Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Autorità Nazionale Anticorruzione | Data: 14 Settembre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 228 | Supplemento:
Data pubblicazione: 29 Settembre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. (Delibera n. 973). (GU Serie Generale n.228 del 29-9-2016)
Delibera 14 settembre 2016
Autorità Nazionale Anticorruzione. Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. (Delibera n. 973).
(GU Serie Generale n.228 del 29-9-2016)
L’AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
I. Inquadramento normativo
Il decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici (nel seguito Codice), contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, che secondo la definizione dall’art. 3, lettera vvvv) sono «i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2005/36/CE».
Di seguito si richiamano gli articoli di maggior interesse:
art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonche’ per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 – Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli altri servizi tecnici; art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura; art. 95 comma 3, lettera b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione.
Ne risulta un nuovo quadro normativo, molto piu’ snello ed essenziale, rispetto al quale l’intervento dell’Autorita’, con proprie linee guida, adottate ex art. 213, comma 2 del nuovo Codice, ha lo scopo di garantire la promozione dell’efficienza, della qualita’ dell’attivita’ delle stazioni appaltanti, della omogeneita’ dei procedimenti amministrativi, favorendo, altresi’, lo sviluppo delle migliori pratiche, anche al fine di garantire la razionalizzazione delle attivita’ di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (in conformita’ a quanto prevede l’art. 23, comma 1, lettera h) del nuovo Codice). Cio’ che reca l’indubbio vantaggio di un approfondito dialogo tra le varie componenti della progettazione, fornendo, altresi’, alla commissione di gara la possibilita’ di una valutazione piu’ approfondita dell’offerta in fase di aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione dei lavori nonche’ un miglior controllo su quest’ultima, riducendo il rischio di ricorso alle varianti. II. Principi generali 1. Modalita’ di affidamento
1.1. Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame e’ quello per cui non sono consentite modalita’ di affidamento dei servizi di cui all’art. 3, lettera vvvv) diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 157, comma 3 del Codice, vieta, infatti, «l’affidamento di attivita’ di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita’ di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto».
2. Continuita’ nella progettazione e accettazione progettazione svolta
2.1. Un secondo elemento cardine e’ costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneita’ e coerenza al processo (art. 23, comma 12). Tenuto conto di tale principio di continuita’ e del divieto di cui all’art. 24, comma 7, e’ ammissibile la partecipazione alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva anche del progettista che ha redatto l’eventuale progetto di fattibilita’ tecnica e economica. Risulta, infatti, accentuato il criterio di continuita’ nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, permanendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (art. 24, comma 7).
2.2. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori va previsto che il concorrente, affidatario della progettazione dell’appalto in questione, deve produrre la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza (art. 24, comma 7, ultimo periodo). A tal fine e’ almeno necessario – in coerenza con quanto previsto per le consultazioni preliminari di mercato – mettere a disposizione di tutti gli altri candidati e offerenti le medesime informazioni messe a disposizione – anche in formato editabile – nella gara bandita per la progettazione e prevedere termini adeguati, nella gara relativa all’appalto dei lavori, per la ricezione delle offerte, in modo da consentire agli altri concorrenti di elaborare le citate informazioni. Cio’ vale anche nel caso di partecipazione dell’autore del progetto di fattibilita’ tecnico economica alla gara per i successivi livelli di progettazione.
2.3. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attivita’ progettuale svolta in precedenza. Se l’affidamento disgiunto riguarda la progettazione definitiva o esecutiva, l’accettazione avviene previa validazione (art. 23, comma 12).
2.4. Sempre in caso di affidamento disgiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, e’ da escludere la necessita’ della relazione geologica in sede esecutiva quando le soluzioni progettuali individuate in tale livello non comportino alcuna attivita’ di tipo geologico rispetto a quelle individuate nel progetto definitivo.
3. Divieto subappalto relazione geologica
3.1. Un terzo elemento di base e’ quello previsto dall’art. 31, comma 8 del Codice, per il quale non e’ consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d’opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:
a) l’instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l’avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l’avvio della procedura finalizzata all”individuazione degli altri progettisti; ovvero
b) la presenza del geologo all’interno della piu’ complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una societa’ di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.
Tanto deriva dalla necessita’ di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall’esigenza di rendere chiara la responsabilita’ che ricade in capo a tale progettista specialista
4. Cauzione provvisoria e coperture assicurative
4.1. Un quarto principio fondamentale, secondo cui la stazione appaltante puo’ chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilita’ civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita’ di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilita’ civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall’obbligo di presentazione della cauzione definitiva.
