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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 58324 | Data di udienza: 19 Aprile 2018

RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Albo Gestori – Procedure disciplinari – Sequestro preventivo degli autocarri utilizzati per la consumazione del reato – Sussistenza indiziaria – Necessità di impedire l’ulteriore prosecuzione del reato – D.M. 120/2014 – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione dei provvedimenti cautelari reali – Esigenze cautelari e degli indizi di reato – Autonoma valutazione – Motivazione per relationem o alla tecnica del copia-incolla. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 27 Dicembre 2018
Numero: 58324
Data di udienza: 19 Aprile 2018
Presidente: CAVALLO
Estensore: ACETO


Premassima

RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Albo Gestori – Procedure disciplinari – Sequestro preventivo degli autocarri utilizzati per la consumazione del reato – Sussistenza indiziaria – Necessità di impedire l’ulteriore prosecuzione del reato – D.M. 120/2014 – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione dei provvedimenti cautelari reali – Esigenze cautelari e degli indizi di reato – Autonoma valutazione – Motivazione per relationem o alla tecnica del copia-incolla. 



Massima

 

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 19/04/2018), Sentenza n.58324


RIFIUTI – Trasporto non autorizzato di rifiuti – Albo Gestori – Procedure disciplinari – Sequestro preventivo degli autocarri utilizzati per la consumazione del reato – Sussistenza indiziaria – Necessità di impedire l’ulteriore prosecuzione del reato – D.M. 120/2014 – Art. 256 c.2 d.lgs. n.152/2006 – Giurisprudenza.
 
Configura il reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti), quantomeno al livello indiziario richiesto per la adozione dei provvedimenti cautelari reali, il fatto che uno dei mezzi di proprietà di un soggetto sia utilizzato da un terzo non legato da alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza lavorativa. Nella specie, veniva effettuato, da parte del terzo il trasporto non occasionale di rifiuti prodotti da un fornitore non autorizzato. Tali fatti integrano certamente la fattispecie del reato ipotizzato, la cui applicazione non risente dell’esito delle procedure disciplinari regolamentate dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, eventualmente instaurate nei confronti del soggetto iscritto all’Albo, ma deriva dalla immediata ascrivibilità della condotta al fatto tipico, senza filtri e senza alcuna pregiudiziale.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Adozione dei provvedimenti cautelari reali – Esigenze cautelari e degli indizi di reato – Autonoma valutazione – Motivazione per relationem o alla tecnica del copia-incolla.
 
La prescrizione della necessaria "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura, dandone conto nella motivazione. L’autonoma valutazione non esclude il ricorso alla motivazione per relationem o alla tecnica del copia-incolla che possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare il contenuto delle prove poste a sostegno della domanda cautelare.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 04/01/2018 – TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA) Pres. CAVALLO, Rel. ACETO, Ric. Bargoni 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 19/04/2018), Sentenza n.58324

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 27/12/2018 (Ud. 19/04/2018), Sentenza n.58324

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da BARGONI MANOLITO nato a L’AQUILA;
 
avverso l’ordinanza del 04/01/2018 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
 
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il sig. Manolito Bargoni ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 04/01/2018 del Tribunale di L’Aquila che ha rigettato la domanda di riesame del decreto del 01/12/2017 del G.i.p. del medesimo Tribunale che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria del reato di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti) ; ha ordinato il sequestro preventivo degli autocarri di sua proprietà utilizzati per la consumazione del reato.
 
 
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di assenza di motivazione in ordine all’eccezione di mancanza di autonoma valutazione degli indizi del reato del provvedimento genetico.
 
 
1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., il vizio di assenza di motivazione in ordine all’eccezione di mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari del provvedimento genetico.
 
 
1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 256, comma 1, 188, comma 3-bis, 266, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006, 10, 19, 20 e 21, d.m. n. 120 del 2014.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
2. Il ricorso è inammissibile.
 
 
3. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 
 
 
3.1. Come più volte spiegato da questa Corte, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, nonchè, tra le più recenti, Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).
 
 
3.2. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Dt Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Costa; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati; Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
 
 
3.3. Anche l’omesso esame di punti decisivi per l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, Serra, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, De Cicco, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, Monti, n.m.).
 
 
3.4. In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; e) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). I primi due motivi presuppongono la conoscenza, da parte della Corte, del contenuto del provvedimento genetico, della richiesta del PM e degli atti trasmessi al Tribunale, provvedimenti in assenza dei quali è impossibile valutare la fondatezza del vizio eccepito. 
 
