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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 312 | Data di udienza: 4 Dicembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Obbligazioni previste nelle convenzioni urbanistiche – Vincolo di solidarietà tra tutti i lottizzanti  – Art. 1294 c.c.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Lombardia
Città: Milano
Data di pubblicazione: 13 Febbraio 2019
Numero: 312
Data di udienza: 4 Dicembre 2018
Presidente: Caso
Estensore: Bini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Obbligazioni previste nelle convenzioni urbanistiche – Vincolo di solidarietà tra tutti i lottizzanti  – Art. 1294 c.c.



Massima

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 13 febbraio 2019, n. 312


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Obbligazioni previste nelle convenzioni urbanistiche – Vincolo di solidarietà tra tutti i lottizzanti  – Art. 1294 c.c.

Le obbligazioni previste nelle convenzioni urbanistiche sono, per loro natura, idonee a vincolare non solo coloro che sono proprietari al momento della sottoscrizione della convenzione, ma anche i successivi aventi causa dello stipulante. Quando poi il dato letterale della convenzione è tale da far gravare su tutti i lottizzanti l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione, gli stessi lottizzanti devono ritenersi obbligati in solido, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. (v. sent. n. 1816 del 14 settembre 2017). Si tratta, del resto, di un caso di identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita), perché relative ad opere di urbanizzazione da realizzare complessivamente in quel comparto, e non v’è quindi motivo per escludere il vincolo di solidarietà tra i vari soggetti, e relativi aventi causa, che hanno assunto l’obbligo di eseguirle. Né è possibile tenere distinta la posizione di uno dei lottizzanti che abbia già eseguito la maggior parte delel opere previste nel suo ambito territoriale: il vincolo solidale tra i vari soggetti attuatori fa sì che su tutti gravi l’obbligo di eseguire le prestazioni rimaste inadempiute.


Pres. Caso, Est. Bini – Comune di Villa Guardia  (avv. Tumbiolo) c. A. s.r.l. (avv. Porcu) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ - 13 febbraio 2019, n. 312

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA, Milano, Sez. 2^ – 13 febbraio 2019, n. 312

Pubblicato il 13/02/2019

N. 00312/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02340/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2340 del 2015, proposto da
Comune di Villa Guardia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Ruggero Tumbiolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Conservatorio 17;

contro

Co.Ge.Me. S.r.l., R.B.M. Immobiliare S.r.l., Venezia 2000 S.r.l. non costituite in giudizio;
Airone 2005 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Simone Porcu, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Rugabella, 1;

per l’adempimento della “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 di terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali-direzionali” del 10 marzo 1993 e della successiva “Modifica ed integrazioni alla vigente convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali/direzionali” del 21 luglio 2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società Airone 2005 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Comune di Villa Guardia (da ora anche solo Comune), ha approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 24 gennaio 1992 il Piano Particolareggiato n. 8 (da ora anche solo “P.P.8”), per l’edificazione di un’area che nell’allora vigente strumento urbanistico era inserita in zona “C4/B di espansione rada” a destinazione residenziale.

Il 10 marzo 1993 tra il Comune e i lottizzanti, le società Camporeggio S.r.l. e Immobiliare Masano S.r.l. è stata sottoscritta la “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 di terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali-direzionali”.

Tra i vari obblighi, in capo ai lottizzanti erano previsti:

a) la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle urbanizzazioni (art. 3);

b) la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (art. 4);

c) la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (art. 5).

Con atto stipulato il 27 maggio 1994 i lottizzanti, proprietari delle aree, procedettero alla “Cessione aree a standard P.P. N. 8”.

Successivamente, con le deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 del 31 maggio 2002, n. 95 del 24 ottobre 2003, n. 3 del 30 gennaio 2004 e n. 40 del 26 aprile 2004, l’Amministrazione comunale approvò una variante al “P.P.8” finalizzata, tra l’altro, alla cessione immediata di tutte le aree di proprietà degli attuatori in aggiunta a quelle già cedute in forza della convenzione originaria, nonché all’individuazione di aree nel sottosuolo per l’edificazione di autorimesse private nel rispetto dei parametri di legge, a fronte dell’impegno degli operatori privati alla realizzazione di una piazza al di sopra delle medesime autorimesse.

