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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Diritto urbanistico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 22 Luglio 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 251 | Supplemento:
Data pubblicazione: 26 Ottobre 2016 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato: SCARICA ALLEGATO
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire. (GU n.251 del 26-10-2016)

   
Decreto 22 luglio 2016


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire.

(GU n.251 del 26-10-2016)

 

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e ss.mm.ii., concernente l’istituzione del Ministero dell’ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione»;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 38 del 22 febbraio 2016, registrato alla Corte dei conti registro n. 1, foglio n. 653, in data 21 marzo 2016, con il quale e’ stata emanata la direttiva generale per l’azione amministrativa per l’anno 2016, con cui sono state individuate le priorita’ politiche cui collegare l’impostazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, nonche’ per il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto l’art. 52 della suddetta legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico» che al comma 1 ha previsto di aggiungere dopo l’art. 72 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. l’art. 72-bis, recante «Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico»;
Visto il comma 1 del citato art. 72-bis che prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e’ istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ del permesso di costruire;
Visto il comma 5 del medesimo art. 72-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione;
Visto il comma 4 dell’art. 72-bis che, tra l’altro, prevede che sono ammessi a finanziamento gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorita’ per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali;
Considerata pertanto la necessita’ di rendere trasparente l’azione dell’amministrazione relativa all’elaborazione dell’elenco per la successiva adozione da parte delle Conferenza predetta;
Considerata altresi’ l’esigenza di disporre di idonei elementi conoscitivi per l’individuazione delle priorita’ di intervento, anche al fine di garantire l’efficacia dei finanziamenti rispetto alle risorse disponibili;
Sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali che si e’ espressa nella seduta del 22 giugno 2016;

 Decreta:

 Art. 1
 1. Ai sensi dell’art. 72-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e’ approvato il documento allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, recante «Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire».


 Art. 2

 1. Per quanto non espressamente previsto dall’allegato al presente decreto si applicano le disposizioni dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di controllo.

 Roma, 22 luglio 2016
Il Ministro: Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2832

 Allegato
«Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire» (art. 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006)

1. Premesse e finalita’.
 Il presente documento definisce, ai sensi dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Modelli e linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l’accesso ai finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire».
 Il presente documento ha la finalita’ di rendere trasparente e chiara l’azione dell’amministrazione relativa all’elaborazione dell’elenco degli interventi di rimozione o di demolizione ammessi a finanziamento, per la successiva adozione da parte delle Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.
 Nel presente documento vengono altresi’ definiti i criteri per l’individuazione delle priorita’ di intervento, anche al fine di garantire l’efficacia dei finanziamenti concessi rispetto alle risorse disponibili.

 

2. Ambito soggettivo.
 Ai sensi dell’art. 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono presentare la domanda di concessione per accedere al finanziamento previsto al comma 1 del medesimo articolo i Comuni nel cui territorio ricadono l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale difformita’ dal permesso di costruire, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico.

 

3. Ambito oggettivo.
 Il finanziamento ha ad oggetto i costi degli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformita’ dal permesso di costruire, in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, comprensivi delle spese tecniche ed amministrative connesse, per i quali sia presente un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
 Ciascun intervento inserito nel sistema potra’ essere costituito da piu’ lotti funzionali che fanno capo ad unico CUP.
 Nelle spese tecniche connesse agli interventi di cui sopra si intendono compresi i costi relativi:

al conferimento alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, dei rifiuti misti dell’attivita’ di demolizione classificabili non inquinanti, qualora non sia possibile la messa in riserva e il loro recupero;

alla raccolta e imballo nonche’ trasporto e smaltimento in discarica di rifiuti speciali pericolosi con il rilascio di relativo certificato di smaltimento;

agli interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea di vegetazione autoctona riproponendo artificialmente cenosi non molto evolute ma in grado di raggiungere autonomamente sia una complessita’ strutturale, tipica delle cenosi naturali, sia una maggiore diversita’ biologica, fatte salve le disposizioni in materia previste dalla legislazione vigente.

 

4. Modalita’ di presentazione delle domande di concessione del finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione.
 Le domande di concessione del finanziamento degli interventi come sopra definiti devono essere caricate in un apposito sistema on line, predisposto e gestito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, a cura dei comuni. A tal fine i comuni dovranno richiedere la relativa password di accesso tramite pec inviata alla medesima Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, al seguente indirizzo di posta certificata: DGSTA@pec.minambiente.it.
 L’Associazione nazionale comuni italiani – ANCI – potra’ richiedere con le medesime modalita’ la password per la visualizzazione delle istanze di finanziamento presentate ed i relativi elenchi.
 Ogni domanda di concessione del finanziamento caricata sul sistema deve essere corredata da:

a) una relazione contenente:

 il progetto delle attivita’ di rimozione o di demolizione;

 l’elenco dettagliato dei relativi costi;

 l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti;

b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, nella quale si attesta:

 la natura definitiva del provvedimento di rimozione o di demolizione;

