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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 309 | Data di udienza: 6 Febbraio 2019

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti eccedenti rispetto al quantitativo oggetto di AIA – Curatore fallimentare – Legittimazione passiva – Esclusione – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Piemonte
Città: Torino
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2019
Numero: 309
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Giordano
Estensore: Perilli


Premassima

* RIFIUTI – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti eccedenti rispetto al quantitativo oggetto di AIA – Curatore fallimentare – Legittimazione passiva – Esclusione – Ragioni.



Massima

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 marzo 2019, n. 309


RIFIUTI – Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti eccedenti rispetto al quantitativo oggetto di AIA – Curatore fallimentare – Legittimazione passiva – Esclusione – Ragioni.

Il curatore fallimentare, che non sia stato autorizzato dal Tribunale all’esercizio provvisorio dell’impresa e che non abbia posto in essere autonome condotte colpose attinenti alla cattiva gestione dell’impianto, non può essere destinatario, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze dirette a tutela dell’ambiente per effetto del precedente comportamento del fallito (nella specie, l’amministrazione ordinava l’adozione di tutti gli interventi di messa in sicurezza del sito, tra cui la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti eccedenti rispetto al quantitativo oggetto dell’AIA), fatta salva l’eventualità di una sua responsabilità univoca, chiara ed autonoma implicante un contributo diretto e causale rispetto all’abbandono dei rifiuti. Tale conclusione è suffragata dalla considerazione che egli non è un successore dell’imprenditore dichiarato fallito per cui non si verifica alcun effetto traslativo di diritti e, dunque, nessuna responsabilità per fatti commessi dall’imprenditore fallito in base al principio dell’eiuscommoda eius et incommoda. Il Curatore fallimentare è infatti titolare di un munus publicum che prevede il conferimento di poteri gestori aventi ad oggetto l’amministrazione dei beni del fallito funzionalizzata alla tutela degli interessi del ceto creditorio. Pertanto, a differenza delle ipotesi di successione universale o particolare nei diritti, la sua responsabilità può essere fondata esclusivamente sull’illecito gestorio e non su una relazione con un determinato bene o su una posizione delineata dalla legge.

Pres. Giordano, Est. Perilli – Fallimento E. s.r.l. (avv. Pedace) c. Città Metropolitana di Torino (avv.ti Bugalla e Francesca Massacesi) e altro (n.c.)


Allegato


Titolo Completo

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ - 18 marzo 2019, n. 309

SENTENZA

 

TAR PIEMONTE, Sez. 1^ – 18 marzo 2019, n. 309

Pubblicato il 18/03/2019

N. 00309/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00616/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 616 del 2018, proposto da:
Fallimento Ecoidea Ambiente s.r.l., in persona del curatore fallimentare Roberto Reynaud e dal medesimo in proprio, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefania Pedace, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

contro

Città di Avigliana, in persona del Sindaco pro tempore, non costituita in giudizio;
Città Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicoletta Bugalla e Francesca Massacesi, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ecoidea Tre s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Giuseppe Pistoia, ed Ecoidea Ambiente s.r.l., in persona dell’amministratore unico Eliana Debenedetti, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

– dell’ordinanza ex art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 della Città di Avigliana n. 97 del 28 maggio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali o comunque connessi o coordinati rispetto a quello impugnato, tra cui la determinazione n. 124-10776/2018 del 24 aprile 2018 della Città Metropolitana di Torino, Servizio pianificazione e gestione dei rifiuti, bonifiche e sostenibilità ambientale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino e i relativi allegati;
Viste le memorie e la replica della ricorrente;
Vista la memoria di replica della Città Metropolitana di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per la ricorrente l’avvocato Stefania Pedace e per la Città Metropolitana di Torino l’avvocato Nicoletta Bugalla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società Ecoidea Ambiente a r.l. è stata autorizzata alla installazione di un impianto per l’esercizio dell’attività di stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, in Avigliana, via Avogadro 23, con autorizzazione integrata ambientale (d’ora in avanti A.I.A.) rilasciata dalla Provincia di Torino in data 27 maggio 2013 ed aggiornata in data 7 maggio 2014.

Con sentenza del 15 marzo 2018, n. 72, il Tribunale civile di Torino ha dichiarato il fallimento di Ecoidea Ambiente s.r.l. ed ha nominato Curatore fallimentare il dott. Roberto Reynaud, senza tuttavia autorizzarlo all’esercizio provvisorio dell’impresa.

