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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Procedimento amministrativo Numero: 53 | Data di udienza: 25 Gennaio 2019

* AMBIENTE IN GENERE – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3, c. 1 d.lgs. n. 195/2005 – Legittimazione all’accesso più ampia rispetto a quella di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 – Silenzio dell’amministrazione intimata – Non costituisce silenzio significativo – Impugnazione con il rito del silenzio inadempimento.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Abruzzo
Città: Pescara
Data di pubblicazione: 19 Febbraio 2019
Numero: 53
Data di udienza: 25 Gennaio 2019
Presidente: Tramaglini
Estensore: Balloriani


Premassima

* AMBIENTE IN GENERE – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3, c. 1 d.lgs. n. 195/2005 – Legittimazione all’accesso più ampia rispetto a quella di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 – Silenzio dell’amministrazione intimata – Non costituisce silenzio significativo – Impugnazione con il rito del silenzio inadempimento.



Massima

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 19 febbraio 2019, n. 53


AMBIENTE IN GENERE – Accesso alle informazioni ambientali – Art. 3, c. 1 d.lgs. n. 195/2005 – Legittimazione all’accesso più ampia rispetto a quella di cui agli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 – Silenzio dell’amministrazione intimata – Non costituisce silenzio significativo – Impugnazione con il rito del silenzio inadempimento.

Secondo il disposto dell’art. 3, comma 1, del del d.lgs. 195 del 2005 , “l’autorità pubblica rende disponibile… l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, con conseguente legittimazione all’accesso alle informazioni ambientali ben più ampia rispetto a quella all’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; ai sensi dell’articolo 7 del medesimo d.lgs., poi, in caso di mancata risposta nei termini la parte richiedente può agire davanti al GA utilizzando il rito dell’accesso agli atti; tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza, non è prevista dall’articolo 3 comma 2 succitato alcuna ipotesi di silenzio significativo, quindi in caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione intimata la parte deve utilizzare il rito del silenzio inadempimento (Tar Napoli, sentenza 4913 del 2018).

Pres. Tramaglini, Est. Balloriani – Associazione R. (avv.ti Di Matteo, Daniela Terracciano, Vittorina Teofilatto) c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  (Avv. Stato) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ - 19 febbraio 2019, n. 53

SENTENZA

 

TAR ABRUZZO, Pescara, Sez. 1^ – 19 febbraio 2019, n. 53

Pubblicato il 19/02/2019

N. 00053/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2018, proposto da:
Raggio Verde Associazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Matteo, Daniela Terracciano, Vittorina Teofilatto, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Matteo in Giustizia, Pec Registri;

contro

Comune di Chieti non costituito in giudizio;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L’Aquila complesso monumentale di San Domenico;

nei confronti

M.A.T.T.M. non costituito in giudizio;

avverso il silenzio

formatosi sull’istanza di accesso ambientale ex art. 3 d. lgs. 195/2005, inoltrata al Comune resistente in data 12.09.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2019 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l’avvocato dello Stato Anna Buscemi nonchè il procuratore dello Stato Rosa Corciulo per l’amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

– il 12 settembre 2018 la ricorrente ha presentato via pec istanza al Comune resistente tesa ad acquisire le seguenti informazioni: “in che percentuale, la popolazione comunale è servita da rete fognaria; quali sono le misure adottate per estendere la copertura della rete fognaria a tutti gli abitanti del Comune, e i tempi necessari; se la rete fognaria è dotata di depuratore, che tipo di trattamento viene svolto, dove scarica, e la relativa autorizzazione; se la rete fognaria è progettata per evitare tracimazioni e gli effettivi risultati riscontrati; il numero dei campionamenti effettuati sui risultati della depurazione dal Comune nel 2017 e i risultati ottenuti; se le acque reflue e i fanghi derivanti dal trattamento sono riutilizzati, in che percentuale e modo, e se ciò non accade, in tutto o in parte, per quale motivo e quali sono le misure adottate e tempi necessari per conformarsi all’obbligo di riutilizzo”;

– secondo il disposto dell’art. 3, comma 1, del menzionato decreto, “l’autorità pubblica rende disponibile… l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”, con conseguente legittimazione all’accesso alle informazioni ambientali ben più ampia rispetto a quella all’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990; e peraltro nel caso di specie l’Associazione ricorrente ha come scopo proprio la tutela dell’ambiente, così come si evince dallo Statuto in atti (Tar Lazio, 7719 del 2015);

– inoltre quelle richieste sono chiaramente “informazioni ambientali” e l’oggetto della richiesta appare puntualmente specificato e quindi non eccessivamente generico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 195/2005;

– ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del d.lgs. 195 del 2005, “Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l’autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l’informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l’autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano”;

– ai sensi dell’articolo 7 del medesimo d.lgs., poi, in caso di mancata risposta nei termini la parte richiedente può agire davanti al GA utilizzando il rito dell’accesso agli atti; tuttavia come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza non è prevista dall’articolo 3 comma 2 succitato alcuna ipotesi di silenzio significativo, quindi in caso di mancata risposta da parte dell’Amministrazione intimata la parte deve utilizzare il rito del silenzio inadempimento, così come avvenuto nel caso di specie (Tar Napoli, sentenza 4913 del 2018);

– vista la perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, il ricorso appare pertanto fondato;

– le spese possono essere integralmente compensate nei confronti del Ministero resistente, mentre seguono il criterio della soccombenza nei confronti del Comune resistente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune resistente a provvedere in modo espresso sull’istanza della ricorrente entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Massimiliano Balloriani
        
IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglini
        
        
IL SEGRETARIO

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