionali dichiarati dalla mandante Manutencoop.

6.1. Anche tale doglianza deve essere respinta, vertendosi in tema di illeciti non implicanti l’esclusione automatica dalla procedura di gara ed avendo d’altra parte la stazione appaltante positivamente esaminato, motivando sul punto, la posizione della suddetta società (cfr. verbale del seggio di gara del 17 maggio 2018).

7. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto della domanda di annullamento degli atti impugnati e delle connesse domande di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato con il r.t.i. aggiudicatario e di subentro nel medesimo da parte ricorrente.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogni domanda.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali tra l’amministrazione resistente e il r.t.i. controinteressato, oltre oneri ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Enrico Mattei
        
IL PRESIDENTE
Raffaele Potenza
        
        
IL SEGRETARIO
 

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