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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Diritto venatorio e della pesca
| Organo emanante: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | Data: 25 Gennaio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 122 | Supplemento:
Data pubblicazione: 26 Maggio 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico. (GU n.122 del 26-5-2016)

   
Decreto 25 gennaio 2016

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico.

(GU n.122 del 26-5-2016)

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
 delle politiche agricole alimentari e forestali

 Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, della legge 07 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l’art. 11;
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell’art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell’8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessita’ di indicare in licenza di pesca non piu’ i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG -FAO del 29.7.1980);
Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2014, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 recante pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18);
Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);
Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;
Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);
Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l’allegato III;
Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l’art. 7 paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita’ di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validita’, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita’ sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;
Visto il reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;
Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l’art. 15;
Considerato che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l’obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;
Ritenuto pertanto di dover emanare disposizioni che garantiscano l’attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle Raccomandazioni della CGPM nn. 37/2013/1, 38/2014/1 e 39/2015/1;
Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento Europeo dell’8 dicembre 2014, per una modifica del reg. (UE) 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;
Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del comitato consultivo scientifico (SAC) della commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;
Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della commissione Europea nel corso della 38^ riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all’11 novembre 2011;
Considerata pertanto la necessita’, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell’Unione Europea ed internazionale ed alla luce dei prossimi ulteriori sviluppi in tale ambito, di adottare entro il corrente anno adeguate misure per la razionalizzazione dell’attivita’ di pesca avente ad oggetto la cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

 Decreta:

 Art. 1
 Definizioni

 1. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici»: unita’ da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate;
2. «Pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico»: unita’ da pesca munite di reti trainate, da circuizione e/o altri tipi di reti circuitanti, operanti nella GSA 17 e/o GSA 18 ed incluse nell’elenco di cui al successivo art. 5, le cui catture di acciughe e/o sardine costituiscono almeno il 50% in peso vivo del totale delle catture effettuate;
3. «Giornata di pesca»: periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una unita’ da pesca e’ dedita alla «attivita’ connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca», come definita all’art. 4, comma 28, del Reg. (UE) n. 1380/2013 citato in premessa;
4. GSA 17: «Mare Adriatico settentrionale», situato a nord della linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N – 015°08’E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro, come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2;
5. GSA 18: «Mare Adriatico meridionale», situato tra la linea retta che collega il punto di coordinate 41°55’N – 015°08’E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra la Croazia e Montenegro e la linea retta che collega il punto di coordinate 40°04’N – 018°29’E sulla costa italiana ed il confine terrestre tra Albania e Grecia, come definito nella Raccomandazione CGPM/33/2009/2.

 Art. 2
 Misure di gestione

 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l’attivita’ di pesca, non possono pescare per piu’ di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell’anno solare;
2. Per l’anno 2016, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, la cui specie bersaglio e’ costituita prevalentemente da acciughe, non possono eccedere le 144 giornate di pesca nell’anno solare;
3. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016 compresi, e’ vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell’areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia.
4. Dalla data del 1 luglio 2016 e fino al 30 luglio 2016 compresi, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa;
5. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all’attivita’ di pesca, di cui ai precedenti comma 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocita’ costante non inferiore a 7 nodi.

 Art. 3
Istanza e requisiti per l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18