A seguito della variante al Piano venne sottoscritto in data 21 luglio 2004 un atto pubblico di “Modifica ed integrazioni alla vigente convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali/direzionali”, in cui si prevede, alla lettera “D)” dell’“art. 4 – aree a standard da cedere” che il Comune “concede ai soggetti attuatori (per le quote indivise citate al punto 1 (uno) delle premesse) il diritto di superficie nel sottosuolo relativamente alle aree conterminate in BLU e contrassegnate con triangolini BLU nel tipo planimetrico che viene allegato sotto la lettera -I- al presente atto, (…) Su tali aree i soggetti attuatori si riservano il diritto di fare e mantenere ai sensi dell’art. 955 del Codice Civile, al di sotto dell’area, sopra descritta, una costruzione destinata a boxes-autorimesse e posti auto; costruzione che (…) avrà accesso: direttamente dalla piazza mediante rampa che insisterà su parte dei mappali 4403 e 4395, (…)Resta inteso che la manutenzione, tanto ordinaria che straordinaria, della piazza e il suo ripristino, una volta ultimati i lavori di costruzione nel sottosuolo, saranno a totale carico dei soggetti attuatori. (…) Il valore dell’area interessata dalla concessione da parte del “COMUNE DI VILLA GUARDIA” del diritto di superficie nel sottosuolo, come sopra identificato è di Euro 63.950,26 (…) In sostituzione del versamento di Euro 63.950,26 (…) relativo alla concessione del diritto di superficie del sottosuolo sopramenzionato i soggetti attuatori si impegnano a realizzare (…) l’area a parcheggio pubblico in fregio al previsto impianto natatorio comunale (…) il cui costo è stato quantificato in Euro 79.034,52 (…)”.

Il successivo art 5 della convenzione in esame (definita convenzione di modifica e integrazione degli obblighi connessi all’attuazione del “P.P.8”), ribadiva la necessità di completare le urbanizzazioni del “comparto 3” non terminate (una quota parte dei parcheggi; la rete d’illuminazione pubblica dei parcheggi; le reti tecnologiche connesse alla realizzazione dei parcheggi; il completamento dell’acquedotto del tratto finale di via Fiume; la piantumazione del parcheggio all’angolo tra via Varesina e via Tevere).

Con atto notarile del 17 novembre 2004, l’Amministrazione e gli operatori privati procedettero all’esatta identificazione catastale delle aree di proprietà comunale oggetto della costituzione del diritto di superficie nel sottosuolo.

Detto atto fu parzialmente integrato e aggiornato con la successiva “Modifica di convenzione – Piano Particolareggiato N. 8 – Modifica diritti reali sui mappali 5212 – 5215 Comune di Villa Guardia – Censuario di Maccio” del 4 maggio 2005, che prevedeva l’estensione del diritto di superficie nel sottosuolo a favore delle imprese lottizzanti anche alle aree già corrispondenti ai mappali 5214 e 5215 (odierni mappali 5261, 5262, 5263, 5264 e 5265).

Con atto di “Divisione” dello stesso 4 maggio 2005 i lottizzanti, tra cui anche alcuni degli attuali convenuti medio tempore subentrati, (le società COGEME s.r.l., Immobiliare Prisma s.r.l., Impresa Costruzioni Nessi & Majocchi s.p.a. e Impresa Costruzioni geom. Leone Collini s.p.a.) sciolsero la comunione relativa al diritto di superficie nel sottosuolo dell’area di proprietà comunale, costituito con la “Modifica” della convenzione relativa al “P.P.8.” del 21 luglio 2004, con l’individuazione e attribuzione di quattro distinti “lotti”.

A seguito di successivi trasferimenti di proprietà delle aree, le società attuatrici del Piano Particolareggiato n. 8 rimanevano COGEME s.r.l., RBM Immobiliare s.r.l., Venezia 2000 s.r.l. e Airone 2005 s.r.l.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste nelle convenzioni attuative del “P.P.8” – area a parcheggio pubblico in prossimità della scuola materna, area a parcheggio pubblico in prossimità del previsto impianto natatorio comunale, vasca di laminazione, opere di sistemazione a verde e percorsi relativi alla piazza pubblica soprastante le autorimesse realizzate in diritto di superficie, furono rilasciati i relativi titoli edilizi (docc. n.13, 14, 15 e 16), a nome di tutti i lottizzanti.

