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Il caso Adamu.


GIULIA GAVAGNIN*

Il Tas di Losanna ha pubblicato la decisione finale1  del procedimento arbitrale tra Amos Adamu, un ex membro nigeriano del Fifa Executive Committee2, e la FIFA (Fédération Internationale de Football Association). Il Tas ha confermato la decisione del Fifa Appeal Committee3  del 3 febbraio 2011 che aveva interdetto Adamu dalla partecipazione ad ogni attività legata al mondo del calcio, sia a livello nazionale che internazionale, per un periodo di 3 anni a partire dal 20 ottobre 2010, oltre ad una sanzione pecuniaria di 10.000 franchi svizzeri.

Il caso ha fatto molto discutere, soprattutto in Inghilterra, dove il caso è stato provocato.

Il 17 ottobre 2010, infatti, il quotidiano inglese Sunday Times ha pubblicato un articolo che riferiva di forti sospetti circa fenomeni di corruzione interni alla FIFA legati alla selezione del Paese ospitante la Coppa del Mondo. Alcuni giornalisti del Sunday Times si sono finti lobbisti di una fantomatica società privata statunitense che intendeva fare pressioni affinchè gli Stati Uniti ottenessero l’assegnazione della Coppa del Mondo del 2018 o del 2022 ed hanno avvicinato alcuni membri dell’Executive Committee con la promessa di una dazione di denaro. Adamu, in particolare, si è dichiarato disposto ad accettare 800.000 dollari da una giornalista del menzionato giornale a fronte di una sua collaborazione al progetto di assegnazione, asserendo che il denaro sarebbe stato impiegato per costruire quattro campi da calcio in fondo sintetico in Nigeria. A seguito della pubblicazione dell’articolo sul ‘Sunday Times’ il Comitato Etico della FIFA (FIFA Ethics Committee)4  ha aperto un procedimento disciplinare contro Adamu al termine del quale lo ha dichiarato colpevole di aver violato il Codice Etico della FIFA (FIFA Code of Ethics)5  e, conseguentemente, lo ha sospeso per tre anni dall’esercizio di qualsiasi attività legata al mondo del calcio6,e lo ha condannato al pagamento di una sanzione di 10.000 franchi svizzeri7.

Con la medesima decisione è stato sospeso (soltanto per un anno) anche un altro membro dell’Executive Committee, il neozelandese Reynold Temarii, al quale, con le medesime modalità, è stata offerta una somma di denaro per finanziare una scuola di calcio nel suo Paese.

Ad entrambi gli ufficiali è stata contestata la violazione degli artt. 3 (norme generali), 9 (lealtà e segretezza), 10 (accettazione e dazione di doni ed altri benefits) e 11 (corruzione) del Codice Etico.

L’art. 11, comma 1, in particolare, statuisce che gli ufficiali devono rifiutare regali od altre utilità che siano loro offerte, promesse o inviate per indurli a non svolgere il loro ufficio o ad agire disonestamente per il vantaggio di terzi8.

A poco vale osservare che la corruttela sia stata accettata a scopo benefico, poiché l’art. 10 del medesimo Codice statuisce che gli ufficiali non possono accettare doni od altri benefits che eccedano il valore di ciò che mediamente è considerato un piccolo donativo: qualora sussista un dubbio sul valore dell’oggetto, il dono deve essere rifiutato9.

Anche qualora i due ufficiali fossero stati in grado di dimostrare di non essere stati corrotti in senso tecnico, la loro condotta sarebbe stata comunque contraria ai principi generali del Codice Etico. L’art. 3 sottolinea che gli ufficiali devono essere consapevoli dell’importanza delle loro funzioni, dei loro obblighi e responsabilità e dell’importante ruolo che ricoprono per promuovere gli obiettivi della FIFA e dei suoi affiliati. In particolare, il comma 3 afferma che gli ufficiali non debbono abusare della loro posizione in alcun modo e, in particolare, non devono approfittare della loro funzione per scopi ed obiettivi privati10.

La decisione è stata confermata dal Comitato per l’Appello della FIFA (FIFA Appeals Committee) il 3 febbraio 2011.

Il 3 maggio 2011 Adamu ha presentato appello al Tas con la richiesta di annullare la decisione della FIFA.

Il Collegio arbitrale ha confermato la decisione della FIFA dichiarando Adamu responsabile per la violazione degli artt. 3, 9 e 11 (corruzione) del Codice Etico della FIFA. Il Tas ha rigettato le argomentazioni difensive, fondate sull’inutilizzabilità delle prove a suo carico perché illecitamente acquisite e tali da ledere i diritti di personalità di Adamu: secondo i suoi legali, la giornalista del Sunday Times avrebbe violato il codice penale svizzero e le prove sarebbero perciò state ottenute in conseguenza di un reato. Adamu ha anche lamentato la violazione dei diritti di personalità.

