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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 56101 | Data di udienza: 9 Novembre 2018

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo (materiale tufaceo e terreno vegetale) – Attività organizzate per traffico illecito e gestione illecita di rifiuti – Differenze – Configurabilità del reato – Compimento di più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate – Nozione di condotta abusiva – Soglia minima di rilevanza penale della condotta – Ulteriori requisiti e azioni propedeutiche – Definizione di "finalità di ingiusto profitto" – Artt. 186, 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – Art. 452-quaterdecies c.p. – Giurisprudenza. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Dicembre 2018
Numero: 56101
Data di udienza: 9 Novembre 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: RAMACCI


Premassima

RIFIUTI – Terre e rocce da scavo (materiale tufaceo e terreno vegetale) – Attività organizzate per traffico illecito e gestione illecita di rifiuti – Differenze – Configurabilità del reato – Compimento di più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate – Nozione di condotta abusiva – Soglia minima di rilevanza penale della condotta – Ulteriori requisiti e azioni propedeutiche – Definizione di "finalità di ingiusto profitto" – Artt. 186, 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – Art. 452-quaterdecies c.p. – Giurisprudenza. 



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.56101

 
RIFIUTI – Terre e rocce da scavo (materiale tufaceo e terreno vegetale) – Attività organizzate per traffico illecito e gestione illecita di rifiuti – Differenze – Attività organizzate per traffico illecito – Configurabilità del reato – Compimento di più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate – Nozione di condotta abusiva – Soglia minima di rilevanza penale della condotta – Ulteriori requisiti e azioni propedeutiche – Definizione di "finalità di ingiusto profitto" – Artt. 186, 256 e 260 d.lgs. n.152/2006 – Art. 452-quaterdecies c.p. – Giurisprudenza.
 
In tema di rifiuti per l’integrazione del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n.152/06 devono individuarsi, il compimento di più operazioni e l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che le stesse siano con l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e". E’ richiesto anche il requisito dell’abusività della condotta. Tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta. In questi casi si parla di reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie. L’apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti. Ulteriori requisiti sono l’attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti che già risultano sanzionate penalmente e vengono agevolate dalle azioni propedeutiche, nonché l’ingente quantitativo di rifiuti, che non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente e nell’ambito del quale l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento. Infine, la verifica deve essere effettuata considerando il quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità. Quanto alla finalità di ingiusto profitto, pure richiesta dalla norma in esame per la configurabilità del delitto, si è precisato che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l’effettivo conseguimento di tale vantaggio.

(annulla con rinvio sentenza del 06/11/2017 – CORTE APPELLO di LECCE) Pres. DI NICOLA, Rel. RAMACCI, Ric. Cudemo ed altro

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.56101

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/12/2018 (Ud. 09/11/2018), Sentenza n.56101
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
CUDEMO CARLO nato a SANT’ARCANGELO;
MARZO SALVATORE nato a GINOSA;
 
avverso la sentenza del 06/11/2017 della CORTE APPELLO di LECCE;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo: rigetto del ricorso.
 
uditi i difensori
E’ presente l’avvocato Erriquez, per la Parte Civile, che chiede la conferma della sentenza e si riporta alle Conclusioni che deposita in aula insieme alla Nota Spese.
E’ presente l’avvocato De Luca che chiede l’annullamento della sentenza e l’accoglimento dei motivi del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 6 novembre 2017 ha riformato la decisione del Tribunale di Lecce del 6 aprile 2016, appellata da Carlo CUDEMO e Salvatore MARZO, assolvendoli dal delitto di cui all’art. 356 cod. pen. per insussistenza del fatto e rideterminando la pena per il residuo reato di cui all’articolo 260 d.lgs. 152/2006, perché, in concorso tra loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, ricevevano, trasportavano e, comunque, gestivano abusivamente metri cubi 41.384,34 di rifiuti (materiale tufaceo e terreno vegetale). In particolare, organizzavano la raccolta, il trasporto, la ricezione e la gestione dei suddetti i rifiuti, prodotti a seguito dei lavori pubblici di realizzazione del recapito finale di una rete di fognatura pluviale come da contratto d’appalto stipulato con l’amministrazione comunale di Nociglia dalla società del primo e di subappalto, pure autorizzato, con la società del secondo, mediante l’illecito riutilizzo dei suddetti rifiuti in violazione di quanto disposto dall’art. 186 d.lgs. 152/2006, ingiusto profitto consistente nel conseguimento del consistente risparmio di spesa derivante dal mancato corretto smaltimento dei rifiuti suddetti presso idonee discariche, nonché nel guadagno derivante dalla vendita di parte dei suddetti rifiuti (fatto commesso in Nociglia e altri comuni della provincia di Lecce, fino al 6 dicembre 2012).
 
