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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Appalti Numero: 136 | Data di udienza: 24 Ottobre 2018

* APPALTI – Principio di equivalenza – Individuazione, nel bando, di una caratteristica minima della fornitura – Diversità riscontrata – Prestazione diversa – Causa di esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 1 Febbraio 2019
Numero: 136
Data di udienza: 24 Ottobre 2018
Presidente: Giordano
Estensore: Risso


Premassima

* APPALTI – Principio di equivalenza – Individuazione, nel bando, di una caratteristica minima della fornitura – Diversità riscontrata – Prestazione diversa – Causa di esclusione.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 1 febbraio 2019, n. 136


APPALTI – Principio di equivalenza – Individuazione, nel bando, di una caratteristica minima della fornitura – Diversità riscontrata – Prestazione diversa – Causa di esclusione.

Il principio dell’equivalenza è vincolante per l’amministrazione qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione "o equivalente".  Viceversa, nell’ipotesi in cui il bando individui una caratteristica minima della fornitura, dal punto di vista della funzionalità (e non del marchio o della produzione) la stazione appaltante non è tanto obbligata a valutare il prodotto equivalente, quanto a riscontrare la presenza di tutte le caratteristiche richieste nel bando per il corretto e ottimale funzionamento del servizio. Di contro, la diversità riscontrata qualifica l’offerta come prestazione diversa rispetto a quella richiesta e, dunque, è legittimamente considerata dalla stazione appaltante causa di esclusione (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2016, n. 3029).

Pres. Giordano, Est. Risso – B. s.p.a. (avv.ti Stefanelli e Balla) c. Società di Committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A  (avv. Servetti)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 1 febbraio 2019, n. 136

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 1 febbraio 2019, n. 136


Pubblicato il 01/02/2019

N. 00136/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00177/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Becton Dickinson Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Stefanelli e Paola Balla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Bologna, via Azzo Gardino, n. 8;


contro

Società di Committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Servetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;

nei confronti

B. Braun Milano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Maria Mancini, Marco Faggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Torino, via B. Drovetti, n. 37;
Medi.Ca S.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con N.R. Nannini S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Benelli, Mariateresa Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Torino, via Torricelli, n. 12;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della comunicazione del 17 gennaio 2018 prot.n. 333 di esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 50/2016 della società Becton Dickinson Italia S.p.A dalla gara avente ad oggetto la fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi per le Aziende del S.S.R. Piemonte e Valle d’Aosta (relativamente ai lotti 12, 13, 14, 15 e 16), dei verbali della 1° seduta riservata del 22 febbraio 2017 e della 2° seduta riservata del 14 marzo 2017 del Seggio di gara, della 3° seduta riservata del 17 aprile 2017 e dell’8° seduta riservata del 25 ottobre 2017 della Commissione giudicatrice, dell’avviso di rettifica 15 dicembre 2016 prot.n. 9920 dell’Allegato “A” al Capitolato tecnico, del verbale della 1° seduta pubblica del 20 febbraio e della V° seduta pubblica del 16 gennaio 2018, del provvedimento di aggiudicazione dei lotti 12, 13, 14, 15 e 16 (se ed in quanto già intervenuto) nonché di ogni altro verbale di gara e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non cognito, se e per quanto occorrer possa;

nonché per l’annullamento, previa declaratoria d’inefficacia

dei contratti e/o ordinativi di fornitura, se ed in quanto nel frattempo intervenuti, per l’illegittimità derivata dall’illegittimità propria di tutti gli atti sopra impugnati;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni tutti subìti dalla società Becton Dickinson Italia S.p.A. in conseguenza dell’illegittima esclusione adottata nei suoi confronti e per la conseguente mancata partecipazione ai lotti 12, 13, 15 e 16, oltre che per il mancato affidamento del lotto 14 alla medesima concorrente, da ristorare in forma specifica nonché, in subordine, per equivalente economico;

per l’annullamento

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Becton Dickinson Italia S.p.A. il 30 maggio 2018:

della disposizione del Consigliere Delegato n. 135 del 24 aprile 2018, comunicata a mezzo PEC il successivo 26 aprile 2018, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti 12, 13, 15 alla ditta B.Braun S.p.A. e del lotto 16 al R.T.I. Medi.Ca S.r.l. e N.R. Nannini S.r.l., nonché dichiarata la diserzione del lotto 14 per cui è stata ritenuta inidonea l’offerta presentata da Becton Dickinson Italia S.p.A., nonché di ogni altro verbale di gara e/o atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguente, anche non conosciuto, se e per quanto occorrer possa

