Argomento: Legislazione | Categoria: Inquinamento atmosferico
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 26 Gennaio 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 33 | Supplemento:
Data pubblicazione: 9 Febbraio 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualita’ dell’aria ambiente. (GU n.33 del 9-2-2017)
Decreto 26 gennaio 2017
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualita’ dell’aria ambiente.
(GU n.33 del 9-2-2017)
IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa», come modificato dal decreto legislativo 24 dicembre 2012, n. 250, che ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualita’ dell’aria ambiente attraverso il recepimento della direttiva 2008/50/CE e la sostituzione delle disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE;
Visto l’art. 22, comma 7, del decreto legislativo n. 155 del 2010 secondo cui gli allegati di tale decreto sono modificati con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della salute, in caso di attuazione di direttive comunitarie che modificano modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati;
Visto l’art. 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui le norme dell’Unione europea non autonomamente applicabili che modificano modalita’ esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia’ recepite nell’ordinamento nazionale sono attuate con decreto del Ministro competente per materia che ne da’ tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei;
Vista la direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica alcuni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati ed all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualita’ dell’aria ambiente;
Considerato che l’attuazione della direttiva 2015/1480 richiede la modifica e l’integrazione degli allegati I, III, VI e IX del decreto legislativo n. 155/2010;
Acquisito il concerto del Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1
Modifiche e integrazioni all’allegato I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
1. All’allegato I del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel paragrafo 1 e’ inserita, in calce alla tabella 2, la seguente nota «2) La distribuzione nel corso dell’anno deve garantire che le misurazioni siano rappresentative delle diverse condizioni climatiche e delle attivita’ antropiche presenti sul territorio»;
b) nel paragrafo 1, punto 2, le parole «”Guida all’espressione dell’incertezza di misura” (UNI CEI ENV 13005-2000),» sono sostituite dalle seguenti «”Guida ISO/IEC 98-3:2008 Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement”»;
c) nel paragrafo 1, punto 11, il periodo «delle concentrazioni del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici» e’ sostituito dal seguente «delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mercurio gassoso totale, benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici»;
d) nel paragrafo 1, punto 11, l’ultimo periodo e’ soppresso;
e) nel paragrafo 1, sono inseriti, dopo il punto 11, i seguenti punti:
«11-bis. In alternativa alla durata prevista dal punto 11, il campionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10, ai fini della misurazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio nichel e piombo nel PM10, puo’ essere settimanale se si dimostra che cio’ non pregiudica i requisiti della raccolta dei dati. Un campionamento settimanale e’ possibile, tra l’altro, quando esistono elementi per prevedere che concentrazioni dei metalli siano particolarmente basse.
11-ter. Le misurazioni delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel e piombo possono avvenire anche sulla base di un sottocampionamento dei filtri degli strumenti di misura del particolato PM10 purche’ si dimostri, attraverso uno studio statistico relativo all’omogeneita’ dei sottocampioni prelevati da filtri della tipologia di quello utilizzato, che il sottocampione analizzato e’ rappresentativo delle sostanze contenute nell’intero filtro e che la variazione
dell’incertezza dovuta al sottocampionamento non pregiudica il rispetto degli obiettivi di qualita’ previsti dal presente allegato.»;
f) nel paragrafo 1, punto 12, le parole «al punto 11» sono sostituite dalle seguenti «ai punti 11 e 11-ter»;
g) il paragrafo 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Qualita’ della valutazione in materia di aria ambiente
1. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di qualita’ del presente allegato e l’accuratezza delle misurazioni:
a) le misurazioni della qualita’ dell’aria effettuate ai sensi del presente decreto devono essere riferibili in conformita’ alle prescrizioni della norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell’art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura;
b) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare procedure di garanzia di qualita’ per le reti di misura, per le stazioni di misurazione e per il rilevamento, in cui si prevedano anche le attivita’ di manutenzione periodica volte a garantire la costante accuratezza degli strumenti di misura;
c) i gestori delle stazioni di misurazione devono predisporre e applicare apposite procedure di garanzia di qualita’ per la comunicazione dei dati rilevati;
d) i gestori delle stazioni di misurazione devono attivamente partecipare ai programmi di intercalibrazione di cui alla lettera e);