5. Distinzione progettazione ed esecuzione
5.1. Rileva, infine, il principio secondo cui gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualita’ predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. La norma prevede, altresi’, il divieto di ricorrere all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilita’ (art. 59, comma 1).
5.2. Il divieto di cui all’art. 59 non trova applicazione nei settori speciali, non essendo la norma richiamata dall’art. 114 del Codice ne’ dalle successive disposizioni di dettaglio. E’ da ritenersi principio generale, come tale applicabile anche sei settori speciali, qualora si ricorra ad appalto integrato, che il progettista deve essere adeguatamente qualificato in relazione al servizio che si intende allo stesso affidare.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Per il principio di continuita' nella | |progettazione e' ammissibile la partecipazione | |alla gara per il servizio di progettazione | |definitiva ed esecutiva anche del progettista che| |ha redatto l'eventuale progetto di fattibilita' | |tecnica ed economica, ferma restando la | |necessita' di accettazione, da parte del nuovo | |progettista dell'attivita' svolta in precedenza. | +-------------------------------------------------+ |Non e' consentito il subappalto della relazione | |geologica, che non comprende, va precisato, le | |prestazioni d'opera riguardanti le indagini | |geognostiche e prove geotecniche e le altre | |prestazioni specificamente indicate nella norma. | +-------------------------------------------------+ |Per l'accesso alla gara la stazione appaltante | |puo' chiedere soltanto la prestazione di una | |copertura assicurativa per la responsabilita' | |civile professionale, per i rischi derivanti | |dallo svolgimento delle attivita' di competenza. | +-------------------------------------------------+ |A base di gara per i lavori deve essere posto il | |progetto esecutivo. Non e', di regola, consentito| |l'affidamento congiunto di progettazione ed | |esecuzione, salvo le eccezioni di legge. Tale | |divieto non si estende ai settori speciali. | +-------------------------------------------------+
III. Indicazioni operative
1. Operazioni preliminari
1.1. Da un punto di vista operativo, in via preliminare deve essere valutato dalla stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del Codice (lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonche’ tecnologico). In caso di esito positivo della verifica operata dal RUP, l’amministrazione ricorre a professionalita’ interne, se viene accertata la presenza di personale in possesso di idonea competenza in materia, avendo cura di assicurare che in base alle caratteristiche dell’oggetto della progettazione venga garantita la medesima qualita’ che potrebbe essere raggiunta con la selezione di progettisti esterni.
1.2. In caso di assenza di idonee professionalita’ dovra’ essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3).
1.3. Nel caso di ricorso alla progettazione interna non potra’ essere applicato l’incentivazione del 2%, espressamente vietata dalla legge delega n. 11/2016 (art. 1, comma 1, lettera rr), principio recepito dall’art. 113, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.(1)
1.4. Quindi, per gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art. 157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli di cui all’art. 23 comma 2, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
1) la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
2) la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
3) la specificazione per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalita’ e della adeguatezza dell’offerta.
(1) Il punto 1.3 è stato così rettificato dalla Delibera n. 22 del 18 gennaio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, recante: “Rettifica delle Linee guida n. 1 recanti: «Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria», adottate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016”, pubblicata nella GU n.38 del 15-2-2017
2. Determinazione del corrispettivo
2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara’ precisato meglio oltre) per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio’ nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi’ come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012.(1)
2.2. Per motivi di trasparenza e correttezza e’ obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Cio’ permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruita’ dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. Permette, inoltre, di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente, oltre a rappresentare una misura minima a presidio della qualita’ della prestazione resa.
(1) Il punto 2.1 è stato così rettificato con Delibera 16 novembre 2016 dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione, recante: “Rettifica delle Linee guida n. 1/2016 relative all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, pubblicata in GU n.280 del 30-11-2016
3. Identificazione delle opere per la definizione dei requisiti
3.1. Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e’ possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entita’ del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.
4. Identificazione delle opere per la valutazione dell’offerta
4.1. La medesima necessita’ di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la definizione dei criteri di migliore professionalita’ o di migliore adeguatezza dell’offerta. E cio’ perche’ il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sara’ effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sara’ costituito dalla maggiore omogeneita’ fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli gia’ svolti.
5. Attivita’ di supporto alla progettazione
5.1. Le attivita’ di supporto alla progettazione attengono ad attivita’ meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonche’ la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La «consulenza» di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; cio’ discende dal principio generale in base al quale la responsabilita’ della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.
