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Provvedimento: Legge | Tipo: Nazionale | Numero: 157
Argomento: Legislazione | Categoria: Diritto venatorio e della pesca
| Organo emanante: Parlamento | Data: 11 Febbraio 1992
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 46 | Supplemento: Suppl. Ordinario
Data pubblicazione: 25 Febbraio 1992 | Numero supplemento: n. 41 | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Testo Agg. alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

 

 Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Testo Agg. alla LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221

 

 

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

 

 Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica e’ patrimonio indisponibile dello Stato ed e’ tutelata nell’interesse della comunita’ nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita’ di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.

2. L’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ consentito purche’ non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela- tive alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformita’ alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all’articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi ((, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, e in conformita’ agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE»)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 AGOSTO 2013, N. 97)). In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d’intesa, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e il Ministro dell’ambiente.

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitatesterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono al-l’ attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell’ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale di cui all’articolo 8 e l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformita’ della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunita’ europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

((7.1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull’applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE)).

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l’utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 della citata direttiva 2009/147/ CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell’allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l’utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita’ di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

 Art. 2.

 (Oggetto della tutela)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale liberta’ nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

 a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

 b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno re- ale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);

 c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

((2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione e’ finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall’articolo 19)).

2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221)).

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, e’ affidato al Ministro dei trasporti.

 

 

 Art. 3.

(Divieto di uccellagione)

1. E’ vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche’ il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

 

 

 Art. 4

 Cattura temporanea e inanellamento

 1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli

istituti scientifici delle universita’ e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di stu- dio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonche’ il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L’attivita’ di cattura temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico e’ organizzata e coordinata sull’intero territorio nazionale dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attivita’ funge da schema nazionale di inanellamento in seno all’Unione europea per l’inanellamento (EURING). L’attivita’ di inanellamento puo’ essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; l’espressione di tale parere e’ subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

((3. L’attivita’ di cattura per l’inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo’ essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L’autorizzazione alla gestione di tali impianti e’ concessa dalle regioni su parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi’ compiti di controllo e di certificazione dell’attivita’ svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita’)).

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e’ consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. E’ fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e’ avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficolta’.

 


 Art. 5.

 (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonche’ il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresi’ norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l’attivita’ venatoria ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unita’ per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita’. Per i cacciatori che esercitano l’attivita’ venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potra’ superare il numero massimo complessivo di dieci unita’.

3. Le regioni emanano norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989-1990.

((3-bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attivita’, che possono

permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente

rimuovibili alla scadenza dell’autorizzazione. 

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis)).

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 puo’ essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell’annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l’autorizzazione puo’ essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorita’ defi- nite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all’articolo 14, comma 12.

6. L’accesso con armi proprie all’appostamento fisso con l’uso di richiami vivi e’ consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all’appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E’ vietato l’uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo puo’ avvenire soltanto dietro presentazione all’ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E’ vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attivita’ venatoria.

 

 

 Art. 6.

 (Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all’autorita’ competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L’inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell’autorizzazione a svolgere l’attivita’ di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l’attivita’ di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

 

 

 Art. 7

 (Istituto nazionale per la fauna selvatica)

 1. L’Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all’articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell’Emilia (Bologna), e’ sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare . Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica l’istituzione di unita’ operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali.

3. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunita’ animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l’attivita’ di inanellamento a scopo scientifico sull’intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunita’ economica europea aventi analoghi compiti e finalita’, di collaborare con le universita’ e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l’Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell’ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanita’ e dal direttore generale dell’Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell’Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l’assetto organizzativo e strutturale dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una piu’ efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. ((7))

5. Per l’attuazione dei propri fini istituzionali, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attivita’ di cui all’articolo 4.

6. L’Istituto nazionale per la fauna selvatica e’ rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorita’ giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l’art. 17-bis, comma 1) che “In considerazione del carattere strategico della formazione e della ricerca per attuare e sviluppare, con efficienza e continuita’, le politiche di gestione del ciclo dei rifiuti e di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali, la scuola di specializzazione di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assume la denominazione di “Scuola di specializzazione in discipline ambientali”.

 

 

 Art. 8.

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

1. Presso il Ministero dell’agricoltura e delle foreste e’ istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell’ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall’Unione delle province d’Italia, dal direttore dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente, da un rappresentante dell’Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e’ costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed e’ presieduto dal Ministro dell’agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

 

 

 Art. 9.

(Funzioni amministrative)

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

 

 

Art. 10.