e) i gestori delle stazioni di misurazione devono applicare le correzioni operative prescritte dal laboratorio nazionale di riferimento in base ai programmi della lettera c-bis); in tal caso, i gestori devono dimostrare tale adempimento nella partecipazione al programma successivo a quello in cui la correzione e’ stata prescritta, previo invio di una relazione illustrativa al laboratorio nazionale di riferimento;
f) devono essere effettuate le attivita’ di controllo volte ad accertare il rispetto delle procedure di garanzia di qualita’;
g) gli enti a cui sono attribuite funzioni di laboratori nazionali di riferimento ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9:
organizzano con adeguata periodicita’, nonche’ coordinano sul territorio nazionale, i programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari di cui all’art. 17, comma 4, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea;
al fine di assicurare un idoneo utilizzo dei metodi di riferimento applicati dagli strumenti di misura sul territorio, prescrivono, sulla base dei programmi di interconfronto di cui all’art. 17, comma 4, le necessarie correzioni operative ai gestori delle stazioni di misurazione;
al fine di assicurare l’idoneita’ delle dimostrazioni di equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento, applicati dagli strumenti di misura, coordinano le attivita’ di verifica relative al mantenimento del rispetto degli obiettivi di qualita’ nel tempo, nell’ambito dei programmi di intercalibrazione di cui all’art. 17, comma 4;
partecipano, almeno ogni tre anni, ai programmi di intercalibrazione a livello comunitario di cui all’art. 17 comma 7, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; se tale partecipazione non produce risultati soddisfacenti i laboratori nazionali devono dimostrare, nella successiva partecipazione a tali attivita’, di avere adottato idonee misure correttive ed inviare una relazione illustrativa di tali misure al Centro comune di ricerca della Commissione europea;
assicurano il proprio supporto ai lavori della Rete europea dei Laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione europea;
assicurano l’istruttoria necessaria al riesame del sistema generale delle procedure di garanzia di qualita’, da effettuare almeno ogni quattro anni mediante i provvedimenti previsti dall’art. 17, comma 1. I gestori delle stazioni di misurazione adeguano le proprie procedure entro un anno da tale riesame.
h) i soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di laboratori nazionali di riferimento sono accreditati in conformita’ alla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata ai sensi dell’art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE) sui laboratori di prova e di taratura, nella versione piu’ aggiornata al momento dell’accreditamento, in relazione al pertinente metodo di riferimento. In relazione a ciascuna sostanza inquinante le cui concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore e’ assicurata, sul territorio nazionale, la presenza di uno o piu’ laboratori nazionali di riferimento in tal modo accreditati.».
Art. 2
Modifiche e integrazioni all’allegato III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
1. All’allegato III del decreto legislativo n. 155 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel paragrafo 4, punto 1.1, dopo le parole «per un angolo di almeno 270°», sono inserite le seguenti «(o 180° per punti di campionamento finalizzati a valutare i livelli in prossimita’ degli edifici)»;
b) nel paragrafo 4, punto 1.2, dopo le parole «tra 1,5 m», sono inserite le seguenti «(fascia di respirazione)»; nello stesso punto 1.2 le parole «, fino al limite di 8 m,» e le parole «in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m,» sono soppresse;
c) nel paragrafo 4, punto 1.5, dopo le parole «le fermate degli autobus.», e’ inserito il seguente periodo «Per grande incrocio si intende un incrocio che interrompe il flusso del traffico e da cui derivano emissioni che, a causa delle manovre di arresto e ripartenza dei veicoli, risultano piu’ rilevanti, per entita’ e per andamento, rispetto alle altre tipologie di strada.»;
d) nel paragrafo 4 e’ inserito il seguente punto 3: «3. Le deroghe ai criteri del presente paragrafo devono essere specificamente documentate nei modi previsti dal paragrafo 5»;
e) il paragrafo 5 e’ sostituito dal seguente:
«5. Documentazione e riesame della scelta del sito
1. Le regioni e le province autonome documentano in modo dettagliato, per tutte le zone e gli agglomerati, le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento, conservando le informazioni utilizzate per progettare la rete di misura e per individuare e ubicare i siti fissi di campionamento. Tale documentazione include fotografie dell’area circostante tali siti, corredate di mappe dettagliate.
2. La documentazione prevista dal punto 1 deve essere aggiornata in caso di specifiche necessita’ e riesaminata almeno ogni cinque anni, al fine di assicurare che i criteri utilizzati per progettare la rete di misura e per individuare ed ubicare i siti mantengano la propria validita’ e la propria efficacia nel tempo.
3. In caso di utilizzo di tecniche di valutazione per integrare le misurazioni in siti fissi ai sensi dell’art. 7, comma 2 , la documentazione prevista dal comma 1 deve contenere informazioni in merito a tali tecniche ed al rispetto dei requisiti previsti da tale articolo.
4. Se la Commissione europea ne domanda l’acquisizione, la documentazione prevista dal punto 1 e’ tempestivamente inviata dalle regioni e province autonome, su richiesta, al Ministero dell’ambiente che la invia alla Commissione entro 3 mesi dalla domanda stessa.».