5.2. E’ affidata al Rup la responsabilita’, la vigilanza ed i compiti di
Coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinche’ esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al RUP e’ demandato il compito di coordinare le attivita’ necessarie alla redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il RUP nelle sue attivita’ di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione e’ compito di esclusiva competenza del progettista.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come| |definito dall'art. 157, relativi a lavori che non| |rientrano tra quelli di cui all'art. 23 comma 2, | |possono essere affidati all'esterno: 1) | |stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza| |dei servizi da affidare, secondo quanto riportato| |nella tabella Z-1 del citato decreto ministeriale| |17 giugno 2016; 2) determinando il | |corrispettivo da porre a base di gara applicando | |il decreto del Ministero della giustizia 17 | |giugno 2016; 3) definendo i requisiti di | |carattere speciale che devono possedere i | |concorrenti per poter partecipare alla gara; 4)| |specificando per le gare di importo pari o | |superiore a 40.000 - che devono svolgersi | |mediante il criterio dell'offerta economicamente | |piu' vantaggiosa secondo il miglior rapporto | |qualita'/prezzo - il contenuto dell'offerta da | |presentare, ai fini della dimostrazione della | |professionalita' e della adeguatezza della | |medesima. | +-------------------------------------------------+ |Non e' consentita la «consulenza» di ausilio alla| |progettazione di opere pubbliche. | +-------------------------------------------------+ |E' affidata al Rup la responsabilita', la | |vigilanza e i compiti di coordinamento | |sull'intero ciclo dell'appalto (progettazione, | |affidamento, esecuzione). | +-------------------------------------------------+
IV. Affidamenti
1. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 100.000
1.1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’ e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b); l’invito e’ rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2).
1.2. Gli operatori da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36, comma 2, lettera b)). E’ opportuno che le stazioni appaltanti, al fine di garantire una maggiore partecipazione, inviino copia dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato o di costituzione dell’elenco degli operatori economici agli ordini professionali, nazionali e territoriali.
1.1 Disciplina dell’elenco.
1.1.1. Il nuovo quadro normativo conferma la possibilita’ di istituire un apposito elenco a cui attingere per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando. L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata pubblicita’, e, quindi, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
il divieto di partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o societa’ di professionisti, nonche’ la contemporanea partecipazione a piu’ di un raggruppamento;
il principio della predeterminazione di criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la formazione della lista dei professionisti invitati, in ogni caso, in modo da assicurare anche la rotazione;
il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale che potrebbe essere ravvisato nella soglia di rilevanza comunitaria, in un arco temporale certo;
la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le
tipologie progettuali previste dall’amministrazione, cosi’ come individuate in
sede di programmazione, in modo che le professionalita’ richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
1.1.2. Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso puo’ essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicita’ adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali e prevedendo un tempo massimo entro cui deve essere adottata la decisione della stazione appaltante sull’istanza di iscrizione.
1.2 Disciplina delle indagini di mercato.
1.2.1. Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalita’ dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalita’ di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, individuate preventivamente, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.
1.2.2. Nella scelta degli operatori economici da invitare, tramite indagini di mercato (ma le stesse considerazioni valgono in caso di elenco), si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita’. In tal senso vanno evitati riferimenti a principi di territorialita’. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. La scelta dell’affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lettera b), ultimo periodo).
1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro.
1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lettera a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificita’ del caso. Al riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, cio’ nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruita’ dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualita’, nel giusto contemperamento dell’economicita’, della prestazione resa.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Gli incarichi di progettazione, di coordinamento | |della sicurezza in fase di progettazione, di | |direzione dei lavori, di coordinamento della | |sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di | |importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a | |100.000 euro possono essere affidati con | |procedura negoziata senza bando individuando gli | |operatori da invitare sulla base di indagini di | |mercato o tramite elenchi. | +-------------------------------------------------+ |L'istituzione dell'elenco deve avvenire nel | |rispetto del principio di trasparenza, dandone | |adeguata pubblicita', e, quindi, mediante un | |avviso pubblico. | +-------------------------------------------------+ |Anche l'indagine di mercato deve essere svolta | |previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime| |modalita' dell'elenco degli operatori, nel | |rispetto dei principi di non discriminazione, | |proporzionalita', rotazione e sorteggio. | +-------------------------------------------------+ |Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro | |possono essere affidati in via diretta. | +-------------------------------------------------+
2. Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
2.1 Affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria.
2.1.1. Gli incarichi di importo superiore a centomila euro sono affidati solo con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 (art. 157, comma 2, ultimo periodo). La norma deve essere interpretata in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo che rende applicabile agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria la parte Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice, ne deriva che il riferimento all’importo superiore a 100.000 euro deve essere inteso come compreso tra 100.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, fissate in euro 135.000 e 209.000, rispettivamente per le autorita’ centrali e quelle sub-centrali (art. 35, comma 1, lettere b) e c), nei settori ordinari, e in euro 418.000 per i settori speciali (art. 35, comma 2, lettera b) ), ai quali trovano applicazione le disposizioni dei settori ordinari nei limiti di quanto previsto dall’art. 114 del Codice.
