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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 103 | Data di udienza: 20 Febbraio 2019

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso – Esercizio del diritto di accesso e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Rapporti – Sospensione del processo innanzi al G.A. nelle more del vaglio, da parte del tribunale ordinario, dell’istanza di esibizione – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Friuli Venezia Giulia
Città: Trieste
Data di pubblicazione: 6 Marzo 2019
Numero: 103
Data di udienza: 20 Febbraio 2019
Presidente: Settesoldi
Estensore: Bardino


Premassima

* PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso – Esercizio del diritto di accesso e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Rapporti – Sospensione del processo innanzi al G.A. nelle more del vaglio, da parte del tribunale ordinario, dell’istanza di esibizione – Esclusione.



Massima

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2019, n. 103


PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – Diritto di accesso – Esercizio del diritto di accesso e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. – Rapporti – Sospensione del processo innanzi al G.A. nelle more del vaglio, da parte del tribunale ordinario, dell’istanza di esibizione – Esclusione.

La mera circostanza che la parte di un contenzioso civile possa avvalersi, quale mezzo istruttorio, dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., non la priva in alcun modo del concorrente e parallelo interesse ad esercitare il diritto di accesso ai documenti di fronte al giudice amministrativo (così T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 15 del 2016); le medesime considerazioni possono essere richiamate in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., nelle more del vaglio, da parte del Tribunale ordinario, dell’istanza di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., atteso che il diritto della parte di conseguire l’accesso alla documentazione amministrativa, previsto e regolato dagli artt. 22, L. n. 241 del 1990 prescinde, quand’anche finalizzato alla tutela della propria posizione soggettiva, dall’avvenuta attivazione della suddetta tutela e dal possibile contestuale svolgimento di richieste istruttorie avanti all’organo giurisdizionale, investito del relativo contenzioso.


Pres. Settesoldi, Est. Bardino – R. Soc. Cooperativa Sociale Onlus (avv.ti Gorlani, Rossi e Fiaschi) c. Comune di Duino Aurisina  (avv. De Pauli)


Allegato


Titolo Completo

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ - 6 marzo 2019, n. 103

SENTENZA

 

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. 1^ – 6 marzo 2019, n. 103

Pubblicato il 06/03/2019

N. 00103/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente


SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2018, proposto da
Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Soc. Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gorlani, Anna Rossi e Stefano Fiaschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Stefano Fiaschi in Trieste, via San Nicolò 12;


contro

Comune di Duino Aurisina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Luca De Pauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

– del silenzio diniego sulla istanza di accesso agli atti inviata, a mezzo pec, in data 19 ottobre 2018, tramite la scrivente difesa da Rete Sociale Tributi al Comune di Duino;

– di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, formulando sin d’ora espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti.

e per la declaratoria

dell’obbligo del Comune di Duino Aurisina di consentire alla ricorrente l’accesso ai documenti amministrativi richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Duino Aurisina;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente agisce per conseguire l’ostensione, in copia, degli accertamenti riscossi sulla base dell’attività di supporto svolta, su incarico dell’Amministrazione resistente, ai fini del recupero del gettito proveniente dai tributi locali (comprensiva della predisposizione delle bozze degli atti di liquidazione e degli avvisi), nonché per la revisione e la perequazione delle rendite catastali degli immobili siti nel territorio comunale.

Precisa di avere formulato la prescritta domanda, ai sensi degli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990, e che su di essa il Comune ha omesso di provvedere.

A fondamento della richiesta di accesso, la ricorrente segnala di essere stata incaricata dal Comune di Duino Aurisina, come da convenzione sottoscritta in data 27 ottobre 2014 e successivamente rinnovi (doc. 5 depositato dal Comune), dello svolgimento, dietro compenso, di attività prodromiche all’accertamento dei tributi locali (anche mediante la predisposizione delle bozze degli avvisi e degli atti di liquidazione delle imposte).

Ai sensi dell’art. 12 della suddetta convenzione, la fatturazione dei corrispettivi sarebbe dovuta avvenire “per l’attività di accertamento tributario, a stati di avanzamento mensili, sulla base della rendicontazione delle riscossioni e degli accertamenti incassati”. Il pagamento sarebbe stato eseguito “entro 30 giorni dal ricevimento della fattura”.

La ricorrente fa presente che il Comune ha ottemperato solo in parte all’obbligo, sancito dalla convenzione, di rendicontare l’andamento delle riscossione, al fine di consentire l’emissione delle fatture relative agli importi via via maturati.

In particolare, non risulterebbe fornito il dato complessivo concernente il versamento delle imposte dovute sulla base degli avvisi di accertamento emessi entro il 31 dicembre 2017, dato che l’Amministrazione omette tuttora di comunicare, assumendo che la convenzione, sulla cui base la ricorrente intende reclamare i corrispettivi dovuti, avrebbe dato vita ad un affidamento nullo, perché non preceduto dalle prescritte procedure competitive finalizzate all’individuazione del contraente; sostiene ancora il Comune che gli eventuali pagamenti residui, eseguiti in forza delle medesima convenzione (e sulla base dei criteri di calcolo in essa stabiliti) potrebbero dare quindi luogo ad un esborso ingiustificato, che, come tale, costituirebbe causa di danno erariale.