Art. 3
Sostituzione dell’allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
1. L’allegato VI del decreto legislativo n. 155 del 2010 e’ sostituito dall’allegato del presente decreto.
Art. 4
Modifiche e integrazioni all’allegato IX del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
1. All’allegato IX del decreto legislativo n. 155 del 2010, nel paragrafo 1, la nota 1 della tabella e’ sostituita dalla seguente: «(1) Deve essere prevista almeno una stazione di misurazione nei siti dove risulta probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono piu’ elevate».
Art. 5
Disposizioni finali
1. Nel decreto del Ministro dell’ambiente 5 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 5 giugno 2015:
a) l’art. 1, comma 1, lettera a), e’ sostituito dal seguente:
«a) in allegato I, il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e delle specie ioniche nel PM10, fatto salvo quanto previsto nell’allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010.»;
b) e’ inserito il seguente comma 1-bis:
«1-bis. Per le stazioni di misurazione previste dal comma 1 i metodi per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5 sono stabiliti nell’allegato VI del decreto legislativo n. 155/2010».
Roma, 26 gennaio 2017
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Galletti
Il Ministro della salute
Lorenzin
Allegato
«Allegato VI
METODI DI RIFERIMENTO
A. METODI DI RIFERIMENTO.
1. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di zolfo.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14212: 2012 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di zolfo mediante fluorescenza ultravioletta”.
2. Metodo di riferimento per la misurazione del biossido di azoto e degli ossidi di azoto.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14211: 2012 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di diossido di azoto e monossido di azoto mediante chemiluminescenza”.
3. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzene.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14662 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzene”, 14662:2005, parti 1 e 2, e 14662:2015, parte 3.
4. Metodo di riferimento per la misurazione del monossido di carbonio.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14626:2012 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di monossido di carbonio mediante spettroscopia a raggi infrarossi non dispersiva”.
5. Metodo di riferimento per la misurazione dell’ozono.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14625:2012 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di ozono mediante fotometria ultravioletta”.
6. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del PM10 o del PM2,5.
Il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5”.
7. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione delle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del PM10 e del PM2.5.
Il metodo di campionamento e di misurazione delle concentrazioni di massa totale ai fini della speciazione chimica del PM10 e del PM2,5 e’ descritto nella norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5”,
Il metodo per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico nel PM2,5 e’ descritto nella pr EN 16909:2015;
Il metodo per la misurazione delle specie ioniche nel PM2,5 e’ descritto nella pr EN 16913:2015;
Per la misurazione del carbonio elementare e del carbonio organico e per la misurazione delle specie ioniche nel PM10, si applicano, rispettivamente, il metodo descritto nella pr EN 16909:2015 e il metodo descritto nella pr EN 16913:2015, come adeguati da apposite determinazioni adottate dal gestore della rete sulla base di una verifica della compatibilita’ con il PM10 oppure, in assenza di tali determinazioni, il metodo descritto nell’allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente 5 maggio 2015.
8. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del piombo.
Il metodo di riferimento per il campionamento e’ descritto nella norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14902:2005 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”.
9. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dell’arsenico, del cadmio e del nichel nell’aria ambiente.
Il metodo di riferimento per il campionamento e’ descritto nella norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento del materiale particolato PM10. Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 14902:2005 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la misurazione di Pb, Cd, As e Ni nella frazione PM10 del particolato in sospensione”.
10. Metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del benzo(a)pirene nell’aria ambiente. e degli altri idrocarburi policiclici aromatici.
Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici e’ descritto nella norma UNI EN 12341:2014 “Aria ambiente. Metodo gravimetrico di riferimento per la determinazione della concentrazione in massa di particolato sospeso PM10 o PM2,5” relativamente al campionamento del materiale particolato PM10.
Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene e’ descritto nella norma UNI EN 15549:2008 “Qualita’ dell’aria. Metodo normalizzato per la misurazione della concentrazione di benzo(a)pirene in aria ambiente”. Il metodo di riferimento per la misurazione degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), e’ descritto nell’allegato II del decreto del Ministro dell’ambiente 5 maggio 2015.
11. Metodo di riferimento per la determinazione del mercurio nell’aria ambiente.
Il metodo di riferimento per la determinazione e’ descritto nella norma UNI EN 15852:2010 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di mercurio gassoso totale”.
12. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione di arsenico, cadmio e nichel.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 15841:2010 “Qualita’ dell’aria ambiente – Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico, cadmio, piombo e nichel nelle deposizioni atmosferiche”.
13. Metodo di riferimento per la determinazione dei tassi di deposizione del mercurio.
Il metodo di riferimento per la determinazione e’ descritto nella norma UNI EN 15853:2010 “Qualita’ dell’aria ambiente. Metodo normalizzato per la determinazione di deposizione di mercurio”.
