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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 53648 | Data di udienza: 21 Settembre 2018

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Definizione di "gestione" e  "trattamento" – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento – Sottoprodotto – Test di cessione – Provvedimento di autorizzazione – Necessità – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 oggi trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – Artt. 183, 184 bis, 208 d.lgs. 152/2006 – Illecita gestione dei rifiuti – Ingiusto profitto – Organizzazione professionale (mezzi e capitali) – Pluralità delle azioni – Natura di reato abituale – Integrazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 29 Novembre 2018
Numero: 53648
Data di udienza: 21 Settembre 2018
Presidente: CERVADORO
Estensore: REYNAUD


Premassima

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Definizione di "gestione" e  "trattamento" – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento – Sottoprodotto – Test di cessione – Provvedimento di autorizzazione – Necessità – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 oggi trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – Artt. 183, 184 bis, 208 d.lgs. 152/2006 – Illecita gestione dei rifiuti – Ingiusto profitto – Organizzazione professionale (mezzi e capitali) – Pluralità delle azioni – Natura di reato abituale – Integrazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen..



Massima

 

 
 
 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 21/09/2018), Sentenza n.53648


RIFIUTI – Terre e rocce da scavo – Definizione di "gestione" e  "trattamento" – Raccolta, trasporto, recupero e smaltimento – Sottoprodotto – Test di cessione – Provvedimento di autorizzazione – Necessità – Art. 260 d.lgs. n. 152/2006 oggi trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. – Artt. 183, 184 bis, 208 d.lgs. 152/2006.
 
In materia di rifiuti, la definizione di "gestione", ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, è contenuta nell’art. 183, lett. n), dello stesso decreto, e abbraccia la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. La medesima disposizione definisce quindi le attività di "recupero" e "smaltimento", statuendo che rientra nella prima «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto e o nell’economia in generale» (art. 183, lett. t, d.lgs. 152/2006); alla seconda categoria è invece riconducibile «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, lett. z, d.lgs. 152/2006). Le citate norme definitorie rimandano inoltre agli Allegati al decreto per un’elencazione non esaustiva delle operazioni di recupero (Allegato C) e di smaltimento (Allegato B). Nel primo dei menzionati allegati, sub R5 si menziona il «recupero di altre sostanze inorganiche» e nel secondo, sub D1, il «deposito sul o nel suolo». Ancora, la disposizione più volte citata definisce come "trattamento" le «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento» (art. 183, lett s, d.lgs. 152/2006). Sicché, nella specie, costituisce attività di gestione di rifiuti, soggetta al previo rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 ss. d.lgs. 152/2006 il deposito di numerose tonnellate di rifiuti, lo smaltimento di enormi quantità di rocce e terre da scavo, il recupero delle sostanze inorganiche per il riempimento del sito di cava, così sostituendo altri materiali che avrebbero potuto assolvere alla medesima funzione.
 
 
RIFIUTI – Illecita gestione dei rifiuti – Ingiusto profitto – Organizzazione professionale (mezzi e capitali) – Pluralità delle azioni – Natura di reato abituale – Integrazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen..
 
L’integrazione della fattispecie di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006, già previsto dall’art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, come introdotto dalla legge 23 marzo 2001, n. 103 ed ora riprodotto nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie.
 
(conferma ordinanza del 16/03/2018 – TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. CERVADORO, Rel. REYNAUD, Ric. Marsella
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 21/09/2018), Sentenza n.53648

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 29/11/2018 (Ud. 21/09/2018), Sentenza n.53648
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Marsella Roberto, nato a Cardinale;
 
avverso l’ordinanza del 16/03/2018 del Tribunale di Napoli;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 16 marzo 2018, il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso il decreto del 12 febbraio 2018 con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un’area di cava di pertinenza della Gardenia S.r.l. e di tutte le attrezzature ed i macchinari ivi custoditi, quali beni che servirono a commettere il reato già previsto dall’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, oggi trasfuso nell’art. 452-quaterdecies cod. pen..
 