 
3.5. Quanto al vizio di mancanza di autonoma valutazione degli indizi di reato e delle esigenze cautelari, in caso di sequestro preventivo il tribunale del riesame può integrare la motivazione mancante negli stretti limiti consentiti dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. Si è infatti autorevolmente affermato che «le disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale, introdotte dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 al comma nono dell’art. 309 cod. proc. pen., sono applicabili – in virtù del rinvio operato dall’art. 324, comma settimo dello stesso codice – in quanto compatibili con la struttura e la funzione del provvedimento applicativo della misura cautelare reale e del sequestro probatorio, nel senso che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa» (Sez. U. n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 – 01).
 
 
3.6. Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., infatti, sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell’organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, Liccardo, Rv. 272596; Sez. 3, n. 49715 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365; Sez. 5, n. 15/10/2015, Carpentieri, Rv. 266050). Del resto, l’art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015, codifica il principio precedentemente affermato da questa Corte secondo il quale il potere-dovere attribuito al giudice del riesame dall’art. 309, comma nono, ultima parte, cod. proc. pen., di confermare le ordinanze coercitive impugnate "per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso" non è esercitabile allorquando la motivazione di quest’ultimo sia radicalmente assente o meramente apparente, dovendo, in tali ipotesi, essere rilevata la nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge (si veda, per una prima affermazione di tale principio, Sez. 2, n. 1411 del 08/03/1995, Franchi, Rv. 201007). Tale principio non era consolidato, registrandosi pronunce di segno contrario secondo le quali, invece, si riteneva che l’effetto interamente devolutivo, che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari e che conferisce al tribunale il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate, consentisse di sanare, con la propria motivazione, le carenze argomentative di detto provvedimento, pur quando esse siano tali da dar luogo alle nullità, rilevabili d’ufficio, previste dall’art. 292, comma secondo, lett. c) e c bis), cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 8590 del 16/01/2006, Pupuleku, Rv. 233499).
 
 
3.7. Il contrasto era stato segnalato anche dal Massimario di questa Corte con relazione n. 20061045R del 31/05/2006. Si era osservato che la pronuncia testé indicata risultava «in linea con un orientamento giurisprudenziale che nega in radice la possibilità, da parte del tribunale del riesame, di annullare per difetto di motivazione il provvedimento applicativo della misura cautelare ed ha trovato le sue più recenti espressioni in: Sez. III, 19 gennaio – 22 marzo 2001, n. 11466, Servadio, rv 218752; Sez. I, 27 marzo – 24 aprile 2002, n. 15729, Rea, rv 221207; Sez. III, 23 settembre – 18 ottobre 2002, n. 35080, Lodo, rv 222636; Sez. IV, 4 luglio – 24 settembre 2003, n. 36611, Klarita, rv 226028; Sez. VI, 14 giugno – 7 settembre 2004, n. 35993, PG in proc. Tuzzolino ed altro, rv 229763. Tale orientamento appare, però, almeno in parte, confliggente con altro, secondo cui la possibilità di integrazione, da parte del tribunale del riesame, della carente motivazione riscontrabile nell’ordinanza applicativa della misura cautelare sarebbe esclusa nel caso di totale assenza o mera apparenza della motivazione stessa, dovendosi in tale ipotesi dar luogo a declaratoria di nullità del provvedimento impugnato. Di siffatta linea interpretativa sono state espressione, da ultimo: Sez. IV, 8 luglio – 26 novembre 2004, n. 45847, Chisari, rv 230415, e Sez. VI, 10 – 25 gennaio 2000, n. 52, Iadadi, rv 215433, secondo cui, sia pure come "ultima ratio", il tribunale del riesame può (e, sembrerebbe, deve) dichiarare la nullità dell’ordinanza impugnata ove questa "sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, qualora, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in una clausola di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l’intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue". Vi è poi una serie di altre pronunce le quali, pur muovendosi nell’ambito della problematica in esame, non appaiono inquadrabili nell’uno o nell’altro indirizzo, limitandosi esse a riaffermare il principio, in sè e per sè del tutto pacifico, della reciproca integrabilità fra la motivazione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare e la motivazione dell’ordinanza che decide sulla richiesta di riesame. Fra queste possono ricordarsi: Sez. I, 20 gennaio – 14 febbraio 1997, n. 306, Fabozzi, rv 206869; Sez. I, 29 maggio – 23 giugno 1997, n. 3805, Chiochia ed altri, rv 207981; Sez. II, 23 gennaio – 18 febbraio 1999, n. 672, Trimboli, rv 212768; Sez. VI, 12 novembre 1998 – 1 febbraio 1999, n. 3529, Sabatini, rv 212564. Non risolutiva appare anche la sentenza delle S.U., 17 aprile – 3 luglio 1996, n. 7, Moni (peraltro essenzialmente dedicata alla soluzione di altra e diversa problematica), nella quale era stato affermato il seguente principio di diritto, espresso nella massima rv 205257: "In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest’ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l’emissione. (In applicazione di detto principio la Corte, rilevando la completezza della motivazione dell’ordinanza di riesame, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale si deduceva la nullità del provvedimento del G.I.P. – e la conseguente nullità della ordinanza del tribunale – sotto il profilo della carenza della motivazione, costituita dal semplice richiamo alla richiesta del pubblico ministero)". Appare opportuno ricordare, da ultimo, che il problema che ha dato luogo al rilevato contrasto interpretativo trae essenzialmente origine dalla riformulazione del comma 2 dell’art. 292 c.p.p. per effetto dell’art. 9 della legge 8 agosto 1995 n. 332, che ha introdotto la comminatoria della "nullità rilevabile anche d’ufficio" in caso di mancanza di taluno dei requisiti indicati nel medesimo comma 2, tra i quali (lett. C) la motivazione consistente nella "esposizione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato"».
 
