Argomento: Legislazione | Categoria:
| Organo emanante: | Data: 7 Marzo 2005
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 112 | Supplemento: Ordinario
Data pubblicazione: 16 Maggio 2005 | Numero supplemento: 93 | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE 2019. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Aggiornato e coordinato alle disposizioni vigenti.
CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE.
2019
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell’amministrazione digitale.
aggiornato al Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (in vigore dal 14/09/2016)
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalita’ e ambito di applicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto l’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
interventi in materia di qualita’ della regolazione, riassetto
normativo e codificazione – legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme
in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge
23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per
favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, recante
attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalita’ di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell’11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, cosi’ come modificata dal decreto legislativo 23
novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell’articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attivita’ produttive
e con il Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
((0a) AgID: l’Agenzia per l’Italia digitale di cui all’articolo
19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;))
a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
b) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
c) carta d’identita’ elettronica: il documento d’identita’ munito
di elementi per l’identificazione fisica del titolare rilasciato su
supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente
finalita’ di dimostrare l’identita’ anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l’accesso per via telematica ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
h) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
i) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
i-bis) copia informatica di documento analogico: il documento
informatico avente contenuto identico a quello del documento
analogico da cui e’ tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici
a quelli del documento analogico da cui e’ tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello del
documento da cui e’ tratto su supporto informatico con diversa
sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del
documento originario;
((i-sexies) dati territoriali: i dati che attengono, direttamente
o indirettamente, a una localita’ o a un’area geografica specifica;))
l)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
m) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
n) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;
((n-ter) domicilio digitale: l’indirizzo di posta elettronica
certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato di cui al Regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del
Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel
mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito
«Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione
di una comunicazione tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e
i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute
nell’ambito dell’unione europea;))
o) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
((p) documento informatico: il documento elettronico che contiene
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;))
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
q-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
r)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
s) firma digitale: un particolare tipo di firma ((qualificata))
basata su un ((…)) su un sistema di chiavi crittografiche, una
pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave
pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la
provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici;
t) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
u) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che
presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la
posta elettronica certificata;
u-ter)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
((u-quater) identita’ digitale: la rappresentazione informatica
della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi,
verificata attraverso l’insieme dei dati raccolti e registrati in
forma digitale secondo le modalita’ fissate nel decreto attuativo
dell’articolo 64;))
v) originali non unici: i documenti per i quali sia possibile
risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in
grado di attestare l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
aa) titolare: la persona fisica cui e’ attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della
firma elettronica;
bb) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
((cc) titolare del dato: uno dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, che ha originariamente formato per uso proprio o
commissionato ad altro soggetto il documento che rappresenta il dato,
o che ne ha la disponibilita’;
dd) interoperabilita’: caratteristica di un sistema informativo,
le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera
automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di
informazioni e l’erogazione di servizi;
ee) cooperazione applicativa: la parte del Sistema Pubblico di
Connettivita’ finalizzata all’interazione tra i sistemi informatici
dei soggetti partecipanti, per garantire l’integrazione dei metadati,
delle informazioni, dei processi e procedimenti amministrativi.))
((1-bis. Ai fini del presente Codice, valgono le definizioni di cui
all’articolo 3 del Regolamento eIDAS;
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica
certificata e’ ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico
di recapito certificato.))
Art. 2
Finalita’ e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilita’, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilita’ dell’informazione in modalita’
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le
modalita’ piu’ appropriate ((e nel modo piu’ adeguato al
soddisfacimento degli interessi degli utenti)) le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
((2. Le disposizioni del presente Codice si applicano alle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di
competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, nonche’ alle
societa’ a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo
adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n. 124 del 2015,
escluse le societa’ quotate come definite dallo stesso decreto
legislativo adottato in attuazione dell’articolo 18 della legge n.
124 del 2015.))
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. Le disposizioni di cui al capo II, agli articoli 40, 43 e 44 del
capo III, nonche’ al capo IV, si applicano ai privati ai sensi
dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l’accesso ai
documenti informatici, e la fruibilita’ delle informazioni digitali
si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi
di diritto pubblico.
((5. Le disposizioni del presente Codice si applicano nel rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in
particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione
dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
6. Le disposizioni del presente Codice non si applicano
limitatamente all’esercizio delle attivita’ e funzioni ispettive e di
controllo fiscale, di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza
nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e
consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si
applicano altresi’ al processo civile, penale, amministrativo,
contabile e tributario, in quanto compatibili e salvo che non sia
diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo
telematico.))
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3
Diritto all’uso delle tecnologie
((1. Chiunque ha il diritto di usare le soluzioni e gli strumenti
di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, anche ai fini della partecipazione al
procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze
linguistiche riconosciute.))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo
e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo.
((1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi e’ attuata
dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in modo da consentire,
mediante strumenti informatici, la possibilita’ per il cittadino di
verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi
per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento,
nonche’ di individuare l’ufficio e il funzionario responsabile del
procedimento;
1-quinquies. Tutti i cittadini e le imprese hanno il diritto
all’assegnazione di un’identita’ digitale attraverso la quale
accedere e utilizzare i servizi erogati in rete dai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, alle condizioni di cui all’articolo 64;
1-sexies. Tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR) hanno il diritto di essere identificati
dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identita’ digitale di cui
al comma 1-quinquies, nonche’ di inviare comunicazioni e documenti
alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un
domicilio digitale, alle condizioni di cui all’articolo 3-bis.))
Art. 3-bis
((Domicilio digitale delle persone fisiche))
((1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche
amministrazioni e cittadini, e’ facolta’ di ogni cittadino indicare
al comune di residenza un proprio domicilio digitale.))
2. ((Il domicilio)) di cui al comma 1 e’ inserito nell’Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici
servizi. ((Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle
notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica
da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2.)) ((28))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((3-bis. Agli iscritti all’ANPR che non abbiano provveduto a
indicarne uno e’ messo a disposizione un domicilio digitale con
modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto
con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalita’ con
le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono
essere consegnati ai cittadini.)) ((28))
4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e’ prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita’ di comunicazione o di
pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di
comunicazione non puo’ produrre effetti pregiudizievoli per il
destinatario.L’utilizzo di differenti modalita’ di comunicazione
rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale
ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150. ((28))
4-bis. In assenza del domicilio digitale ((di cui ai commi 1 e 2))
le amministrazioni possono predispone le comunicazioni ai cittadini
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica ((qualificata o)) avanzata, da conservare nei propri
archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o
raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali
documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa
predisposta secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli
effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei
documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia
analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi
che il documento informatico, da cui la copia e’ tratta, e’ stato
predisposto e conservato presso l’amministrazione in conformita’ alle
regole tecniche di cui all’articolo 71. ((28))
4-quater. Le modalita’ di predisposizione della copia analogica di
cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui
((all’articolo 23, comma 2-bis,)) salvo i casi in cui il documento
rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata
dall’amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.
((4-quinquies. Il domicilio speciale di cui all’articolo 47 del
Codice civile puo’ essere eletto anche presso un domicilio digitale
diverso da quello di cui al comma 1. Qualora l’indirizzo digitale
indicato quale domicilio speciale non rientri tra quelli indicati
all’articolo 1, comma 1-ter, colui che lo ha eletto non puo’ opporre
eccezioni relative a tali circostanze.))
5. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(21)
————
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art. 4 comma 1, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-quater)
che il decreto ministeriale previsto dal presente articolo, qualora
non ancora adottato e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 69/2013
suindicato, e’ adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri
anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Ha inoltre disposto (con l’art. 62, comma 1) che "Le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo
n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 4 del presente decreto,
producono effetti a partire dalla completa attuazione dell’ANPR e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2017".
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 5
(Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche).
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, sono obbligati ad
accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti
spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati
sull’uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilita’ di
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza
discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come
definita ai sensi dell’articolo 2, punti 33), 34) e 35) del
regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29
aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni
di pagamento basate su carta.))
((2. Al fine di dare attuazione al comma 1, l’AgID mette a
disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita’, una
piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilita’
tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di
pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti
di cui all’articolo 64, l’autenticazione dei soggetti interessati
all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento.))
((2-bis. Ai sensi dell’articolo 71, e sentita la Banca d’Italia,
sono determinate le modalita’ di attuazione del comma 1, inclusi gli
obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali
all’utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del
pagamento di cui al comma 1 ((…)) e le modalita’ attraverso le
quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione
dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
—————
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l’art. 6-ter, comma 2) che
" Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto."
Art. 5-bis
(Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche).
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di
informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e
le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime
modalita’ le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e
provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le
modalita’ di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.
3. ((AgID)), anche avvalendosi degli uffici di cui all’articolo 17,
provvede alla verifica dell’attuazione del comma 1 secondo le
modalita’ e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.
4. Il Governo promuove l’intesa con regioni ed enti locali in sede
di Conferenza unificata per l’adozione degli indirizzi utili alla
realizzazione delle finalita’ di cui al comma 1.
Art. 6
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. ((Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3-bis, per le comunicazioni)) di cui all’articolo 48,
comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il
proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le
pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica
certificata. La dichiarazione dell’indirizzo vincola solo il
dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell’invio, tramite
posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche
amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica
certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l’estrazione di
elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni e’ effettuata sulla base delle regole tecniche
emanate da ((AgID)), sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
Art. 6-bis
(Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti).
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e
dati, nonche’ lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica
amministrazione e le imprese e i professionisti in modalita’
telematica, e’ istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il
pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti,
presso il Ministero per lo sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 e’ realizzato a partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
((Gli indirizzi PEC inseriti in tale Indice costituiscono mezzo
esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2.))
((2-bis. L’INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi
professionali gli attributi qualificati dell’identita’ digitale ai
fini di quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 64, comma
2-sexies.))
3. L’accesso all’INI-PEC e’ consentito alle pubbliche
amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o
esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web
e senza necessita’ di autenticazione. L’indice e’ realizzato in
formato aperto, secondo la definizione di cui all’articolo 68, comma
3.
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell’utilizzo razionale delle risorse, sentita l’Agenzia
per l’Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione
operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture
informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del
registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita’ di accesso e di aggiornamento.
5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalita’ e
le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano
all’Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC
relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli
strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per
il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.
6. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 6-ter
(( (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi). ))
((1. Al fine di assicurare la pubblicita’ dei riferimenti
telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici
servizi e’ istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice
degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di
pubblici servizi", nel quale sono indicati gli indirizzi di posta
elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo
scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli
effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di
pubblici servizi e i privati.
2. La realizzazione e la gestione dell’Indice sono affidate
all’AgID, che puo’ utilizzare a tal fine elenchi e repertori gia’
formati dalle amministrazioni pubbliche.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano gli indirizzi e
i contenuti dell’Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno
semestrale, secondo le indicazioni dell’AgID. La mancata
comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’Indice e
del loro aggiornamento e’ valutata ai fini della responsabilita’
dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai
dirigenti responsabili.))
Art. 7.
(( (Qualita’ dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza). ))
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, provvedono alla
riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi, sulla base di
una preventiva analisi delle reali esigenze dei soggetti giuridici e
rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto
delle disposizioni del presente Codice e degli standard e livelli di
qualita’ anche in termini di fruibilita’, accessibilita’, usabilita’
e tempestivita’, stabiliti con le regole tecniche di cui all’articolo
71.
2. Gli standard e i livelli di qualita’ sono periodicamente
aggiornati dall’AgID tenuto conto dell’evoluzione tecnologica e degli
standard di mercato e resi noti attraverso pubblicazione in
un’apposita area del sito web istituzionale della medesima Agenzia.
3. Per i servizi in rete, i soggetti di cui all’articolo 2, comma
2, consentono agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla
qualita’, anche in termini di fruibilita’, accessibilita’ e
tempestivita’, del servizio reso all’utente stesso e pubblicano sui
propri siti i dati risultanti, ivi incluse le statistiche di
utilizzo.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente
articolo, gli interessati possono agire in giudizio, anche nei
termini e con le modalita’ stabilite nel decreto legislativo 20
dicembre 2009, n. 198.))
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. ((Lo Stato e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
promuovono iniziative volte a favorire la diffusione della cultura
digitale tra i cittadini con particolare riguardo ai minori e alle
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire lo
sviluppo di competenze di informatica giuridica e l’utilizzo dei
servizi digitali delle pubbliche amministrazioni con azioni
specifiche e concrete, avvalendosi di un insieme di mezzi diversi fra
i quali il servizio radiotelevisivo.))