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società di Committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A e di B. Braun Milano S.p.A. e di Medi.Ca S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame indicato in epigrafe la società ricorrente ha impugnato la comunicazione del 17 gennaio 2018 prot.n. 333 della propria esclusione ex art. 76, comma 5, lett. b), decreto legislativo n. 50 del 2016 dalla gara avente ad oggetto la fornitura di aghi, siringhe, deflussori e relativi servizi per le Aziende del S.S.R. Piemonte e Valle d’Aosta (relativamente ai lotti 12, 13, 14, 15 e 16) e gli atti connessi.

Avverso gli atti impugnati la ricorrente ha dedotto l’illegittimità per 1) violazione di legge per violazione dell’art. 68, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 50/2016 in combinato disposto con la lettera d’invito nella parte in cui dispone l’applicazione del principio di equivalenza, violazione di legge per violazione dell’art. 3 l.n. 241/90, carenza di motivazione e illogicità grave e manifesta; 2) violazione di legge per violazione dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 in combinato disposto con la lettera d’invito nella parte in cui prevede la soglia di sbarramento nonché il principio di riparametrazione, violazione del principio di massima partecipazione, eccesso di potere, irrazionalità manifesta; 3) violazione di legge per violazione dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché della lex specialis nella parte in cui prevedeva l’obbligo delle concorrenti a pena di esclusione di inviare le offerte tecniche firmate digitalmente e marcate temporalmente, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti per l’ammissione della società B. Braun Milano alla procedura de quo, illogicità grave e manifesta.

Si sono costituite in giudizio la Società di Committenza della Regione Piemonte – S.C.R. S.p.A., la B. Braun Milano S.p.A. e la Medi.Ca S.r.l., in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con N.R. Nannini S.r.l.

All’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2018 questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 127 del 26 marzo 2018 con la quale ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente congiuntamente al ricorso evidenziando quanto segue: “con riferimento alla esclusione della offerta da essa presentata per partecipare alla gara relativamente ai lotti 12-15 si osserva che la ricorrente ha offerto siringhe con dispositivi di sicurezza che non possono ritenersi equivalenti a quelli richiesti in maniera esplicita dal Capitolato di gara, e cioè dispositivi di tipo “passivo”, attivabili senza alcuna manovra da parte dell’operatore; con riferimento alla esclusione dal lotto 16 il Collegio osserva che la ricorrente ha comunque avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per reperire i campioni di siringhe delle misure indicate dalla Stazione Appaltante dopo la pubblicazione del bando, sicché l’esclusione disposta nei confronti della ricorrente a cagione della mancata produzione dei campioni di siringhe richiesti dal Disciplinare appare scevra da censure”.

In data 30 maggio 2018 la società ricorrente ha depositato motivi aggiunti con cui ha impugnato la disposizione del Consigliere Delegato n. 135 del 24 aprile 2018, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lotti 12, 13, 15 alla ditta B.Braun S.p.A. e del lotto 16 al R.T.I. Medi.Ca S.r.l. e N.R. Nannini S.r.l., nonché dichiarata la diserzione del lotto 14 per cui è stata ritenuta inidonea l’offerta presentata da Becton Dickinson Italia S.p.A.

Avverso gli atti impugnati la società ricorrente ha dedotto l’illegittimità per i motivi n. 1) e 2) già dedotti con il ricorso principale confermando che nella camera di consiglio del 26 marzo 2018 aveva rinunciato “in virtù delle risultanze documentali emerse in corso di causa, al terzo motivo formulato e relativo all’ammissione della concorrente B. Braun alla procedura, per “mancata marcatura temporale del file contenente la sua offerta tecnica” (pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti).

All’udienza pubblica del 24 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – In via preliminare il Collegio prende atto che la ricorrente, così come confermato nel ricorso per motivi aggiunti, ha rinunciato “in virtù delle risultanze documentali emerse in corso di causa, al terzo motivo formulato e relativo all’ammissione della concorrente B. Braun alla procedura, per “mancata marcatura temporale del file contenente la sua offerta tecnica” (pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti).

Il Collegio pertanto si limiterà ad esaminare il primo ed il secondo motivo del ricorso principale proposti avverso il provvedimento di esclusione, e poi riproposti, con i motivi aggiunti, anche avverso i provvedimenti di aggiudicazione.