2.1.2. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, se la stazione appaltante si avvale della facolta’ di ridurre il numero di candidati, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta devono essere predeterminati nel bando. Tali criteri devono essere non solo di natura dimensionale ma riferiti, altresi’, alla maggior omogeneita’ del fatturato specifico e dei servizi di punta rispetto ai servizi di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice che si intendono affidare; in ogni caso deve essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o piu’ giovani professionisti – vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza – nei gruppi concorrenti. Il criterio del sorteggio pubblico si ritiene ammissibile solo in caso di parita’ di punteggi attribuiti con le precedenti categorie di criteri.
2.1.3. Quanto ai requisiti di partecipazione, si rinvia a quanto dettagliato al seguente par. 2.2, della presente parte IV, con riferimento agli incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Gli incarichi di importo superiore a centomila | |euro sono affidati solo con procedura aperta o | |ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 (art. | |157, comma 2, ultimo periodo). | +-------------------------------------------------+ |I requisiti di partecipazione sono gli stessi | |indicati per gli affidamenti di importo superiore| |alla soglia di rilevanza comunitaria. | +-------------------------------------------------+
2.2. Affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2.2.1 Riferimenti normativi.
Per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativi ai servizi di ingegneria nonche’ di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35, rilevano le seguenti disposizioni.
L’art. 157, comma 1, stabilisce che i suddetti servizi sono affidati secondo le modalita’ di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del Codice. Inoltre, la norma prevede che nel caso in cui il valore delle attivita’ di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente alla soglia di cui all’art. 35, l’affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e’ consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. La norma descrive un’eccezione e come tale dovra’ essere adeguatamente motivata sulla base di particolari ragioni oggettivamente impeditive dell’affidamento mediante gara di entrambi i servizi.
L’art. 83, ai commi 1, 4 e 5, stabilisce che i criteri di selezione riguardano esclusivamente: requisiti di idoneita’ professionale; la capacita’ economico e finanziaria; le capacita’ tecniche e professionali. Tra i requisiti dell’art. 83, comma 4, e’ previsto un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivita’ oggetto dell’appalto e che il medesimo non possa comunque superare il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture. Tuttavia, il secondo periodo dello stesso art. 83, comma 5, individua il fatturato annuo come un requisito a cui ricorrere solo a seguito di apposita motivazione.
L’Allegato XVII, parte I, lettera c) del Codice specifica, inoltre, che il fatturato (globale o specifico) minimo annuo puo’ essere richiesto al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili, in base alla data di costituzione o all’avvio delle attivita’ dell’operatore economico.
Rileva, altresi’, la disposizione di cui all’art. 86, comma 5, a tenore del quale: «Le capacita’ tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o piu’ mezzi di prova di cui all’Allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantita’ o dell’importanza e dell’uso dei lavori, delle forniture o dei servizi». Il citato allegato prevede, quale modalita’ di dimostrazione le seguenti: per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari, sono confermati i fatturati globale e specifico, per quanto riguarda la capacita’ tecnica, l’indicazione che si rinviene e’ nel senso di poter esigere l’elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni nonche’ dei tecnici o degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell’operatore economico.
2.2.2 Requisiti di partecipazione.
2.2.2.1. Il quadro normativo vigente non fornisce piu’ indicazioni in ordine ai requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici. Tuttavia, in base alle disposizioni sopra richiamate, genericamente riferite agli appalti di servizi e di forniture e’ possibile individuare – tenuto conto della specificita’ dei servizi di ingegneria e di architettura, proprio in ossequio ai principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalita’, (cfr. art. 83 del Codice che dall’art. 58 della Direttiva n. 2014/24/UE) – i seguenti requisiti:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita’ economico finanziaria di richiedere un «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, cosi’ come consentito dall’art. 83, comma 4, lettera c) del Codice e specificato dall’Allegato XVII, parte prima, lettera a);
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (societa’ di professionisti e societa’ di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa’ offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una
misura proporzionata alle unita’ stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unita’ minime di tecnici, in misura proporzionata alle unita’ stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
2.2.2.2. Le capacita’ tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014). Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli articoli 83 e 86 nonche’ dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonche’ dei requisiti di capacita’ tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai principi di proporzionalita’ e di concorrenza, in linea con il principio enucleato all’art. 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il «Miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione».