Tuttavia le opere non furono mai completate, nonostante gli atti di sollecito del Comune: una prima nota del 21 febbraio 2014, prot. 2324/2014, con cui veniva intimato alle società odierne lottizzanti di:

«(…) provvedere immediatamente a:

a) mettere in sicurezza tutta l’area, provvedendo a sostituire la recinzione fatiscente e garantendo l’impossibilità di accesso al cantiere da parte del personale non autorizzato,

b) liberare le porzioni della piazza pubblica impropriamente occupate da materiali di cantiere,

c) riordinare l’area di cantiere, che attualmente versa in stato di abbandono,

d) rendere fruibili i parcheggi pubblici posti in fregio al lotto di proprietà di Venezia 2000 srl,

e) sostituire i cordoli ammalorati e posare i necessari pezzi speciali di raccordo tra la cordonatura ed il piano viario,

f) completare a regola d’arte le opere connesse alla vasca di laminazione,

g) completare l’illuminazione pubblica anche del comparto di via Fiume,

h) nominare il direttore dei lavori per le opere inerenti la piazza pubblica,

i) produrre copia della notifica preliminare ai sensi del D. Lgs 81/2008 dei lavori inerenti la piazza pubblica,

j) produrre copia del certificato di prevenzione incendi relativo alle autorimesse».

In data 8 aprile 2014 è stata quindi emanata l’ordinanza contingibile e urgente n. 23, prot. n. 4470/2014, imponendo il Sindaco alle società lottizzanti «di procedere alla messa in sicurezza del cantiere ubicato in via Tevere nel comparto denominato “PP8” e finalizzato alla realizzazione di una piazza nell’area delimitata dalle palazzine realizzate dalle ditte”.

L’ordinanza, a dire dell’Amministrazione ricorrente, non è stata in alcun modo adempiuta.

Da ultimo, con provvedimento prot. n. 11600/2014 dell’8 settembre 2014 il Responsabile dell’Area Edilizia privata e territorio del Comune ricorrente ha ingiunto alle società sopra indicate «di eseguire a regola d’arte tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nella “Convenzione” urbanistica rep. 15859 del 21 luglio 2004, con particolare ma non esclusivo riferimento:

(1) all’illuminazione pubblica del parcheggio e del tratto di via Fiume realizzato dai lottizzanti;

(2) al parcheggio del comparto 3 in fregio ai lotti Airone 2005 S.r.l. e Venezia 2000 S.r.l., con la rimozione di tutto il materiale e di tutti i manufatti esistenti su suolo pubblico;

(3) al completamento della vasca di laminazione, con messa in esercizio della pompa;

(4) alla piantumazione delle aree verdi;

(5) al ripristino della piazza;

(6) alla segnaletica orizzontale;

(7) al perfezionamento delle reti tecnologiche, come da richieste formulate dagli erogatori di pubblici servizi, (…)».

Solo la società Airone 2005 s.r.l. – a dire dell’ente ricorrente – ha dato riscontro alla prima nota, del 21.2.2014, anticipando che entro il 30 aprile 2014 avrebbe assegnato l’appalto per l’esecuzione dei lavori di competenza.

Lamenta tuttavia l’Amministrazione ricorrente che anche la società Airone non ha però ancora completato i lavori.

Con ricorso notificato in data 13.10.2015 e depositato il 22.10.2015 il Comune ha evocato in giudizio la società CO.GE.ME., R.B.M. Immobiliare s.r.l., VENEZIA 2000 s.r.l. e AIRONE 2005 s.r.l. al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi assunti solidalmente dalle società lottizzanti, con la sottoscrizione della “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 di terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali-direzionali” del 10 marzo 1993 e della successiva “Modifica ed integrazioni alla vigente convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali/direzionali” del 21 luglio 2004.

Si è costituita in giudizio la società Airone, rilevando di aver eseguito il 90 % delle opere e che il completamento è possibile solo quando gli altri lottizzanti eseguono le opere di propria competenza. Contesta altresì la natura solidale degli obblighi di esecuzione delle opere, in quanto nella convenzione del 10.3.1993 le parti si sono obbligate per le quote di loro pertinenza.

All’udienza del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Con il presente ricorso il Comune di Villa Guardia ha chiesto l’esecuzione degli obblighi di cui alla convenzione urbanistica sottoscritta in data 10 marzo 1993, e alle successive modifiche e integrazioni (atto del 21 luglio 2004).

Si tratta di un’azione proposta per l’accertamento del diritto dell’Amministrazione a vedere adempiute le prestazioni dovute in ragione della suindicata convenzione, solo in parte portata ad esecuzione.

Poiché la convenzione in questione è pacificamente qualificata come accordo sostitutivo del provvedimento, e quindi riconducibile alla previsione dell’art. 133, comma 1, lettera a), n. 2 del D.Lgs. n. 104/2010, la domanda di condanna delle controparti all’adempimento è stata correttamente proposta a questo tribunale, rientrando nella fattispecie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Inoltre, circa la proponibilità dell’azione in questione, la giurisprudenza ha chiarito che le convenzioni urbanistiche, in quanto moduli consensuali di esercizio del potere amministrativo sottoposti ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, fanno sì che, per l’ipotesi di inadempimento della parte pubblica o della parte privata, si rendano tendenzialmente praticabili tutti i rimedi offerti dall’ordinamento al creditore, che derivi la sua posizione da un contratto di diritto privato, per poter realizzare coattivamente il proprio interesse (v., da ultimo, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 21 dicembre 2018 n. 2518).