2. – Il Collegio può esimersi dal valutare le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate perché il gravame è infondato e pertanto va respinto.

3. – Con il primo motivo di gravame la ricorrente evidenzia che nel caso in esame sarebbe inequivocabile come la lettera d’invito, a pagina 10, disponesse l’applicazione del principio di ”equivalenza” ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ammettendo così espressamente la presentazione di prodotti difformi dalle specifiche tecniche del Capitolato Tecnico, purché la loro equivalenza fosse comprovata in sede di partecipazione alla gara.

La ricorrente evidenzia che il “dispositivo di sicurezza” richiesto ai lotti 12, 13, 14, 15 e 16 era descritto “di tipo passivo”, senza tuttavia alcuna espressa previsione “a pena d’esclusione” in caso di mancato rispetto di tale prescrizione.

Anche detta circostanza, dunque, deporrebbe, a parere della ricorrente, a favore dell’applicazione del principio di equivalenza nella gara indetta da S.C.R. Piemonte.

La deducente precisa che per espressa previsione del Capitolato il dispositivo di sicurezza deve avere come scopo quello di “prevenire le punture accidentali degli operatori sanitari”, mentre come caratteristiche deve: essere parte integrante del dispositivo e con un ingombro minimo; trovarsi in posizione arretrata rispetto all’ago durante l’attivazione; essere facilmente attivabile oltreché maneggevole, veloce e sicuro, non essere disattivato; non generare rischi addizionali; non compromettere la sicurezza del paziente né la qualità della prestazione.

Alla luce di queste indicazioni, quindi, la ricorrente avrebbe partecipato ai lotti 12, 13, 14, 15 e 16 confidando sul fatto che i suoi prodotti sarebbero stati correttamente valutati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nonché dalla lex specialis di gara.

Per questo motivo la ricorrente avrebbe provveduto al deposito di un’apposita dichiarazione di equivalenza, nonché allegato una relazione tecnica unitamente a 5 documenti da cui si sarebbe potuto chiaramente evincere la perfetta equivalenza della soluzione tecnica offerta dalla concorrente rispetto al sistema di sicurezza richiesto “di tipo passivo”.

La deducente evidenzia che tuttavia la Commissione di gara, nel corso della seduta riservata del 17 maggio 2017, aveva però disposto l’esclusione della ricorrente da tutti e 5 i lotti in questione in forza della medesima motivazione, ovvero che “un sistema di sicurezza con attivazione semiautomatica ad innesco attivo non è assolutamente equivalente ad un sistema di sicurezza di tipo passivo”.

A parere della ricorrente nessuna valutazione la Commissione Giudicatrice avrebbe svolto per controvertere la tesi di “equivalenza”, nessuna motivazione – se non quella tautologica “un sistema …ad innesco attivo non è…equivalente ad un sistema…di tipo passivo” – risulterebbe fornita dal Seggio di gara per giustificare il mancato riconoscimento dell’invocata equivalenza.

In altri termini, a parere della ricorrente, sarebbe evidente la carenza di motivazione nonché la totale assenza di qualsivoglia argomentazione a confutazione della dichiarazione d’equivalenza depositata dalla stessa, con conseguente palese violazione dell’art. 68 del Codice appalti – in combinato disposto con l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – oltreché della stessa lex specialis adottata dalla stessa S.C.R. Piemonte.

La ricorrente afferma che se la stessa non poteva essere esclusa per la mancata offerta di un dispositivo di sicurezza “di tipo passivo”, considerato che il lotto 14 è andato deserto, ciò significa che la stessa vanta un ragionevole interesse all’affidamento diretto di tale lotto, tenuto conto come all’esito della procedura di gara non siano risultate valide altre offerte per detto lotto.

Il Collegio ritiene di non avere motivo per discostarsi dalla valutazioni già svolte in sede cautelare.

Il Collegio evidenzia che la lettera di invito del 22 novembre 2016 prevede espressamente e chiaramente che “Tutti i prodotti e servizi offerti devono rispettare i requisiti minimi richiesti a pena di esclusione dalla gara, stabiliti nel Capitolato Tecnico e relativo allegato”.

Nel Capitolato tecnico, al punto 4, rubricato “Requisiti tecnici dei prodotti”, al sotto punto 4.1.c), rubricato “Specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura”, per i lotti 12,13,14 e 15 – aghi cannula monovia con sistema di sicurezza, con specifico riferimento al dispositivo di sicurezza, è espressamente e chiaramente richiesto che l’ago sia “Dotato di un dispositivo di sicurezza di tipo passivo per prevenire le punture accidentali degli operatori sanitari, con le caratteristiche previsto dal D.Lgs. n. 19/2014”.