2.2.2.3. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilita’ effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunita’ di comprendere anche le citate attivita’, e’ rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura «che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche’ attivita’ tecnico-amministrative e studi di fattibilita’ economico-finanziaria ad esse connesse».
2.2.2.4. Il requisito dei servizi svolti non puo’ essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. «di punta», in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del «servizio di punta» e’ quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita’ complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori e’ necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessita’ di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unita’ minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessita’ di garantire la piu’ ampia partecipazione alla gara.
2.2.2.4. Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione e’ riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione all’Albo degli architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).
2.2.2.5. Nel caso di utilizzo della procedura ristretta, della procedura competitiva con negoziazione o del dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, se la stazione appaltante si avvale della facolta’ di cui all’art. 91 del codice, si rinvia a quanto precisato al par. 2.1 della presente parte IV.
2.2.3 Raggruppamenti e Consorzi stabili.
2.2.3.1. L’articolazione del concorrente in RTP potra’ essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti e’ stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara. I requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, della presente parte IV, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l’avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall’avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.
2.2.3.2. Il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lettera c), della presente parte IV, non e’ frazionabile.
2.2.3.3. La spendibilita’ come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota rispetto all’importo totale.
2.2.3.4. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1 lettera f) si ritiene opportuno, al fine di non determinare situazione di disparita’ di trattamento e per tutelare l’operativita’ delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle lettera da a) ad e) del par. 2.2.2, della presente parte IV, possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle societa’ consorziate.
============================================= | Box di sintesi | +===========================================+ |Gli affidamenti degli incarichi di importo | |pari o superiore alle soglie di cui | |all'art. 35, avvengono secondo le procedure| |previste per gli appalti di lavori, servizi| |e forniture, di cui alla Parte II, Titolo | |I, II, III e IV del Codice (art. 157, comma| |1). | +-------------------------------------------+ |I requisiti di capacita' | |economico-finanziaria e | |tecnico-organizzativa sono: il fatturato | |globale; l'avvenuto espletamento, negli | |ultimi dieci anni, di servizi analoghi, | |relativi a lavori appartenenti ad ognuna | |delle classi e categorie dei lavori cui si | |riferiscono i servizi da affidare; | |l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci | |anni di due servizi cc.dd. di punta; il | |numero medio annuo del personale tecnico | |utilizzato negli ultimi tre anni per gli | |operatori in forma societaria e il numero | |di unita' minime di tecnici per i | |professionisti singoli o associati. | +-------------------------------------------+ |In caso di Raggruppamenti o Consorzi | |stabili la distribuzione delle quote in | |ordine al possesso dei requisiti tra | |mandataria e mandanti e' stabilita | |direttamente dalle stazioni appaltanti nei | |documenti di gara. Tranne che per i servizi| |di punta i requisiti devono essere | |posseduti cumulativamente tra mandanti e | |mandataria. Quest'ultima deve possedere i | |requisiti necessari per la partecipazione | |in misura maggioritaria. | +-------------------------------------------+
V. Classi, categorie e tariffe professionali
1. Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attivita’ svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessita’ sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessita’ pari a 1,20, puo’ ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessita’, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessita’, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessita’ pari a 1,15). Tale criterio e’ confermato dall’art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che «gradi di complessita’ maggiore qualificano anche per opere di complessita’ inferiore all’interno della stessa categoria d’opera». Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie «edilizia», «strutture», «viabilita’», non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie («impianti», «idraulica», ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificita’; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessita’ nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949.
2. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della legge n. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare. In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla legge n. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della legge n. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessita’ delle opere da ritenersi da tempo superata.
3. Il criterio enunciato al punto 2. deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Ai fini della qualificazione le attivita' svolte | |per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi | |da affidare (non necessariamente di identica | |destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee| |a comprovare i requisiti quando il grado di | |complessita' sia almeno pari a quello dei servizi| |da affidare. | +-------------------------------------------------+ |In relazione alla comparazione, ai fini della | |dimostrazione dei requisiti, tra le attuali | |classificazioni e quelle della legge n. 143/1949,| |le stazioni appaltanti devono evitare | |interpretazioni eccessivamente formali. | +-------------------------------------------------+
VI. Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo
1. Elementi di valutazione
1.1. L’attuale quadro normativo non contiene piu’ alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualita’/prezzo per i servizi oggetto della presente linea guida. Al riguardo, l’Autorita’ ritiene che, alla luce della disposizione del nuovo Codice – secondo cui l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita’/prezzo, e’ valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi connessi all’oggetto dell’appalto, in cui rientrano anche l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualita’ del personale incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecuzione dell’appalto (art. 95, comma 6) – i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati nei seguenti:
a) professionalita’ e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita’ a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI e dal decreto ministeriale tariffe;
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita’ di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2015, come modificato dal decreto ministeriale 24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
1.2. Il criterio di cui alla lettera e) viene indicato in attuazione della disposizione di cui all’art. 95, comma 13 del Codice. Il punteggio attribuito dovra’ essere proporzionale al numero e all’importanza (da valutarsi nel singolo caso di specie) dei criteri in ordine ai quali viene superato il criterio minimo.
