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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 15 Luglio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 169 | Supplemento:
Data pubblicazione: 21 Luglio 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Modifiche dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. (GU n.169 del 21-7-2016)

 

Decreto 15 luglio 2016


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Modifiche dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


(GU n.169 del 21-7-2016)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, il punto 1.3.6 dell’Allegato V;
Vista la direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 2014 che sostituisce il punto 1.3.6 dell’allegato V della sopracitata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il comma 1 dell’articolo 20 della sopracitata direttiva 2000/60/CE che prevede l’adeguamento degli allegati I, III e del punto 1.3.6 dell’allegato V della direttiva medesima a seguito dell’evoluzione scientifica e tecnica, con l’assistenza del Comitato di regolamentazione previsto dall’articolo 21 della stessa direttiva;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 75, comma 4, che prevede che con decreto dei ministri competenti per materia, si provvede alla modifica degli allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive europee recepite dalla parte terza del decreto legislativo medesimo;
Visto in particolare, il paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recepisce le disposizioni di cui al citato punto 1.3.6 dell’Allegato V della direttiva 2000/60/CE;
Considerato che il paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per quanto riguarda le norme tecniche per il monitoraggio degli elementi di qualita’, rinvia ai metodi impiegati per il monitoraggio di cui alle pubblicazioni dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
Considerata la necessita’ di modificare il citato paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguarlo alla direttiva 2014/101/UE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” ed in particolare l’articolo 36 recante disposizioni sugli “Adempimenti tecnici ed atti di esecuzione dell’Unione europea”;

 Adotta

 il seguente decreto:

 Art. 1
Modifiche dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni

1. Al paragrafo A.3.10 dell’allegato 1 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Precisione e attendibilita’ dei risultati del monitoraggio»,
a) il periodo:
 “Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualita’ biologica si fa riferimento al manuale APAT 46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di transizione”
e’ sostituito dal seguente:
 “Per i metodi per il campionamento degli elementi di qualita’ biologica si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e manuali ISPRA ed ICRAM per le acque marino-costiere e di transizione”.
b) dopo il periodo:
 Per le sostanze dell’elenco di priorita’ per le acque superficiali interne, nelle more  della pubblicazione dell’aggiornamento dei quaderni APAT/CNR-IRSA si fa riferimento per i metodi analitici alle metodiche di cui alla seguente tabella 3.9. e’ aggiunto il seguente:

“Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei corsi d’acqua, si fa riferimento ai pertinenti manuali ISPRA.

Per la misura delle caratteristiche morfologiche dei laghi, si fa riferimento ai Report CNR-ISE.”

 Art. 2
 1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ed il Consiglio nazionale delle ricerche provvedono ad adeguare i metodi utilizzati per il monitoraggio degli elementi di qualita’ alle norme tecniche di cui alla direttiva 2014/101/UE, nonche’ alla loro pubblicazione.
2. L’ISPRA provvede altresi’ alla pubblicazione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) dei metodi di cui al comma 1 e alla divulgazione degli stessi al Sistema delle Agenzie regionali.

 Art. 3
 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Roma, 15 luglio 2016

Il Ministro: Galletti
   
 
 

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