In data 12 aprile 2018 il curatore fallimentare, con l’intento di collaborare alla messa in sicurezza del sito entro le disponibilità economiche del Fallimento, ha richiesto alla Città di Avigliana, alla Città Metropolitana di Torino e all’A.R.P.A. Piemonte la sospensione parziale delle prescrizioni previste nell’A.I.A., onde poter valutare la possibilità di vendita dello stabilimento.

In data 16 aprile 2018 è stato effettuato un sopralluogo nell’impianto, all’esito del quale la Città Metropolitana di Torino ha individuato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti infiammabili ad altissimo rischio di incendio per cui, con determinazione n. 124-10776/2018 del 24 aprile 2018, ha prescritto alla Curatela fallimentare l’adozione di misure precauzionali urgenti per la gestione dell’impianto, quali la revisione dell’obsoleto sistema di spegnimento degli incendi, la vigilanza sul sito, la rimozione del quantitativo di rifiuti eccedente quello autorizzato, il ripristino delle condizioni di ispezionabilità dei rifiuti ed il loro riposizionamento.

Con il medesimo provvedimento la Città Metropolitana di Torino ha pertanto sospeso l’A.I.A. con riguardo allo stoccaggio di nuovi rifiuti ed ha prescritto alla Curatela l’esercizio delle attività necessarie all’adozione delle misure precauzionali urgenti.

In un incontro tenutosi in data 4 maggio 2018 il Fallimento ha concordato con il Comune di Avigliana un intervento congiunto per la messa in sicurezza del sito, sempre condizionandolo alle disponibilità economiche del Fallimento ed all’autorizzazione del Giudice Delegato.

In data 9 maggio 2018, sulla scorta di una relazione redatta il 7 maggio 2018 dal consulente ambientale nominato dal Fallimento, nella quale venivano posti in evidenza sia l’elevato rischio di infiammabilità di un quantitativo pari al doppio dei rifiuti rispetto a quello autorizzato con l’A.I.A., sia i costi elevati richiesti per la messa in sicurezza del sito, insostenibili per il Fallimento, il Giudice Delegato ha autorizzato il Curatore, ai sensi dell’art. 104 della legge fallimentare, a non acquisire i beni dello stabilimento di via Avogadro, 23.

Il Giudice Delegato ha altresì autorizzato lo scioglimento del contratto di locazione dell’immobile con la proprietaria Ecoidea Tre s.r.l. in liquidazione e la riconsegna dello stesso, avvenuta in data 11 maggio 2018.

Il Curatore fallimentare ha prontamente comunicato il provvedimento del Giudice Delegato alle amministrazioni interessate.

In data 28 maggio 2018 la Città di Avigliana, preso atto della volontà del Fallimento di non acquisire il bene per impossibilità di far fronte allo smaltimento dei rifiuti ivi presenti, ha adottato l’ordinanza contingibile e urgente n. 97 con la quale ha ordinato alla proprietaria dell’impianto Ecoidea Tre s.r.l. in liquidazione, al gestore dell’impianto Ecoidea Ambiente s.r.l. e, “per quanto di competenza, alla curatela nella persona del curatore fallimentare Dott. Roberto Reynaud di ottemperare a tutti gli interventi per la messa in sicurezza del sito secondo quanto previsto dall’AIA” elencando, a titolo non esaustivo, una serie di misure precauzionali ed urgenti, quali la riattivazione della fornitura elettrica e la revisione del sistema antincendio, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti eccedenti rispetto al quantitativo oggetto di autorizzazione ed il ripristino delle condizioni di ispezionabilità degli stessi.

In data 7 giugno 2018 il curatore fallimentare ha avanzato istanza di autotutela per l’annullamento sia delle prescrizioni contenute nella sospensione parziale dell’A.I.A. del 24 aprile 2018 disposta dalla Città Metropolitana di Torino, sia di quelle, in parte coincidenti ed in parte ulteriori, contenute nell’ordinanza n. 97 del 28 maggio 2018 adottata dalla Città di Avigliana.

1.1. Il Fallimento Ecoidea Ambiente s.r.l., con ricorso spedito per la notificazione in data 21 giugno 2018 e notificato alle Amministrazioni intimate il 22 giugno 2018, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 97 del 2018 della Città di Avigliana, oltre alla determinazione presupposta n. 124-10776 del 2018 della Città Metropolitana di Torino, e ne ha chiesto l’annullamento nella parte in cui impone, per quanto di competenza, prescrizioni anche a carico del Fallimento, oltre che a carico del proprietario e del gestore dell’impianto produttivo, per i seguenti motivi:

a) carenza di legittimazione passiva del Fallimento in quanto i rifiuti sono stati prodotti dalla società fallita, che ha esercitato l’attività di stoccaggio sino alla data della dichiarazione di fallimento, e poiché il Tribunale civile di Torino non ha autorizzato l’esercizio provvisorio dell’attività industriale in capo alla Curatela;

b) il Fallimento non può essere considerato responsabile della gestione dei rifiuti perché, oltre a non averli prodotti per non avere mai esercitato l’attività di impresa, non ha contribuito all’aggravamento della pericolosità degli stessi per la sicurezza e per la salute della collettività.