 
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Roberto Marsella – indagato nel procedimento penale, quale legale rappresentante della Gardenia S.r.l., unitamente ad altre due persone – deducendo l’erronea applicazione degli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen.. In particolare, il ricorrente deduce l’insussistenza della ipotizzata condotta abusiva di gestione dei rifiuti, essendosi la società limitata ad effettuare il riempimento del sito di cava, oramai prossimo alla fine del suo ciclo vitale, in conformità al progetto di recupero ambientale autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 66 del 26 giugno 2012, rilasciato dal Settore Genio Civile della Regione Campania, e successivamente prorogato con Decreto Dirigenziale n. 54 del 12 luglio 2016. I suddetti provvedimenti, ed in particolare la allegata Relazione n. 16, avevano autorizzato la Gardenia S.r.l. a utilizzare materiali – tra cui terre e rocce da scavo, contrassegnate con il codice CER 17.05.04 – per effettuare il suddetto riempimento, ciò che era di fatto avvenuto, essendosi la società limitata a riceverli dopo aver verificato che il produttore/trasportare aveva eseguito il test di cessione, senza in alcun modo effettuare attività di trattamento o gestione. Anche a voler qualificare detto materiale come rifiuto, come fatto dal tribunale – osserva il ricorrente – non vi sarebbe stato da parte della società alcuna condotta di gestione che necessitasse di specifica, ulteriore, autorizzazione.
 
L’ordinanza impugnata – come già il decreto di sequestro – avrebbe poi errato nel quantificare l’ingiusto profitto riconducibile all’attività ritenuta illecita, utilizzando un metodo di calcolo errato. 
 
 
3. In data 13 settembre 2018 è stata depositata in cancelleria – da un delegato del difensore di fiducia appositamente da questi incaricato – una dichiarazione di rinuncia al ricorso ad apparente firma Roberto Marsella.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va premesso che la dichiarazione presentata in cancelleria non può essere ritenuta quale valida rinuncia al ricorso, non risultando soddisfatte le forme prescritte dalla legge quali ricavabili dal combinato disposto degli artt. 589, comma 3 – che richiama le forme di presentazione dell’impugnazione – e 582, comma 1, cod. proc. pen., le quali debbono essere scrupolosamente osservate perché possa dirsi certo che un’impugnazione (o la rinuncia alla medesima) provenga effettivamente da chi sia titolare del relativo diritto. 
 
Pacifico essendo che la dichiarazione in questione non è stata presentata personalmente dal ricorrente (la cui apparente firma, peraltro, non è stata autenticata), non può neppure ritenersi che essa sia stata depositata in cancelleria per mezzo di un incaricato. In quest’ultimo caso, invero, non occorre l’autentica della sottoscrizione dell’impugnante, atteso che l’art. 582 cod. proc. pen. (che attribuisce appunto alla persona che propone un’impugnazione la facoltà di avvalersi per la presentazione del relativo atto di un incaricato), non richiede siffatta formalità (Sez. U, n. 8141 del 29/05/1992, Caselli, Rv. 191180; Sez. 2, n. 29162 del 09/04/2013, Gorgoni e a., Rv. 256061; Sez. 1, n. 6403 del 03/12/1996, De Fusco, Rv. 206351). Perché possa invocarsi detta ipotesi, è tuttavia necessario che la qualità di incaricato risulti o da una esplicita delega rilasciata dal titolare del diritto di impugnazione, ovvero da inequivoca attestazione con la quale il pubblico ufficiale, cui l’impugnazione venga presentata, dia atto della dichiarazione resagli dal presentatore di agire per delega del suddetto titolare (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264050; Sez. 5, Sentenza n. 41029 del 03/06/2015, Grabar, Rv. 264945; Sez. 1, n. 641 del 30/01/1997, Sciancalepore, Rv. 207424). 
 
