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Provvedimento: Decreto Ministeriale | Tipo: Nazionale | Numero:
Argomento: Legislazione | Categoria: Sostanze pericolose
| Organo emanante: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | Data: 3 Marzo 2017
Pubblicato su: Gazzetta Ufficiale | Numero Gazzetta: 62 | Supplemento:
Data pubblicazione: 15 Marzo 2017 | Numero supplemento: | Data suplemento:
Allegato:
Riassunto: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche’ 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n.62 del 15-3-2017)

   
Decreto 3 marzo 2017

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 2016 nonche’ 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(GU n.62 del 15-3-2017)

 IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto in particolare, l’art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che prevede che con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si provveda all’aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2016/585 del 12 febbraio 2016 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo, al cadmio, al cromo esavalente e agli eteri di difenile polibromurato (PBDE) nei pezzi di ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di microscopi elettronici;
Viste le direttive delegate 2016/1028/UE, 2016/1029/UE della Commissione, del 19 aprile 2016, che modificano, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in alcune apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Ritenuta la necessita’ di attuare le citate direttive delegate 2016/585/UE, 2016/1028/UE e 2016/1029/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l’allegato IV al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

 Decreta:

 Art. 1
 1. All’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono pportate le seguenti modifiche:
a) il punto 26 e’ sostituito dal seguente:
      +———+——————————-+————-+
      |         |Piombo nelle seguenti          |             |
      |         |applicazioni usate per periodi |             |
      |         |prolungati a una temperatura   |             |
      |         |inferiore a -20 °C in          |             |
      |         |condizioni di funzionamento    |             |
      |         |normale e di stoccaggio: a)    |             |
      |         |saldature su schede a circuiti |             |
      |         |stampati; b) rivestimenti di   |             |
      |         |terminazioni di componenti     |             |
      |         |elettrici ed elettronici e     |             |
      |         |rivestimenti di circuiti       |             |
      |         |stampati; c) saldature per la  |             |
      |         |connessione di fili e cavi; d) |             |
      |         |saldature per la connessione di|             |
      |         |trasduttori e sensori. Piombo  |             |
      |         |nelle saldature di connessioni |             |
      |         |elettriche a sensori per la    |             |
      |         |misurazione della temperatura  |             |
      |         |in dispositivi progettati per  |             |
      |         |essere usati periodicamente a  |             |
      |         |temperature inferiori a -150   |Scade il 30  |
      |«26.     |°C.                            |giugno 2021» |
      +———+——————————-+————-+

 b) il punto 31 e’ soppresso;
c) e’ aggiunto il seguente punto 31 bis:

+————+—————————+————————–+
|            |Piombo, cadmio, cromo      |                          |
|            |esavalente ed eteri di     |                          |
|            |difenile polibromurato     |                          |
|            |(PBDE) nei pezzi di        |                          |
|            |ricambio recuperati da e   |                          |
|            |usati per la riparazione o |                          |
|            |il rinnovo di dispositivi  |                          |
|            |medici, compresi i         |                          |
|            |dispositivi                |Scade il: a) 21 luglio    |
|            |medico-diagnostici in vitro|2021 per l’uso nei        |
|            |o i microscopi elettronici |dispositivi medici diversi|
|            |e i relativi accessori,    |dai dispositivi           |
|            |purche’ il riutilizzo      |medico-diagnostici in     |
|            |avvenga in sistemi         |vitro; b) 21 luglio 2023  |
|            |controllabili di           |per l’uso nei dispositivi |
|            |restituzione a circuito    |medico-diagnostici in     |
|            |chiuso da impresa a impresa|vitro; c) 21 luglio 2024  |
|            |e che ciascun riutilizzo di|per l’uso nei microscopi  |
|            |parti sia comunicato al    |elettronici e nei relativi|
|«31-bis.    |consumatore.               |accessori.»               |
+————+—————————+————————–+

 d) dopo il punto 42 e’ aggiunto il seguente:

        +———+—————————+————-+
        |         |Anodi di cadmio nelle celle|             |
        |         |di Hersch dei sensori per  |             |
        |         |la rilevazione             |             |
        |         |dell’ossigeno usati negli  |             |
        |         |strumenti di monitoraggio e|             |
        |         |controllo industriali, in  |             |
        |         |cui e’ richiesta una       |             |
        |         |sensibilita’ inferiore a 10|Scade il 15  |
        |«43.     |ppm.                       |luglio 2023» |
        +———+—————————+————-+

 Art. 2
 1. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 6 novembre 2017.

Il presente decreto e’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e’ comunicato alla Commissione europea.

 Roma, 3 marzo 2017

 Il Ministro: Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1118
   
 
 

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