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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Appalti
| Organo emanante: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Data: 23 Febbraio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 245 | Supplemento:
Data pubblicazione: 19 Ottobre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva» (DURC). (GU n.245 del 19-10-2016)

   
 Decreto 23 febbraio 2016

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Modifica del decreto 30 gennaio 2015 relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva» (DURC).

(GU n.245 del 19-10-2016)

 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e
 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 Visto l’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento unico di regolarita’ contributiva»;
Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4;
Visto l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4;
Visto l’art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l’art. 6, comma 11-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l’art. 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell’interno 29 agosto 2012; l’art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonche’ l’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalita’ di rilascio del Documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 2015, relativo a «Semplificazione in materia di documento unico di regolarita’ contributiva (DURC)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015;
Ritenuta l’opportunita’ di modificare l’art. 2 del citato decreto al fine di estendere la verifica nei confronti delle Casse edili alle imprese che applicano il relativo contratto collettivo;
Ritenuta altresi’ l’opportunita’ di modificare l’art. 5 nella parte in cui e’ previsto che, in caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all’art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’impresa si considera regolare, con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio e alla data della dichiarazione di apertura della procedura, a condizione che i crediti risultino essere stati insinuati;

 Decreta:


 Art. 1
 Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015

 1. Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all’art. 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l’attivita’ edilizia,», sono aggiunte le seguenti: «nonche’, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente piu’ rappresentative,»;
 b) all’art. 5:

1) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
 «2. In caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.»;

2) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
 «3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’art. 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e all’art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.».

Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 23 febbraio 2016

 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Poletti

Il Ministro dell’economia e delle finanze
 Padoan

 Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
 Madia

 Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e Min. lavoro n. 3837
   
 
 

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