 1. Al fine di ottenere l’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nell’ambito della GSA 17 e GSA 18, gli interessati devono, a pena di inammissibilita’, farne apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualita’ agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte, 16 – 00144 Roma, di seguito indicata come «Direzione Generale», entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformita’ al modello in allegato 1, corredato della copia della licenza di pesca o dell’attestazione provvisoria recante l’abilitazione all’impiego dei sistemi «circuizione» e/o «volante», di cui all’abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, ovvero degli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS) reti da traino pelagiche a coppia (PTM)», cosi’ come identificati ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 26 gennaio 2012;
2. Gli interessati devono, a pena d’inammissibilita’, allegare all’istanza copia delle pertinenti pagine del giornale di pesca (log-book), ovvero copia delle dichiarazioni di cui all’allegato 3, o anche qualsiasi altro documento fiscale, commerciale o di trasporto, comprovanti l’effettuazione della pesca dei piccoli pelagici (sardine e acciughe) nella GSA 17 e/o GSA 18 per un totale di 140 giorni nel corso di 2 anni solari consecutivi, nel quinquennio compreso tra il 2011 ed il 2015;
3. Alla richiesta di cui al precedente comma 1, gli interessati devono altresi’ allegare una dichiarazione, con la quale viene esplicitata l’opzione irrevocabile, per tutto l’anno di riferimento, ad utilizzare il solo sistema «volante» o «circuizione» – ovvero gli attrezzi «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)» – fra tutti quelli autorizzati in licenza;
4. Gli interessati, le cui imbarcazioni sono registrate presso gli Uffici marittimi ricompresi in GSA diverse dalla 17 e 18, qualora in possesso dei requisiti richiesti possono altresi’ presentare domanda conformemente a quanto stabilito ai precedenti comma, purche’ dichiarino, nella stessa autocertificazione, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18.


 Art. 4
Rilascio, validita’ e rinnovo dell’autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18

 1. La direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, nonche’ verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvedera’ al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2) , ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1;
2. La Predetta autorizzazione ha validita’ annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovra’ essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato all’allegato 1, entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L’impresa di  pesca  titolare dell’autorizzazione dovra’ dichiarare di aver pescato, nella campagna di pesca precedente, per almeno 70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18. Il possesso di tale requisito dovra’ essere dimostrato attraverso idonea documentazione (giornale di pesca cartaceo o elettronico ovvero dichiarazione di cui all’allegato 3). La mancata dimostrazione dell’attivita’ di pesca, nella campagna di pesca precedente, per almeno 70 giorni nelle GSA 17 e 18, comporta il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca;
3. Le unita’ autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 non possono esercitare l’attivita’ di pesca con attrezzi diversi dalle «reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)» o «reti da traino pelagiche a coppia (PTM)».

 Art. 5
Elenco delle unita’ autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18

 1. A decorrere dal 30 maggio 2016, e’ istituito, presso la direzione generale, l’elenco delle unita’ autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18;
2. Entro il 30 maggio di ogni anno, la direzione generale procede alla revisione formale dell’elenco;
3. Gli interessati possono richiedere alla direzione generale, utilizzando il modello riportato nell’allegato 4, la cancellazione definitiva dall’elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell’imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unita’ avente analoghe caratteristiche.

 Art. 6
 Disposizioni finali

 1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l’obbligo di comunicare mensilmente, all’Ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate;
2. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1, soggetti agli obblighi europei in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco (log-book cartaceo ed elettronico), sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine secondo le modalita’ stabilite dalla normativa vigente;
3. I comandanti dei pescherecci di cui al precedente comma 1 che, in virtu’ delle vigenti normative nazionali ed europee sono esentati dagli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture nonche’ delle conseguenti operazioni di sbarco, in caso di cattura di acciughe e/o sardine devono compilare, per ogni uscita in mare, il modello riportato nell’allegato 3. I suddetti modelli compilati dovranno essere consegnati alla Autorita’ marittima competente, entro i primi 5 giorni lavorativi del mese successivo a quello cui si riferiscono;
4. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2 comma 1 e 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l’obbligo di interrompere tale tipologia di pesca;
5. Le unita’ da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell’elenco di cui al precedente art. 5, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate;
6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il decreto ministeriale 16 marzo 2015, citato in premessa, e’ abrogato.

Il presente decreto e’ sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonche’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 25 gennaio 2016

 Il Sottosegretario di Stato: Castiglione Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016 Ufficio controllo atti Mise e Mipaaf, reg.ne prev. n. 621

 Allegato
Modulo d’iscrizione e/o rinnovo dell’iscrizione nell’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 1, del D.M. 25 GEN. 2016)


Omissis


Allegato

Omissis

Allegato
Modulo di dichiarazione delle catture, sbarco (art. 6, comma 3, del D.M. 25 GEN. 2016)

Omissis

Allegato
Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 5, comma 3, del D.M. 25 GEN. 2016)

omissis
   

 
 

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