Sulla base di tale ultimo rilievo, il Comune ha agito avanti l’autorità giudiziaria ordinaria, al fine di conseguire la declaratoria di nullità della convenzione stipulata dalla ricorrente; nel contempo, ha cessato di adempiere agli obblighi convenzionali, onde precludere la fatturazione di corrispettivi il cui pagamento, per le considerazioni anzidette, riteneva indebito.

La ricorrente, nel quadro descritto, pur formulando, nell’ambito del giudizio civile, l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l’esibizione della documentazione dalla quale andrebbero desunti i dati necessari per la quantificazione dei compensi convenzionali, richiedeva, ai sensi degli artt. 22 ss., L. n. 241 del 1990, l’accesso agli atti afferenti all’andamento delle riscossioni (limitatamente, stando a quanto si deduce dal ricorso, agli avvisi emessi entro il 31 dicembre 2017), segnalando come tale richiesta sia strettamente collegata alla tutela (giurisdizionale) delle proprie ragioni di credito.

2. Costituitosi in giudizio, il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, sostenendo che, a seguito dell’instaurazione del giudizio civile, la richiesta di ostensione degli atti si sarebbe traslata sulla domanda di esibizione, formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sulla quale potrà pronunciarsi esclusivamente il giudice ordinario. In subordine, si afferma che il presente giudizio andrebbe sospeso, nelle more della pronuncia del Tribunale ordinario in ordine alle richieste istruttorie formulate, avanti ad esso, dalla ricorrente.

Osserva, sotto altro profilo, che il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile, perché non sarebbe stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (da individuarsi nel novero dei soggetti che, una volta raggiunti dall’avviso di accertamento, vi abbiano almeno in parte adempiuto) e perché, in ogni caso, la richiesta di accesso risulterebbe generica.

Il ricorso sarebbe inoltre infondato (o piuttosto, carente di interesse) perché la ricorrente avrebbe già svolto in seno al giudizio civile la domanda riconvenzionale finalizzata al recupero dei corrispettivi dovuti, così da attestare la piena conoscenza degli atti oggetto dell’istanza.

3. I rilievi preliminari dell’Amministrazione devono essere complessivamente disattesi, in quanto:

– con riguardo all’eccezione di improcedibilità, va rammentato che “la mera circostanza che la parte di un contenzioso civile possa avvalersi, quale mezzo istruttorio, dell’ordine di esibizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c., in alcun modo la priva del concorrente e parallelo interesse ad esercitare il diritto di accesso ai documenti di fronte al giudice amministrativo” (così T.A.R. Piemonte, Sez. II, n. 15 del 2016);

– le medesime considerazioni possono essere richiamate al fine di respingere la richiesta di sospensione del giudizio, formulata dal Comune ai sensi dell’art. 79 c.p.a. e dell’art. 295 c.p.c., nelle more del vaglio, da parte del Tribunale ordinario, dell’istanza di esibizione di cui all’art. 210 c.p.c., atteso che, per i rilievi sopra esposti, il diritto della parte di conseguire l’accesso alla documentazione amministrativa, previsto e regolato dagli artt. 22, L. n. 241 del 1990 prescinde, quand’anche finalizzato alla tutela della propria posizione soggettiva, dall’avvenuta attivazione della suddetta tutela e dal possibile contestuale svolgimento di richieste istruttorie avanti all’organo giurisdizionale, investito del relativo contenzioso;

– in merito alla mancata notificazione del ricorso ai controinteressati, deve essere osservato che, anche a prescindere dalla manifesta impossibilità per la ricorrente di identificare quei destinatari dell’attività accertatrice che abbiano provveduto al versamento, ancorché parziale, del dovuto, non emergono ragioni di tutela della riservatezza specificamente intestate in capo a soggetti terzi, titolari di un interesse contrapposto all’accoglimento del ricorso, considerato, inoltre, che la richiesta non mira in effetti ad acquisire dati individuali in quanto tali, bensì l’importo complessivo delle riscossioni conseguenti all’emissione degli avvisi di accertamento, e rilevato infine che i suddetti dati ben potrebbero essere divulgati con la garanzia dell’anonimato;

– relativamente alla contestata genericità dell’istanza, va detto che essa (da leggersi anche in relazione all’art. 12 della convenzione, regolatrice dei rapporti tra le parti) determina con precisione l’oggetto dell’ostensione, delimitandola agli accertamenti emessi entro il 31 dicembre 2017, che, in quanto riscossi, consentono di ricavare ed elaborare le somme necessarie per la quantificazione dei corrispettivi;