Nel caso di specie, la rinuncia scritta recante la sottoscrizione non autenticata del ricorrente non contiene alcuna specifica delega al deposito, né al difensore, né alla persona che – su incarico di quest’ultimo – ha depositato l’atto. La delega sottoscritta del difensore, peraltro, non attesta che egli fosse stato, a sua volta, incaricato da Roberto Marsella a curare il deposfto dell’atto, né tale attestazione è stata fatta al cancelliere, al momento del deposito, dalla persona a ciò delegata dal difensore. In difetto delle prescritte condizioni per poter ritenere spiegata una valida rinuncia al ricorso, deve pertanto procedersi alla disamina del medesimo.
 
 
2. Nel merito, va innanzitutto osservato che – come anche espressamente afferma l’ordinanza impugnata – la società ricorrente non ha specificamente contestato che le rocce e terre da scavo nella specie ricevute dalla Gardenia S.r.l. e utilizzate per il riempimento della cava debbano considerarsi rifiuti, non potendo essere ritenute sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis d.lgs. 152 del 2006, difettando le condizioni che, alla luce della richiamata disposizione, consentirebbero tale diversa qualificazione (cfr. art. 183, lett. qq, d.lgs. 152/2006). Questo profilo non viene peraltro neppure specificamente contestato in ricorso.
 
Ciò premesso, occorre dunque verificare se l’attività svolta dalla società quale descritta nel provvedimento impugnato possa o meno essere considerata quale attività di gestione dei rifiuti, come tale soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152 del 2006, ciò che l’ordinanza impugnata sostiene ed il ricorrente contesta.
 
 
3. La definizione di "gestione", ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006, è contenuta nell’art. 183, lett. n), del citato decreto, e abbraccia, per quanto qui interessa (e sul punto la norma è applicabile ratione temporis al caso di specie non essendo stata modificata con l’interpolazione avvenuta con art. 14, comma 8, lett. b bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv., con modiff., nella L. 11 agosto 2014 n. 116), «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento».
 
La medesima disposizione definisce quindi le attività di "recupero" e "smaltimento", statuendo che rientra nella prima «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto e o nell’economia in generale» (art. 183, lett. t, d.lgs. 152/2006); alla seconda categoria è invece riconducibile «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, lett. z, d.lgs. 152/2006). Le citate norme definitorie rimandano inoltre agli Allegati al decreto per un’elencazione non esaustiva delle operazioni di recupero (Allegato C) e di smaltimento (Allegato B). Nel primo dei menzionati allegati, sub R5 si menziona il «recupero di altre sostanze inorganiche» e nel secondo, sub D1, il «deposito sul o nel suolo». Ancora, la disposizione più volte citata definisce come "trattamento" le «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento» (art. 183, lett s, d.lgs. 152/2006). 
 
 
4. Alla luce di tali definizioni, rileva il Collegio come correttamente sia stato ritenuto che l’attività svolta da Gardenia S.r.l. e descritta nell’ordinanza impugnata – unico atto che, unitamente al ricorso, può essere qui utilizzato ai fini della decisione – costituisse attività di gestione di rifiuti, soggetta al previo rilascio del provvedimento di autorizzazione ai sensi degli artt. 208 ss. d.lgs. 152/2006. Considerata anche l’enorme quantità dei rifiuti derivanti da rocce e terre da scavo che, con agevole prognosi formulabile già ex ante, sarebbe occorsa per effettuare il riempimento della cava e la prevedibile, lunga, durata nel tempo delle operazioni – l’ordinanza attesta che tra il maggio 2013 ed il marzo 2017 furono depositati nel sito della vecchia cava oltre 55.000 tonnellate di rifiuti e l’attività era ancora in corso – Gardenia S.r.l. ha in sostanza realizzato e gestito un nuovo impianto di smaltimento e/o recupero di quella particolare tipologia di rifiuto speciale non pericoloso. Non è, di fatti, revocabile in dubbio che, da un lato, sono state smaltite enormi quantità di rocce e terre da scavo – rifiuti espressamente classificati con il codice CER 17.05.04 i cui produttori/detentori avevano chiaramente manifestato l’intento di disfarsi, nota l’ordinanza impugnata con corretto, implicito, riferimento all’art. 183, lett. a), d.lgs. 152/2006 – d’altro lato quello smaltimento ha comunque determinato (ai fini di cui si discute, non importa se in via principale o secondaria) il recupero delle sostanze inorganiche in parola per il riempimento del sito di cava, così sostituendo altri materiali che avrebbero potuto assolvere alla medesima funzione. La descritta attività, dunque, non poteva in alcun modo essere sottratta ai controlli – preventivi e successivi – connessi al regime autorizzatorio richiesto per la gestione dei rifiuti e, stando a quanto si legge nel provvedimento impugnato, la stessa Gardenia S.r.l., sia pur soltanto in data 6 dicembre 2016, aveva finalmente avanzato istanza per ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata anche alla comunicazione per le operazioni di recupero rifiuti ex artt. 214-216 d.lgs. 152/2006, istanza che tuttavia non era approdata
al rilascio del provvedimento.
 