Ne consegue che il possesso di un dispositivo di sicurezza di tipo passivo, in base alla lex specialis di gara (non oggetto di impugnazione), costituisce un requisito minimo inderogabile, la cui mancanza determina l’esclusione dalla gara anche perché in assenza di tale dispositivo la concorrente si può ritenere abbia offerto un prodotto diverso da quello richiesto.

Sul punto si richiama quanto affermato dal Consiglio di Stato “In simili ipotesi, la giurisprudenza ritiene inconferente il richiamo al principio di equivalenza delle specifiche tecniche sancito dall’art. 68, d.lg. n. 163 del 2006, atteso che esso presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto e non già un’inidoneità di quest’ultimo rispetto alle specifiche indicate dall’amministrazione e poste a base di gara. (Consiglio di Stato, sez. III, 17 novembre 2015, n. 5261 e 24/02/2016, n. 7463; sez. V, 17 febbraio 2016, n. 63)…Il principio dell’"equivalenza"…è vincolante per l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione "o equivalente" (comma 13). 2.6. – Tuttavia, nella fattispecie, non si ricade nell’ipotesi prevista dall’art. 68 di richiesta di un prodotto così specificamente individuato da restringere esageratamente la possibilità di partecipazione alla gara (comma 2 e 4); trattandosi di caratteristica minima della fornitura, individuata dal punto di vista della funzionalità (e non del marchio o della produzione) la stazione appaltante non era tanto obbligata a valutare il prodotto equivalente, quanto a riscontrare la presenza di tutte le caratteristiche richieste nel bando per il corretto e ottimale funzionamento del servizio. Di contro, come si è detto, la diversità riscontrata qualifica l’offerta come prestazione diversa rispetto a quella richiesta e, dunque, è stata legittimamente considerata dalla stazione appaltante causa di esclusione” (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2016, n. 3029).

Nel caso in esame, la ricorrente, nelle schede tecniche, prevede un “sistema di sicurezza con attivazione semi-automatica ad innesco attivo” (doc. n. 14 depositato dalla S.C.R. S.p.A.).

Nella scheda tecnica del prodotto offerto dalla B. Braun, invece, si legge “Dotato di dispositivo di sicurezza ad attivazione completamente automatica contro le punture accidentali” (doc. n. 14 depositato dalla S.C.R. S.p.A.).

Ragionevolmente pertanto la Commissione di gara, nella seduta riservata del 17 maggio 2017 (verbale del 17 maggio 2017 – documento n. 8 depositato dalla S.C.R. S.p.A.), ha concluso che “all’esito della lettura approfondita della documentazione di equivalenza presentata…un sistema di sicurezza con attivazione semi-automatica ad innesco attivo non è assolutamente equivalente ad un sistema di sicurezza passivo” (motivazione ripresa e riportata nel provvedimento di esclusione).

Non è pertanto ravvisabile né la violazione dell’art. 68 del decreto legislativo n. 50 del 2016, né la violazione della lettera di invito nella parte in cui prevede l’applicazione del principio di equivalenza, né un difetto di motivazione.

Il primo motivo di ricorso pertanto non coglie nel segno.

4. – Con il secondo motivo di gravame, con riferimento al lotto 16, la ricorrente si lamenta del fatto che l’operazione di riparametrazione, nonostante la disciplina speciale di gara prevedesse una “soglia di sbarramento”, non fosse stata eseguita dopo l’accertamento dell’avvenuto superamento, da parte delle offerte tecniche, della soglia minima di sbarramento prevista in lex specialis.

In questo modo, a parere della ricorrente, il meccanismo della riparametrazione consentirebbe alla miglior offerta tecnica (in termini “relativi”) di ottenere il massimo punteggio tecnico assegnabile ed alle altre offerte di essere riparametrate su detta offerta, con conseguente impossibilità di applicazione della soglia di sbarramento.

Nel caso in esame invero il RTI Medi.Ca. e N.R. Nannini (unica concorrente rimasta in detto lotto) si sarebbe vista assegnare il massimo del punteggio tecnico (50 punti) senza alcun accertamento del superamento della soglia di sbarramento da parte della sua offerta tecnica.

