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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 2848 | Data di udienza: 12 Dicembre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali e rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio civile – Reati di violazione della normativa antisismica – Effetti – Giurisprudenza – Artt. 36, 44, 45, 71, 72, 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2019
Numero: 2848
Data di udienza: 12 Dicembre 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: REYNAUD


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali e rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio civile – Reati di violazione della normativa antisismica – Effetti – Giurisprudenza – Artt. 36, 44, 45, 71, 72, 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004. 



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2848
 
  
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali e rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio civile – Reati di violazione della normativa antisismica – Effetti – Giurisprudenza – Artt. 36, 44, 45, 71, 72, 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, d.P.R. n.380/2001 – Art. 181, d.lgs. n.42/2004.
 
In materia edilizia, è consolidato il principio secondo cui il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa.) e, parimenti, il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio civile non costituisce causa estintiva dei reati di violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Rv. 266252). Tale principio è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. d.P.R. 380 del 2001 per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all’art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v’è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l’estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – nella specie avvenuto – comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti).
 
 
(riforma sentenza del 12/03/2018 – TRIBUNALE DI AGRIGENTO) Pres. ANDREAZZA, Rel. REYNAUD, Ric. P.M. nel proc. Caltagirone ed altra

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2848

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 22/01/2019 (Ud. 12/12/2018), Sentenza n.2848
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo,
nel procedimento a carico di:
 
1) Caltagirone Amante Mariano, nato a Cattolica Eraclea
2) Alfano Vita, nata a Lucca Sicula
 
avverso la sentenza del 12/03/2018 del Tribunale di Agrigento;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai capi b), c), d), e) dell’imputazione.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Con sentenza del 12 marzo 2018, il Tribunale di Agrigento, per quanto qui rileva, ha assolto gli imputati Mariano Caltagirone Amante e Vita Alfano dai reati di cui agli artt. 71, 72, 93 e 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – rubricati ai capi b), c), d), e) – contestati in relazione alla realizzazione di opere in conglomerato cementizio, in zona sismica, senza la predisposizione di progetto esecutivo e la direzione di un tecnico qualificato e senza autorizzazione, omettendo altresì di farne denuncia e darne il preavviso alle competenti autorità.
 
 
2. Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo deducendo violazione delle norme incriminatrici per aver il tribunale assolto gli imputati sul rilievo che, dopo aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria (estinguendo così la contravvenzione di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001 contestata al capo a), gli stessi avevano altresì "regolarizzato" il manufatto anche sul piano della disciplina delle costruzioni in conglomerato cementizio ed in zona sismica. 
 
Rileva il ricorrente che, al di là dell’incomprensibile formula assolutoria utilizzata (gli imputati sono stati assolti "per non aver commesso il fatto"), la regolarizzazione
postuma non sana i reati edilizi diversi da quelli di cui all’art. 44 d.P.R. 380 del 2001.
 
 
3. Il ricorso è fondato e può essere deciso con sentenza a motivazione semplificata.
 
Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è consolidato il principio secondo cui il deposito "in sanatoria" degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l’omesso deposito preventivo di detti elaborati in quanto l’effetto estintivo è limitato dall’art. 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa., Rv. 246462) e, parimenti, il rilascio in sanatoria dell’autorizzazione dell’Ufficio del Genio civile non costituisce causa estintiva dei reati di violazione della normativa antisismica di cui agli artt. 93, 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 10110 del 21/01/2016, Rv. 266252). Tale
principio è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. d.P.R. 380 del 2001 per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all’art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v’è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l’estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – nella specie avvenuto – comporta l’estinzione
dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).
 
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Agrigento – che si atterrà ai principi appena enunciati – limitatamente all’assoluzione degli imputati dai reati di cui ai capi b), c), d), e).  
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi b), c), d) ed e) dell’imputazione e rinvia al Tribunale di Agrigento per nuovo giudizio sul punto.
 
Così deciso il 12 dicembre 2018.
 

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