Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Agricoltura e zootecnia,
Rifiuti
Numero: 52422 |
Data di udienza: 27 Giugno 2018
RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Spandimento acque provenienti da frantoi oleari – L.n. 574/1996 – Limiti ed applicabilità – Utilità ai fini agricoli – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Art. 256 D.L.vo 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 21 Novembre 2018
Numero: 52422
Data di udienza: 27 Giugno 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: LIBERATI
Premassima
RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Spandimento acque provenienti da frantoi oleari – L.n. 574/1996 – Limiti ed applicabilità – Utilità ai fini agricoli – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Art. 256 D.L.vo 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2018 (Ud. 27/06/2018), Sentenza n.52422
RIFIUTI – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Spandimento acque provenienti da frantoi oleari – L.n. 574/1996 – Limiti ed applicabilità – Utilità ai fini agricoli – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Art. 256 D.L.vo 152/2006.
Integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli.
(dich. inammissibili i ricorsi avverso sentenza del 14/9/2016 – TRIBUNALE DI SIENA) Pres. CAVALLO, Rel. LIBERATI, Ric. Fregoli ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2018 (Ud. 27/06/2018), Sentenza n.52422
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 21/11/2018 (Ud. 27/06/2018), Sentenza n.52422
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
– Fregoli Marilena, nata a Pienza;
– Crocini Francesco, nato a Firenze;
avverso la sentenza del 14/9/2016 del Tribunale di Siena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi;
udito per i ricorrenti l’avv. Gian Domenico Comporti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 settembre 2016 il Tribunale di Siena ha dichiarato Marilena Fregoli e Francesco Crocini responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006 (loro ascritto per avere, in concorso, Fregoli quale amministratore della S.n.c. Fattoria Fregoli, di Fregoli Marilena & C., e Crocini quale affittuario del terreno nel quale si trova il bacino di stoccaggio delle acque, smaltito) in assenza di autorizzazione) rifiuti non pericolosi, costituiti da reflui di frantoio oleario, interrando una tubazione che consentiva lo sversamento dei reflui nei terreni a valle del bacino di stoccaggio), condannandoli alla pena di euro 3.000,00 di ammenda ciascuno.
2. Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto congiuntamente appello, convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile, affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., esponendo che l’attività svolta dal Crocini, quale affittuario dei terreni della Fattoria Fregoli, era autorizzata alla fertirrigazione (costituente regolare pratica agronomica, consistente nella distribuzione uniforme di concimi organici o minerali sul terreno), che veniva svolta in conformità alle prescrizioni della autorizzazione, spargendo sul terreno ) in modo controllato e uniformemente, con l’utilizzo di mezza meccanici, le acque di vegetazione provenienti dal frantoio dell’azienda e raccolte nel bacino di stoccaggio, e non, invece, mediante la tubatura di scarico indicata nella contestazione, come ritenuto nella sentenza, installata solamente allo scopo di evitare che nel corso dell’inverno le acque prresenti nel bacino di
stoccaggio tracimassero. I ristagni di acqua riscontrati in occasione del sopralluogo non erano dovuti allo spandimento di reflui, ma alle precipitazioni nevose, tanto che in tale acque non erano state rinvenute tracce significative di acque vegetali, cosicché i reflui di cui era stata riscontrata la presenza non avrebbero dovuto essere qualificati come rifiuti, trattandosi di sottoprodotti della lavorazione olearia, con la conseguente insussistenza del reato contestato e loro addebitato.
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art. 131 bis cod. pen., per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità contemplata da tale disposizione, nonostante la modesta entità dei fatti, qualificabili come bagattelari, non essendo previste esclusioni per determinate tipologie di reati, ma solo in base alla sanzione applicabile, e potendo dunque detta causa di esclusione della punibilità essere applicata anche ai reati contro l’ambiente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, proposti congiuntamente dagli imputati, sono inammissibili.
2. Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, per essere stata indebitamente qualificata l’attività di fertirrigazione svolta nella Fattoria Fregoli come di smaltimento illecito di reflui di frantoio, attiene alla ricostruzione della vicenda sul piano del merito, di cui i ricorrenti propongono una non consentita ricostruzione alternativa.
E’ necessario in proposito rammentare che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, akani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). E’, dunque, esclusa, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali. o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o, comunque, di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Nel caso in esame i ricorrenti, attraverso la deduzione della configurabilità di una errata applicazione della legge penale, per l’affermazione da parte del Tribunale della sussistenza di una attività di smaltimento di rifiuti, pur trattandosi a loro avviso di sottoprodotti, censurano, in realtà, l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale, proponendo in tal modo una doglianza non consentita nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale, pur dando atto del possesso da parte della Azienda agricola Fregoli della autorizzazione alla fertirrigazione, allo scopo di reimpiegare le acque di vegetazione, cioè le acque di lavaggio impiegate nella attività di frangitura delle olive, mediante lo spandimento sui terreni oggetto della autorizzazione, con un mezzo agricolo dotato di cisterna e pompa irroratrice, ha evidenziato la diversa situazione accertata dalla polizia giudiziaria in occasione del sopralluogo; in tale circostanza era emerso che al bacino di stoccaggio provenivano, da due diverse tubazioni, sia le acque di vegetazione prodotte dalle lavorazioni del frantoio, sia le acque reflue depurate’ a un vicino agriturismo; a tale bacino era poi collegata una tubatura, con funzione di "troppo pieno", che consentiva il defluire delle acque in eccesso rispetto alla capacità del bacino, mediante un’altra tubatura, che per circa 80 metri correva interrata a valle verso gli appezzamenti agricoli, per poi riaffiorare facendo defluire le acque per oltre 200 metri nei campi, sui quali per lunghi tratti si erano formati ristagni per l’eccessiva quantità di acque ricevute; le successive analisi, eseguite sulle acque prelevate sia nel bacino sia in corrispondenza del punto di riafforamento della tubatura, avevano dato esito positivo per acque con alta percentuale di polifenoli, indicativi della provenienza delle acque dalla frangitura delle olive: sulla base di tale condizione dei luoghi è stato, quindi, ritenuto che fosse svolta una attività di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, è cioè delle acque provenienti dalla lavorazioni delle olive, o comunque di acque contaminate dai residui delle prime presenti nel bacino di stoccaggio, in assenza di autorizzazione, non essendo idonea a ritenere lecita detta attività l’autorizzazione alla fertirrigazione, in quanto lo smaltimento dei rifiuti avveniva in tutt’altro modo.
Di tale accertamento, logico e coerente con gli elementi a disposizione, conforme all’orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui "integra il reato previsto dall’art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli" (Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, Pellegrino, Rv. 260755), il ricorrente propone una rivisitazione sul piano del merito, senza individuare vizi o lacune della motivazione, ma ribadendo la propria prospettazione, già confutata dal Tribunale, circa l’erroneità della qualificabilità come rifiuti speciali delle acque smaltite attraverso tale tubatura interrata, che invece il Tribunale ha affermato sulla base degli incontrovertibili esiti delle analisi e di considerazioni del tutto logiche, con la conseguenza che la doglianza risulta inammissibile, essendo volta esclusivamente a sindacare sul piano del merito la ricostruzione dei fatti compiuta in modo razionale dal Tribunale.
3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata censurata l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato.
Il Tribunale, attraverso l’ampia descrizione delle condotte, la sottolineatura di come le stesse siano state realizzate nell’ambito di attività imprenditoriali, con la predisposizione di mezzi stabili, idoneii a consentirne la reiterazione nel tempo, ha, sia pure implicitamente, escluso sia la particolare tenuità dell’offesa, sia la occasionalità delle condotte, con motivazione sufficiente, che il ricorrente censura, in modo non consentito, sul piano delle valutazioni di merito, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza.
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/6/2018