Correttamente, pertanto, l’ordinanza impugnata, ravvisando un’attività di gestione e trattamento rifiuti, ha escluso che potessero essere sufficienti a legittimare le descritte operazioni i due Decreti dirigenziali rilasciati dal Settore Genio Civile della Regione Campania, trattandosi di provvedimenti aventi diversa finalità e che, pur legittimando l’utilizzo di rocce e terre da scavo per il riempimento della cava ed il recupero ambientale del sito, non escludevano certo, in capo al soggetto che concretamente avrebbe effettuato le operazioni, la necessità di possedere le necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti speciali eventualmente connessa alla riqualificazione dell’area. 
 
 
5. Altrettanto esattamente l’ordinanza ha dedotto dalla mancanza delle necessarie autorizzazioni il carattere abusivo della gestione dei rifiuti di fatto operata, ravvisandovi pertanto il detto elemento costitutivo del delitto ipotizzato, unitamente agli altri richiesti per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 260, comma 1, d.lgs. 152/2006, già previsto dall’art. 53-bis, d.lgs. n. 22 del 1997, come introdotto dalla legge 23 marzo 2001, n. 103 ed ora riprodotto nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, emanato in attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’art. 1, comma 85, lettera q, l. 23 giugno 2017, n. 103.  Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – e vai la pena qui richiamare la motivazione della sentenza Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, confermata dalla successiva giurisprudenza, come Sez. 3, n. 21030 del 10/03/2015, Furfaro – le richiamate norme hanno delineato un reato abituale che punisce chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, allestisce una organizzazione di traffico di rifiuti, volta a gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti. Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (cfr. Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348) e tale attività deve essere "abusiva", ossia effettuata o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero con autorizzazioni illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (ad esempio, la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, ed anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa) (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350). Quindi il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria le realizzazione di più comportamenti della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605, confermata anche da Sez. 3, n. 29619 dell’8/7/2010, Leorati, Rv. 248145).
 
 
6. In forza delle argomentazioni che precedono il ricorso è pertanto infondato e dev’essere respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, essendo addirittura inammissibile per assoluta genericità e perché afferente a motivo non consentito l’ultima doglianza avanzata, relativa alle modalità di calcolo che i giudici di merito – g.i.p. prima e tribunale poi – avrebbero utilizzato per quantificare l’ingiusto profitto. 
 
Ed invero, contrariamente a quanto si allega, l’ordinanza impugnata non quantifica l’entità dell’ingiusto profitto conseguito e attesta che – a prescindere dalla qualificazione dell’attività di recupero svolta da Gardenia S.r.l. ai sensi dell’Allegato C al d.lgs. 152/2006 (se R10, piuttosto che R5) – i prezzi praticati dalla società per ricevere e smaltire nel modo anzidetto i rifiuti speciali non pericolosi in parola erano inferiori alla media di quelli di mercato, senza che la ricorrente avesse documentato il contrario (ciò che in questa sede non viene neppure allegato), con conseguente finalità di lucro di tutti i soggetti coinvolti nell’abusiva gestione.
 
In ogni caso – com’è noto – il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito, a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l’inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/01/2009, Vespoli e aa., Rv. 242916).
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 21 settembre 2018.

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