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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5936 | Data di udienza: 8 Novembre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro – Confisca urbanistica in caso di sentenza di prescrizione – Pressupposti – Standard probatori e rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna reato – Art. 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Confisca del bene – Proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo – Verifiche del giudice del dibattimento – Accertamento del reato nelle sue componenti oggettive e soggettive – Diritto alla prova e al contraddittorio – Art. 129 cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – Accertamento della responsabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi – Standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna – Riserva di codice – Nuovo art. 578 bis cod. proc. pen..  


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2019
Numero: 5936
Data di udienza: 8 Novembre 2018
Presidente: ROSI
Estensore: LIBERATI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro – Confisca urbanistica in caso di sentenza di prescrizione – Pressupposti – Standard probatori e rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna reato – Art. 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001 – Lottizzazione abusiva – Confisca del bene – Proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo – Verifiche del giudice del dibattimento – Accertamento del reato nelle sue componenti oggettive e soggettive – Diritto alla prova e al contraddittorio – Art. 129 cod. proc. pen. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – Accertamento della responsabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi – Standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna – Riserva di codice – Nuovo art. 578 bis cod. proc. pen..  



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/02/2019 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.5936



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro – Confisca urbanistica in caso di sentenza di prescrizione – Pressupposti – Standard probatori e rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna reato – Art. 30 e 44, lett. c), d.P.R. 380/2001.
 
In materia urbanistica, è possibile disporre la confisca anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.
 
 
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Confisca del bene – Proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo – Verifiche del giudice del dibattimento – Accertamento del reato nelle sue componenti oggettive e soggettive – Diritto alla prova e al contraddittorio – Art. 129 cod. proc. pen..
 
Il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (Cort. Cost., sent. n. 49/2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di accertamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino; conf. Sez. 3, n. 15126 del 5/4/2018, Settani). Ne consegue che, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del dibattimento non ha l’obbligo di dichiararla immediatamente ex art. 129 cod. proc. pen., ma deve procedere al necessario accertamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve proseguire l’istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n. 43630 del 25/6/2018, Tannmaro): il giudizio deve dunque proseguire, pur a seguito della estinzione per prescrizione del reato, al fine esclusivo dell’accertamento della legittimità della confisca, e il parametro di giudizio e la conseguente completezza dell’istruttoria non subiscono modifiche rispetto a quanto necessario per giungere a una sentenza di condanna, posto che deve essere accertata la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva al momento dell’esercizio dell’azione penale (Cass.. Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese). Ne consegue che la compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione è, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione – Accertamento della responsabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi – Standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna – Riserva di codice – Nuovo art. 578 bis cod. proc. pen.. 
 
Mediante l’introduzione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice), rubricato "Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione", in base al quale "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato", così codificando il principio di creazione giurisprudenziale, secondo il quale può disporsi la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna. Nella fattispecie, tale accertamento è stato, però, omesso dalla Corte d’appello, che, nel dichiarare, con sentenza predibattimentale, la estinzione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, ha confermato la confisca dei fabbricati abusivi, omettendo qualsiasi esame delle doglianze sollevate dagli imputati (circa la configurabilità di tale reato e, soprattutto, l’epoca della sua consumazione, che sarebbe anteriore all’esercizio dell’azione penale) e il necessario accertamento, in contraddittorio e con tutte le garanzie difensive, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale reato, richiesto per poter confermare la disposta confisca, cui, pertanto, alla stregua dei criteri interpretativi richiamati, occorre provvedere nella pienezza della cognizione del giudice d’appello.
 
 
(annulla con rinvio limitatamente alla confisca sentenza del 10/11/2017 – CORTE D’APPELLO DI CATANIA) Pres. ROSI, Rel. LIBERATI, Ric. Basile ed altri

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/02/2019 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.5936

SENTENZA

 

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 07/02/2019 (Ud. 08/11/2018), Sentenza n.5936
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
Basile Carmelo, nato a Modica;
Campisi Sebastiano, nato a Rosolini;
Catanese Luisa, nata a Rosolini;
Crucetta Giuseppa, nata a Rosolini;
Di Bartolo Maria Grazia, nata a Piazza Armerina;
Micieli Giuseppina, nata a Rosolini;
Milana Giorgio, nato a Modica;
Milana Sebastiano, nato a Modica;
Pirrello Giuseppe, nato a Militello in Val di Catania;
Roccasalvo Patrizia, nata a Rosolini;
Rosa Giuseppe, nato a Rosolini il 11/4/1943
Sampognaro Corrado, nato a Rosolini;
Micieli Giovanna, nata a Rosolini;
Modica Carmelo, nato a Rosolini;
 
avverso la sentenza del 10/11/2017 della Corte d’appello di Catania
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
 
udito per i ricorrenti l’avv. Natale Di Stefano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 10 novembre 2017 la Corte d’appello di Catania, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti della sentenza del 30 dicembre 2015 del Tribunale di Siracusa, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, ed era stata disposta la confisca dei terreni e delle opere abusive in sequestro, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Amaddio Maria, Giuca Felicia, Amore Giovanni, Basile Carmelo, Campisi Sebastiano, Catanese Luisa, Crucetta Giuseppa, Di Bartolo Maria Grazia, Fallanca Francesco, Micieli Giuseppina, Milana Giorgio, Milana Sebastiano, Pirrello Giuseppe, Roccasalvo Patrizia, Rosa Giuseppe, Sampognaro Corrado, Scilleri Giovanna, Sessa Luigi, Micieli Giovanna e Modica Carmelo, per essere detto reato estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata.
 