 l’inottemperanza a tale provvedimento da parte dei destinatari del medesimo;

 il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di indebitamento e, per i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti, l’avvenuta presentazione della certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita’ interno 2015 degli enti locali secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 18628 del 4 marzo 2016;

 l’eventuale collocazione dell’opera in zona demaniale ovvero entro le zone di divieto di cui all’art. 96 del regio decreto 15 luglio 1904, n. 523, salvo le deroghe dallo stesso espressamente previste;

 l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree a pericolosita’ idraulica elevata perimetrate dai Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE e/o l’eventuale collocazione dell’opera nelle aree di pertinenza o di rispetto fluviale individuate dai Piani di bacino o dalla normativa regionale di attuazione dei Piani di bacino a livello urbanistico.
 Nella domanda di concessione deve essere, altresi’, riportato l’impegno del legale rappresentante del Comune a concludere le attivita’ entro 120 gg. dalla data di erogazione del finanziamento.
 Il sistema non consentira’ di proseguire nell’ulteriore attivita’ di caricamento dei dati e delle informazioni richieste in mancanza dell’inserimento anche di uno solo degli atti elencati ai punti a) e b).
 Per ogni intervento di cui si chiede il finanziamento andra’, pertanto, compilato il «Modello scheda proposta di intervento» che si sostanzia in una attivita’ preistruttoria condotta dallo stesso Comune richiedente che, al termine dell’inserimento, dovra’ «validare» la scheda medesima certificando, in tal modo, la validita’ dei dati inseriti, al fine di consentirne la presa in carico da parte del sistema.
 La mancata compilazione anche di uno solo dei campi riportati nella scheda non consentira’ di effettuare la validazione.
 La mancanza del parere positivo dell’Autorita’ di distretto/bacino non consentira’ di proseguire gli accertamenti istruttori ed il relativo parere negativo dovra’ essere motivato.

 

5. Criteri di priorita’ per l’elaborazione degli elenchi delle istanze prese in carico dal sistema.
 Le istanze prese in carico dal sistema verranno riportate in appositi elenchi, uno per regione, secondo un ordine di priorita’ elaborato sulla base dei criteri di cui alla tabella sotto riportata.

Omissis

6. Verifiche istruttorie ed erogazione del finanziamento.
 Sugli interventi inseriti negli elenchi regionali di cui al paragrafo 5, elaborati dal sistema sino a concorrenza delle somme disponibili con riferimento a ciascun territorio regionale, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichera’, sulla base della mosaicatura ISPRA dei Piani di bacino, stralcio assetto idrogeologico (PAI) e delle mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) i livelli di criticita’ idrogeologica dichiarati e, qualora lo ritenga necessario, potra’ richiedere alle competenti Autorita’ di distretto/bacino ulteriori elementi comprovanti l’esposizione a rischio idrogeologico, in particolare per le opere o immobili non ricadenti in tali aree.
 Il Ministero dell’ambiente verifichera’ inoltre la ricorrenza delle dichiarazioni richieste nelle attestazioni dei rappresentanti legali dei comuni di cui al paragrafo 4.
 La mancanza delle attestazioni richieste ai sensi del paragrafo 4, l’assenza di criticita’ idrogeologica o della riduzione delle persone a rischio nell’area interessata, cosi’ come la presenza del parere negativo dell’Autorita’ di distretto/bacino, comporta l’esclusione dell’istanza esaminata dall’elenco elaborato sino a concorrenza delle somme disponibili con riferimento a ciascun territorio regionale e l’inserimento nell’elenco dell’istanza immediatamente successiva che presenti gli elementi richiesti.
 Al termine delle verifiche istruttorie di cui al presente paragrafo, gli elenchi definitivi contenenti i soli interventi da finanziare verranno sottoposti alla Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali affinche’ vengano da questa adottati.
 Il riparto delle somme disponibili su base regionale viene effettuato in base ai seguenti criteri di riparto che verranno adottati in sede di Conferenza Stato-citta’: popolazione residente, superficie, indicatori di rischio idrogeologico. Le somme relative ai territori regionali non interessati da richieste di concessione del finanziamento, verranno ripartite con i medesimi coefficienti fra gli altri territori regionali.
 I finanziamenti verranno concessi con successivo decreto del direttore generale della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a favore dei comuni i cui interventi risultano inseriti nella graduatoria adottata.

 

7. Restituzioni.
 Ai sensi del comma 3 dell’art. 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006, ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti entro 30 giorni dalla riscossione delle spese, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono tenuti a riversarle nel capitolo 2592, pg. 29 di entrata del bilancio dello Stato e a caricare la relativa quietanza nel sistema informativo dedicato.
 Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le somme di cui al comma 1 sono integralmente riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 Ai sensi del comma 7 del medesimo art. 72-bis, nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione finanziati, le somme assegnate a titolo di finanziamento per gli stessi devono essere restituite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalita’ di cui al comma 1 entro 120 giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi.
 

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