– in ordine all’attuale conoscenza degli atti, che sarebbe stata comprovata dalla deduzione della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento di tutti i compensi dovuti, deve essere evidenziato che, nel corso del giudizio civile, il credito è stato complessivamente indicato dalla ricorrente soltanto in termini prudenziali ed ipotetici (p. 35 della comparsa di costituzione e risposta; cfr. inoltre la domanda di emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., limitata alle sole somme certe – p. 39) e che il relativo importo potrà essere invece stabilito, come da essa precisato, “nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all’esito dell’esibizione da parte del Comune della ormai nota documentazione attestante l’ammontare delle ulteriori somme riscosse all’esito del giudizio” instaurato, mediante il ricorso ex art. 116 c.p.a., avanti questo Tribunale; sicché non solo la conoscenza degli atti non può essere desunta dal contenuto delle difese svolte nel giudizio civile (cosa che, peraltro, laddove si fosse verificata, avrebbe dato luogo ad una situazione di carenza di interesse, piuttosto che di infondatezza della domanda), ma proprio tali difese semmai dimostrano che permane tuttora l’esigenza di ottenere le informazioni richieste, perché esplicitamente orientate a richiamare gli esiti dell’istanza di accesso e del presente ricorso, con il fine ultimo di poter acquisire al suddetto giudizio civile i dati necessari alla quantificazione del credito azionato.

4. Nel merito il ricorso è fondato.

Osserva il Collegio che, come avallato da costante giurisprudenza, le previsioni dell’art. 59, comma 1, D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice della privacy ) e dell’art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 (in base al quale "deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici") “hanno codificato la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi sulle esigenze di riservatezza, che vanno considerate recessive quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza di difesa di un interesse giuridicamente rilevante” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2151 del 2018).

Nel caso di specie, la ricorrente ha comprovato che la documentazione richiesta risulta necessaria per poter pervenire alla definitiva quantificazione del credito azionato nei confronti del Comune e che i dati contenuti nella suddetta documentazione risultavano peraltro oggetto di comunicazione da parte dell’Ente, a ciò tenuto in forza delle disposizioni dettate, in tema di regolazione dei pagamenti, dall’art. 12 della convenzione stipulata inter partes.

Vanno quindi ritenuti sussistenti i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, proprio perché preordinata a conseguire elementi conoscitivi essenziali ai fini della corretta determinazione del credito dedotto nel giudizio civile, credito il cui accertamento resta tuttavia nella esclusiva sfera di cognizione del giudice investito della relativa controversia, anche in relazione alla rilevanza, a fini della decisione, della documentazione acquisita (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VI, n. 2371 del 2017).

Per contro, non emergono in senso oppositivo eventuali esigenze di riservatezza riferibili alla posizione dei soggetti raggiunti dagli avvisi di accertamento elaborati dalla ricorrente, dovendosi in proposito considerare che se, da un lato, i medesimi dati sarebbero risultati suscettivi di comunicazione alla ricorrente in base al dettato della convenzione (benché la stessa sia stata solo ora colpita dall’azione di nullità intentata dal Comune), dall’altro lato, nulla preclude che gli atti richiesti possano essere divulgati garantendo ugualmente l’anonimato degli interessati ovvero che l’Amministrazione provveda direttamente, come il testo della medesime convenzione parrebbe suggerire, a fornire una quantificazione complessiva delle somme riscosse, così da evitare la divulgazione di dati pertinenti ai soggetti destinatari degli avvisi di accertamento.

Né, da ultimo, al fine di contrastare la richiesta di accesso, potrebbe essere invocato il divieto di ostensione degli atti afferenti ai procedimenti tributari (art. 24, comma 1, lett. b, L. n. 241 del 1990), dovendosi osservare, al di là della dubbia riferibilità della norma alla particolare situazione in esame (nella quale l’accesso è esercitato dalla ricorrente per finalità estranee alla sfera tributaria), che il divieto in questione, secondo giurisprudenza ormai unanime, deve essere ritenuto temporalmente circoscritto alle fasi precedenti alla emissione dell’avviso di accertamento, emissione che, nel caso di specie, risulta senz’altro avvenuta.

5. Il ricorso deve quindi accolto e, per l’effetto, ordinata l’ostensione della documentazione oggetto della richiesta di accesso, formata entro il 31 dicembre 2017, corredata dei dati delle riscossioni, anche se intervenute successivamente a tale data, previo l’oscuramento, se del caso, dei nominativi dei soggetti raggiunti o comunque contemplati dagli atti impositivi e di tutti i dati idonei ad identificarli.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, conseguentemente, ordina al Comune di Duino Aurisina di dare ostensione alla documentazione richiesta dalla ricorrente, nei sensi enunciati in motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se antecedente, dalla notificazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Duino Aurisina a rifondere alla ricorrente, Rete Sociale Tributi Impresa Sociale – Soc. Cooperativa Sociale Onlus, le spese del presente giudizio, che liquida nella misura di € 1.000,00, oltre ad oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Nicola Bardino
        
IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi
        
        
IL SEGRETARIO

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