Art. 8-bis.
(( (Connettivita’ alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici).
))
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono, in
linea con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea, la
disponibilita’ di connettivita’ alla rete Internet presso gli uffici
pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori
scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che
la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a
disposizione degli utenti attraverso un sistema di autenticazione
tramite SPID, carta d’identita’ elettronica o carta nazionale dei
servizi, ovvero che rispetti gli standard di sicurezza fissati
dall’Agid.
2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, mettono a
disposizione degli utenti connettivita’ a banda larga per l’accesso
alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le
modalita’ determinate dall’AgID.))
Art. 9.
Partecipazione democratica elettronica
1. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,)) favoriscono ogni
forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore
partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo
democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e
civili ((e migliorare la qualita’ dei propri atti, anche attraverso
l’utilizzo, ove previsto e nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, di forme di consultazione preventiva per via
telematica sugli schemi di atto da adottare)).
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 12
Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni nell’azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la
propria attivita’ utilizzano le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicita’, imparzialita’, trasparenza, semplificazione
e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione, nonche’ per ((l’effettivo riconoscimento dei diritti
dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformita’ agli obiettivi indicati nel Piano triennale per
l’informatica nella pubblica amministrazione di cui all’articolo
14-bis, comma 2, lettera b).))
1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di
indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive
generali per l’attivita’ amministrativa e per la gestione ai sensi
del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di
performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle
disposizioni del ((presente Codice)).
1-ter. I dirigenti rispondono dell’osservanza ed attuazione delle
disposizioni di cui al ((presente Codice)) ai sensi e nei limiti
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ferme restando le eventuali responsabilita’ penali, civili e
contabili previste dalle norme vigenti. L’attuazione delle
disposizioni del ((presente Codice)) e’ comunque rilevante ai fini
della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed
individuale dei dirigenti.
((2. Le pubbliche amministrazioni utilizzano, nei rapporti interni,
in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, garantendo
l’interoperabilita’ dei sistemi e l’integrazione dei processi di
servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 71.)) ((28))
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l’uniformita’ e la graduale integrazione delle modalita’ di
interazione degli utenti con i servizi informatici , ivi comprese le
reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da
esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto
della autonomia e della specificita’ di ciascun erogatore di servizi.
((3-bis. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, favoriscono
l’uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o,
se di proprieta’ dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di
ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni
di sicurezza nell’utilizzo.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
—————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 11, comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano
con riferimento ai nuovi sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni".
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di
cui all’articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale
finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, nonche’ dei temi relativi
all’accessibilita’ e alle tecnologie assistive, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
((1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresi’
volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica
giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla
modalita’ operativa digitale.))
Art. 14
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell’articolo 117, secondo comma,
lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento
informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la
sicurezza e l’interoperabilita’ dei sistemi informatici e dei flussi
informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso
ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese
e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione
dell’azione amministrativa coordinato e condiviso e per
l’individuazione delle regole tecniche di cui all’articolo 71.
((L’AgID assicura il coordinamento informatico dell’amministrazione
statale, regionale e locale, con la finalita’ di progettare e
monitorare l’evoluzione strategica del sistema informativo della
pubblica amministrazione, favorendo l’adozione di infrastrutture e
standard che riducano i costi sostenuti dalle amministrazioni e
migliorino i servizi erogati.))
2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a
realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa
coordinato e condiviso tra le autonomie locali.
2-ter. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa e implementano l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per garantire servizi
migliori ai cittadini e alle imprese ((, secondo le modalita’ di cui
al comma 2)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 14-bis
(( (Agenzia per l’Italia digitale). ))
((1. L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) e’ preposta alla
realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in
coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea.
AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e
l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della
pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le
imprese, nel rispetto dei principi di legalita’, imparzialita’ e
trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicita’ ed
efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni
dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di
competenza.
2. AgID svolge le funzioni di:
a) emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonche’ di
vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al presente
Codice, anche attraverso l’adozione di atti amministrativi generali,
in materia di agenda digitale, digitalizzazione della pubblica
amministrazione, sicurezza informatica, interoperabilita’ e
cooperazione applicativa tra sistemi informatici pubblici e quelli
dell’Unione europea;
b) programmazione e coordinamento delle attivita’ delle
amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, mediante la redazione e la successiva verifica
dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi e
l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche. Il predetto
Piano e’ elaborato dall’AgID, anche sulla base dei dati e delle
informazioni acquisiti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed
e’ approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro
delegato entro il 30 settembre di ogni anno;
c) monitoraggio delle attivita’ svolte dalle amministrazioni in
relazione alla loro coerenza con il Piano triennale di cui alla
lettera b) e verifica dei risultati conseguiti dalle singole
amministrazioni con particolare riferimento ai costi e benefici dei
sistemi informatici secondo le modalita’ fissate dalla stessa
Agenzia;
d) predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e
progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o
avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di
innovazione ad essa assegnati nonche’ svolgendo attivita’ di
progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di
preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;
e) promozione della cultura digitale e della ricerca anche
tramite comunita’ digitali regionali;
f) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti,
sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche
amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi
relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la
congruita’ tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti
contratti sia superiore a euro 1.000.000,00 nel caso di procedura
negoziata e a euro 2.000.000,00 nel caso di procedura ristretta o di
procedura aperta. Il parere e’ reso tenendo conto dei principi di
efficacia, economicita’, ottimizzazione della spesa delle pubbliche
amministrazioni e favorendo l’adozione di infrastrutture condivise e
standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni
e il miglioramento dei servizi erogati, nonche’ in coerenza con i
principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali
approvati. Il parere e’ reso entro il termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano gli
articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di
competenza dell’Autorita’ nazionale anticorruzione e’ trasmessa
dall’AgID a detta Autorita’;
g) rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti,
sugli elementi essenziali delle procedure di gara bandite, ai sensi
dell’articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da
Consip e dai soggetti aggregatori di cui all’articolo 9 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernenti l’acquisizione di
beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e
definiti di carattere strategico nel piano triennale. Ai fini della
presente lettera per elementi essenziali si intendono l’oggetto della
fornitura o del servizio, il valore economico del contratto, la
tipologia di procedura che si intende adottare, il criterio di
aggiudicazione e relativa ponderazione, le principali clausole che
caratterizzano le prestazioni contrattuali. Si applica quanto
previsto nei periodi da 2 a 5 della lettera f);
h) definizione di criteri e modalita’ per il monitoraggio
sull’esecuzione dei contratti da parte dell’amministrazione
interessata ovvero, su sua richiesta, da parte della stessa AgID;
i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del
regolamento UE 910/2014 in qualita’ di organismo a tal fine
designato, sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti
di cui all’articolo 44-bis, nonche’ sui soggetti, pubblici e privati,
che partecipano a SPID di cui all’articolo 64; nell’esercizio di tale
funzione l’Agenzia puo’ irrogare per le violazioni accertate a carico
dei soggetti vigilati le sanzioni amministrative di cui all’articolo
32-bis in relazione alla gravita’ della violazione accertata e
all’entita’ del danno provocato all’utenza;
l) ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di
legge e dallo Statuto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, AgID svolge ogni
altra funzione prevista da leggi e regolamenti gia’ attribuita a
DigitPA, all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l’innovazione nonche’ al Dipartimento per l’innovazione tecnologica
della Presidenza del Consiglio dei ministri.))
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche
amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e piu’
esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca
il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.
2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni
provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i
procedimenti amministrativi, le attivita’ gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalita’ di accesso e di presentazione delle istanze
da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in
conformita’ alle prescrizioni tecnologiche definite nelle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti
di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto
degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al
comma 2, nonche’ dei costi e delle economie che ne derivano.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai
sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati,
per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un
terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa e’ attuata dalle
pubbliche amministrazioni con modalita’ idonee a garantire la
partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per
lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei
Paesi membri dell’Unione europea.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-septies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
3-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135)).
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di
innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l’innovazione e le tecnologie, nell’attivita’ di coordinamento del
processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei
programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi
informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica
nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l’attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione
della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l’informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza
strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l’informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie;
e) ((…)) criteri in tema di pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi
automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro
interconnessioni, nonche’ della loro qualita’ e relativi aspetti
organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per l’innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17
Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie
((1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l’attuazione delle
linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione
dell’amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole
tecniche di cui all’articolo 71. A tal fine, ciascuno dei predetti
soggetti affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo
restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla
modalita’ operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione
digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita’,
attraverso una maggiore efficienza ed economicita’. Al suddetto
ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:))
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare
anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia
interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia dell’amministrazione;
c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle
infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di
connettivita’, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo
51, comma 1;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e
promozione dell’accessibilita’ anche in attuazione di quanto previsto
dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi ((periodica)) della coerenza tra l’organizzazione
dell’amministrazione e l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione
dell’utenza e la qualita’ dei servizi nonche’ di ridurre i tempi e i
costi dell’azione amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione
prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di
telecomunicazione e fonia;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai
fini di una piu’ efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra
pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l’attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la
realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi
cooperativi;((28))
i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione,
all’interno dell’amministrazione, dei sistemi di posta elettronica,
protocollo informatico, firma digitale ((o firma elettronica
qualificata)) e mandato informatico, e delle norme in materia di
accessibilita’ e fruibilita’.
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie,
le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri e il Corpo delle
capitanerie di porto, nonche’ i Corpi di polizia hanno facolta’ di
individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di
quelli gia’ previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
((1-ter. Il responsabile dell’ufficio di cui al comma 1 e’ dotato di
adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e
manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla
transizione, alla modalita’ digitale direttamente all’organo di
vertice politico.))
((1-quater. Le pubbliche amministrazioni, fermo restando il numero
complessivo degli uffici, individuano, di norma tra i dirigenti di
ruolo in servizio, un difensore civico per il digitale in possesso di
adeguati requisiti di terzieta’, autonomia e imparzialita’. Al
difensore civico per il digitale chiunque puo’ inviare segnalazioni e
reclami relativi ad ogni presunta violazione del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della
pubblica amministrazione. Se tali segnalazioni sono fondate, il
difensore civico per il digitale invita l’ufficio responsabile della
presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel
termine di trenta giorni. Il difensore segnala le inadempienze
all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo
dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le
pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato
individuano l’ufficio per il digitale di cui ai commi 1 e 1-quater
tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi,
individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni
apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile
dell’ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente
a quello amministrativo dell’ente.))
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «cittadini e imprese», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Art. 18.
Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica
((1. E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
la Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica, con il
compito di supportare il Presidente del Consiglio o il Ministro
delegato nell’elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in
materia di innovazione e digitalizzazione.
2. La Conferenza e’ nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composta da quattro esperti in materia di
innovazione e digitalizzazione, di cui uno con funzione di Presidente
e uno designato dalle regioni, e dal Direttore generale dell’AgID.
3. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione telematica
di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di
interessi, i quali costituiscono la Consulta permanente
dell’innovazione, che opera come sistema aperto di partecipazione.))
((3-bis. Alla Consulta permanente dell’innovazione possono essere
sottoposte proposte di norme e di atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
6. La Conferenza permanente per l’innovazione tecnologica opera
senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE
Sezione I
Documento informatico
Art. 20
((Validita’ ed efficacia probatoria dei documenti informatici))
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((1-bis. L’idoneita’ del documento informatico a soddisfare il
requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono
liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue
caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e
immodificabilita’.))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la
conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione ((…)) dei documenti informatici, nonche’ quelle in
materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di
firma elettronica ((…)), sono stabilite ai sensi dell’articolo 71.
La data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformita’ alle regole tecniche
sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l’integrita’, la
disponibilita’ e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione
dei dati personali.
5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell’articolo 71.
Art. 21
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.
1. Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica,
((soddisfa il requisito della forma scritta e)) sul piano probatorio
e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue
caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e
immodificabilita’.
((2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica
avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, ha altresi’ l’efficacia
prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del
dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e
dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.))
2-bis). ((Salvo il caso di sottoscrizione autenticata)), le
scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1
a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono
sottoscritte, a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o
con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13),
del codice civile ((redatti su documento informatico o formati
attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di
nullita’, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.))
((2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento
informatico e’ sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita’
con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti,
l’interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l’atto, in
presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o
digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata
agli atti.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita’ definite con uno o piu’ decreti del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l’innovazione e le
tecnologie.