Tale modalità procedimentale sarebbe assolutamente errata, come lo stesso Consiglio di Stato avrebbe di recente evidenziato (si richiama, al riguardo, sez. V 12 giugno 2017 n. 2852).

Più nello specifico, la ricorrente evidenzia che nel lotto 16 l’unica concorrente in gara avrebbe dovuto vedere l’assegnazione, relativamente ai 5 sotto requisiti tecnici, di sotto punteggi da parte di ogni singolo Commissario, di cui poi sarebbe stata fatta la media ed il cui risultato avrebbe dovuto essere moltiplicato per il punteggio massimo relativo a detto sotto requisito.

Al contrario, invece, ad ogni singolo sotto requisito sarebbe stato immediatamente assegnato il massimo punteggio, ovvero sarebbe stato “riparametrato” senza tuttavia prima verificare il superamento della soglia di sbarramento da parte di tale offerta. Se al contrario fosse stata invece correttamente esperita la procedura, detta concorrente avrebbe totalizzato 20,24 punti (e quindi avrebbe dovuto essere esclusa), mentre a seguito dell’immediata riparametrazione la concorrente aveva ottenuto invece 50 punti.

Sempre con riferimento al lotto n. 16 la ricorrente evidenzia che lo stesso aveva visto la partecipazione di un unico concorrente (la R.T.I. capeggiata dalla società Medi.Ca. S.r.l.) sulla scorta di un altro asserito errore commesso dalla Stazione appaltante che, in corso di gara (e precisamente in data 15 dicembre 2016), avrebbe pubblicato una rettifica alle condizioni partecipative disponendo che, anziché la campionatura degli aghi “18Gx45mm”, occorreva presentare la campionatura di aghi “18Gx25mm” ed anziché quella degli aghi “22Gx25mm” era necessario depositare la campionatura per gli aghi “22Gx19mm”.

Secondo la deducente, visto che il Capitolato al paragrafo 4.1.a disponeva che il fornitore, per partecipare alla gara, dovesse disporre di un numero di misure almeno pari a quello indicato nella colonna “numero minimo misure/codice” della tabella “Prodotti” e che, tra dette misure, era assolutamente necessario produrre quelle per le quali era richiesta la campionatura, tutto ciò comporterebbe che la sostituzione delle due misure di aghi in corso di gara abbia completamente cambiato la possibilità di partecipare a detto lotto.

Ciò sarebbe confermato dal fatto che solo 2 concorrenti (R.T.I. Medi.ca – N.R.Nannini e la ricorrente) hanno fatto richiesta di partecipazione al lotto 16 e che la ricorrente sia stata poi esclusa propria in ragione del mancato deposito della campionatura relativa alle due nuove misure di aghi.

Analoghe considerazioni d’“esclusività”, a parere della ricorrente, potevano formularsi anche in merito al lotto 15, che avrebbe visto la partecipazione di una sola concorrente (B. Braun) proprio sul presupposto che nessun altro operatore del settore potesse affermare di vantare le misure degli aghi esattamente identiche a quelle richieste (e ”chiuse”).

Il Collegio osserva preliminarmente che la ricorrente è stata esclusa dal lotto 16 perché “dall’analisi della documentazione tecnica e della campionatura presentata dal concorrente relativamente al lotto 16” la Commissione giudicatrice aveva rilevato che il concorrente aveva offerto un prodotto avente le seguenti misure: “24 g x 14 mm; 24 g x 19 mm; 22 g x 25 mm; 20 G x 25 mm; 20 G x 32 mm; 18 g x 32 mm; 18 G x 45 mm” e nel verbale del 17 maggio 2017 si legge “il Capitolato Tecnico al par. 4.1.a caratteristiche tecniche generali comuni prevedeva espressamente che: "Il Fornitore, ai fini della presentazione dell’offerta, dovrà disporre, per i lotti in questione, di un numero di misure almeno pari a quello indicato nella colonna "numero minimo misure/codice" della Tabella Prodotti (all. A) e, tra queste misure, necessariamente di quelle per le quali viene richiesta la campionatura, indicate nella colonna "campionatura" della medesima Tabella, che sono indicativamente quelle di maggior utilizzo." e che "Sulle misure degli aghi, limitatamente alla lunghezza e non al calibro (gauge), sarà ammessa una tolleranza di 10%"; la colonna “campionatura" dell’Allegato A Tabella Prodotti per il lotto in parola richiedeva le seguenti misure 18Gx25 mm, 20Gx30 mm, 22Gx19 mm; 24Gx20 mm: Considerato pertanto che il concorrente non ha offerto le misure 18 G X 25 mm e 22 G X 19 mm, la Commissione Giudicatrice comunica che il prodotto non risponde a quanto richiesto dalla lex specialis di gara…” (motivazione poi ripresa e riportata nel provvedimento di esclusione).