Il Tas ha rilevato preliminarmente che una prova acquisita non conformemente alle norme del codice penale non inficia il giudizio emesso da un tribunale arbitrale, che non è vincolato al rispetto di quelle norme (questo principio era già stato affermato nel caso WADA/UCI v. Alejandro Valverde/RFEC)11.

In ogni caso, il Tas ha osservato che nessun giudice ordinario ha dichiarato l’illegittimità dell’acquisizione della prova né ne ha vietato l’utilizzo12: perciò non si può affermare che la giornalista del Sunday Times abbia agito illegalmente.

Il Tas ha sottolineato che è di massima importanza che un ufficiale della FIFA non solo sia onesto, ma che sia ritenuto onesto. Il collegio non ha avuto alcun dubbio che Adamu fosse pronto ad accettare la (finta) offerta di denaro, perciò, ha ritenuto la sanzione imposta dalla FIFA legittima e proporzionata al fatto.

La FIFA ha accolto con soddisfazione la decisione del Tas, ribadendo la propria politica di “tolleranza zero” contro fenomeni di questo genere13.

* Avvocato in Venezia

1  Notizia pubblicata su www.tas-cas.org.
Il Fifa Executive Committee (ExCo) è il principale organo decisionale per le competizioni Fifa e, principalmente, per la Coppa del Mondo di calcio (FIFA World Cup). Si compone di un presidente, eletto dal congresso l’anno successivo alla Coppa del Mondo, otto vice presidenti e quindici membri, nominati dalle confederazioni e dalle associazioni. Si riunisce almeno due volte l’anno, ogni membro ha un mandato di quattro anni, e il suo scopo principale è quello di stabilire le date, il luogo e le modalità della competizione.
3  Il Comitato d’Appello (FIFA Appeal Committee) ha un numero di componenti variabile ma deve rendere le proprie decisioni in presenza di almeno tre componenti. Ai sensi dell’art. 60 dello Statuto FIFA il suo funzionamento deve essere normato dal Codice Disciplinare (artt. 118-127) ed è competente a decidere sulle decisioni rese dal Comitato Disciplinare (Disciplinary Committee) ed Etico (Ethics Committee).
4  Il FIFA Ethics Committee si compone di un presidente, un vice-presidente e 12 membri, ed ha il compito di vigilare sull’osservanza del Codice Etico.
5  Il Codice Etico (FIFA Code of Ethics) è stato approvato il 6 ottobre 2004 dal Comitato Esecutivo della FIFA (FIFA Executive Committee), per soddisfare il dettato dell’art. 7 dello Statuto FIFA, che impone agli organi sportivi e agli ufficiali di osservare, nelle proprie attività, “lo Statuto, le regole, le decisioni e il Codice Etico”. L’ultima revisione è del 2009.
6  L’art. 17 del Codice Etico dichiara direttamente applicabili le sanzioni previste dallo Statuto e dal Codice Disciplinare FIFA. Nel caso di specie è stata applicata la sanzione di cui all’art. 22 del Codice Disciplinare (FIFA Disciplinary Code): “a person may be banned from taking part in any kind of football-related activity (administrative, sports, or any other)”.
7  Art. 15 Codice Disciplinare.
8  Officials may not accept bribes; in other words, any gifts or other advantages that are offered, promised or sent to them to incite breach of duty or dishonest conduct for the benefit of a third party shall be refused.
9  Officials are not permitted to accept gifts or other benefits that exceed the average relative value of local cultural customs from any third parties. If in doubt, gift shall be declined. Accepting gifts of cash in any amount or form is prohibited.
10  Officials may not abuse their position as part of their function in any way, especially to take advantage of their function for private aims or gains.
11  Con decisione del 31 maggio 2010 (http://www.tas-cas.org/recent-decision) il Tas ha condannato il ciclista Alejandro Valverde alla squalifica per due anni dalle competizioni per accertata positività all’EPO. L’atleta era stato sottoposto al test sangue – urine dal Coni durante una tappa del Tour de France 2008 svoltasi in territorio italiano. Quel test rivelò che il DNA del corridore era lo stesso rintracciato nelle sacche di EPO sequestrate durante la tristemente famosa ‘Operazione Puerto’ del dr. Fuentes. La difesa dell’atleta ha argomentato davanti al Tas che tutte quelle prove erano state acquisite in contrasto con il codice penale italiano. Il Tas ha ritenuto quelle prove valide ai fini dell’accertamento della violazione della normativa anti-doping e questa decisione è stata confermata dal Tribunale Federale Svizzero, che delibera sui fatti presentati dal Tas e non può rettificare d’ufficio le decisioni arbitrali, anche se i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto.
12  Non si è mai aperto un procedimento penale nei confronti di Adamu (né nei confronti dei giornalisti del ST), perché secondo il diritto svizzero la FIFA è un ente sportivo non-profit e, pertanto, i suoi ufficiali non possono essere considerati “pubblici ufficiali” in senso stretto.
13 http://www.bbc.co.uk/sport/0/football/17154126.