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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 56094 | Data di udienza: 8 Novembre 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche – Esistenza delle specifiche condizioni – Necessità – Scarico in assenza di autorizzazione o scaduta e non rinnovata – Artt. 74, 101, 137 del d.lgs n. 152/2006.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2018
Numero: 56094
Data di udienza: 8 Novembre 2018
Presidente: ROSI
Estensore: GAI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche – Esistenza delle specifiche condizioni – Necessità – Scarico in assenza di autorizzazione o scaduta e non rinnovata – Artt. 74, 101, 137 del d.lgs n. 152/2006.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.56094


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Assimilazione acque reflue industriali alle acque reflue domestiche – Esistenza delle specifiche condizioni – Necessità – Scarico in assenza di autorizzazione o scaduta e non rinnovata – Artt. 74, 101, 137 del d.lgs n. 152/2006.
 
In tema di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti1).

(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza del 05/04/2017 – TRIBUNALE DI PALERMO) Pres. ROSI, Rel. GAI, Ric. Inghilleri  

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.56094

SENTENZA

 

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.56094
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Inghilleri Vito, nato a Partinico;
 
avverso la sentenza del 05/04/2017 del Tribunale di Palermo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha condannato Vito Inghilleri, alla pena di € 5.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della Coop. Agricola A.r.l. "Maria del Ponte", con sede in Partinico, mantenuto scarichi di acque reflue industriali provenienti da un’attività di produzione di mosti e vini, dopo la scadenza dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata nel 1991 e mai rinnovata. Accertato in Partinico il 22/11/2012.
 
 
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo due motivi di ricorso. 
 
– Vizio di motivazione in relazione alla carenza di motivazione sull’esistenza di uno scarico ai sensi dell’art. 74, comma 1 lett. ff) del d.lgs n. 152 del 2006. 
 
Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente uno scarico di acque reflue industriali senza motivazione e, anche, con travisamento della prova testimoniale che, al contrario, aveva accertato che l’attività della cantina non era in corso che non vi era in atto alcuno scarico, né vi erano residui della lavorazione (vinaccia e feccia) che erano stati consegnati alla Distilleria Bertolino. 
 
– Violazione di legge in relazione all’art. 101 comma 7 del d.lgs n. 152 del 2006 in presenza di acque reflue industriali disciplinate come le acque reflue domestiche. Chiede l’annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
 
 
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il primo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è fondato, non è fondato il secondo motivo di ricorso.
 
Lo "scarico" viene definito dall’art. 74, comma 1, lett. ff) d.lgs. 152 del 2006, come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".
 
Il Tribunale ha condannato l’imputato per avere mantenuto uno scarico in assenza di autorizzazione, perché quella richiesta era scaduta e non rinnovata.
 
Tuttavia, la prova dello scarico, che può essere fornita in qualunque modo purchè venga dimostrato lo "scarico" secondo l’accezione sopra indicata, non è stata argomentata.
 
Il Tribunale ha unicamente rilevato che all’atto dell’accesso dei militari del NOE di Palermo, presso lo stabilimento di olio e vino della cooperativa di cui il ricorrente è legale rappresentante, era risultato che l’attività del frantoio era svolta in presenza delle autorizzazioni richieste, mentre l’attività vitivinicola non era in atto, nei silos vi era il vino, l’attività era svolta in locali vecchi privi dei requisiti igienico sanitari e l’imputato risultava in possesso di un’autorizzazione allo scarico risalente al 1991, scaduta nel 1999, e mai rinnovata. Da tali elementi ha tratto il convincimento che l’imputato aveva effettuato lo scarico dei reflui senza la prescritta autorizzazione sin dal 1999. Alcun accertamento risultava essere stato compiuto al fine di verificare l’esistenza di un sistema stabile di collettamento che deve collegare senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, perché, se è irrilevante la momentanea attività produttiva perché già terminata la vendemmia, non di meno occorreva, comunque la prova dello scarico ovvero, si ribadisce, del sistema stabile di collettamento tra ciclo produttivo e corpo recettore. In altri termini, non può ritenersi provato lo scarico dalla mera giacenza di vino nei silos. 
 
 
5. Non è fondato il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 101 comma 7 del d.lgs n. 152 del 2006. 
 
In tema di inquinamento idrico l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017, De Giusti, Rv. 270791).
 
Nel caso in esame, si tratta di mera asserzione del tutto indimostrata, non avendo dimostrato il ricorrente l’esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie.
 
 
6. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato vizio di motivazione (primo motivo di ricorso), peraltro, come ha concluso il Procuratore generale, va disposto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, del reato di cui all’art. 137 del d.lgs n. 152 del 2006 (prescrizione maturata, anche tenendo conto della sospensione del corso della prescrizione, al 01/02/2018).
 
Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
 
Così deciso il 08/11/2018
 

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