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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico Numero: 1411 | Data di udienza: 10 Gennaio 2019

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scavo non autorizzato ai sensi dell’art. 6 l.r. Piemonte n. 22/96 – Ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità – Pericolo di miscelazione di acque appartenenti a reti di flusso differenti – Principio di precauzione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 5^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2019
Numero: 1411
Data di udienza: 10 Gennaio 2019
Presidente: Saltelli
Estensore: Giovagnoli


Premassima

* ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scavo non autorizzato ai sensi dell’art. 6 l.r. Piemonte n. 22/96 – Ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità – Pericolo di miscelazione di acque appartenenti a reti di flusso differenti – Principio di precauzione.



Massima

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 28 febbraio 2019, n. 1411


ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scavo non autorizzato ai sensi dell’art. 6 l.r. Piemonte n. 22/96 – Ordine di ripristino dello stato dei luoghi – Legittimità – Pericolo di miscelazione di acque appartenenti a reti di flusso differenti – Principio di precauzione.

E’ legittimo l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi attraverso il ritombamento con idoneo materiale simile a quanto presente in loco prima dell’esecuzione dello scavo non autorizzato ai sensi dell’art. 6 L.R. Piemonte n. 22/96, sul presupposto che l’intervento, potendo intercettare setti impermeabili, avrebbe provocato una pericolosa miscelazione di acque appartenenti a reti di flusso differenti, ulteriormente precisando che nell’invaso vengono ad accomunarsi acque di diversa origine (meteoriche, di scolo e sotterranee).  Il provvedimento, quindi, trova il suo fondamento nei potenziali rischi di inquinamento ambientale (in particolare, il rischio di potenziale inquinamento della falda acquifera) che giustificano, anche alla luce del principio di precauzione, senz’altro operante in materia ambientale (art. 191 TFUE), l’adozione del provvedimento di riduzione in pristino.

(Conferma TAR Piemonte, n. 1647/2008) – Pres. Saltelli, Est. Giovagnoli – D.L.G. (avv.ti Mauceri e  Pafundi) c. Provincia di Cuneo  (avv. Caravita di Toritto)


Allegato


Titolo Completo

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ - 28 febbraio 2019, n. 1411

SENTENZA

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. 5^ – 28 febbraio 2019, n. 1411

Pubblicato il 28/02/2019

N. 01411/2019REG.PROV.COLL.
N. 00361/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 361 del 2009, proposto da
Dotta Lidio Giacomo, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Mauceri e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso l’avvocato Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14a, int. 4;

contro

Provincia di Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Beniamino Caravita Di Toritto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 01647/2008, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione della Provincia di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Pafundi e Collevecchio, su delega di Caravita di Toritto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto da Lidio Giacomo Dotta per la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Piemonte ha respinto il suo ricorso, integrato da motivi aggiunti, aventi ad oggetto, rispettivamente: a) la determinazione dirigenziale n. 70 in data 20 aprile 2003, nella parte in cui era stato imposto all’odierno ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi attraverso il ritombamento con idoneo materiale litoide inerte assortito granulometricamente simile a quanto presente in loco prima dell’esecuzione dell’intervento non autorizzato e conseguente posa del terreno vegetale precedentemente accantonato; b) il provvedimento dirigenziale prot. 49266 in data 22 settembre 2003, con il quale la Provincia di Cuneo aveva respinto l’istanza per permesso di ricerca idrica, presentata dallo stesso ricorrente nel luglio 2003.

2. Si è costituita per resistere all’appello la Provincia di Cuneo.

3. Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. L’appello non merita accoglimento.

5. Con il primo motivo l’appellante ripropone la censura diretta a far valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento all’esito del quale è stata adottata la determinazione n. 70 del 2003.

6. Il motivo è infondato.

Deve, infatti, rilevarsi che il ricorrente ha avuto conoscenza aliunde del procedimento, considerato, in particolare, che gli è stato notificato il verbale di accertamento del 30 ottobre 2002, nel quale venivano indicati non solo i presupposti per l’emanazione della sanzione amministrativa, ma anche quelli per l’emanazione del preannunciato ordine di ripristino, stante la accertata “situazione di disequilibrio idrogeologico [che] si configura contrario al buon regime delle acque ex art. 7 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775”. Il ricorrente, quindi, era a conoscenza sin dall’inizio che il provvedimento finale poteva assumere un contenuto sia sanzionatorio che ripristinatorio.

Peraltro, proprio a seguito del ricevimento del verbale, l’appellante aveva presentato scritti difensivi ed era anche comparso (tramite legale) in data 10 febbraio 2003 innanzi alla Commissione per l’esame dei ricorsi. Ha, quindi, partecipato al procedimento amministrativo che si è concluso con l’adozione dell’impugnato provvedimento, il che consente di ritenere sanato, per il raggiungimento dello scopo, il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento.

7. Con gli altri motivi (dal secondo al sesto) il ricorrente deduce vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione di legge sotto plurimi motivi.

Le censure, stante la loro connessione, possono essere esaminate congiuntamente.

Esse vanno respinte alla luce delle seguenti considerazioni.

8. Il provvedimento di riduzione in pristino è adeguatamente motivato: l’Amministrazione ha evidenziato che lo scavo, realizzato dal ricorrente senza l’autorizzazione prescritta dall’art. 6 L.R. Piemonte n. 22/96, potrebbe avere intercettato setti impermeabili, provocando così una pericolosa miscelazione di acque appartenenti a reti di flusso differenti, ulteriormente precisando che nell’invaso vengono ad accomunarsi acque di diversa origine (meteoriche, di scolo e sotterranee).

Il provvedimento, quindi, trova il suo fondamento nei potenziali rischi di inquinamento ambientale (in particolare, il rischio di potenziale inquinamento della falda acquifera) che giustificano, anche alla luce del principio di precauzione, senz’altro operante in materia ambientale (art. 191 TFUE), l’adozione del provvedimento di riduzione in pristino.

9. Inoltre l’Amministrazione ha rilevato che lavori di scavo avevano dato luogo ad “una captazione inattuabile perché le opere previste sono palesemente· finalizzate ad altri obiettivi e, sotto il profilo tecnico, non possono trovare alcuna giustificazione in termini di opere di captazione di acqua della falda” (così il parere della Regione Piemonte). È stata riscontrata, quindi, l’ipotesi della “inattuabilità” tecnica, che giustifica il rigetto della domanda ai sensi dell’art. 7, co. 7, del 7 R.D. n .

1775/1933.

10. Nel complesso, quindi, i provvedimenti impugnati risultano espressione di un non irragionevole esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa a tutela dell’interesse pubblico alla buona gestione del regime delle risorse idriche.

11. L’appello, pertanto, deve essere respinto.

Sussistono i presupposti, considerata la controvertibilità tecnica delle questioni esaminate, per compensare le spese del giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L’ESTENSORE
Roberto Giovagnoli
         
IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli
         
        
IL SEGRETARIO

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