 
3.8. Il legislatore ha dunque optato per la soluzione più rigorosa, avendo formalmente sanzionato con la nullità’ insanabile l’ordinanza genetica del tutto priva di motivazione ovvero carente di autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.
 
 
3.9. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, inoltre, la prescrizione della necessaria "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e degli indizi di reato può essere certamente osservata quando il giudice ripercorra gli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini e segnalati dalla richiesta del pubblico ministero, richiesta che può anche condividere integralmente, ma non può prescindere dal proprio esame critico dei predetti elementi e delle ragioni per cui egli li ritenga idonei a supportare l’applicazione della misura, dandone conto nella motivazione (Sez. 2, n. 5497 del 29/01/2016, Pellegrino, Rv. 266336; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113; Sez. 3, n. 28979 del 11/05/2016, Sabounjian, Rv. 267350).
 
 
3.10. L’autonoma valutazione non esclude il ricorso alla motivazione per relationem o alla tecnica del copia-incolla che possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare il contenuto delle prove poste a sostegno della domanda cautelare. Si è sostenuto, al riguardo, che la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 – 01; in senso parzialmente contrario si è affermato che il requisito dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza deve riferirsi alla motivazione del provvedimento nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l’esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare; Sez. 5, n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272939 – 01; quanto al copia-incolla, si è affermato da Sez. 2, n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662 – 01, e da Sez. 4, n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429 – 01, che la necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari deve ritenersi assolta quando l’ordinanza, benché redatta con la tecnica del cd. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero complesso delle sue articolazioni interne; in senso contrario, Sez. 6, n. 31370 del 19/06/2018, Berardi, Rv. 273450 – 01, ha invece sostenuto che il parziale diniego opposto dal giudice, così come la diversa gradazione delle misure cautelari, non costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare).
 
3.11. In materia cautelare reale, peraltro, non può essere contestata la logicità della motivazione adottata dal Tribunale per "integrare" quella del provvedimento genetico, bensì l’assenza stessa del presupposto che legittima tale operazione di integrazione: la mancanza totale di motivazione del provvedimento genetico.
 
 
3.12. E’ in ogni caso necessario che, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorrente alleghi gli atti sui quali si fonda l’eccezione (tra i quali, certamente, il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero).
 
 
4. Tanto premesso, i primi due motivi presuppongono la conoscenza, da parte della Corte, non tanto del contenuto del provvedimento genetico quanto della richiesta del PM e degli atti trasmessi al Tribunale, provvedimenti non allegati dal ricorrente ed in assenza dei quali è impossibile valutare la fondatezza del vizio eccepito.
 
 
4.1. Occorre, dunque, rimanere al testo del provvedimento impugnato (il cui contenuto, come detto, non è sovvertibile in questa sede di legittimità), dal quale risulta che uno dei mezzi di proprietà del ricorrente era utilizzato da persona non legata al Bargoni da alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza lavorativa e che con l’altro veniva effettuato il trasporto non occasionale di rifiuti prodotti da un fornitore non autorizzato.
 
 
4.2. Tali fatti integrano certamente, quantomeno al livello indiziario richiesto per la adozione dei provvedimenti cautelari reali, la fattispecie del reato ipotizzato, la cui applicazione, come correttamente sostenuto dal Tribunale, non risente dell’esito delle procedure disciplinari regolamentate dal D.M. 3 giugno 2014, n. 120, eventualmente instaurate nei confronti del soggetto iscritto all’Albo, ma deriva dalla immediata ascrivibilità della condotta al fatto tipico, senza filtri e senza alcuna pregiudiziale.
 
 
4.3. A non diversi rilievi si espone l’eccezione relativa alla mancanza di autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari che il Tribunale ha ritenuto di dover ravvisare nella necessità di impedire l’ulteriore prosecuzione del reato.
 
5. Alla declaratori a di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, il 19/04/2018.

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