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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 8697 | Data di udienza: 23 Novembre 2018

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi edilizi in violazioni alle disposizioni in materia antisismica e urbanistica – Effetti del permesso di costruire in sanatoria – Estinzione del reato urbanistico ma non del reato di cui alla disciplina antisismica – Concorso della disciplina urbanistica e sismica – Ordine di demolizione – Revoca – Esclusione – Artt. 36, 44, 94, 95 e 98 d.P.R. n.380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 28 Febbraio 2019
Numero: 8697
Data di udienza: 23 Novembre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: LIBERATI


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi edilizi in violazioni alle disposizioni in materia antisismica e urbanistica – Effetti del permesso di costruire in sanatoria – Estinzione del reato urbanistico ma non del reato di cui alla disciplina antisismica – Concorso della disciplina urbanistica e sismica – Ordine di demolizione – Revoca – Esclusione – Artt. 36, 44, 94, 95 e 98 d.P.R. n.380/2001.



Massima

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2019 (Ud. 23/11/2018), Sentenza n.8697



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Interventi edilizi in violazioni alle disposizioni in materia antisismica e urbanistica – Effetti del permesso di costruire in sanatoria – Estinzione del reato urbanistico ma non del reato di cui alla disciplina antisismica – Concorso della disciplina urbanistica e sismica – Ordine di demolizione – Revoca – Esclusione – Artt. 36, 44, 94, 95 e 98 d.P.R. n.380/2001.
 
In materia urbanistica, la condanna per violazioni alle disposizioni in materia antisismica, come quella di cui all’art. 94 d.P.R. n. 380/2001, non ha carattere solo formale (posto che detta disposizione stabilisce la necessità del preventivo rilascio della autorizzazione scritta da parte del competente ufficio tecnico regionale per gli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche, dunque non attiene a obblighi solo di carattere formale, perché implica un sindacato tecnico sulla realizzabilità delle opere nelle zone sismiche), determina anche ai sensi dell 98 comma 3 d.P.R. 380/2001, la condanna alla demolizione delle opere esegute in difformità dalla norma del capo IV della Parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d.P.R. 380/2001), cioè della normativa tecnica per l’edilizia. Sicché, l’ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica possono concorrere, in quanto sono impartiti nell’esercizio di due distinti poteri, solo potenzialmente concorrenti, e deve essere impartito anche in caso di applicazione della pena su richiesta per violazioni alla disciplina antisismica. Ne consegue, stante l’indipendenza tra le due violazioni e i due ordini di demolizione, che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella). Fattispecie: rigetto del ricorso contro il mancato accoglimento dell’istanza di revoca dell’ordine di demolizione, nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, impartito per violazione di norme antisismiche.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 31/5/2018 – TRIBUNALE DI FOGGIA) Pres. SARNO, Rel. LIBERATI, Ric. Mucedola

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2019 (Ud. 23/11/2018), Sentenza n.8697

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 28/02/2019 (Ud. 23/11/2018), Sentenza n.8697
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Mucedola Giovanni, nato a Lucera;
 
avverso l’ordinanza del 31/5/2018 del Tribunale di Foggia;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 31 maggio 2018 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da Giovanni Mucedola, di revoca dell’ordine di demolizione impartitogli con due sentenze di condanna per reati edilizi pronunciate nei suoi confronti, sulla base del rilievo che il provvedimento di sanatoria dallo stesso ottenuto, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, è produttivo di effetti estintivi solamente in relazione al reato urbanistico addebitato al richiedente, ma non anche in riferimento alle violazioni alla disciplina antisismica allo stesso ascritte, con la conseguente impossibilità di accogliere l’istanza cumulativa di revoca degli ordini di demolizione impartiti con le due sentenze di condanna pronunziate nei confronti dell’imputato.
 
 
2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha prospettato la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione e la violazione di legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) et e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata revoca dell’ordine di demolizione nonostante il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
 
Ha esposto che con sentenza del Tribunale di Foggia del 24 aprile 2013 era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001, e che con la medesima sentenza era stata disposta la demolizione delle opere abusive; con altra sentenza del medesimo Tribunale, del 1 settembre 2014, era stato dichiarato responsabile anche del reato di cui agli artt. 94 e 95 d.P.R. 380/2001, e anche con tale sentenza era stata disposta la demolizione dell’opera abusiva. Il 17 luglio 2017 aveva ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, in relazione alle opere abusive, di cui era stata accertata la conformità agli strumenti urbanistici, sia al momento della loro realizzazione sia alla data del rilascio di tale sanatoria, dunque anche la regolarità sotto il profilo antisismico. 
 
Tale aspetto era già stato oggetto di verifica da parte del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia, che aveva espresso parere favorevole riguardo al rispetto della normativa antisismica, con la conseguente incompatibilità tra l’ordine di demolizione e i successivi provvedimenti amministrativi emessi.
 
 
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso nella sua requisitoria scritta per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando l’ininfluenza del rilascio del permesso di costruire in sanatoria sul permanere delle violazioni alla disciplina antisismica.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
 
 
2. La condanna per violazioni alle disposizioni in materia antisismica che, come quella di cui all’art. 94 d.P.R. 380/2001 addebitata al ricorrente, non abbiano carattere solo formale (posto che detta disposizione stabilisce la necessità del preventivo rilascio della autorizzazione scritta da parte del competente ufficio tecnico regionale per gli interventi edilizi da realizzare in zone sismiche, dunque non attiene a obblighi solo di carattere formale, perché implica un sindacato tecnico sulla realizzabilità delle opere nelle zone sismiche), determina anche ai sensi dell 98 comma 3 d.P.R. 380/2001, la condanna alla demolizione delle opere esegute in difformità dalla norma del capo IV della Parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (d.P.R. 380/2001), cioè della normativa tecnica per l’edilizia (cfr. Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 11/02/2014, De Cesare, Rv. 258899; Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843).
 
L’ordine di demolizione per violazioni urbanistiche e alla disciplina antisismica possono concorrere, in quanto sono impartiti nell’esercizio di due distinti poteri, solo potenzialmente concorrenti (Sez. 3, Ordinanza n. 36995 del 07/07/2011, Trofa, Rv. 251391), e deve essere impartito anche in caso di applicazione della pena su richiesta per violazioni alla disciplina antisismica (Sez. 3, n. 28465 del 30/04/2009, Gallucci, Rv. 244571). Ne consegue, stante l’indipendenza tra le due violazioni e i due ordini di demolizione, che il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212).
 
Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione impartito per violazioni a disposizioni di carattere sostanziale in materia di interventi edilizi in zone sismiche, non essendo intervenuto, oltre al permesso di costruire, che non lo surroga e non lo assorbe, anche un provvedimento di compatibilità antisismica, non sostituito dal mero parere favorevole emesso dal Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio della Regione Puglia, che non surroga l’accertamento di compatibilità antisismica, cosicché non risulta essersi verificato alcun effetto estintivo della violazione alla disciplina in materia antisismica, idonea a consentire di revocare l’ordine di demolizione impartito in relazione ad essa, che quindi è stato confermato, non essendo stata neppure chiesta la sospensione del procedimento di esecuzione, in attesa del completamento di quello amministrativo volto a conseguire l’accertamento di compatibilità antisismica.
 
 
3. Il ricorso in esame deve, dunque, essere respinto a cagione della manifesta infondatezza dell’unico motivo cui è stato affidato.
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00.
 
In applicazione del decreto del Primo Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l’esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 23/11/2018
 
 

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