 
2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione Basile Carmelo, Campisi Sebastiano, Catanese Luisa, Crucetta Giuseppa, Di Bartolo Maria Grazia, Micieli Giuseppina, Milana Giorgio, Milana Sebastiano, Pirrello Giuseppe, Roccasalvo Patrizia, Rosa Giuseppe, Sampognaro Corrado, Micieli Giovanna, Modica Carmelo, affidato a tre motivi. 
 
 
2.1. Con un primo motivo hanno lamentato la violazione degli artt. 429 e 601 cod. proc. pen., per l’omessa citazione a giudizio degli appellanti, con la conseguente nullità assoluta e insanabile della sentenza, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) et c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto la sentenza di proscioglimento impugnata non era stata preceduta dalla citazione degli imputati e del loro difensore, ma resa prima del dibattimento, con la conseguente violazione del principio del contraddittorio.
 
 
2.2. Con un secondo motivo hanno lamentato la violazione dell’art 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, dell’art. 158 cod. pen. e degli artt. 125, comma 3, e 129 cod. proc. pen., per l’omissione di qualsiasi valutazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento, rilevanti in considerazione della conferma della disposta confisca delle opere abusive.
 
Hanno esposto al riguardo che la Corte d’appello aveva del tutto omesso di considerare le censure sollevate in ordine al termine iniziale di decorrenza della prescrizione, collocandone il decorso dal 26 gennaio 2011, data del sequestro dell’immobile degli imputati Fallanca e Amore, mentre esso avrebbe dovuto essere computato a far tempo dalla data di conclusione delle compravendite dei fabbricati abusivi da parte degli imputati, perfezionate il 6 agosto 2004, allorquando l’attività edificatoria era terminata, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere affermata la responsabilità neppure dal Tribunale, per essere a tale data già estinti i reati, e dunque neppure essere disposta la confisca dei fabbricati abusivi.
 
A sostegno della affermazione della ultimazione della attività edificatoria e del completamento delle opere in epoca anteriore alla conclusione delle vendite dei fabbricati avevano prodotto vari documenti, dai quali era possibile desumere tale circostanza, e chiesto alla Corte d’appello di acquisire la aerofotogrammetria dei luoghi relativa al periodo 1995 – 2004 e di disporre l’esame dei responsabili del Settore urbanistica del Comune di Noto. 
 
Non emergendo, comunque, la prosecuzione della attività edificatoria successivamente alle alienazioni, non avrebbe potuto essere disposta la confisca da parte del Tribunale, posto che la permanenza degli illeciti doveva ritenersi cessata con gli atti di alienazione.
 
 
2.3. Con un terzo motivo hanno lamentato ulteriore violazione dell’art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, nonché dell’art. 117, comma Cost., in relazione agli artt. 6, 7 e 13 della Convenzione EDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale n. 1 a tale Convenzione, e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Hanno ribadito la necessità di un pieno accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti per poter disporre la confisca delle opere abusive, richiamando in proposito la giurisprudenza convenzionale, e, in particolare, le sentenze Sud Fondi c. Italia (2009) e Varvara c. Italia (2013), e la decisione del 25/3/2015 della seconda sezione della Corte EDU, di rimettere alla Grande Chambre la questione della compatibilità tra la normativa italiana e le disposizioni dell’art. 7 della Convenzione EDU, censurando l’orientamento interpretativo interno, secondo il quale sarebbe possibile disporre la confisca di opere abusive in assenza di una sentenza di condanna e di un accertamento di responsabilità, in quanto contrastante con l’art. 7 Convenzione EDU.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è fondato.
 
 
2. Assorbente risulta la considerazione che la Corte d’appello, pur in presenza di una causa di estinzione dei reati addebitati agli imputati, da rilevare e dichiarare immediatamente in mancanza di cause evidenti di proscioglimento, aveva comunque l’onere, essendo stata disposta dal Tribunale la confisca dei fabbricati oggetto della lottizzazione abusiva, di accertare compiutamente, esaminando tutte le doglianze sollevate dagli imputati, la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva contestato e la conseguente possibilità di confermare la confisca delle opere abusive nonostante l’estinzione del reato per prescrizione.
 