Art. 22
(Copie informatiche di documenti analogici).
1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e
documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto
analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e’ apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell’originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa
efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro
conformita’ e’ attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a
cio’ autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico
e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti
originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle
regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita’
all’originale non e’ espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto
analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione
previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere individuate particolari tipologie di documenti analogici
originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita’ all’originale deve essere autenticata da un notaio o da
altro pubblico ufficiale a cio’ autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 23
(Copie analogiche di documenti informatici).
1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale,
hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono
tratte se la loro conformita’ all’originale in tutte le sue
componenti e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’ autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento
informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa
efficacia probatoria dell’originale se la loto conformita’ non e’
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di
conservazione dell’originale informatico.
((2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici puo’
essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri
definiti con le regole tecniche di cui all’articolo 71, tramite il
quale e’ possibile accedere al documento informatico, ovvero
verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il
contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti
gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico
ufficiale e non puo’ essere richiesta la produzione di altra copia
analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento
informatico. I programmi software eventualmente necessari alla
verifica sono di libera e gratuita disponibilita’.))
Art. 23-bis
(( (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici).
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad
ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti,
se prodotti in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo
71.
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico,
se prodotti in conformita’ alle vigenti regole tecniche di cui
all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale
da cui sono tratte se la loro conformita’ all’originale, in tutti le
sue componenti, e’ attestata da un pubblico ufficiale a cio’
autorizzato o se la conformita’ non e’ espressamente disconosciuta.
Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale
informatico.))
Art. 23-ter
(Documenti amministrativi informatici).
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti
informatici, nonche’ i dati e i documenti informatici detenuti dalle
stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e’
possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto,
duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla
pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da
essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di
legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita’
all’originale e’ assicurata dal funzionario a cio’ delegato
nell’ambito dell’ordinamento proprio dell’amministrazione di
appartenenza, mediante l’utilizzo della firma digitale o di altra
firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71; in tale caso l’obbligo di
conservazione dell’originale del documento e’ soddisfatto con la
conservazione della copia su supporto informatico.
((4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
ai sensi dell’articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e
delle attivita’ culturali e del turismo.))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita’ personale,
applicando i criteri di accessibilita’ definiti dai requisiti tecnici
di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli
articoli 21, 22 , 23 e 23-bis.
Art. 23-quater
(( (Riproduzioni informatiche).
1. All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
"riproduzioni fotografiche" e’ inserita la seguente: ",
informatiche".))
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24.
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui e’ apposta o
associata.
2. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non
risulti scaduto di validita’ ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,
secondo le regole tecniche ((di cui all’articolo 71)), la validita’
del certificato stesso, nonche’ gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.
((4-bis. L’apposizione a un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata
su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a
mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato
annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno
effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o
chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia’ a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se
la firma elettronica e’ basata su un certificato qualificato
rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente
parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti
condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento
eIDAS ed e’ qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e’ garantito da un certificatore
stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al
medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e’
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra
l’Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.))
Art. 25.
(Firma autenticata)
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice
civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma
((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio’ autorizzato.
2. L’autenticazione della firma elettronica, anche mediante
l’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e’
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita’ personale, della validita’ dell’eventuale certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non
e’ in contrasto con l’ordinamento giuridico.
3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale ha l’efficacia di cui all’articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo’ allegare copia informatica autenticata
dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 23((…)).
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 28
((Certificati di firma elettronica qualificata))
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS,
fatta salva la possibilita’ di utilizzare uno pseudonimo, nel
certificato di firma elettronica qualificata puo’ essere inserito il
codice fiscale. Per i titolari residenti all’estero cui non risulti
attribuito il codice fiscale, si puo’ indicare il codice fiscale
rilasciato dall’autorita’ fiscale del Paese di residenza o, in
mancanza, un analogo codice identificativo univoco, quale ad esempio
un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.))
3. Il ((certificato di firma elettronica qualificata)) puo’
contenere, ove richiesto dal titolare o dal terzo interessato, le
seguenti informazioni, se pertinenti ((e non eccedenti rispetto))
allo scopo per il quale il certificato e’ richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l’appartenenza ad
ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale,
l’iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni
professionali, nonche’ poteri di rappresentanza;
b) i limiti d’uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla
titolarita’ delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui
alla lettera a) ai sensi dell’articolo 30, comma 3.
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i
quali il certificato puo’ essere usato, ove applicabili.
3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute
in un separato certificato elettronico e possono essere rese
disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le modalita’ di attuazione del presente
comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli
ordini professionali.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi
del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni
di cui al presente articolo.
((28))
————-
AGGIORNAMENO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 62, comma
4) che "I certificati qualificati rilasciati prima dell’entrata in
vigore del presente decreto a norma della direttiva 1999/93/CE, sono
considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del
regolamento eIDAS e dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 82
del 2005, come modificato dall’articolo 24 del presente decreto, fino
alla loro scadenza".
Art. 29.
((Qualificazione e accreditamento))
((1. I soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi
fiduciari qualificati o svolgere l’attivita’ di gestore di posta
elettronica certificata, di gestore dell’identita’ digitale di cui
all’articolo 64, di conservatore di documenti informatici di cui
all’articolo 44-bis presentano all’AgID domanda, rispettivamente, di
qualificazione o di accreditamento, allegando alla stessa una
relazione di valutazione della conformita’ rilasciata da un organismo
di valutazione della conformita’ accreditato dall’organo designato ai
sensi del Regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 e dell’articolo 4, comma 2, della legge
23 luglio 2009, n. 99.))
((2. Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste
dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS)).
((3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 44-bis, comma 3, del
presente decreto e dall’articolo 14, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, il richiedente
deve inoltre possedere i requisiti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti
criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale, graduazione entro il
limite massimo di cinque milioni di euro, in proporzione al livello
di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative, graduazione in
modo da assicurarne l’adeguatezza in proporzione al livello di
servizio offerto.)) ((28))
4. La domanda di ((qualificazione o di accreditamento)) si
considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo’ essere sospeso una sola volta
entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano gia’ nella
disponibilita’ del ((AgID)) o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. A seguito dell’accoglimento della domanda, il ((AgID)) dispone
l’iscrizione del richiedente in un apposito elenco ((di fiducia))
pubblico, tenuto dal ((AgID)) stesso e consultabile anche in via
telematica, ai fini dell’applicazione della disciplina in questione.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
9. Alle attivita’ previste dal presente articolo si fa fronte
nell’ambito delle risorse del ((AgID)), senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
((28))
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
1) che "Fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all’articolo 29, comma 3, del decreto legislativo
n. 82 del 2005, come modificato dall’articolo 25 del presente
decreto, restano efficaci le disposizioni dell’articolo 29, comma 3,
dello stesso decreto nella formulazione previgente all’entrata in
vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l’art. 62, comma 5) che "Il prestatore di
servizi che ha presentato la relazione di conformita’, ai sensi
dell’articolo 51 del regolamento eIDAS, e’ considerato prestatore di
servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e
dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come
modificato dall’articolo 25 del presente decreto, fino al
completamento della valutazione della relazione da parte dell’AgID".
Art. 30
((Responsabilita’ dei prestatori di servizi fiduciari qualificati,
dei gestori di posta elettronica certificata, dei gestori
dell’identita’ digitale e di conservatori))
((1. I prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di
posta elettronica certificata, i gestori dell’identita’ digitale di
cui all’articolo 64 e i soggetti di cui all’articolo 44-bis che
cagionano danno ad altri nello svolgimento della loro attivita’, sono
tenuti al risarcimento, se non provano di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3. Il certificato qualificato puo’ contenere limiti d’uso ovvero un
valore limite per i negozi per i quali puo’ essere usato il
certificato stesso, purche’ i limiti d’uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel
certificato secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71. Il certificatore non e’ responsabile dei danni
derivanti dall’uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti
posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 32
((Obblighi del titolare e del prestatore di servizi di firma
elettronica qualificata))
1. Il titolare del certificato di firma e’ tenuto ad assicurare la
custodia del dispositivo di firma ((o degli strumenti di
autenticazione informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma da
remoto,)) e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri; e’ altresi’ tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.
2. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)) e’
tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad
evitare danno a terzi.
3. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata))
che rilascia, ai sensi dell’articolo 19, certificati qualificati deve
((comunque)):
a) provvedere con certezza alla identificazione della persona che
fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei
modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all’articolo
71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di
rappresentanza o altri titoli relativi all’attivita’ professionale o
a cariche rivestite, previa verifica della documentazione presentata
dal richiedente che attesta la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d’uso delle
firme emesse sulla base del servizio di certificazione;
f) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235));
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e della
sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare
medesimo, di perdita del possesso o della compromissione del
dispositivo di firma ((o degli strumenti di autenticazione
informatica per l’utilizzo del dispositivo di firma,)), di
provvedimento dell’autorita’, di acquisizione della conoscenza di
cause limitative della capacita’ del titolare, di sospetti abusi o
falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati
elettronici sicuro e tempestivo nonche’ garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma
emessi, sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e dell’ora di
rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della
sua emissione almeno per venti anni anche al fine di fornire prova
della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, ne’ conservare, le chiavi private di firma del
soggetto cui il ((prestatore di servizi di firma elettronica
qualificata)) ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di
certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e
condizioni relative all’uso del certificato, compresa ogni
limitazione dell’uso, l’esistenza di un sistema di accreditamento
facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed
essere fornite prima dell’accordo tra il richiedente il servizio ed
il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata));
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei
certificati con modalita’ tali da garantire che soltanto le persone
autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l’autenticita’ delle informazioni sia verificabile, che i certificati
siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi
consentiti dal titolare del certificato e che l’operatore possa
rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di
sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni
possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul
certificato.
m-bis) garantire il corretto funzionamento e la continuita’ del
sistema e comunicare immediatamente a ((AgID)) e agli utenti
eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o
interruzione del servizio stesso.
4. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata)) e’
responsabile dell’identificazione del soggetto che richiede il
certificato qualificato di firma anche se tale attivita’ e’ delegata
a terzi.
5. Il ((prestatore di servizi di firma elettronica qualificata))
((raccoglie i dati personali direttamente dalla persona cui si
riferiscono o, previo suo esplicito consenso, tramite il terzo,)) e
soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del
certificato, fornendo l’informativa prevista dall’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere
raccolti o elaborati per fini diversi senza l’espresso consenso della
persona cui si riferiscono.
Art. 32-bis
(( (Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i
gestori di posta elettronica certificata, per i gestori
dell’identita’ digitale e per i conservatori) ))
((1. L’AgID puo’ irrogare ai prestatori di servizi fiduciari
qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori
dell’identita’ digitale e, limitatamente alle attivita’ di
conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai
soggetti di cui all’articolo 44-bis, che abbiano violato gli obblighi
del Regolamento eIDAS e o del presente Codice, sanzioni
amministrative in relazione alla gravita’ della violazione accertata
e all’entita’ del danno provocato all’utenza, per importi da un
minimo di euro 4.000,00 a un massimo di euro 40.000,00, fermo
restando il diritto al risarcimento del maggior danno. Nei casi di
particolare gravita’ l’AgID puo’ disporre la cancellazione del
soggetto dall’elenco dei soggetti qualificati. Le sanzioni vengono
irrogate dal direttore generale dell’AgID, sentito il Comitato di
indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della
legge 24 novembre 1981, n. 689.))
((1-bis. L’AgID, prima di irrogare la sanzione amministrativa di
cui al comma 1, diffida i soggetti a conformare la propria condotta
agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice,
fissando un termine e disciplinando le relative modalita’ per
adempiere.))
2. Qualora si verifichi, fatti salvi i casi di forza maggiore o di
caso fortuito, un malfunzionamento ((nei sistemi di posta elettronica
certificata)) che determini l’interruzione del servizio, ovvero la
mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a
((AgID)) o agli utenti, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera
m-bis), ((AgID)) diffida ((…)) o il gestore di posta elettronica
certificata a ripristinare la regolarita’ del servizio o ad
effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l’interruzione del
servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono
reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall’elenco pubblico.
3. Nei casi di cui ai commi 1 ((, 1-bis;)) e 2 puo’ essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la
legislazione vigente in materia di pubblicita’ legale.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 33.
Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo’ riportare
sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale.
Se il certificato e’ qualificato, il certificatore ha l’obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identita’ del titolare
per almeno ((venti anni decorrenti dall’emissione)) del certificato
stesso.