La ricorrente non nega di non aver offerto le misure sopra indicate ma si lamenta del fatto che due misure di aghi siano state sostituite in corso di gara; ciò avrebbe completamente cambiato la possibilità di partecipare all’assegnazione del lotto 16.

In merito, il Collegio osserva che il paragrafo 4.1.a) del Capitolato tecnico così recita: “…Il Fornitore, ai fini della presentazione dell’offerta, dovrà disporre, per i lotti in questione, di un numero di misure almeno pari a quello indicato nella colonna "numero minimo misure/codice" della Tabella Prodotti (all. A) e, tra queste misure, necessariamente di quelle per le quali viene richiesta la campionatura, indicate nella colonna "campionatura" della medesima Tabella, che sono indicativamente quelle di maggior utilizzo. Il Fornitore dovrà indicare l’elenco di tutte le misure disponibili tra le misure richieste nell’Allegato A Tabella Prodotti nonché di tutte le misure disponibili anche quelle non richieste. Il fornitore dovrà, in ogni caso fornire il numero minimo di misure richieste indicato nella colonna "numero misure minime" dell’Allegato A Tabella Prodotti, pena l’esclusione…”.

Ciò posto, la rettifica della misura di aghi oggetto di campionatura (da 18 G X 45 mm a 18 G X 25 mm e da 22 G X 25 mm a 22 G X 19 mm) è avvenuta in data 15 dicembre 2016 (avviso del 15 dicembre 2016 – documento n. 4 depositato dal S.C.R. S.p.A.), quando i termini per la presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e campionatura erano stati prorogati – con avviso del 30 novembre 2016 (documento n. 3 depositato da S.C.R. S.p.A.) – al 17 gennaio 2017. Ne consegue che le partecipanti alla gara hanno avuto a disposizione un congruo lasso di tempo (circa un mese) per adeguare la propria offerta.

Il fatto pertanto che la ricorrente non abbia offerto le due misure sopra indicate giustifica la sua esclusione.

Per quanto riguarda infine le modalità con le quali la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare la riparametrazione il Collegio evidenzia che è la lettera d’invito, al punto 15), rubricato “Modalità di aggiudicazione” a prevedere che “Una volta terminata l’attribuzione dei singoli coefficienti V(a)i provvisori, gli stessi sono trasformati in coefficienti definitivi, attribuendo il coefficiente pari ad I al concorrente che ha conseguito il coefficiente V(a)i provvisorio più alto e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. I coefficienti V(a)i definitivi sono dunque moltiplicati per il peso attribuito al singolo parametro. Saranno ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche le Imprese che avranno totalizzato un punteggio tecnico (di qualità): Per i Lotti da I a 57 almeno pari a 26 punti; Per i Lotti da 58 a 80 almeno pari a 21 punti”.

Tale disposizione contenuta nella lettera d’invito non è stata oggetto di impugnazione e pertanto in questa sede la ricorrente non può contestare tale modalità di riparametrazione.

Tale censura pertanto è inammissibile.

Anche le censure sollevate con il secondo motivo di ricorso pertanto non colgono nel segno.

Il ricorso principale pertanto deve essere respinto perché infondato.

L’esito della domanda annullatoria determina il rigetto anche della domanda risarcitoria ivi contenuta per mancanza del requisito dell’illegittimità dell’atto.

5. – Deve ritenersi infondato anche il ricorso per motivi aggiunti con il quale, come già precisato nella parte in fatto, si ripropongono contro i provvedimenti di aggiudicazione le censure di cui al punto 1) e 2) già sollevate avverso il provvedimento di esclusione. L’esito della domanda annullatoria determina il rigetto anche della domanda risarcitoria ivi contenuta per mancanza del requisito dell’illegittimità dell’atto.

6. – In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti perché infondati.

7. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la Becton Dickinson Italia S.p.A. a pagare le spese di lite in favore della S.C.R. S.p.A. pari a euro 3.000,00 (tremila/00) e in favore delle controinteressate, pari a euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore
Paolo Nasini, Referendario

L’ESTENSORE
Flavia Risso
        
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
        
        
IL SEGRETARIO

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