Al contrario il Fallimento si è reso subito collaborativo mediante la richiesta di sospensione parziale dell’A.I.A., fino alla decisione di non acquisire l’impianto tra i beni del fallimento;

c) difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla responsabilità colpevole del Fallimento poiché nell’ordinanza n. 97 del 2018 della Città di Avigliana, nella quale si dà atto della mancata acquisizione dei beni da parte del Fallimento e dello scioglimento del contratto di locazione, con conseguente riconsegna dei locali alla società proprietaria, non viene fatto il minimo accenno al titolo di responsabilità del Curatore fallimentare.

1.2. Con nota del 3 luglio 2018 la Città Metropolitana di Torino, in seguito alla notificazione del presente ricorso ed in considerazione di quanto comunicatole dal curatore fallimentare con nota del 9 maggio 2018, ha ritenuto essere venuti meno i presupposti sui quali il Servizio pianificazione e gestione dei rifiuti, bonifiche e sostenibilità ambientale aveva adottato la determinazione 124-10776 del 24 aprile 2018.

1.3. In data 5 luglio 2018 il Fallimento ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso.

1.4. In data 10 luglio 2018 si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Torino la quale, sulla scorta della predetta nota del 3 luglio 2018, ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

1.5. La Città di Avigliana, alla quale il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituita in giudizio.

1.6. Con ordinanza cautelare n. 389 dell’1 ottobre 2018 questo Collegio ha sospeso gli effetti dell’ordinanza della Città di Avigliana n. 97 del 28 maggio 2018 ritenendo che il Fallimento vantasse un interesse attuale e concreto alla eliminazione degli effetti dell’atto.

1.5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il Collegio ritiene di dover definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, stante l’evidente fondatezza del primo motivo di ricorso.

3. Occorre preliminarmente osservare che la Curatela fallimentare ha impugnato in via principale l’ordinanza contingibile e urgente n. 97 del 28 maggio 2018 della Città di Avigliana mentre ha impugnato la determinazione n. 124-10776 /2018 del 24 aprile 2018 quale atto presupposto richiamato per relationem nell’atto principale.

Pertanto la circostanza che la Città Metropolitana di Torino abbia adottato un atto sostanzialmente equivalente ad una revoca delle prescrizioni dell’A.I.A. contenute nella determinazione n. 124-10776/2018 del 24 aprile 2018, non incide sull’interesse del Fallimento ad ottenere l’elisione degli effetti anche dell’ordinanza contingibile e urgente della Città di Avigliana.

Osserva il Collegio che l’atto presupposto è tale rispetto all’atto principale esclusivamente con riferimento alla tecnica motivazionale adottata da quest’ultimo e che, tuttavia, i due atti restano distinti ed autonomi sia sotto il profilo soggettivo dell’autorità emanante e della relativa competenza, sia sotto il profilo oggettivo del contenuto (le prescrizioni dell’ordinanza n. 97 del 2018, pur richiamando quelle di cui alla determinazione n. 124-10776 del 2018, se ne discostano sia per essere eccedenti, sia per essere atipiche) e del fine che intende perseguire (l’ordinanza della Città di Avigliana si propone di assicurare la messa in sicurezza ambientale dell’immobile mentre la determinazione della Città Metropolitana di Torino è volta a modificare gli effetti dell’A.I.A.).

Per tali ragioni deve essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione della determinazione della Città Metropolitana di Torino in quanto il ricorrente non potrebbe trarre alcun beneficio dall’annullamento della stessa, considerato che i suoi effetti sono stati già sostanzialmente eliminati dalla nota della Città Metropolitana di Torino del 3 luglio 2018.

4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato.

E’ indirizzo consolidato in giurisprudenza quello che nega la legittimazione passiva del Curatore fallimentare che non sia stato autorizzato dal Tribunale all’esercizio provvisorio dell’impresa e che non abbia posto in essere autonome condotte colpose attinenti alla cattiva gestione dell’impianto.