Art. 34
((Norme particolari per le pubbliche amministrazioni))
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a) possono svolgere direttamente l’attivita’ di rilascio dei
certificati qualificati avendo a tale fine l’obbligo di
((qualificarsi)) ai sensi dell’articolo 29; tale attivita’ puo’
essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed
uffici, nonche’ di categorie di terzi, pubblici o privati. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179));
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la
vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti
informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione puo’ adottare, nella propria autonomia organizzativa,
regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 35.
((Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
qualificata))
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali
da garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta
da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall’uso
da parte di terzi.
((1-bis) Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i dispositivi
per la creazione di una firma elettronica qualificata o di un sigillo
elettronico soddisfano i requisiti di cui all’Allegato II del
Regolamento eIDAS.))
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1 devono
garantire l’integrita’ dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al
titolare, prima dell’apposizione della firma, chiaramente e senza
ambiguita’, e si deve richiedere conferma della volonta’ di generare
la firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte
con procedura automatica. La firma con procedura automatica e’ valida
se apposta previo consenso del titolare all’adozione della procedura
medesima.
4. I dispositivi sicuri di firma devono essere dotati di
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale di cui al
comma 5.
5. La conformita’ dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la
creazione di una firma ((elettronica)) qualificata ((o di un sigillo
elettronico)) prescritti ((dall’Allegato II del regolamento eIDAS))
e’ accertata, in Italia, dall’Organismo di certificazione della
sicurezza informatica in base allo schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell’informazione, fissato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri delle
comunicazioni, delle attivita’ produttive e dell’economia e delle
finanze. L’attuazione dello schema nazionale non deve determinare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Lo schema
nazionale puo’ prevedere altresi’ la valutazione e la certificazione
relativamente ad ulteriori criteri europei ed internazionali, anche
riguardanti altri sistemi e prodotti afferenti al settore suddetto.
La valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’
effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformita’ ad
apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere
obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza
informatica.
((6. La conformita’ di cui al comma 5 e’ inoltre riconosciuta se
accertata da un organismo all’uopo designato da un altro Stato membro
e notificato ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del Regolamento
eIDAS. Ove previsto dall’organismo di cui al periodo precedente, la
valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di
autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’
effettuata dall’AgID in conformita’ alle linee guida di cui al comma
5.))
Art. 36
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell’attivita’ del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 ((dell’articolo 37));
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell’autorita’;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del
terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalita’
previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della
capacita’ del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato puo’, inoltre, essere revocato o
sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all’articolo
71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione
della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve
essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalita’ di revoca o sospensione sono previste nelle regole
tecniche di cui all’articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell’attivita’
1. ((Il prestatore di servizi fiduciari qualificato)) che intende
cessare l’attivita’ deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al ((AgID)) e informare senza indugio i
titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i
certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
2. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 comunica contestualmente la
rilevazione della documentazione da parte di altro ((prestatore)) o
l’annullamento della stessa. L’indicazione di un ((prestatore di
servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo evita la revoca di tutti
i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il ((prestatore)) di cui al comma 1 indica altro depositario del
registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il ((AgID)) rende nota la data di cessazione dell’attivita’ del
((prestatore di cui al comma 1)) tramite l’elenco di cui all’articolo
29, comma 6.
4-bis. Qualora il ((prestatore di cui al comma 1)) cessi la propria
attivita’ senza indicare, ai sensi del comma 2, ((un prestatore di
servizi fiduciari qualificato)) sostitutivo e non si impegni a
garantire la conservazione e la disponibilita’ della documentazione
prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime
liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso ((AgID))
che ne garantisce la conservazione e la disponibilita’.
((4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non
ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima
al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta
giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si
applicano le sanzioni di cui all’articolo 32-bis; le sanzioni
pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al
doppio.))
Sezione III
((Trasferimenti di fondi, libri e scritture))
Art. 38.
((Trasferimenti di fondi))
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati e’ effettuato secondo
le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e
dell’economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione
dei dati personali e la Banca d’Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni
del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 71.
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri
documenti ((, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici
registri,)) con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al
presente codice e le regole tecniche di cui all’articolo 71.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 40-bis
(Protocollo informatico)
1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi
dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate
dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli ((6-ter,
comma 1, 47, commi 1 e 3,)), nonche’ le istanze e le dichiarazioni di
cui all’articolo 65 in conformita’ alle regole tecniche di cui
all’articolo 71.
Art. 41
Procedimento e fascicolo informatico
((1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro
competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di
interoperabilita’ e cooperazione applicativa, ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 12, comma 2.))
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie
in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del
procedimento medesimo da chiunque formati; all’atto della
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica agli interessati le
modalita’ per esercitare in via telematica i diritti di cui
all’articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.((28))
2-bis. Il fascicolo informatico e’ realizzato garantendo la
possibilita’ di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte
le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la
costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono
conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla
disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione
del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il
protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettivita’, e
comunque rispettano i criteri dell’interoperabilita’ e della
cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere
dettate ai sensi dell’articolo 71((…)).
2-ter. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’amministrazione titolare del procedimento, che cura la
costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
b) delle altre amministrazioni partecipanti;
c) del responsabile del procedimento;
d) dell’oggetto del procedimento;
e) dell’elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal
comma 2-quater.
e-bis) dell’identificativo del fascicolo medesimo.
2-quater. Il fascicolo informatico puo’ contenere aree a cui hanno
accesso solo l’amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa
individuati; esso e’ formato in modo da garantire la corretta
collocazione, la facile reperibilita’ e la collegabilita’, in
relazione al contenuto ed alle finalita’, dei singoli documenti; e’
inoltre costituito in modo da garantire l’esercizio in via telematica
dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’ espressione «chiunque», ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e
degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani
di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel
rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui e’ prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti
informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se
la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo
da garantire la conformita’ dei documenti agli originali, nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71.
((1-bis. Se il documento informatico e’ conservato per legge da uno
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’obbligo di
conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in
ogni momento richiedere accesso al documento stesso.))
2. Restano validi i documenti degli archivi, le scritture
contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento gia’
conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro processo idoneo a garantire la conformita’ dei
documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui e’ prescritta la conservazione
per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze
correnti anche con modalita’ cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalita’ digitali, nel rispetto delle regole tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 71.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni
e le attivita’ culturali sugli archivi delle pubbliche
amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
((Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti
informatici))
((1. Il sistema di gestione informatica e conservazione dei
documenti informatici della pubblica amministrazione assicura:
a) l’identificazione certa del soggetto che ha formato il
documento e dell’amministrazione o dell’area organizzativa omogenea
di riferimento di cui all’articolo 50, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) la sicurezza e l’integrita’ del sistema e dei dati e documenti
presenti;
c) la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei
documenti in entrata e in uscita;
d) la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra
ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla
stessa formati;
e) l’agevole reperimento delle informazioni riguardanti i
documenti registrati;
f) l’accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del
sistema, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati personali;
g) lo scambio di informazioni, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 12, comma 2, con sistemi di gestione documentale di
altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei
procedimenti complessi;
h) la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del
sistema di classificazione adottato;
i) l’accesso remoto, in condizioni di sicurezza, ai documenti e
alle relative informazioni di registrazione tramite un identificativo
univoco;
j) il rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71.))
((1-bis. Il sistema di gestione e conservazione dei documenti
informatici e’ gestito da un responsabile che opera d’intesa con il
dirigente dell’ufficio di cui all’articolo 17 del presente Codice, il
responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo
29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove nominato, e
con il responsabile del sistema della conservazione dei documenti
informatici, nella definizione e gestione delle attivita’ di
rispettiva competenza. Almeno una volta all’anno il responsabile
della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al
sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche
relative a procedimenti conclusi.))
1-ter. Il responsabile della conservazione puo’ chiedere la
conservazione dei documenti informatici o la certificazione della
conformita’ del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
((nel presente articolo)) ad altri soggetti, pubblici o privati, che
offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche.
Art. 44-bis
(Conservatori accreditati)
1. I soggetti pubblici e privati che svolgono attivita’ di
conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei
relativi processi anche per conto di terzi ed intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello piu’ elevato,
in termini di qualita’ e di sicurezza, chiedono l’accreditamento
presso ((AgID)) ((secondo le regole tecniche di cui all’articolo
71)).
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31.
3. I soggetti privati di cui al comma 1 sono costituiti in societa’
di capitali con capitale sociale non inferiore a euro 200.000.
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo
ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da
quella del documento originale.((28))
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica
del destinatario messa a disposizione dal gestore.
————–
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «chiunque», ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o
giudiziari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica
possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e
qualita’ personali previste da legge o da regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalita’ per le quali sono
acquisite.
Art. 47
((Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni))
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in
cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. ((Il
documento puo’ essere, altresi’, reso disponibile previa
comunicazione delle modalita’ di accesso telematico allo stesso.))
1-bis. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma
restando l’eventuale responsabilita’ per danno erariale, comporta
responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono
valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui
all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e’ comunque possibile accertarne altrimenti la
provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle
regole tecniche di cui all’articolo 71. E’ in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68.
3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui
all’articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare
nell’Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata
per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri
dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei
dati personali e previa informativa agli interessati in merito al
grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
(Posta elettronica certificata)
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante
la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni
tecnologiche individuate ((con le regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71)).
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge
disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi
se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche,
ovvero conformi ((alle regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71)).
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta’
del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50
Disponibilita’ dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate
dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e
dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita’ dei dati
previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le
esclusioni di cui all’articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti
dall’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, e’ reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei
compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, senza oneri a
carico di quest’ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive; e’ fatto comunque salvo il disposto dell’articolo 43,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l’utilizzo in via telematica dei
dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici
di altre amministrazioni l’amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo
necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di
connettivita’ di cui al ((presente Codice)).
((3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un
altro non modifica la titolarita’ del dato.))
Art. 50-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 51.
Sicurezza dei dati,
dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni
1. Con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 71 sono
individuate ((le soluzioni tecniche idonee a garantire la
protezione,)) la disponibilita’, l’accessibilita’, l’integrita’ e la
riservatezza ((dei dati e la continuita’ operativa)) dei sistemi e
delle infrastrutture.
((1-bis. AgID attua, per quanto di competenza e in raccordo con le
altre autorita’ competenti in materia, il Quadro strategico nazionale
per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la
sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. AgID, in tale
ambito)):
((a) coordina, tramite il Computer Emergency Response Team
Pubblica Amministrazione (CERT-PA) istituito nel suo ambito, le
iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza
informatici;))
b) promuove intese con le analoghe strutture internazionali;
c) segnala al Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di cui al
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.
2. I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono
essere custoditi e controllati con modalita’ tali da ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o
non consentito o non conforme alle finalita’ della raccolta.
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 52.
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche
amministrazioni).
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita’, senza l’espressa adozione di una licenza di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all’articolo 68, comma 3, del presente Codice, ad eccezione
dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali del presente
Codice. L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo
2, comma 1, lettera h), e’ motivata ai sensi delle linee guida
nazionali di cui al comma 7.
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire
l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture
di dati e delle relative banche dati.
4. Le attivita’ volte a garantire l’accesso telematico e il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i
parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi
dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150.
5. L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le politiche di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.
6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Agenzia trasmette al
Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo,
un’ Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico,
nonche’ azioni finalizzate al riutilizzo dei dati pubblici e un
rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in
Italia; tale rapporto e’ pubblicato in formato aperto sul sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. L’Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita’ di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l’obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle
suddette linee guida.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
9. L’Agenzia svolge le attivita’ indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione
vigente.(19)
————–
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che
"In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all’articolo 52,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati
gia’ pubblicati, la disposizione di cui all’articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto."
Art. 53
((Siti Internet delle pubbliche amministrazioni))
1. Le pubbliche amministrazioni ((…)) realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di
accessibilita’, nonche’ di elevata usabilita’ e reperibilita’, anche
da parte delle persone disabili, completezza di informazione,
chiarezza di linguaggio, affidabilita’, semplicita’ di’
consultazione, qualita’, omogeneita’ ed interoperabilita’. Sono in
particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all’articolo 54.
((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche
il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonche’ delle
relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che
disciplinano l’esercizio della facolta’ di accesso telematico e il
riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in
Anagrafe tributaria.