13-bis. Metodo di riferimento per la misurazione dei tassi di deposizione degli IPA.
Il metodo di riferimento per la misurazione e’ descritto nella norma UNI EN 15980:2011 “Qualita’ dell’aria – Determinazione della deposizione di massa di benzo [a] antracene, benzo [b] fluorantene, benzo [j] fluorantene, benzo [k] fluorantene, benzo [a] pirene, dibenz [a, h] antracene e indeno pirene [1,2,3-cd]”.
14. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall’adozione delle relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.
B. METODI EQUIVALENTI.
1. E’ ammesso l’utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento purche’ gli strumenti che li applicano siano sottoposti, con esito favorevole, alle procedure previste dal paragrafo C finalizzate a dimostrare l’equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento, secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati nelle “Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods” pubblicate dalla Commissione europea e nei successivi atti che modificano o sostituiscono tali linee guida e secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati, per i metodi di misura automatici del materiale particolato PM10 e PM2.5, nella specifica tecnica CEN/TS 16450/2013 “Aria ambiente: Sistemi di misura automatici per la misura delle concentrazioni automatiche del materiale particolato PM10 o PM2,5”. Nell’ambito delle procedure previste dal paragrafo C, sono individuati, secondo tali linee guida e specifica tecnica, anche i casi in cui un metodo applicato da uno strumento presenta un rapporto costante con il metodo di riferimento ed e’ possibile applicare un fattore di correzione per rettificare i risultati del metodo in modo da renderli equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento.
2. Il Ministero dell’ambiente invia alla Commissione europea la documentazione relativa alle procedure espletate ai sensi del punto 1 in tutti i casi in cui la Commissione richieda la presentazione di un rapporto per verificare l’accettabilita’ delle dimostrazioni di equivalenza.
C. DIMOSTRAZIONE DELLA IDONEITA’ DEGLI STRUMENTI E RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DATI.
1. Gli strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria da utilizzare ai fini del presente decreto devono essere idonei all’applicazione dei metodi di riferimento o dei metodi equivalenti.
2. Ai fini previsti dal punto 1 deve essere dimostrato, attraverso le procedure previste dal punto 4, che gli strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria soddisfano i requisiti prestazionali stabiliti dai metodi di riferimento.
3. In caso di strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria che applicano metodi diversi da quelli di riferimento, le procedure previste dal punto 4 sono finalizzate a dimostrare l’equivalenza del metodo applicato rispetto al metodo di riferimento secondo principi, metodologie e procedure di prova individuati nel paragrafo B.
4. La dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 e’ fornita nell’ambito delle procedure di approvazione disciplinate dall’art. 17, comma 5. Il decreto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera b), disciplina anche il caso di approvazione previa acquisizione dei rapporti di prova rilasciati in altri Paesi dell’Unione europea, nel rispetto delle condizioni richieste dal punto 5.
5. Ai fini della dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1, i soggetti responsabili delle procedure previste dal punto 4 accettano anche i rapporti delle prove rilasciati per l’approvazione dello strumento in altri Paesi dell’Unione europea, condotte da laboratori accreditati secondo le procedure stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 (o successiva norma armonizzata su laboratori di prova e di taratura ai sensi dell’art. 2, comma 9, del regolamento 765/2008/CE), nella versione piu’ aggiornata al momento dell’accreditamento, in relazione al pertinente metodo. Le procedure previste dal punto 4 assicurano la dimostrazione che gli strumenti di campionamento e misura della qualita’ dell’aria soddisfano quanto previsto dal punto 1 nelle condizioni ambientali e sito-specifiche del previsto utilizzo, anche se tali condizioni sono in tutto o in parte diverse da quelle in cui sono state effettuate le prove oggetto dei rapporti accettati; in tale ultimo caso e’ ammessa l’imposizione di prove supplementari.
6. Gli esiti delle procedure previste dal punto 4, espletate a partire dal 31 dicembre 2016, con i rapporti integrali di prova utilizzati e tutti i risultati delle prove prese in esame nell’ambito di tali procedure, inclusi i casi di dimostrazione di equivalenza del metodo applicato dallo strumento, sono trasmessi dai soggetti responsabili di tali procedure alla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente ed alle autorita’ previste dall’art. 17 comma 5. Il Ministero provvede a pubblicare gli atti ed i documenti ricevuti sul proprio sito web.
D. STANDARDIZZAZIONE.
1. Per gli inquinanti gassosi il volume deve essere standardizzato alla temperatura di 293 °K e alla pressione atmosferica di 101,3 kPa. Per il particolato e le sostanze in esso contenute da analizzare (ad esempio il piombo), il volume di campionamento si riferisce alle condizioni ambiente in termini di temperatura e di pressione atmosferica alla data delle misurazioni.»