1.3. Al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere, in ogni caso, criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovativita’ delle offerte presentate.
1.4. A ciascun criterio di valutazione debbano essere attribuiti, nei documenti di gara, i fattori ponderali secondo un principio di proporzionalita’ e adeguatezza e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 95, comma 8, secondo cui: «I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi».
1.5. Al fine di garantire comunque regole comuni nella redazione dei bandi, e nell’ottica di garantire la qualita’ della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all’interno di parametri da terminarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Piu’ nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l’utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovra’ essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).
1.6. Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovra’ limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. E’ opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalita’ con cui accertare la capacita’ del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualita’ della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.
1.7. Il peso da attribuire a ciascun elemento dovra’ essere parametrato come segue:
a) per il criterio a): da 30 a 50;
b) per il criterio b): da 30 a 50;
c) per il criterio c): da 0 a 20;
d) per il criterio d): da 0 a 10;
e) per il criterio e): da 0 a 5.
La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.
In ogni caso, a presidio della qualita’ della prestazione dovra’ essere valutata l’opportunita’ di adottare, anche in relazione all’importo dell’affidamento e alla struttura del mercato di riferimento, le seguenti misure:
1) inserimento di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non potra’ accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica;
2) riparametrazione dei punteggi tecnici attribuiti a ciascun criterio, da prevedersi espressamente nel bando di gara, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualita’;
3) riduzione dei ribassi attraverso il ricorso a formule quali quelle bilineari.
1.8. Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu’ aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioe’, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione della professionalita’ o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e relativi sub-pesi (professionalita’ o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalita’ o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalita’ o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico).
1.9. I documenti di gara dovranno fornire specifiche indicazioni in ordine al numero e al formato delle schede per i tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita’ a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; al formato e al numero di cartelle della Relazione illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta e delle modalita’ con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.
2. Criteri motivazionali
2.1. La costruzione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalita’ o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o
caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di valutare quando un’offerta e’ migliore di un’altra. La documentazione a corredo dell’offerta ed i criteri motivazionali previsti nei documenti di gara devono, per entrambi i criteri a) e b), essere differenti a seconda che i servizi da affidare riguardino la sola prestazione di progettazione, la sola prestazione di direzione dei lavori o entrambe le prestazioni. I documenti di gara dovranno fissare, altresi’, i contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte.
2.2. Le stazioni appaltanti adottano i seguenti criteri motivazionali:
a) per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno piu’ adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per piu’ aspetti, il livello di specifica professionalita’, affidabilita’ e, quindi, di qualita’ del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art 3, lettera vvvv) del Codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;
b) per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sara’ considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonche’ i tempi complessivi che il concorrente impieghera’ per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualita’ nell’attuazione della prestazione.
2.3. Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalita’ o adeguatezza dell’offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacita’ professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.
2.4. Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sara’ considerata migliore quella relazione che illustrera’ in modo piu’ preciso, piu’ convincente e piu’ esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara. Nel caso in cui siano affidati tutti i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d’appalto;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
d) le modalita’ di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalita’ di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonche’ le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualita’ della prestazione fornita;
e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive
qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonche’ il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
2. di un documento contenente le modalita’ di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
2.5 Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sara’ considerata migliore quella relazione che illustrera’ in modo piu’ preciso, piu’ convincente e piu’ esaustivo:
a) le modalita’ di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attivita’ di controllo e sicurezza in cantiere;
b) le modalita’ di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualita’ delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.
2.6. In caso di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori, i criteri motivazionali devono essere costruiti tenendo conto di quanto sopra indicato per entrambe le prestazioni.