 (Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale e’ soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita’ riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densita’ ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalita’ ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione e’ destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se’ stante ed e’ destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l’attivita’ venatoria anche per effetto di altri leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettera a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale puo’ essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalita’ stabilite dall’articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo- pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresi’ piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonche’ piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilita’ genetiche da parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

 a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

 b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densita’ faunistica ottimale per il territorio;

 c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

 d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e’ vietato l’esercizio dell’attivita’ venatoria ed e’ consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente in- dicate;

 e) le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione puo’ essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

 f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

 g) i criteri della corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

 h) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovra’ essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che si preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l’Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneita’ e la congruenza a norma del comma 11, nonche’ con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneita’ e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d’intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalita’ omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non puo’ essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessita’ ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonche’ l’attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l’esercizio dell’attivita’ venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

 

 

Art. 11.

 (Zona faunistica delle Alpi)

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, e’ considerato zona faunistica a se’ stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l’attivita’ venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l’integrita’ del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina e’ consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d’intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l’apposizione di tabelle esenti da tasse.

 

 

Art. 12.

 (Esercizio dell’attivita’ venatoria)

1. L’attivita’ venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13.

3. E’ considerato altresi’ esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento e’ vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l’esercizio venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio stesso puo’ essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

 a) vagante in zona Alpi;

 b) da appostamento fisso;

 c) nell’insieme delle altre forme di attivita’ venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all’attivita’ venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all’articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L’attivita’ venatoria puo’ essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta’ e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita’ civile verso terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attivita’ venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche’ di polizza assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attivita’ venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita’ permanente.

9. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo’ procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita’ su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ venatorio e’ altresi’ necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche’ le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e’ consentita l’attivita’ venatoria. Per l’esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e’ necessario che, a cura di quest’ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

 

 

Art. 13.

(Mezzi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria)

1. L’attivita’ venatoria e’ consentita con l’uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu’ di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche’ con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere piu’ di due cartucce durante l’esercizio dell’attivita’ venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all’esercizio della caccia al cinghiale. (9)

2. E’ consentito, altresi’, l’uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche’ l’uso dell’arco e del falco.

((2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l’attivita’ venatoria non e’ consentita con l’uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un’arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell’allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonche’ con l’uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert)).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi e’ vietato l’uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu’ di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l’esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e’ autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. ————— AGGIORNAMENTO (9)

Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l’art. 6, comma 6) che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonche’ i fucili e le carabine ad anima rigata dalle

medesime

caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto e’ di altezza inferiore a millimetri 40. “

 

 

Art. 14.

(Gestione programmata della caccia)

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro- silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell’articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresi’, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu’ province contigue.

3. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicita’ quinquennale, sulla base dei dati censuari, l’indice di densita’ venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice e’ costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell’agricoltura e delle foreste stabilisce altresi’ l’indice di densita’ venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e’ organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e’ costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l’esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all’amministrazione competente, ha diritto all’accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo’ avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell’articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell’agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densita’ minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo’ prevedere indici di densita’ venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell’agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l’altro, le modalita’ di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonche’ le norme rela- tive alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico- venatorio e del regolamento di attuazione con periodicita’ quinquennale.

8. E’ facolta’ degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purche’ si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorita’ per l’ammissibilita’ ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalita’ faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l’accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e’ costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l’ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l’organismo di gestione promuove e organizza le attivita’ di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

 a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l’alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

 b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori;

 c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta’, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, e’ necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sara’ definita dalle norme regionali, non e’ applicabile l’articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L’appostamento temporaneo e’ inteso come caccia vagante ed e’ consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L’organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresi’, all’erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attivita’ venatoria nonche’ alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l’attivita’ venatoria e’ consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l’esercizio venatorio non e’ consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita’ venatoria, nonche’ alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza.

 

 

Art. 15. 

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1. Per l’utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico- venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, e’ dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.

2. All’onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all’articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attivita’ venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico- venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa e’ esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta e’ accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10. E’ altresi’ accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l’attivita’ venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonche’ di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attivita’ di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto e’ reso noto mediante l’apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia e’ vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l’attivita’ venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L’esercizio venatorio e’, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualita’ di coltivazione. Si considerano in attualita’ di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonche’ a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L’esercizio venatorio in forma vagante e’ inoltre vietato sui terreni in attualita’ di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all’esigenza di protezione di altre colture specializzate o inten- sive.

8. L’esercizio venatorio e’ vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondita’ di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intendera’ successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo- pastorale di cui all’articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l’esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio e’ vietato nonche’ le modalita’ di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all’articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l’adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalita’ di cui all’articolo 14, comma 15. Comunque, a partire (( dal 31 luglio 1997 )) le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14.((1))

 —————–

 AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 2) che “Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

 

 

Art. 16.

(Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie)

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

 a) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalita’ naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia e’ consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non e’ consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

 b) autorizzare, regolamentandola, l’istituzione di aziende agri- turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l’immissione e l’abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le azienda agri-turistico-venatorie devono:

 a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

 b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o piu’ aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L’esercizio dell’attivita’ venatoria nelle aziende di cui al comma 1 e’ consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all’articolo 12, comma 5.

 

 

Art. 17.

 (Allevamenti)

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresi’ norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l’allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un’impresa agricola, questi e’ tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorita’ provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell’esercizio dell’allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattivita’ con i mezzi di cui all’articolo 13.

 

 

Art. 18.

(Specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria)

1. Ai fini dell’esercizio venatorio e’ consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

 a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur), merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

 b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus volgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d’acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus aquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta (Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax);

beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

 c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

 d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).

 e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus).

((1-bis. L’esercizio venatorio e’ vietato, per ogni singola specie:

 a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

 b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli)).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per deter- minate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta’ territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale e’ condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo’ essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1. ((Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta)).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformita’ alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita’ venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo’ essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi’ e venerdi’, nei quali l’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi’ e venerdi’, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolarmentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia e’ consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e’ consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.

8. Non e’ consentita la posta alla beccaccia ne’ la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

 

 

Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita’.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresi’ avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purche’ muniti di lincenza per l’esercizio venatorio, nonche’ delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio.

3. Le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purche’ munite di licenza per l’esercizio venatorio.

 Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva

 2009/147/CE).

 1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi e alle finalita’ degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull’assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo e’ soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e’ fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l’ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L’intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all’ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantita’ per deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE e’ determinata, annualmente, a livello nazionale, dall’ISPRA. Nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’inizio delle attivita’ di prelievo. Della pubblicazione e’ data contestuale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d’urgenza di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l’annullamento.

5. Le regioni, nell’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneita’ dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche’ all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione e’ altresi’ trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non e’ ammessa al riparto nell’anno successivo. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.

((6-bis. Ai fini dell’esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l’esercizio dell’attivita’ di prelievo qualora esso sia praticato in prossimita’ di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificita’ delle coltivazioni regionali)).

 


Art. 20.

 (Introduzione di fauna selvatica dall’estero)

1. L’introduzione dall’estero di fauna selvatica viva, purche’ appartenente alle specie autoctone, puo’ effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d’importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

((3. Le autorizzazioni per le attivita’ di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell’ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea)).

 

 

Art. 21.

(Divieti)

 1. E’ vietato a chiunque:

 a) l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita’ sportive;

 b) l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell’articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all’eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, comma 3, della legge medesima;

 c) l’esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

 d) l’esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell’autorita’ militare, o dove esistano beni monumentali, purche’ dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:

 e) l’esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

 f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all’alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

 g) il trasporto, all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove e’ vietata l’attivita’ venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l’esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

 h) cacciare a rastrello in piu’ di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua;

 i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

 l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

 m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;

 n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

 o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche’, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc- cessive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita’ previste dalla presente legge;

 p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall’articolo 5;

 q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

 r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

 s) cacciare negli specchi d’acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonche’ nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d caccia;

 t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

 u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

 v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;

 z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

 aa) l’esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, lettera e);

 bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche’ loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall’estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);

 ((cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell’Unione europea, anche se importati dall’estero));

 dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l’applicazione dell’articolo 635 del codice penale;

 ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita’ previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

 ff) l’uso dei segugi per la caccia al camoscio.(1)

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall’articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e’ vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia e’ vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

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AGGIORNAMENTO (1)

IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 2) che “Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157”.

 

 

Art. 22.

 (Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia e’ rilasciata in conformita’ alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l’abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 e’ composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalita’ per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

 a) legislazione venatoria;

 b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento della specie cacciabili;

 c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;

 d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;

 e) norme di pronto soccorso.

5. L’abilitazione e’ concessa se il giudizio e’ favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L’abilitazione all’esercizio venatorio e’ necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneita’.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e puo’ essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneita’ di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore puo’ praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l’esercizio della caccia mediante l’uso dell’arco e del falco.

 

 

Art. 23.

(Tasse di concessione regionale)

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22.

2. La tassa di cui al comma 1 e’ soggetta al rinnovo annuale e puo’ essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non e’ dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti l’attivita’ venatoria esclusivamente all’estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non e’ dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonche’ dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le azienda faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

 

 

Art. 24.

(Fondo presso il Ministero del tesoro)

1. A decorrere dall’anno 1992 presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo la cui dotazione e’ alimentata da una addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilita’ del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell’agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

 a) 4 per cento per il funzionamento e l’espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

 b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;

 c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L’addizionale di cui al presente articolo non e’ computata ai fini di quanto previsto all’articolo 23, comma 2.

4. L’attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l’assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

 

 Art. 25

 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))



Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attivita’ venatoria)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attivita’ venatoria, e’ costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all’articolo 23.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo e’ tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi e’ direttamente disposto con norma regionale.