1-ter. Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite
le modalita’ per la realizzazione e la modifica dei siti delle
amministrazioni.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 54
(Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni).
((1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita’, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.))
Art. 55
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 56
Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi
abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo
interno e sul sito istituzionale ((…)) delle autorita’ emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e
contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono
contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito
istituzionale ((…)), osservando le cautele previste dalla normativa
in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze
e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria
dell’autorita’ giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di
protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n.
196 del 2003.
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)).
Art. 57-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Sezione II
Fruibilita’ dei dati
Art. 58
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 59
Dati territoriali
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((3. Per agevolare la pubblicita’ dei dati di interesse generale,
disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale,
regionale e locale, presso l’AgID e’ istituito il Repertorio
nazionale dei dati territoriali, quale infrastruttura di riferimento
per l’erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e
relativi servizi, e punto di accesso nazionale ai fini
dell’attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per
quanto riguarda i metadati.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((5. Con decreto adottato ai sensi dell’articolo 71 sono adottate,
anche su proposta delle amministrazioni competenti, le regole
tecniche per la definizione e l’aggiornamento del contenuto del
Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui al comma 3 nonche’
per la formazione, la documentazione, lo scambio e il riutilizzo dei
dati territoriali detenuti dalle amministrazioni stesse.))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con il fondo
di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di
cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l’insieme delle
informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui
conoscenza e’ ((rilevante per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per
fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative
vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2)).
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le
basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna
tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto
dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce
l’allineamento delle informazioni e l’accesso alle medesime da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate. ((Tali sistemi
informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza,
accessibilita’ e interoperabilita’ e sono realizzati e aggiornati
secondo le regole tecniche di cui all’articolo 71)) e secondo le
vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-bis. In sede di prima applicazione ((…)), sono individuate le
seguenti basi di dati di interesse nazionale:
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all’articolo 62-bis;
d) casellario giudiziale;
e) registro delle imprese;
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di
asilo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all’articolo 1,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
((3-ter. L’AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco
delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del
presente articolo.))
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede
con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio
2003, n. 3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
1. ((…)) i pubblici registri immobiliari possono essere formati e
conservati su supporti informatici in conformita’ alle disposizioni
del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite
dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei
principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri
possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio
territoriale competente.
Art. 62
(Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR).
1. E’ istituita presso il Ministero dell’interno ((l’ANPR)), quale
base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 60, che
subentra all’Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai
sensi del quinto comma dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" e all’Anagrafe della popolazione italiana residente
all’estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n.
470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all’estero" Tale
base di dati e’ sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza
annuale in conformita’ alle regole tecniche di cui all’articolo 51. I
risultati dell’audit sono inseriti nella relazione annuale del
Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all’articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
l’ANPR subentra altresi’ alle anagrafi della popolazione residente e
dei cittadini italiani residenti all’estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6 e’ definito un piano per il graduale
subentro dell’ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l’ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali non e’ ancora avvenuto il
subentro. L’ANPR e’ organizzata secondo modalita’ funzionali e
operative che garantiscono la univocita’ dei dati stessi.
2-bis. L’ANPR contiene altresi’ l’archivio nazionale informatizzato
dei registri di stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai
fini della tenuta delle liste di cui all’articolo 1931 del codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, secondo le modalita’ definite con uno dei decreti di cui
al comma 6, in cui e’ stabilito anche un programma di integrazione da
completarsi entro il 31 dicembre 2018.
3. L’ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita’ dei dati,
degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall’ANPR e solo
fino al completamento ((dell’Anagrafe stessa)), il comune puo’
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l’ANPR. L’ANPR consente esclusivamente ai
comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto
previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita’ telematica. I comuni
inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la
fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto.
L’ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che
erogano pubblici servizi l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalita’
di integrazione nell’ANPR dei dati dei cittadini attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonche’
dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza
della carta di identita’ della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell’ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.
6. Con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all’innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Agenzia per l’Italia
digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche’ con la
Conferenza Stato – citta’, di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d’interesse dei
comuni, sentita l’ISTAT e acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalita’
di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con
riferimento:
a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel
trattamento dei dati personali, alle modalita’ e ai tempi di
conservazione dei dati e all’accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie finalita’ istituzionali secondo le
modalita’ di cui all’articolo ((50));
b) ai criteri per l’interoperabilita’ dell’ANPR con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole
tecniche del sistema pubblico di connettivita’ di cui al capo VIII
del ((presente Codice)), in modo che le informazioni di anagrafe, una
volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche
amministrazioni senza necessita’ di ulteriori adempimenti o
duplicazioni da parte degli stessi;
c) all’erogazione di altri servizi resi disponibili dall’ANPR,
tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e
delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all’articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del
Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
(21)
————-
AGGIORNAMENTO (21)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, nel modificare l’art, 2 comma 1, del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17
dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) che i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dalle
disposizioni di cui al presente articolo qualora non ancora adottati
e decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono adottati anche
ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
Art. 62-bis
(((Banca dati nazionale dei contratti pubblici).
1.Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti
dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza
e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per
l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture,
anche al fine del rispetto della legalita’ e del corretto agire della
pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si
utilizza la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP)
istituita, presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, della quale fanno parte i dati
previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e disciplinata, ai sensi del medesimo decreto legislativo, dal
relativo regolamento attuativo.))
Art. 62-ter
(Anagrafe nazionale degli assistiti).
1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della
spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, e’ istituita, nell’ambito del sistema informativo
realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L’ANA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell’articolo 62 del
((presente Codice)), subentra, per tutte le finalita’ previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita’
dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.
3. L’ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la
disponibilita’ dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalita’ istituzionali, secondo le modalita’ di cui all’articolo 58,
comma 2, del ((presente Codice)).
4. Con il subentro dell’ANA, l’azienda sanitaria locale cessa di
fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto
dall’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E’ facolta’
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell’ANA,
secondo le modalita’ di cui al comma 1 dell’articolo 6 del ((presente
Codice)), ovvero di richiedere presso l’azienda sanitaria locale
competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l’ANA ne
da’ immediata comunicazione in modalita’ telematica alle aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento. L’azienda sanitaria
locale nel cui territorio e’ compresa la nuova residenza provvede
alla presa in carico del cittadino, nonche’ all’aggiornamento
dell’ANA per i dati di propria competenza. Nessun’altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e’ dovuta dal cittadino alle
aziende sanitarie locali interessate.((28))
6. L’ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale
realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto
disposto dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
le modalita’ definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 7, l’accesso ai dati e la disponibilita’
degli strumenti funzionali a garantire l’appropriatezza e l’efficacia
delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche’ per le
finalita’ di cui all’articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.((28))
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell’ANA, tra i quali devono essere inclusi il
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell’ANA alle anagrafi e
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri
per l’interoperabilita’ dell’ANA con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nonche’ le modalita’ di cooperazione
dell’ANA con banche dati gia’ istituite a livello regionale per le
medesime finalita’, nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita’, ai
sensi del ((presente Codice)).
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63.
Organizzazione e finalita’ dei servizi in rete
1. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,)) individuano le
modalita’ di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di
valutazione di efficacia, economicita’ ed utilita’ e nel rispetto dei
principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque
presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e
l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in
situazioni di disagio.
2. ((I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,)) progettano e
realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione
delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza
del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del
grado di soddisfazione dell’utente. A tal fine, sono tenuti ad
adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e
sicura del giudizio degli utenti, ((in conformita’ alle regole
tecniche di cui all’articolo 71.))
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli
adempimenti di cittadini ed imprese e rendere piu’ efficienti i
procedimenti che interessano piu’ amministrazioni, attraverso idonei
sistemi di cooperazione.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Art. 64
((Sistema pubblico per la gestione delle identita’ digitali e
modalita’ di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni))
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare
l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in
mobilita’, e’ istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale,
il sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di
cittadini e imprese (SPID). ((28))
((2-ter. Il sistema SPID e’ costituito come insieme aperto di
soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte
dell’AgID, secondo modalita’ definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro l’accesso ai
servizi in rete.))
2-quater. Il sistema SPID e’ adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita’ definiti con il
decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, e’
altresi’ riconosciuta alle imprese, secondo le modalita’ definite con
il decreto di cui al comma 2-sexies, la facolta’ di avvalersi del
sistema SPID per la gestione dell’identita’ digitale dei propri
utenti. L’adesione al sistema SPID per la verifica dell’accesso ai
propri servizi erogati in rete per i quali e’ richiesto il
riconoscimento dell’utente esonera l’impresa da un obbligo generale
di sorveglianza delle attivita’ sui propri siti, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;
b) alle modalita’ e ai requisiti necessari per l’accreditamento
dei gestori dell’identita’ digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e
organizzative da adottare anche al fine di garantire
l’interoperabilita’ delle credenziali e degli strumenti di accesso
resi disponibili dai gestori dell’identita’ digitale nei riguardi di
cittadini e imprese ((…));((28))
d) alle modalita’ di adesione da parte di cittadini e imprese in
qualita’ di utenti di servizi in rete;((28))
e) ai tempi e alle modalita’ di adozione da parte delle pubbliche
amministrazioni in qualita’ di erogatori di servizi in rete;
f) alle modalita’ di adesione da parte delle imprese interessate
in qualita’ di erogatori di servizi in rete.
((2-septies. Un atto giuridico puo’ essere posto in essere da un
soggetto identificato mediante SPID, nell’ambito di un sistema
informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate
ai sensi dell’articolo 71, attraverso processi idonei a garantire, in
maniera manifesta e inequivoca, l’acquisizione della sua volonta’.
Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e
dei documenti in via telematica secondo la normativa anche
regolamentare in materia di processo telematico.
2-octies. Le pubbliche amministrazioni consentono mediante SPID
l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
identificazione informatica.
2-nonies. L’accesso di cui al comma 2-octies puo’ avvenire anche
con la carta di identita’ elettronica e la carta nazionale dei
servizi.))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.(11)
————-
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l’art. 1, comma
1), in relazione al comma 3 del presente articolo, che "E’ fissato al
31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data
anteriore al 15 marzo 2011".
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lga. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «cittadini e imprese», ovunque
ricorra, si intende come «soggetti giuridici».
Art. 64-bis
(( (Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione). ))
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, rendono fruibili i
propri servizi in rete, in conformita’ alle regole tecniche di cui
all’articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico
attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.))
Art. 65
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi
dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, il cui certificato e’ rilasciato da un
certificatore ((qualificato));
b) ovvero, quando ((l’istante o il dichiarante e’ identificato
attraverso il sistema pubblico di identita’ digitale (SPID), nonche’
attraverso uno degli altri strumenti di cui all’articolo 64, comma
2-novies, nei limiti ivi previsti;));
((c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia
del documento d’identita’;));
c-bis) ovvero se trasmesse ((dall’istante o dal dichiarante))
mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche’
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa
identificazione del titolare, anche per via telematica secondo
modalita’ definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell’articolo 71, e cio’ sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l’uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario;
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare
dell’ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate
ai sensi e con le modalita’ di cui al comma 1 ((…)) comporta
responsabilita’ dirigenziale e responsabilita’ disciplinare dello
stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni ((di cui al comma 1)) sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma
autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento
;
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
4. Il comma 2 dell’articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e’ sostituito dal seguente:
"2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
Sezione IV
Carte elettroniche
Art. 66
Carta d’identita’ elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, della carta
d’identita’ elettronica, e dell’analogo documento, rilasciato a
seguito della denuncia di nascita e prima del compimento dell’eta’
prevista dalla legge per il rilascio della carta d’identita’
elettronica, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Le caratteristiche e le modalita’ per il rilascio, per la
diffusione e l’uso della carta nazionale dei servizi sono definite
con uno o piu’ regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti
principi:
a) all’emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su
richiesta del soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che
intendono rilasciarla;
b) l’onere economico di produzione e rilascio delle carte
nazionale dei servizi e’ a carico delle singole amministrazioni che
le emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse
all’erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;((28))
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentirne l’accesso ai titolari delle carta nazionale dei
servizi indipendentemente dall’ente di emissione, che e’ responsabile
del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi puo’ essere utilizzata anche
per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d’identita’ elettronica e l’analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento
dell’eta’ prevista dalla legge per il rilascio della carta
d’identita’ elettronica, possono contenere, a richiesta
dell’interessato ove si tratti di dati sensibili:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con
esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino,
anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia
di riservatezza;((28))
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o
debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri
soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d’identita’ elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica per l’effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e
pubbliche amministrazioni, secondo le modalita’ stabilite con le
regole tecniche di cui all’articolo 71, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie e del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali
utilizzati per la produzione della carta di identita’ elettronica,
del documento di identita’ elettronico e della carta nazionale dei
servizi, nonche’ le modalita’ di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di
cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni,
nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare
modalita’ di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l’erogazione di ulteriori servizi o utilita’.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni
dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con modalita’
elettroniche ((, nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’articolo 71,)) e contenere le funzionalita’ della carta nazionale
dei servizi per consentire l’accesso per via telematica ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
————
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende
come «persona fisica».