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per cassazione tramite il loro difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai  sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
 
 
2. Con un primo motivo di ricorso deducono la violazione di legge, osservando che il capitolato d’appalto consentiva lo smaltimento dei rifiuti non solo nelle pubbliche discariche, ma anche su aree da procurarsi a cura dell’impresa e che gli imputati si erano attenuti a questa prescrizione, utilizzando il materiale individuando a loro cura l’area ove collocarlo previa verifica della eventuale pericolosità dello stesso.
 
Aggiungono che i lavori appaltati andavano eseguiti a corpo e non a misura e che, dunque, la circostanza che il materiale di risulta sia stato smaltito nella convinzione di operare correttamente su aree messe a disposizione dell’impresa non avrebbe fatto conseguire alle imprese stesse alcun ingiusto profitto. Anzi, come chiarito anche dalla testimonianza del direttore dei lavori, se fosse avvenuto il contrario, ovvero se avessero smaltito i rifiuti in discarica autorizzata, i costi da sopportare sarebbero stati spropositati. 
 
Osservano che è assurdo pensare che l’impresa appaltatrice, la quale già si era aggiudicato l’appalto con un ribasso del 32% a base d’asta, si potesse accollare il maggior costo del trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, ancorché ciò non fosse previsto nel relativo capitolato speciale.
 
Rilevano, inoltre, l’erronea qualificazione del reato, ritenendone non sussistenti i presupposti, segnatamente per la sostanziale occasionalità dell’attività svolta, per la insussistenza di un illecita gestione, che non costituiva comunque attività dell’impresa e per l’assenza dell’elemento soggettivo del reato e di un ingiusto profitto.
 
 
3. Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo considerato i giudici del gravame il corretto comportamento processuale degli imputati e la loro convinzione di operare correttamente. 
 
Insistono pertanto per l’accoglimento del ricorso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
 
 
2. Va rilevato, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la Corte territoriale ha correttamente rilevato come le condizioni del contratto di appalto, le quali non prevedevano necessariamente lo smaltimento in discarica dei rifiuti, consentendone anche la definitiva collocazione in aree individuate dall’impresa, non autorizzassero comunque l’appaltatore ed il sub-appaltatore all’illecito smaltimento, restando costoro comunque vincolati all’osservanza delle disposizioni in materia di gestione di rifiuti.
 
Altrettanto correttamente sono state esplicitate, nella sentenza impugnata, le ragioni, anche in fatto, per le quali lo smaltimento dei rifiuti è stato ritenuto non conforme alla disciplina di settore e, segnatamente, a quanto imposto dall’allora vigente art. 186 d.lgs.. Le deduzioni critiche dei ricorrenti formulate in ricorso non prendono in considerazione quanto ribadito sul punto dai giudici del gravame richiamando le conclusioni del  primo giudice, ma si incentrano sulla erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati nel giudizio di merito.
 
Richiamando quindi i contenuti del capitolato d’appalto e ponendo l’accento sul fatto che l’esecuzione del contratto era comunque avvenuta nel rispetto di quanto stabilito, i ricorrenti rilevano come la condotta loro attribuita ben avrebbe potuto essere inquadrata nella meno grave ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 256 d.lgs. 152/06. 
 
A sostegno di tale deduzione rilevano l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, all’epoca dei fatti sanzionato dall’art. 260 d.lgs. 152/06, poi modificato dalla legge 68/2015, successivamente abrogato dall’art. 7, lett. q) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 che, con l’art. 3, comma 1, lettera a), ha contestualmente disposto l’inserimento nel codice penale nell’art. 452-quaterdecies, avente medesimo contenuto. 
 
La questione era stata sostanzialmente prospettata con l’atto di appello, nel quale si denunciava, come riportato nella sentenza impugnata, la erronea qualificazione dei fatti da parte del primo giudice, escludendo, ad esempio, il conseguimento di un ingiusto profitto e rivendicando la liceità della condotta. 
 