 

 

Art. 27.

 (Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali e’ affidata:

 a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti e’ riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’articolo 13 nonche’ armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformita’ al regolamento di cui all’articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

 b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 e’, altresi’, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e’ affidata altresi’ alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria puo’ essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneita’ rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza e’ vietato l’esercizio venatorio nell’ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie e’ vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l’attivita’ delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attivita’ delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell’attestato di idoneita’ di cui al comma 4.

 

 

Art. 28.

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell’articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonche’ della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall’articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando e’ sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all’ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell’attivita’ venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in localita’ adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione e’ effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l’ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui e’ contestata l’infrazione ove si accerti successivamente che l’illecito non sussiste; se, al contrario, l’illecito sussiste, l’importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attivita’ venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all’ente da cui dipendono ed all’autorita’ competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all’articolo 9 della medesima legge.

 

 

Art. 29.

 (Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attivita’ di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall’articolo 28, anche fuori dall’orario di servizio.

 

 

Art. 30.

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

 a) l’arresto da tre mesi ad un anno o l’ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18;

 b) l’arresto da due a otto mesi o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell’elenco di cui all’articolo 2;

 c) l’arresto da tre mesi ad un anno e l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’Abruzzo, muflone sardo;

 d) l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita’ sportive;

 e) l’arresto fino ad un anno o l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l’uccellagione;

 f) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

 g) l’ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l’abbattimento;

 h) l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e’ consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresi’ la misura della confisca dei richiami;

 i) l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

 l) l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita’ di sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell’articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

 

 

Art. 31.

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

 a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell’articolo 12, comma 5;

 b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 400.000 a lire 2.400.000;

 c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 500.000 a lire 3.000.000;

 d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all’interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione e’ da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto e’ commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

 e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 500.000 a lire 3.000.000;

 f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 500.000 a lire 3.000.000;

 g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 400.000 a lire 2.400.000;

 h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell’articolo 5, comma 1; se la violazione e’ nuovamente commessa, la sanzione e’ da lire 500.000 a lire 3.000.000;

 i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

 l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l’autorizzazione di cui all’articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 20 per altre introduzioni;

 m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e’ applicata nel minimo se l’interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

 ((m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all’articolo 19-bis)).

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l’uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell’apposito tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull’esercizio venatorio.

4. Resta salva l’applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 


Art. 32. 

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’autorita’ amministrativa dispone:

 a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettera a), b), d) ed i), nonche’, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

 b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonche’, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

 c) l’esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

 d) la chiusura dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all’articolo 99, secondo comma, n.1, del codice penale, la chiusura o la sospensione e’ disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando e’ effettuata l’oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l’oblazione non e’ ammessa, o non e’ effettuata nei trenta giorni successivi all’accertamento, l’organo accertatore da’ notizia delle contestazioni effettuate a norma dell’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale puo’ disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonche’, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) e’ nuovamente commessa, la sospensione e’ disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 e’ adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l’infrazione, previa comunicazione, da parte dell’autorita’ amministrativa competente, che e’ stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non e’ stata proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione ovvero che e’ stato definito il relativo giudizio.

6. L’organo accertatore da’ notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale puo’ valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

 

 

 Art. 33

 (Rapporti sull’attivita’ di vigilanza)

1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative di cui all’articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, e’ riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all’autorita’ regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie, applicate nell’anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

 

 

 Art. 34

(Associazioni venatorie)

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purche’ posseggano i seguenti requisiti:

 a) abbiano finalita’ ricreative, formative e tecnico-venatorie;

 b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

 c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall’Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell’interno, sentito il Comitato tecnico faunistico- venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia – Italcaccia) gia’ riconosciute ed operanti ai sensi dell’articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall’articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell’agricoltura e delle foreste.

 

 

 Art. 35

(Relazione sullo stato di attuazione della legge)

1. Al termine dell’annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell’agricoltura e delle foreste e al Ministro dell’ambiente una relazione sull’attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

 

 

 Art. 36

 (Disposizioni transitorie)

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri- turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all’ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste definisce l’indice di densita’ venatoria minima di cui all’articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l’adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalita’ che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994- 1995.

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge (( entro e non oltre il 31 luglio 1997 )).((1))

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

 —————–

AGGIORNAMENTO (1)

IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 ha disposto (con l’art. 11-bis, comma 2) che “Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.”

 

 

 Art. 37

 (Disposizioni finali)

1. E’ abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e’ soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l’attivita’ dell’Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell’articolo 27, comma 1, lettera b).

 

Data a Roma, addi’ 11 febbraio 1992

 

 COSSIGA

 

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

 

 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 

 

 

 

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