2.7. Le stazioni appaltanti pubblicano gli atti di gara, in adempimento alle disposizioni di cui all’art. 29.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |I criteri di valutazione dell'offerta | |economicamente piu' vantaggiosa secondo il | |miglior rapporto qualita'/prezzo possono essere i| |seguenti: 1) la professionalita' e | |l'adeguatezza dell'offerta desunta da un numero | |massimo di tre servizi qualificabili affini a | |quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto | |stabilito nel paragrafo VI e dal decreto tariffe;| | 2) le caratteristiche metodologiche | |dell'offerta; 3) il ribasso percentuale unico | |indicato nell'offerta economica; 4) la | |riduzione percentuale riferimento al tempo; 5) | |le prestazioni superiori ad alcuni o tutti i | |criteri ambientali minimi ovvero soluzioni | |progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale| |rinnovabile. | +-------------------------------------------------+ |Per garantire la qualita' della prestazione, i | |fattori ponderali, per ciascun criterio, devono | |mantenersi all'interno di parametri da terminarsi| |anche avendo riguardo al tipo di formula | |prescelta, non attribuendo un punteggio elevato | |al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo| |di formule che incentivino molto la competizione | |sui ribassi percentuali (es. interpolazione | |lineare) e viceversa. | +-------------------------------------------------+ |I criteri motivazioni di valutazione degli | |elementi qualitativi devono essere stabiliti nel | |bando, distinguendoli a seconda che si affidi la | |sola prestazione di progettazione, la sola | |prestazione di direzione dei lavori o entrambe le| |prestazioni. | +-------------------------------------------------+ |Per il criterio motivazionale inerente alla | |professionalita' e adeguatezza si tiene conto | |della migliore rispondenza, sul piano | |tecnologico, funzionale, di inserimento | |ambientale, agli obiettivi che persegue la | |stazione appaltante; per il criterio | |motivazionale inerente alle caratteristiche | |metodologiche si tiene conto della maggiore | |coerenza tra la concezione progettuale e la | |struttura tecnico-organizzativa prevista | |nell'offerta, anche in relazione ai tempi | |complessivi previsti. | +-------------------------------------------------+
VII. Verifica e validazione della progettazione
1. Contenuto e Soggetti
1.1. La verifica dei progetti continua ad avere un’importanza centrale in quanto ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso, «Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26». Tale centralita’ nel processo di progettazione e appalto delle opere pubbliche, consente di attribuire all’istituto quel ruolo fondamentale di strumento di prevenzione di errori e/o omissioni da cui conseguono maggiori costi e tempi di realizzazione. L’affermazione costituisce diretta attuazione del principio di centralita’ e qualita’ della progettazione espresso dalla legge n. 11/2016 contenente la delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.
1.2. Le stazioni appaltanti devono procedere all’affidamento di appalti di lavori sulla base di progetti esecutivi redatti e validati in conformita’ alla vigente normativa; a tal fine il RUP deve verificare, in contraddittorio con le parti, che il progetto esecutivo sia conforme alla normativa vigente.
1.3. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformita’ alla normativa vigente. Al fine di accertare l’unita’ progettuale, i soggetti di cui al comma 6 del medesimo art. 26, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformita’ del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilita’ (art. 26).
1.4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilita’ della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilita’ dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilita’ di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita’ e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesto.
1.5. La validazione del progetto posto a base di gara e’ un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
1.6. I soggetti che possono effettuare la verifica preventiva della progettazione sono (art. 26, comma 6):
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati in conformita’ alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’art. 46, comma 1 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualita’;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 e fino a un milione di euro, la verifica puo’ essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualita’ ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica e’ effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9.
1.7. La validazione del progetto posto a base di gara e’ l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche (art. 26, comma 8). La validazione e’ sottoscritta dal RUP e si basa sul rapporto conclusivo che il soggetto preposto alla verifica deve redigere e sulle eventuali controdeduzioni del progettista. In sede di validazione il responsabile del procedimento puo’ dissentire dalle conclusioni del verificatore, in tal caso l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere specifiche motivazioni. La validazione del progetto posto a base di gara e’ un elemento essenziale del bando o della lettera di invito per l’affidamento dei lavori.
1.8. Lo svolgimento dell’attivita’ di verifica e’ incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attivita’ di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma 7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP puo’ svolgere, pertanto, le funzioni di verifica preventiva del progetto, unicamente nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di progettista. Il quadro normativo impone, altresi’, di escludere che lo stesso possa svolgere funzioni di direttore lavori e di coordinatore della sicurezza laddove abbia svolto funzioni di verifica del progetto.