La Corte territoriale, nel ritenere fondate le sole censure relative al delitto di cui all’art. 356 cod. pen., ha confermato la sussistenza del concorrente delitto di cui all’art. 260 d.lgs. 152/06 affrontando nel dettaglio, come si è detto, la questione concernente il mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 186 d.lgs. 152/06, ma non ha in alcun modo verificato la sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato, l’insussistenza dei quali ben potrebbe, in teoria, consentire di inquadrare i fatti nella meno grave illecita gestione.
 
 
3. Ciò posto, occorre sommariamente ricordare che i requisiti della condotta configurante il reato di cui all’art. 260 d.lgs. 152\06 vanno individuati nel compimento di più operazioni e nell’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, che con l’attività descritta devono essere strettamente correlate, posto che il legislatore utilizza la congiunzione "e". E’ richiesto anche il requisito dell’abusività della condotta (v. ex pl. Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata, con richiami ai precedenti; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3 n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passarielllo e altri, Rv. 251592, non massimata sul punto; Sez. 3, n. 40945 del 21/10/2010, Del Prete e altri, Rv. 248629 non massimata sul punto). 
 
Si è anche precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348, non massimata sul punto) che tale requisito può sussistere a fronte di una struttura organizzativa di tipo imprenditoriale, idonea ed adeguata a realizzare l’obiettivo criminoso preso di mira, anche quando la struttura non sia destinata, in via esclusiva, alla commissione di attività illecite, cosicché il reato può configurarsi anche quando l’attività criminosa sia marginale o secondaria rispetto all’attività principale lecitamente svolta (conf. Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 251965).
 
Si tratta, come precisato già da questa Corte, di reato abituale, in quanto integrato necessariamente dalla realizzazione di più comportamenti della stessa specie (Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605. V. anche Sez. 3, n. 52838 del 14/7/2016, Serrao e altri, Rv. 268920; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli e altro, Rv. 265573). 
 
L’apprezzamento circa la soglia minima di rilevanza penale della condotta deve essere effettuato non soltanto attraverso il riferimento al mero dato numerico, ma, ovviamente, anche considerando gli ulteriori rimandi, contenuti nella norma, a «più operazioni» ed all’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate» finalizzate alla abusiva gestione di ingenti quantità di rifiuti (Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà non massimata).
 
Ulteriori requisiti sono l’attività di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di rifiuti che già risultano sanzionate penalmente e vengono agevolate dalle azioni propedeutiche di cui si è appena detto, nonché l’ingente quantitativo di rifiuti, che secondo quanto stabilito da questa Corte, non può essere individuato a priori, attraverso riferimenti esclusivi a dati specifici, quali, ad esempio, quello ponderale, dovendosi al contrario basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente e nell’ambito del quale l’elemento quantitativo rappresenta solo uno dei parametri di riferimento (così, Sez. 3 n. 47229 del 6/11/2012, De Prà, cit.).
 
La verifica deve inoltre essere effettuata considerando il quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità (Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016 – dep. 09/11/2016, Sepe, Rv. 268667). Quanto alla finalità di ingiusto profitto, pure richiesta dalla norma in esame per la configurabilità del delitto, si è invece precisato (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, cit.) che esso non deve necessariamente consistere in un ricavo patrimoniale, potendosi ritenere integrato anche dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura, senza che sia necessario, ai fini della configurazione del reato, l’effettivo conseguimento di tale vantaggio (v. anche Sez. 3, n. 53136 del 28/6/2017, Vacca e altro, Rv. 272097; Sez. 3, n. 35568 del 30/5/2017, Savoia, Rv. 271138).
 
 
4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la conferma della penale responsabilità degli imputati, anche a fronte dei pur non particolarmente dettagliati rilievi formulati con l’atto di appello, che ponevano tuttavia in discussione la stessa sussistenza del reato, rendeva necessaria, da parte dei giudici del gravame, la disamina della sussistenza dei presupposti per la configurabilità del reato contestato e, in difetto, per una diversa qualificazione dei fatti accertati. 
 
P.Q.M.
 
5. Quanto rilevato impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
 
Così deciso in data 9/11/2018

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