2) Il ricorso è fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati.

2.1 La convenzione rep. 15859 sottoscritta in data 21 luglio 2004, ad integrazione e modifica dell’originaria convenzione del 10 marzo 1993, prevedeva una serie di opere di urbanizzazione da realizzare a carico dei lottizzanti.

Le società a cui medio tempore sono stati rilasciati i titoli edilizi per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione (cioè COGEME s.r.l., RBM Immobiliare s.r.l., Venezia 2000 s.r.l. e Airone 2005 s.r.l.) sono subentrate negli obblighi assunti dagli originari lottizzanti: si tratta infatti di obbligazioni propter rem, cioè di obblighi che devono essere adempiuti non solo da colui che la convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede il titolo edilizio (si veda, tra le altre, Cassazione civile, sez. III, 20 agosto 2015 n. 16999).

2.2 Rispetto al profilo della solidarietà o meno dell’obbligazione, il Collegio osserva quanto segue.

Il Comune ricorrente ha rilasciato in favore delle società resistenti (o loro danti causa) sia i titoli edilizi relativi alle opere di urbanizzazione e alla piazza (cfr. docc. da n. 13 a n. 17/quinquies del Comune ricorrente) sia i titoli per la costruzione degli edifici destinati alla residenza e al commercio di vicinato (cfr. docc. da n. 23 a n. 29 del Comune ricorrente).

Con nota del 21.2.2014, rilevando gravi inadempienze, l’Amministrazione ha chiesto a tutti i soggetti sopra citati di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione, richiamando anche l’art 4 punto D) della convenzione del 21.7.2004.

Con successiva nota di diffida, del 8.9.2014, l’Amministrazione ha ingiunto, ai sensi degli artt. 1219, 1957 e 2943 c.c., ai 4 operatori, di eseguire a regola d’arte tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nella Convenzione del 2004, con l’avvertimento che avrebbe proceduto all’escussione delle fideiussioni e ad adire l’autorità giudiziaria al fine di ottenere l’adempimento delle obbligazioni assunte dai lottizzanti.

Il Collegio condivide la tesi dell’Amministrazione ricorrente secondo cui gli operatori privati sarebbero debitori in solido tra loro.

Va in primo luogo evidenziato che le obbligazioni previste nelle convenzioni urbanistiche sono, per loro natura, idonee a vincolare non solo coloro che sono proprietari al momento della sottoscrizione della convenzione, ma anche i successivi aventi causa dello stipulante.

Pertanto tutti i convenuti sono subentrati agli originari sottoscrittori e sono obbligati in via solidale.

Nella convenzione originaria e nelle successive convenzioni di modifica l’obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione è configurato come una obbligazione solidale: negli artt. 4 e 5 della convenzione del 1993 “i lottizzanti si impegnano” alla realizzazione delle opere specificamente indicate; nella successiva convenzione del 2004 (doc. n. 8 del Comune), sia all’art. 4 sia il successivo art. 5, nel ribadire i diversi obblighi di cessione delle aree e di realizzazione delle opere di urbanizzazione, si parla di “soggetti attuatori”, senza alcuna distinzione tra i lottizzanti delle opere da realizzare.

Questa Sezione ha già avuto occasione di rilevare che, quando il dato letterale della convenzione è tale da far gravare su tutti i lottizzanti l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione, gli stessi lottizzanti devono ritenersi obbligati in solido, ai sensi dell’art. 1294 cod. civ. (v. sent. n. 1816 del 14 settembre 2017). Si tratta, del resto, di un caso di identità qualitativa delle prestazioni (eadem res debita), perché relative ad opere di urbanizzazione da realizzare complessivamente in quel comparto, e non v’è quindi motivo per escludere il vincolo di solidarietà tra i vari soggetti, e relativi aventi causa, che hanno assunto l’obbligo di eseguirle.

Quanto, poi, alla circostanza che gli obblighi negoziali siano rimasti inadempiuti, gli elementi dedotti in giudizio appaiono sufficienti allo scopo. E ciò anche in ragione di quanto evidenziato dalla Airone 2005 S.r.l., che – senza contestazioni da parte dell’Amministrazione (v. art. 64, comma 2, cod.proc.amm.) – ha dichiarato di avere “… completato il novanta per cento delle opere di propria competenza e che per la restante quota deve necessariamente attendere l’ultimazione delle opere inerenti i comparti limitrofi …” (così a pag. 4 della memoria difensiva depositata in data 8 novembre 2018); pertanto, fermo restando quanto realizzato dalla stessa società, risultano da ultimare le altre opere.