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 67
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita’ e di
efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita’
tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico
ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita’ cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d’uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere
all’acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione
comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei
seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di
acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo
aperto nonche’ di standard in grado di assicurare l’interoperabilita’
e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza,
conformita’ alla normativa in materia di protezione dei dati
personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di
software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti
motivatamente l’impossibilita’ di accedere a soluzioni gia’
disponibili all’interno della pubblica amministrazione, o a software
liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da
soddisfare, e’ consentita l’acquisizione di programmi informatici di
tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso. La valutazione di
cui al presente comma e’ effettuata secondo le modalita’ e i criteri
definiti ((dall’AgID)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
3. Agli effetti del ((presente Codice)) legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti
caratteristiche:
1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne
permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita’
commerciali, in formato disaggregato; ((28))
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e
private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti
all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono
provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti
telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai
costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione ((,
salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24
gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le
modalita’ di cui al medesimo articolo)). PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.
18 MAGGIO 2015, N. 102. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 MAGGIO 2015,
N. 102.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((28))
————-
AGGIORNAMENTO (28)
Il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ha disposto (con l’art. 61, comma
2, lettera d)) che l’espressione «chiunque» ovunque ricorra, si
intende come «soggetti giuridici».
Art. 69.
(( (Riuso delle soluzioni e standard aperti).))
((1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e
programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del
committente pubblico, hanno l’obbligo di rendere disponibile il
relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato
in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre
pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano
adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni di ordine e
sicurezza pubblica, difesa nazionale e consultazioni elettorali.
2. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di
proprieta’ delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei
capitolati o nelle specifiche di progetto e’ previsto, ove possibile,
che i programmi ed i servizi ICT appositamente sviluppati per conto e
a spese dell’amministrazione siano conformi alle specifiche tecniche
di SPC definite da AgID.))
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
((1. AgID definisce i requisiti minimi affinche’ i programmi
informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei
al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento a singoli moduli. Sono altresi’ definite le modalita’ di
inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
gestita da AgID.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71
Regole tecniche
((1. Con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, su proposta dell’AgID, di concerto con il
Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e il Garante per la protezione dei dati
personali nelle materie di competenza, sono adottate le regole
tecniche per l’attuazione del presente Codice.))
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in
conformita’ ai requisiti tecnici di accessibilita’ di cui
all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline
risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello
internazionale ed alle normative dell’Unione europea.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
Capo VIII
((SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’))
Art. 72
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 73
Sistema pubblico di connettivita’ (SPC)
1. Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della
Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione
interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie
locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di
connettivita’ (( e cooperazione (SPC), quale insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura
l’interoperabilita’ tra i sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni, permette il coordinamento informativo e informatico
dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra
queste e i sistemi dell’Unione europea ed e’ aperto all’adesione da
parte dei gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati.))
((2. Il SPC garantisce la sicurezza e la riservatezza delle
informazioni, nonche’ la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio
informativo di ciascun soggetto aderente.))
3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti
principi:
((a) sviluppo architetturale e organizzativo atto a garantire la
federabilita’ dei sistemi;))
b) economicita’ nell’utilizzo dei servizi di rete, di
interoperabilita’ e di supporto alla cooperazione applicativa;
((b-bis) aggiornamento continuo del sistema e aderenza alle
migliori pratiche internazionali;))
c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. (1)
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
((3-ter. Il SPC e’ costituito da un insieme di elementi che
comprendono:
a) infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche;
b) linee guida e regole per la cooperazione e
l’interoperabilita’;
c) catalogo di servizi e applicazioni.
3-quater. Ai sensi dell’articolo 71 sono dettate le regole tecniche
del Sistema pubblico di connettivita’ e cooperazione, al fine di
assicurarne: l’aggiornamento rispetto alla evoluzione della
tecnologia; l’aderenza alle linee guida europee in materia di
interoperabilita’; l’adeguatezza rispetto alle esigenze delle
pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti; la piu’ efficace e
semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati,
il rispetto di necessari livelli di sicurezza.))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione "Capo VIII" e’
sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 74
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 75
Partecipazione al Sistema pubblico di connettivita’
((1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, partecipano al SPC,
salve le esclusioni collegate all’esercizio delle funzioni di ordine
e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
2. Chiunque puo’ partecipare al SPC nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 73, comma 3-quater.
3. AgID rende gratuitamente disponibili specifiche delle interfacce
tecnologiche, le linee guida, le regole di cooperazione e ogni altra
informazione necessaria a garantire l’interoperabilita’ del SPC con
ogni soluzione informatica sviluppata autonomamente da privati o da
altre amministrazioni che rispettano le regole definite ai sensi
dell’articolo 73, comma 3-quater.))
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179)).
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione "Capo VIII" e’
sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 76
Scambio di documenti informatici nell’ambito del Sistema pubblico
diconnettivita’
1. Gli scambi di documenti informatici ((…)) nell’ambito del SPC,
realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto
delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza,
costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. (1)
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione "Capo VIII" e’
sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 76-bis
(( (Costi del SPC).))
((1. I costi relativi alle infrastrutture nazionali per
l’interoperabilita’ sono a carico dei fornitori, per i servizi da
essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei
relativi contratti di fornitura e una quota di tali costi e’ a carico
delle pubbliche amministrazioni relativamente ai servizi da esse
utilizzati. L’eventuale parte del contributo di cui all’articolo 18,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, che eccede
la copertura dei costi diretti e indiretti, comprensivi di rimborsi
per eventuali attivita’ specificamente richieste dalla Consip ad AgID
in relazione alle singole procedure, sostenuti dalla stessa Consip
per le attivita’ di centrale di committenza di cui all’articolo 4,
comma 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e’ destinata a
parziale copertura della quota dei costi relativi alle infrastrutture
nazionali gestite da AgID.))
Art. 77
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 78
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 79
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 80
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 81
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 82
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 83
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 84
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 85
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 86
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 87
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
((Capo IX))
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 88
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 89
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Art. 90
Oneri finanziari
1. All’attuazione del ((presente Codice)) si provvede nell’ambito
delle risorse previste a legislazione vigente.(1)
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione "Capo VIII" e’
sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 91
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z), aa), bb),
cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25;
26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater;
29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4,
5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo A);
c) l’articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003,
n. 3;
; e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n.
229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6,
commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si
intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v),
z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo);
6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter; 29-quater; 29-quinquies;
29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo A), si intendono
riferite anche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 444 (Testo C).
((3-bis. L’articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e’ abrogato.
3-ter. Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e’
abrogato.))((1))
————
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 ha disposto (con l’art. 31, comma
1) che nel presente decreto legislativo l’espressione "Capo VIII" e’
sostituita dalla seguente: "Capo IX" e conseguentemente la
numerazione degli articoli da 72 a 76 e’ sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 92
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Stanca, Ministro per l’innovazione e le
tecnologie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro del-l’economia e
delle finanze
Pisanu, Ministro dell’interno
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita’
produttive
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota: AGGIORNAMENTI al CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Data Pubbl. Aggiornamenti all’atto
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettere b), e), q) e r).
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 2, comma 1 ) la modifica dell’art. 2, comma 5.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 3, comma 1 ) la modifica dell’art. 3, comma 1; (con l’art. 3, comma 2) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 all’art. 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 10, comma 4.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 5, comma 1) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell’art. 12; (con l’art. 5, comma 2) l’introduzione del comma 5-bis dopo il comma 5 dell’art. 12.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis dopo il comma 3 dell’art. 14.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 17.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 20, comma 1; (con l’art. 8, comma 2) l’introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 20; (con l’art. 8, comma 3) la modifica dell’art. 20, comma 2; (con l’art. 8, comma 4) la modifica dell’art. 20, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 21, comma 1; (con l’art. 9, comma 2) la modifica dell’art. 21, comma 2.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 22.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell’art. 23.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) la modifica dell’art. 28, comma 1, lettera g); (con l’art. 12, comma 2) la modifica dell’art. 28, comma 3, lettere a) e b).
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 13, comma 1) la modifica dell’art. 30, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 32, comma 1; (con l’art. 14, comma 2) la modifica dell’art. 32, comma 2; (con l’art. 14, comma 3) la modifica dell’art. 32, comma 3, lettera j).
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 34, comma 1, lettera a); (con l’art. 15, comma 2) la modifica dell’art. 34, comma 2.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 16, comma 1) la modifica dell’art. 36, comma 1, lettera a).
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dopo il comma 2 dell’art. 41.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) la modifica dell’art. 47, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 50, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 53, comma 1.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 22, comma 1) la modifica dell’art. 54, comma 1; (con l’art. 22, comma 2) la modifica dell’art. 54, comma 2; (con l’art. 22, comma 3) l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell’art. 54; (con l’art. 22, comma 4) l’introduzione del comma 4-bis dopo il comma 4 dell’art. 54.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica della rubrica dell’art. 56; (con l’art. 23, comma 2) l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell’art. 56.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 24, comma 1) la modifica dell’art. 58, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) la modifica dell’art. 59, comma 2; (con l’art. 25, comma 2) l’introduzione del comma 7-bis dopo il comma 7 dell’art. 59.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 26, comma 1) la modifica dell’art. 62, comma 1.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 27, comma 1) la modifica dell’art. 64, comma 3.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 28, comma 1) la modifica dell’art. 65, comma 2.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 29, comma 1) la modifica dell’art. 71, comma 1; (con l’art. 29, comma 2) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter dopo il comma 1 dell’art. 71.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 72.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 73.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 74.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 75.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) la modifica dell’art. 76.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 77.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 78.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 79.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 80.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 81.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 82.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 83.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 84.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 85.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 86.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 30, comma 1) l’introduzione dell’art. 87.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la sostituzione della numerazione degli articoli da 72 a 76 con la numerazione da 88 a 92.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 91.
29/04/2006 Il DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 159 (in SO n.105, relativo alla G.U. 29/04/2006, n.99) ha disposto (con l’art. 32, comma 1) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter dopo il comma 3 dell’attuale art. 92.
28/12/2007 La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l’ art. 1, comma 120) la modifica dell’ art. 64, comma 3.
28/12/2007 La LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300) ha disposto (con l’ art. 2, comma 591) l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater dopo il comma 2 dell’art. 78.
31/12/2007 Il DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U. 29/2/2008, n. 51) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) la modifica dell’art. 64, comma 3.
29/11/2008 Il DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 (in SO n.263, relativo alla G.U. 29/11/2008, n.280) , convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l’art. 16, comma 12) la modifica dell’art. 23, commi 4 e 5.
31/12/2008 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304) , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 (in G.U. 28/02/2009, n. 49) nel modificare l’art. 35, comma 1 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007 n. 320), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51) ha conseguentemente disposto (con l’art. 3, comma 1) la modifica dell’art. 64, comma 3.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’ art. 34, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 2-bis in fine all’art. 6.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’ art. 34, comma 1, lettera b)) l’introduzione dei commi 2-ter e 2-quater dopo il comma 2-bis dell’art. 54.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 36, comma 5) l’introduzione del comma 2-bis dopo il comma 2 dell’art. 2.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 37, comma 3) la modifica dell’art. 64, comma 3.
19/06/2009 La LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 (in SO n.95, relativo alla G.U. 19/06/2009, n.140) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) l’introduzione del comma 8-bis dopo il comma 8 dell’art. 66.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l’art. 17, comma 29) l’introduzione dell’art. 57-bis.
01/07/2009 Il DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n.150) , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179) ha disposto (con l’art. 17, comma 28) l’introduzione della lettera c-bis all’art. 65, comma 1.
30/12/2009 La LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191 (in SO n.243, relativo alla G.U. 30/12/2009, n.302) ha disposto (con l’art. 2, comma 101) la modifica dell’art. 66, comma 8-bis.