Soggetti abilitati a effettuare la verifica ai fini della validazione
omissis
1.9. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformita’, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che e’ impegnato nella
progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprieta’, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; ne’ lui ne’ il suo personale devono impegnarsi in attivita’ che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrita’;
b) l’organismo di ispezione di tipo B puo’ svolgere servizi unicamente a favore dell’organizzazione di cui fa parte (ovvero della stazione appaltante); deve essere stabilita una chiara separazione delle responsabilita’ del personale
di ispezione dalle responsabilita’ del personale impiegato nelle altre funzioni; ne’ lui ne’ il suo personale devono impegnarsi in attivita’ che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrita’;
c) l’organismo di ispezione di tipo C e’ una struttura che puo’ essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attivita’ di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilita’ e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attivita’; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |Le stazioni appaltanti devono procedere | |all'affidamento di appalti di lavori sulla base | |di progetti esecutivi redatti e validati in | |conformita' alla vigente normativa; a tal fine il| |RUP deve verificare, in contraddittorio con le | |parti, che il progetto esecutivo sia conforme | |alla normativa vigente. Al fine di accertare | |l'unita' progettuale, i soggetti di cui al comma | |6 del medesimo art. 26, prima dell'approvazione e| |in contraddittorio con il progettista, verificano| |la conformita' del progetto esecutivo o | |definitivo rispettivamente, al progetto | |definitivo o allo progetto di fattibilita' (art. | |26). | +-------------------------------------------------+ |La validazione (atto formale che riporta gli | |esiti delle verifiche) del progetto posto a base | |di gara e' un elemento essenziale del bando o | |della lettera di invito per l'affidamento dei | |lavori. | +-------------------------------------------------+ |Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e' | |incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo| |progetto, dell'attivita' di progettazione, del | |coordinamento della sicurezza della stessa, della| |direzione lavori e del collaudo (art. 24, comma | |7). Sotto la soglia del milione di euro, il RUP | |puo' svolgere, pertanto, le funzioni di verifica | |preventiva del progetto, unicamente nei casi in | |cui non abbia svolto le funzioni di progettista. | +-------------------------------------------------+
2. Affidamento esterno e procedure
2.1. Qualora l’attivita’ di verifica preventiva sia affidata all’esterno, l’affidamento avviene in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati gia’ all’interno, mediante selezione del soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di progettazione appaltati.
2.2. Alle procedure di affidamento si applicano le regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Ne consegue che per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro, l’unico criterio utilizzabile e’ quello dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa secondo il rapporto qualita’ prezzo, come previsto dall’art. 95, comma 3, lettera b).
2.3. In ordine ai requisiti per l’accesso alla gara i bandi potranno prevedere almeno i seguenti requisiti:
a) fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Puo’ anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un «livello adeguato di copertura assicurativa» contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell’opera, cosi’ come ammesso per i servizi di progettazione;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal decreto ministeriale 17 giugno 2016.
2.4. I bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare un’attenta valutazione delle implicazioni tecnico-temporali ed economiche connesse con le attivita’ di verifica del progetto posto a base di gara. Si tratta di garantire la possibilita’ di accedere al documento relativo al livello inferiore a quello della progettazione per cui si chiede la verifica (il progetto di fattibilita’ tecnica e economica per il progetto definitivo; il progetto definitivo per il progetto esecutivo), nonche’ all’elenco degli elaborati per il livello da verificare.
=================================================== | Box di sintesi | +=================================================+ |L'affidamento all'esterno della verifica | |preventiva avviene in modo unitario per tutti i | |livelli di progettazione, non verificati gia' | |all'interno, mediante selezione del soggetto | |verificatore con un'unica gara per tutti i | |livelli e tutti gli ambiti (architettonico, | |ambientale, strutturale, impiantistico, ecc.) di | |progettazione appaltati. Alle procedure di | |affidamento si applicano le regole previste per | |l'affidamento dei servizi di ingegneria e | |architettura. | +-------------------------------------------------+ |I requisiti di accesso alla gara sono individuati| |almeno in: fatturato globale, adeguatamente | |motivato, per servizi di verifica, realizzato | |negli ultimi cinque anni o, in alternativa, | |«livello adeguato di copertura assicurativa» | |contro i rischi professionali; avvenuto | |svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno | |due appalti di servizi di verifica di progetti, o| |di progettazione e direzione lavori, relativi a | |lavori di importo ciascuno almeno pari al | |cinquanta per cento di quello oggetto | |dell'appalto da affidare e di natura analoga allo| |stesso. | +-------------------------------------------------+ |I bandi di gara devono contenere tutta la | |documentazione necessaria per permettere ai | |concorrenti di effettuare un'attenta valutazione | |delle implicazioni tecnico-temporali ed | |economiche connesse con le attivita' di verifica | |del progetto posto a base di gara. | +-------------------------------------------------+
Approvata dal Consiglio nella seduta del 14 settembre 2016.
Roma, 14 settembre 2016
Il Presidente: Cantone
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Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2016.
Il Segretario: Esposito