2.3 Ritiene il Collegio che non possa essere distinta la posizione della società Airone, malgrado la stessa abbia realizzato la maggior parte delle opere previste nel suo ambito territoriale. Il vincolo solidale tra i vari soggetti attuatori, come detto, fa sì che su tutti gravi l’obbligo di eseguire le prestazioni rimaste inadempiute, ivi compresa la società Airone.

3) Il ricorso va dunque accolto, con conseguente condanna di Co.Ge.Me. S.r.l., R.B.M. Immobiliare S.r.l., Venezia 2000 S.r.l. e Airone 2005 S.r.l. ad eseguire le obbligazioni contenute nella “Convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 di terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali-direzionali” del 10 marzo 1993 e nella successiva “Modifica ed integrazioni alla vigente convenzione relativa al Piano Particolareggiato n. 8 terreni da edificare a residenza e ad attività commerciali/direzionali” del 21 luglio 2004. In particolare, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione ricorrente, le stesse vanno condannate:

a) all’esecuzione di tutte le opere previste nelle predette convenzioni urbanistiche, con le caratteristiche e secondo le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi già rilasciati dal Comune di Villa Guardia, nonché nel rispetto di eventuali progetti e prescrizioni integrative;

b) alla presentazione al Comune di Villa Guardia dello “stato di fatto” dei luoghi e delle opere oggetto di causa, dei progetti di completamento delle opere parzialmente realizzate, nonché di un cronoprogramma dei lavori;

c) all’integrazione della garanzia fidejussoria, secondo quanto pattuito alla lettera D) dell’art. 4 della convenzione del 21 luglio 2004.

Quanto al termine, osserva il Collegio che la convenzione del 1993 all’art 4 stabilisce “l’esecuzione delle opere urbanizzative dovrà essere contestuale alla realizzazione del volume edilizio a cui compete e dovrà comunque essere completata entro la data di ultimazione dei primi fabbricati del lotto o comparto in attuazione”; il successivo art 9 (termini per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione ed intervento sostitutivo), poi, recita testualmente: “ribadito il termine massimo per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4 è stabilito in dieci anni dalla stipula della presente convenzione, resta altresì stabilito (fermo restando quanto prescritto dall’ultimo comma dello stesso articolo) che il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di abitabilità o agibilità e di uso dei locali se non quando dai lottizzanti per quanto di loro competenza, o dagli aventi causa, sia stato adempiuto agli obblighi di cui alla presente convenzione e comunque sino a quando le costruzioni non siano state allacciate funzionalmente ai pubblici servizi”.

Pertanto, considerato che il termine dei 10 anni, stabilito dalla prima convenzione (e richiamato nella convenzione del 2004), è ampiamente decorso, viene assegnato a Co.Ge.Me. S.r.l., R.B.M. Immobiliare S.r.l., Venezia 2000 S.r.l. e Airone 2005 S.r.l. il termine di tre mesi dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, per presentare al Comune di Villa Guardia lo “stato di fatto” dei luoghi e delle opere oggetto di causa, i progetti di completamento delle opere parzialmente realizzate, nonché un cronoprogramma dei lavori, che dovranno essere avviati nei tre mesi successivi all’approvazione da parte dell’Amministrazione e conclusi entro un anno dall’avvio, salvo proroghe accordate dal Comune.

Nello stesso termine di tre mesi dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, dovrà essere integrata la garanzia fidejussoria in conformità a quanto pattuito alla lettera D) dell’art. 4 della convenzione del 21 luglio 2004.

4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna le società Co.Ge.Me. S.r.l., R.B.M. Immobiliare S.r.l., Venezia 2000 S.r.l. e Airone 2005 S.r.l., all’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di lottizzazione e sue modifiche, nei termini di cui in motivazione.

Condanna, in solido, Co.Ge.Me. S.r.l., R.B.M. Immobiliare S.r.l., Venezia 2000 S.r.l. e Airone 2005 S.r.l. al pagamento di € 1.000,00 (mille,00) ciascuno, per un totale di € 4.000,00 (quattromila,00), oltre oneri accessori, a titolo di spese di lite, a favore del Comune di Villa Guardia, nonché al rimborso del contributo unificato, da suddividere in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere

L’ESTENSORE
Silvana Bini
        
IL PRESIDENTE
Italo Caso
        
        
IL SEGRETARIO
 

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