30/12/2009 Il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U. 30/12/2009, n.302) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (in S.O. 39/L relativo alla G.U. 27/2/2010, n. 48), ha disposto (con l’art. 1, comma 5) la modifica dell’art. 64, comma 3.
09/03/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 32 (in SO n.47, relativo alla G.U. 09/03/2010, n.56) ha disposto (con l’art. 5, comma 4) la modifica dell’art. 59, comma 5.
07/07/2010 Il DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 104 (in SO n.148, relativo alla G.U. 07/07/2010, n.156) ha disposto (con l’art. 3, comma 17 dell’allegato 4) la modifica dell’art. 3, comma 1-ter.
29/12/2010 Il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225 (in G.U. 29/12/2010, n.303) , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 (in S.O. n. 53/L relativo alla G.U. 26/2/2011, n. 47), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 64, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera b); (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera c); (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione delle lettere i-bis), i-ter), i-quater) e i-quinquies) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) l’introduzione della lettera p-bis) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) l’introduzione della lettera q-bis) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera r); (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera s); (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) l’introduzione della lettere u-bis) e u-ter) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera i)) l’introduzione della lettera v-bis) all’art. 1, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2, comma 3; (con l’art. 2, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 2, comma 6.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 22, comma 2) l’introduzione dell’art. 32-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 3, comma 1; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 4, comma 1) la modifica dell’art. 5.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 4, comma 2) l’introduzione dell’art. 5-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 6, comma 1; (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 6; (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell’art. 6.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 7, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 7, comma 1) la modifica dell’art. 9, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 6; (con l’art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 6, comma 1; (con l’art. 8, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 6.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 12, comma 1; (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 12, comma 1-bis; (con l’art. 9, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 12, comma 1-ter; (con l’art. 9, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 12, comma 3; (con l’art. 9, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 12, comma 5-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) l’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all’art. 14.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 11, comma 1) l’introduzione dei commi 2-bis e 2-ter all’art. 15.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 12, comma 1, lettera a)) la modifica dell’alinea dell’art. 17, comma 1; (con l’art. 12, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 17, comma 1, lettere a), b), c), g) e j); (con l’art. 12, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 17, comma 1-bis; (con l’art. 12, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 17.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 20, comma 1; (con l’art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 20, comma 1-bis; (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 20; (con l’art. 13, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 20, comma 3; (con l’art. 13, comma 1, lettera e)) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 20.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 14, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 21; (con l’art. 14, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 21, comma 2 e l’introduzione del comma 2-bis all’art. 21.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 22.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 16, comma 2, lettera a)) l’introduzione dell’art. 23-ter.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 16, comma 2, lettera a)) l’introduzione dell’art. 23-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 16, comma 2, lettera a)) l’introduzione dell’art. 23-quater.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 23.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 17, comma 2) la modifica dell’art. 25.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 18, comma 1) la modifica dell’art. 26, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 28.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) la modifica dell’art. 29, comma 8.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 21, comma 1) la modifica dell’art. 31.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la soppressione della lettera f) dell’art. 32, comma 3; (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera m-bis) all’art. 32, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 23, comma 1) la modifica dell’art. 33, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 35, commi 3 e 4; (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 35, comma 5; (con l’art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 35, comma 6.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 25, comma 1) l’introduzione del comma 4-bis all’art. 37.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 26, comma 2) la modifica della rubrica dell’art. 38.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 40, comma 1; (con l’art. 27, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 40.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 27, comma 2) l’introduzione dell’art. 40-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 41; (con l’art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 41, comma 2; (con l’art. 28, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 41, comma 2-bis; (con l’art. 28, comma 1, lettera d)) l’introduzione della lettera e-bis) all’art. 41, comma 2-ter.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 43, comma 1; (con l’art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 43, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 44, comma 1; (con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 44.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 44, comma 2) l’introduzione dell’art. 44-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 31, comma 1) la modifica dell’art. 45, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 47, comma 1; (con l’art. 32, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 47, comma 2, lettera b); (con l’art. 32, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 47, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 48.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 34, comma 1) la modifica dell’art. 50, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 34, comma 2) l’introduzione dell’art. 50-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 35, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 51; (con l’art. 35, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 51, comma 1; (con l’art. 35, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 51; (con l’art. 35, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 51.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 52; (con l’art. 36, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 52.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 37, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 54, comma 1, lettera f); (con l’art. 37, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera g-bis) all’art. 54, comma 1; (con l’art. 37, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 54; (con l’art. 37, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi 2 e 2-bis dell’art. 54; (con l’art. 37, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 54, comma 2-ter; (con l’art. 37, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 54, comma 2-quater; (con l’art. 37, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 54, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 56, comma 1; (con l’art. 38, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 56, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 39, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 57, comma 1; (con l’art. 39, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 57, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 40, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 57-bis, comma 1; (con l’art. 40, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 57-bis, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 58, comma 2;(con l’art. 41, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 58, comma 3;(con l’art. 41, comma 1, lettera c)) l’introduzione dei commi 3-bis e 3-ter all’art. 58.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 42, comma 1) la modifica dell’art. 59, comma 5.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 60, comma 1;(con l’art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 60, comma 2;(con l’art. 43, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 60, comma 3;(con l’art. 43, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 60.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) l’introduzione dell’art. 62-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 45, comma 1) la modifica dell’art. 63, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 64, comma 1;(con l’art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 64, comma 2;(con l’art. 46, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 64.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 47, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera c); (con l’art. 47, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera c-bis); (con l’art. 47, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 65; (con l’art. 47, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 65, comma 2; (con l’art. 47, comma 1, lettera e)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 65.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 48, comma 1)la modifica dell’art. 66, commi 1, 3 e 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 49, comma 1) lettera a))la modifica dell’art. 68, comma 1, lettera b);(con l’art. 49, comma 1) lettera b))la modifica dell’art. 68, comma 2;(con l’art. 49, comma 1) lettera c))l’introduzione del comma 2-bis all’art. 68.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 69, comma 1;(con l’art. 50, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 69, comma 2;(con l’art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 69, comma 3;(con l’art. 50, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 69, comma 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 51, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 70, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 71, comma 1;(con l’art. 52, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 1-bis.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 53, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 73.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 75.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 55, comma 1, lettere a) e b))la modifica dell’art. 78, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 18, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 27, commi 3 e 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 29, commi 1,5,6,9.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 37, commi 1 e 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 53, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 57-bis, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 59, comma 3.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 67, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 68, comma 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 70, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 78, comma 2-ter.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 81, commi 2, 5 e 7.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica della rubrica dell’art. 81, e dell’art. 81, commi 1 e 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 82, comma 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 83, commi 1 e 2.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 84, comma 1.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica dell’art. 86, commi 1, 2 e 4.
10/01/2011 Il DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 (in SO n.8, relativo alla G.U. 10/01/2011, n.6) ha disposto (con l’art. 57, comma 18) la modifica della tabella dell’art. 92.
13/08/2011 Il DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13/08/2011, n.188) , convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha disposto (con l’art. 6, comma 5) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 81.
06/12/2011 Il DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284) , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300), ha disposto (con l’art. 29-bis, comma 1) la modifica dell’art. 68, comma 1, lettera d).
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 6-ter, commi 1 e 2) la modifica dell’art.5 , comma 1.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 47-ter, comma 1) l’introduzione dei commi da 3-bis a 3-octies all’art. 15.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 47-quater, comma 1) la modifica dell’art. 57-bis, comma 3.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 47-quinquies, comma 1) l’introduzione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies all’art. 63.
09/02/2012 Il DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82), ha disposto (con l’art. 47-sexies, comma 1) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera a).
26/06/2012 Il DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 (in SO n.129, relativo alla G.U. 26/06/2012, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187), ha disposto (con l’art. 22, comma 10) la modifica dell’art. 68, comma 1.
06/07/2012 Il DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 (in SO n.141, relativo alla G.U. 06/07/2012, n.156) , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l’art. 19, comma 7) l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell’art. 15.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art. 60, comma 3-bis, lettera b).
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art. 62.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 4, comma 1) l’introduzione dell’art. 3-bis.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 5, comma 3) l’introduzione dell’art. 6-bis.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 47.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 54, comma 2-ter.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera d-bis)) la modifica dell’art. 57-bis, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 6, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-ter all’art. 65; (con l’art. 6, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 65, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 2) l’introduzione della lettera n-bis) all’art. 1, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 6, lettera a)) la modifica dell’art. 12, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 6, lettera b)) la modifica dell’art. 13, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera 0a)) la modifica dell’art. 21, comma 2; (con l’art. 9, comma 1, lettera 0b)) la modifica dell’art. 21, comma 2-bis.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 2, lettera 0c)) la modifica dell’art. 23-ter, comma 5; (con l’art. 9, comma 6, lettera c)) l’introduzione del comma 5-bis all’art. 23-ter.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, commi 1, lettera a) e 3) la modifica dell’art. 52.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 6, lettera d)) la modifica dell’art. 54, comma 4.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 6, lettera e)) la modifica dell’art. 57, comma 1.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 68, comma 3.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9-bis, comma 1) la modifica dell’art. 68, comma 1 e l’introduzione dei commi 1-bis 1-ter all’art. 68.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 9, comma 6, lettera f)) la modifica dell’art. 71, comma 1-ter.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 5.
19/10/2012 Il DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (in SO n.194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n.245) , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha disposto (con l’art. 15, comma 5-ter) la modifica dell’art. 35, comma 5.
05/04/2013 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l’art. 52, comma 3) la modifica dell’art. 54.
05/04/2013 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l’art. 53, comma 1, lettera f)) l’abrogazione dell’art. 57.
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), nel modificare l’art. 4, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. 194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha conseguentemente disposto (con l’art. 13, comma 2-quater) la modifica dell’art. 3-bis.
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), nel modificare l’art. 2, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. 194, relativo alla G.U. 19/10/2012, n. 245), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294), ha conseguentemente disposto (con l’art. 13, comma 2-ter) la modifica dell’art. 62.
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 14, comma 1-bis) la modifica dell’art. 47, comma 2, lettera c).
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 15, comma 1) la modifica dell’art. 80, comma 2.
21/06/2013 Il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in SO n.50, relativo alla G.U. 21/06/2013, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194), ha disposto (con l’art. 17-ter, comma 1) la modifica dell’art. 64, comma 2; con l’art. 17-ter, comma 2) l’introduzione dei commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies all’art. 64.
27/12/2013 La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 232) l’introduzione della lettera f-bis, all’art. 60, comma 3-bis.
27/12/2013 La LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) ha disposto (con l’art. 1, comma 231) l’introduzione dell’art. 62-ter.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190),ha disposto (con l’art. 24-quinquies, comma 1) la modifica dell’art. 58, comma 2;(con l’art. 24-quinquies, comma 2) la modifica dell’art. 58, comma 3;(con l’art. 24-quinquies, comma 3) la soppressione del comma 3-bis all’art. 58.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190), ha disposto (con l’art. 24, comma 4-ter) la modifica dell’art. 62, comma 3.
24/06/2014 Il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24/06/2014, n.144) , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190),ha disposto (con l’art. 24-ter, comma 2) la modifica dell’art. 71, comma 1.
29/12/2014 La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 617) la modifica dell’art. 3-bis, comma 1.
29/12/2014 La LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l’art. 1, comma 210) l’introduzione della lettera f-ter) all’art. 60, comma 3-bis.
19/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 (in SO n.32, relativo alla G.U. 19/06/2015, n.140) , convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188), ha disposto (con l’art. 10, comma 1, lettera a)) l’introduzione del comma 2-bis; (con l’art. 10, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 62, comma 3.
27/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), ha disposto (con l’art. 19, comma 2-bis, lettera a)) la modifica dell’art. 58, comma 2.
27/06/2015 Il DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27/06/2015, n.147) , convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (in SO n. 50, relativo alla G.U. 20/08/2015, n. 192), ha disposto (con l’art. 19, comma 2-bis, lettera b)) la modifica dell’art. 71, comma 1.
10/07/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102 (in G.U. 10/07/2015, n.158) ha disposto (con l’art. 2, comma 1) la modifica dell’art,. 52, comma 2; (con l’art. 2, comma 2) la modifica dell’art,. 52, comma 6.