 
3. Questa stessa Sezione terza aveva, infatti, già affermato che il proscioglimento per intervenuta prescrizione maturato nel corso del processo non osta, sulla base di una lettura costituzionalmente (cfr. Cort. Cost., sent. n. 49 del 2015) e convenzionalmente orientata, alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che il suddetto reato venga accertato, con adeguata motivazione, nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, posto che l’obbligo di accertamento imposto al giudice per l’adozione del provvedimento ablativo prevale su quello generale della immediata declaratoria della causa di non punibilità, ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 53692 del 13/7/2017, Martino, Rv. 272791; conf. Sez. 3, n. 15126 del 5/4/2018, Settani, non massimata).
 
Ne consegue che, in presenza di detta causa estintiva del reato, il giudice del dibattimento non ha l’obbligo di dichiararla immediatamente ex art. 129 cod. proc. pen., ma deve procedere al necessario accertamento del reato nelle sue componenti, oggettive e soggettive, assicurando alla difesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio, e a tal fine, pur in presenza della sopravvenuta prescrizione, deve proseguire l’istruttoria dibattimentale (Sez. 3, n. 43630 del 25/6/2018, Tannmaro, non massimata): il giudizio deve dunque proseguire, pur a seguito della estinzione per prescrizione del reato, al fine esclusivo dell’accertamento della legittimità della confisca, e il parametro di giudizio e la conseguente completezza dell’istruttoria non subiscono modifiche rispetto a quanto necessario per giungere a una sentenza di condanna, posto che deve essere accertata la configurabilità del reato di lottizzazione abusiva al momento dell’esercizio dell’azione penale (cfr. Sez. 3, n. 35313 del 19/05/2016, Imolese, Rv. 267534 – 01).
 
 
3.1. Tali criteri ermeneutici sono stati recepiti dal Legislatore, mediante l’introduzione dell’art. 578 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice), rubricato "Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione", in base al quale "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato", così codificando il suddetto principio di creazione giurisprudenziale, secondo il quale può disporsi la confisca anche nel caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, a condizione che sia compiutamente accertata la configurabilità del reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sulla base del medesimo standard probatorio richiesto per la pronuncia della sentenza di condanna.
 
 
4. Tale quadro interpretativo non è mutato, per quanto riguarda il caso in esame, nel quale la confisca è stata disposta nei confronti di soggetti che hanno partecipato al processo e a seguito dell’accertamento da parte del primo giudice della loro responsabilità, per effetto della pronuncia resa dalla Grande Camera della Corte EDU il 28 giugno 2018, nella causa G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia, con la quale sono stati affrontati plurimi profili collegati ai rapporti tra la confisca urbanistica e la sopravvenuta prescrizione del reato.
 
 
4.1. Per quanto rileva nel caso in esame la Corte EDU ha chiarito che i principi di legalità e colpevolezza, contemplati dall’art. 7 CEDU, nonché la presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 6 §2, non consentono che la confisca venga disposta in assenza di un sostanziale dichiarazione di responsabilità, pur se adottata in mancanza della pronuncia di una formale sentenza di condanna. Ferma restando l’imprescindibile necessità di garantire il diritto di difesa nella sua massima esplicazione e secondo i parametri di cui all’art. 6 CEDU, la Corte ha affermato che «qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell’articolo 7, che in questo caso non è violato» (§261).
 
Ne consegue che la compatibilità tra la confisca urbanistica e la pronuncia di una sentenza di prescrizione è, in astratto, pienamente conforme ai principi convenzionali, dovendosi invece appuntare l’attenzione sul dato sostanziale dell’avvenuto accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, attuando tutte le garanzie proprie della natura penale della sanzione irrogata.
 
E’ dunque possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione, ma la decisione sulla confisca – proprio perché in ottica convenzionale integra una decisione sanzionatoria di tipo penale – deve necessariamente essere adottata secondo standard probatori e con il rispetto delle garanzie proprie delle pronunce formali di condanna.
 
 
4.2. Tale accertamento è stato, però, omesso dalla Corte d’appello, che, nel dichiarare, con sentenza predibattimentale, la estinzione per prescrizione del reato addebitato agli imputati, ha confermato la confisca dei fabbricati abusivi, omettendo qualsiasi esame delle doglianze sollevate dagli imputati (circa la configurabilità di tale reato e, soprattutto, l’epoca della sua consumazione, che sarebbe anteriore all’esercizio dell’azione penale) e il necessario accertamento, in contraddittorio e con tutte le garanzie difensive, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi di tale reato, richiesto per poter confermare la disposta confisca, cui, pertanto, alla stregua dei criteri interpretativi richiamati, occorre provvedere nella pienezza della cognizione del giudice d’appello.
 
 
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, senza rinvio, e gli atti debbono essere trasmessi alla Corte d’appello di Catania, affinché, sulla scorta dei suddetti criteri interpretativi e tenendo conto della  successiva elaborazione interpretativa di questa Corte, provveda al giudizio sulle impugnazioni proposte dagli imputati.
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Catania per il giudizio.
 
Così deciso il 8/11/2018

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