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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero: 245
Argomento: Legislazione | Categoria: Via Vas Aia
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 25 Ottobre 2016
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 1 | Supplemento:
Data pubblicazione: 2 Gennaio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante modalita’ di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n.1 del 2-1-2017)

   
Decreto 25 ottobre 2016, n. 245

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Regolamento recante modalita’ di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(GU n.1 del 2-1-2017)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la parte seconda, titolo II, «Valutazione ambientale strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione di impatto ambientale», nonche’ l’art. 33, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze (…) sono definite, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorita’ competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l’art. 216 che, al comma 27, prevede che «Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gia’ prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformita’ alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007, che disciplina l’organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;
Considerato che l’art. 2, commi 615 e 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2008, non si da’ luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all’entrate del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e che negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministero competente, nel rispetto delle finalita’ stabilite dalle stesse disposizioni legislative;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 7071 del 21 marzo 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della economia e delle finanze con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016 e del 21 aprile 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. 10418 del 11 maggio 2016;

 Adotta

il seguente regolamento:

 Art. 1
 Oggetto

 1. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorita’ statale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attivita’ istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) e di valutazione ambientale strategica (di seguito VAS).

 Art. 2
 Oneri economici per le procedure di VIA

 1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue:
 a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 b) 0,25 per mille del valore dell’opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell’importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilita’ a VIA, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 Art. 3
Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica

 1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono determinati come segue:
 a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;
 c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica
di assoggettabilita’ a VAS, ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 Art. 4
Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti

 1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti gia’ emanati sono stabiliti nella misura:
 a) del 25% di quanto gia’ versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;
 b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.

 Art. 5
 Modalita’ di versamento

 1. Le modalita’ di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall’emanazione del presente regolamento.
2. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 1, le ricevute in originale dell’avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all’istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della societa’ proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell’ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 2004, nonche’ sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 Art. 6
 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

 1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.
2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:
 a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 c) 0,25 per mille del valore dell’opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 d) l’importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualita’ previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovra’ essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualita’ previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino gia’ parzialmente effettuate, l’importo e’ dovuto in proporzione solo per le restanti annualita’, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attivita’ di verifica;
 e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA gia’ emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto gia’ versato a titolo di 0,5 per mille.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti

Il Ministro dello sviluppo economico
Calenda

Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4608
   
 
 

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