10/07/2015 Il DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2015, n. 102 (in G.U. 10/07/2015, n.158) ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettere a) e b)) la modifica dell’art. 68, comma 3, lettera b).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 1, comma 1, lettera a)) l’introduzione della lettera 0a) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera b)) l’introduzione della lettera i-sexies all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera c)) l’introduzione della lettera n-ter) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera p); (con l’art. 1, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 1, comma 1, lettera s); (con l’art. 1, comma 1, lettera f)) l’introduzione della lettera u-quater) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera g)) l’introduzione delle lettere cc), dd) ed ee) all’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 1, lettera h)) la soppressione delle lettere a), b), e), f), g), h), i), l), m), n), o), q), q-bis), r), t), u), u-ter), z), e bb) dell’art. 1, comma 1; (con l’art. 1, comma 2) l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all’art. 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 2, comma 1; (con l’art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 2, comma 2; (con l’art. 2, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 2, commi 5 e 6.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 3, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 3, comma 1; (con l’art. 3, comma 1, lettera b)) l’introduzione dei commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all’art. 3.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 4, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 3-bis; (con l’art. 4, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 3-bis, comma 1; (con l’art. 4, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 3-bis, comma 2; (con l’art. 4, comma 1, lettera d)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 3-bis; (con l’art. 4, comma 1, lettera e)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 3-bis; (con l’art. 4, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 3-bis, comma 4-bis; (con l’art. 4, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 3-bis, comma 4-quater; (con l’art. 4, comma 1, lettera h)) la modifica dell’art. 3-bis, comma 4-quinquies.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 5, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 5, comma 1; (con l’art. 5, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 5, comma 2; (con l’art. 5, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 5; (con l’art. 5, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter dell’art. 5; (con l’art. 5, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 5, comma 4.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 6, comma 1) la modifica dell’art. 6, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 7, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 6-bis, comma 2; (con l’art. 7, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 6-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 7, comma 2) l’introduzione dell’art. 6-ter.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 8, comma 1) la modifica dell’art. 7.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 9, comma 1) la modifica dell’art. 8, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 9, comma 2) l’introduzione dell’art. 8-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 10, comma 1) la modifica dell’art. 9, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 11, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 12, comma 1; (con l’art. 11, commi 1, lettera b) e 2) la modifica dell’art. 12, comma 2; (con l’art. 11, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 12; (con l’art. 11, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 12.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 12, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 13.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 14, comma 2; (con l’art. 13, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 14, comma 2-ter; (con l’art. 13, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 3 e 3-bis dell’art. 14.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 13, comma 2) l’introduzione dell’art. 14-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 14, comma 1) la modifica dell’art. 16, comma 1, lettera e).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 15, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 17, comma 1, alinea; (con l’art. 15, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 17, comma 1, lettera e); (con l’art. 15, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 17, comma 1, lettera j); (con l’art. 15, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 17, comma 1-ter;(con l’art. 15, comma 1, lettera e)) l’introduzione dei commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all’art. 17.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 16, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 18, commi 1, 2 e 3;(con l’art. 16, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 18; (con l’art. 16, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 18.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 17, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 20, rubrica; (con l’art. 17, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 20;(con l’art. 17, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 20, comma 1-bis;(con l’art. 17, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 20, comma 3.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 18, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 21, comma 1;(con l’art. 18, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 21, comma 2;(con l’art. 18, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 21, comma 2-bis;(con l’art. 18, comma 1, lettera d)) l’introduzione del comma 2-ter all’art. 21;(con l’art. 18, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 21.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 19, comma 1) l’abrogazione del comma 6 dell’art. 22.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 20, comma 1) l’introduzione del comma 2-bis all’art. 23.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 21, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 23-ter, comma 4;(con l’art. 21, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dei commi 2 e 5 dell’art. 23-ter.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 22, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 24, comma 4; (con l’art. 22, comma 1, lettera b)) l’introduzone dei commi 4-bis e 4-ter all’art. 24.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 23, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 25, comma 1; (con l’art. 23, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 25, comma 4.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 24, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 28, rubrica; (con l’art. 24, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 1 dell’art. 28; (con l’art. 24, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 28 comma 2; (con l’art. 24, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 28, comma 3, alinea.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 25, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 29, rubrica; (con l’art. 25, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 29, comma 1; (con l’art. 25, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 29, comma 2; (con l’art. 25, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 29 comma 3; (con l’art. 25, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 29, comma 4; ((con l’art. 25, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 29, comma 6; (con l’art. 25, comma 1, lettera g)) l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 29.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 30, rubrica; (con l’art. 26, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 30, comma 1; (con l’art. 26, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 30.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 27, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 32, rubrica; (con l’art. 27, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 32, comma 1; (con l’art. 27, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 32 commi 2, 3 alinea e lettere k) ed l), 4 e 5; (con l’art. 27, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 32, comma 3; (con l’art. 27, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 32, comma 3, lettera g); (con l’art. 27, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 32, comma 5.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 28, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 32-bis;(con l’art. 28, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 32-bis, comma 1;(con l’art. 28, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 32-bis;(con l’art. 28, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 32-bis, comma 2;(con l’art. 28, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 32-bis, comma 3;(con l’art. 28, comma 1, lettera f)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 32-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 29, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 34;(con l’art. 29, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 34, comma 1, lettera a);(con l’art. 29, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 34.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 30, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 35;(con l’art. 30, comma 1, lettera b)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 35;(con l’art. 30, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 35, comma 5;(con l’art. 30, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 35, comma 6.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 31, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 37, comma 1;(con l’art. 31, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 37, comma 2;(con l’art. 31, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 37, comma 3;(con l’art. 31, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 37, comma 4;(con l’art. 31, comma 1, lettera e)) la modifica dell’art. 37, comma 4-bis;(con l’art. 31, comma 1, lettera f)) l’introduzione del comma 4-ter all’art. 37.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 32, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 40, comma 1;(con l’art. 32, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 40.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 33, comma 1) la modifica dell’art. 40-bis, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 34, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 41, comma 1; (con l’art. 34, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 41, comma 2-bis; (con l’art. 34, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dei commi 1-bis e 3 dell’art. 41.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 35, comma 1) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 43.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 36, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 44, rubrica; (con l’art. 36, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 44, comma 1; (con l’art. 36, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 44, comma 1-bis; (con l’art. 36, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 44, comma 1-ter.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 37, comma 1) la modifica dell’art. 44-bis, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 38, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 47, rurbrica; (con l’art. 38, comma 1, lettera b))la modifica dell’art. 47, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 39, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 48, comma 1; (con l’art. 39, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 48, comma 3.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 40, comma 1) l’introduzione del comma 3-bis all’art. 50.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 41, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 51, comma 1; (con l’art. 41, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 51, comma 1-bis, alinea; (con l’art. 41, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 51, comma 1-bis, lettera a); (con l’art. 41, comma 1, lettera d)) l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 51.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 42, comma 1) l’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’art. 52.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 43, comma 1, lettera a)) la modifiac dell’art. 43 rubrica; (con l’art. 43, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 53, comma 1; (con l’art. 43, comma 1, lettera c)) l’introduzione del comma 1-bis all’art. 53; (con l’art. 43, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi 2 e 3 dell’art. 53.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 44, comma 1) la modifica dell’art. 54, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 45, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’art. 59; (con l’art. 45, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 59, comma 3; (con l’art. 45, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 4 dell’art. 59; (con l’art. 45, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 59, comma 5; (con l’art. 45, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dei commi 6 e 7-bis dell’art. 59.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 46, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 60, comma 1; (con l’art. 46, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 60, comma 2; (con l’art. 46, comma 1, lettera c)) l’abrogazione del comma 3 dell’art. 60; (con l’art. 46, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 60, comma 3-bis, alinea; (con l’art. 46, comma 1, lettera e)) l’introduzione del comma 3-ter all’art. 60.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 47, comma 1) la modifica dell’art. 61, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 48, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 62, comma 1; (con l’art. 48, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 62, comma 3; (con l’art. 48, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 62, comma 6, lettera a).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 49, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 63, comma 1; (con l’art. 49, comma 1, lettere b) e c)) la modifica dell’art. 63, comma 2; (con l’art. 49, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dei commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell’art. 63.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 50, comma 1, lettera a)) la modifica della rubrica dell’art. 64;(con l’art. 50, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’aqrt. 64;(con l’art. 50, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 64, comma 2-ter;(con l’art. 50, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 64, comma 2-sexies, lettera c);(con l’art. 50, comma 1, lettera e)) l’introduzione dei commi 2-septies, 2-octies e 2-nonies all’art. 64.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 50, comma 2) l’introduzione dell’art. 64-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 51, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera a);(con l’art. 51, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera b);(con l’art. 51, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera c);(con l’art. 51, comma 1, lettera d)) la modifica dell’art. 65, comma 1, lettera c-bis);(con l’art. 51, comma 1, lettera e)) l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 65;(con l’art. 51, comma 1, lettera f)) la modifica dell’art. 65, comma 1-ter; (con l’art. 51, comma 1, lettera g)) la modifica dell’art. 65, comma 2.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 66, comma 8;(con l’art. 52, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 8-bis dell’art. 66.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 53, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 68, comma 1-ter;(con l’art. 52, comma 1, lettera b)) l’abrogazione dei commi 2, 2-bis e 4 dell’art. 68.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 54, comma 1) la modifica dell’art. 69.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha dispsoto (con l’art. 55, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 70, comma 1;(con l’art. 55, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 70.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 56, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 71, comma 1; (con l’art. 56, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 2 dell’art. 71.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 57, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 73, comma 1; (con l’art. 57, comma 1, lettera b)) la modifica dell’art. 73, comma 2; (con l’art. 57, comma 1, lettera c)) la modifica dell’art. 73, comma 3, lettera a); (con l’art. 57, comma 1, lettera d)) l’introduzione della lettera b-bis) all’art. 73, comma 3; (con l’art. 57, comma 1, lettera e)) l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 73; (con l’art. 57, comma 1, lettera f)) l’introduzione dei commi 3-ter e 3-quater all’art. 73.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 58, comma 1, lettera a)) la modifica dell’art. 75, commi 1, 2 e 3; (con l’art. 58, comma 1, lettera b)) l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 75.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 59, comma 2) l’introduzione dell’art. 76-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 59, comma 1) la modifica dell’art. 76, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 3-bis, commi 4 e 4-ter.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 5-bis, comma 3.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 6, comma 1-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 12 commi 1-bis e 1-ter.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 17, comma 1, lettera h).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 1) la modifica dell’art. 29, comma 3; (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 29 commi 5, 6 e 9.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 32, comma 3, lettera m-bis).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 32-bis comma 2.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 37 commi 1, 4 e 4-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 41, comma 2.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera b)) la modifica dell’art. 44-bis, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 45, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 50, comma 3.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 62, comma 6, lettera b).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 62-ter commi 2, 3, 4 e 7 lettera c); (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 62-ter, commi 5 e 6.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 64, commi 2-bis, 2-sexies, lettere c) e d).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 66, commi 2 lettera c) e 4 lettera d).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 68, comma 3; (con l’art. 61, comma 2, lettera d)) la modifica dell’art. 68, comma 3, lettera b).
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 61, comma 2, lettera a)) la modifica dell’art. 90, comma 1.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 62, comma 1) la modifica dell’art. 3-bis, commi 2 e 3-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 62, comma 4) la modifica dell’art. 28.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 62, coma 5) la modifica dell’art. 29.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera a)) l’abrogazione dell’art. 4.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 2, lettera b)) l’abrogazione dell’art. 10.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera c)) l’abrogazione dell’art. 11.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera d)) l’abrogazione dell’art. 19.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera e)) l’abrogazione dell’art. 26.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera f)) l’abrogazione dell’art. 27.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera g)) l’abrogazione dell’art. 31.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera h)) l’abrogazione dell’art. 50-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera i)) l’abrogazione dell’art. 55.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera j)) l’abrogazione dell’art. 57-bis.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera k)) l’abrogazione dell’art. 58.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera l)) l’abrogazione dell’art. 67.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera m)) l’abrogazione dell’art. 72.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera n)) l’abrogazione dell’art. 74.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera o)) l’abrogazione dell’art. 77.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera p)) l’abrogazione dell’art. 78.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera q)) l’abrogazione dell’art. 79.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera r)) l’abrogazione dell’art. 80.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera s)) l’abrogazione dell’art. 81.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera t)) l’abrogazione dell’art. 82.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 2, lettera u)) l’abrogazione dell’art. 83.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera z)) l’abrogazione dell’art. 84.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera aa)) l’abrogazione dell’art. 85.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera bb)) l’abrogazione dell’art. 86.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera cc)) l’abrogazione dell’art. 87.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera dd)) l’abrogazione dell’art. 88.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera ee)) l’abrogazione dell’art. 89.
13/09/2016 Il DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 (in G.U. 13/09/2016, n.214) ha disposto (con l’art. 64, comma 1, lettera ff)) l’abrogazione dell’art. 92.