Tale conclusione è suffragata dalla considerazione che egli non è un successore dell’imprenditore dichiarato fallito per cui non si verifica alcun effetto traslativo di diritti e, dunque, nessuna responsabilità per fatti commessi dall’imprenditore fallito in base al principio dell’eiuscommoda eius et incommoda.

Secondo l’orientamento prevalente in giurisprudenza il Curatore fallimentare è titolare di un munus publicum che prevede il conferimento di poteri gestori aventi ad oggetto l’amministrazione dei beni del fallito funzionalizzata alla tutela degli interessi del ceto creditorio.

Pertanto, a differenza delle ipotesi di successione universale o particolare nei diritti, la sua responsabilità può essere fondata esclusivamente sull’illecito gestorio e non su una relazione con un determinato bene o su una posizione delineata dalla legge.

Il Collegio, utilizzando i poteri riconosciutigli dall’articolo 74 del c.p.a., motiva facendo riferimento all’esaustivo precedente conforme del Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2014, n. 3274 per cui il curatore fallimentare non può essere destinatario, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze dirette a tutela dell’ambiente per effetto del precedente comportamento del fallito, fatta salva l’eventualità di una sua responsabilità univoca, chiara ed autonoma implicante un contributo diretto e causale rispetto all’abbandono dei rifiuti.

Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

5. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.

La Città di Avigliana, a mezzo della comunicazione del Curatore fallimentare del 9 maggio 2018, ha appreso che il Giudice delegato lo ha autorizzato a non inventariare i beni dello stabilimento di via Avogadro perché la loro apprensione al Fallimento non è conveniente e che lo stabilimento è rientrato nella disponibilità materiale e giuridica della proprietaria Ecoidea Tre s.r.l..

Nonostante ciò, la Città di Avigliana ha ritenuto di imporre al Curatore fallimentare di adempiere con urgenza ed in via solidale alle prescrizioni, sia pure con l’apposizione della clausola di stile <<per quanto di competenza>>.

La Città di Avigliana ha omesso, tuttavia, di specificare a quale titolo di responsabilità le predette prescrizioni fossero imposte al Curatore fallimentare, risultando il provvedimento impugnato del tutto carente di un riferimento alla gestione dell’impianto da parte dello stesso.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza dell’esercizio del potere da parte della Città di Avigliana si rinviene nella circostanza che, a fronte della comunicazione della mancata acquisizione dei beni al Fallimento e della impossibilità del Curatore di provvedere alla messa in sicurezza dell’impianto, la Città Metropolitana di Torino ha ritenuto di comunicare al ricorrente il superamento delle prescrizioni impostegli con determinazione n. 124 del 24 aprile 2014 mentre la Città di Avigliana non ha ritenuto di considerare superate le prescrizioni, sostanzialmente omogenee, disposte per la messa in sicurezza dell’impianto.

Dunque anche il secondo ed il terzo motivo del ricorso devono essere accolti.

6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l’impugnazione della determinazione n. 124-10776/2018 del 24 aprile 2018, emanata dal Servizio pianificazione e gestione dei rifiuti, bonifiche e sostenibilità ambientale della Città Metropolitana di Torino, mentre deve essere accolto per quanto riguarda l’impugnazione dell’ordinanza adottata dalla Città di Avigliana n. 97 del 28 maggio 2018, della quale deve essere disposto l’annullamento nelle sole parti in cui ordina alla Curatela del Fallimento Ecoidea Ambiente s.r.l., in persona del dottor Roberto Reynaud, di adottare le misure precauzionali ed urgenti per la messa in sicurezza del sito.

7. Le spese, comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano, nei soli confronti della Città di Avigliana, come da dispositivo.

Il comportamento corretto e collaborativo tenuto dalla Città Metropolitana di Torino, sia pure dopo la notificazione del ricorso, induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese del giudizio, comprensive di quelle della fase cautelare.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo dichiara improcedibile nei confronti della Città Metropolitana di Torino;

– lo accoglie nei confronti della Città di Avigliana e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 97 del 28 maggio 2018, nei limiti dell’interesse del ricorrente;

– dispone la compensazione delle spese del giudizio, incluse quelle della fase cautelare, tra il Fallimento Ecoidea Ambiente s.r.l. e la Città Metropolitana di Torino;

– condanna la Città di Avigliana al pagamento delle spese del giudizio in favore del Fallimento Ecoidea Ambiente s.r.l. che liquida, incluse quelle dovute per la fase cautelare, in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente
Flavia Risso, Primo Referendario
Rosanna Perilli, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Rosanna Perilli
        
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
        
        
IL SEGRETARIO
 

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