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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1481 | Data di udienza: 10 Gennaio 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Mancata comunicazione per vizi della notifica – Inesigibilità dell’ordine – Conseguente illegittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e dell’ordine di sgombero dell’immobile abusivo.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 8^
Regione: Campania
Città: Napoli
Data di pubblicazione: 18 Marzo 2019
Numero: 1481
Data di udienza: 10 Gennaio 2019
Presidente: Gaudieri
Estensore: Liguori


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Mancata comunicazione per vizi della notifica – Inesigibilità dell’ordine – Conseguente illegittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e dell’ordine di sgombero dell’immobile abusivo.



Massima

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 18 marzo 2019, n. 1481


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordinanza di demolizione – Mancata comunicazione per vizi della notifica – Inesigibilità dell’ordine – Conseguente illegittimità dell’atto di accertamento dell’inottemperanza e dell’ordine di sgombero dell’immobile abusivo.

La mancata comunicazione al destinatario dell’ordinanza di demolizione (nella specie, per vizi della notifica) non è idonea a incidere sulla legittimità di tale provvedimento, ma soltanto rende inesigibile l’ordine in esso contenuto, in quanto non conosciuto da chi avrebbe dovuto eseguirlo; il che, però, a sua volta, rende invece viziati, e perciò illegittimi (non essendovi stati i necessari atti prodromici), sia il successivo atto di accertamento della mancata spontanea ottemperanza  – perché, non essendo stato conosciuto l’ordine, la demolizione non era esigibile dal privato, cosicché non può configurarsi un inadempimento di questi, e neppure può perciò dirsi verificata alcuna gratuita acquisizione al patrimonio comunale in suo danno – , sia, ancora più a valle, l’ordine di sgombero dell’immobile interessato dalle opere abusive.

Pres. Gaudieri, Est. Liguori – C.A. (avv. Della Morte) c. Comune di Roccamonfina  (avv. Guadagnuolo)


Allegato


Titolo Completo

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ - 18 marzo 2019, n. 1481

SENTENZA

 

TAR CAMPANIA, Napoli, Sez. 8^ – 18 marzo 2019, n. 1481


Pubblicato il 18/03/2019

N. 01481/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1615 dell’anno 2018, proposto da
Comparelli Andrea, rappresentato e difeso dall’avvocato Pietro Ugo Della Morte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via vicinale Cupa San Severino n. 2, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Puorto;


contro

Comune di Roccamonfina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Guadagnuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, via R. De Cesare n. 7;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) della Ordinanza “di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso”, a firma del Sindaco del Comune di Roccamonfina, senza numero, protocollo comunale generale n. 2350 del 14.03.2018, notificata il 15.03.2018;

b) degli atti tutti connessi in preordine e conseguenza, e, in particolare: aa) del verbale di sopralluogo del giorno 06/11/2013; bb) dell’ingiunzione di demolizione n.1 del 21/02/2014; cc) del rapporto di inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione n. 1 del 07/01/2014; dd) del verbale di inadempimento spontaneo all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi di cui all’ingiunzione di demolizione n. 1 del 07/01/2014; ee) della relazione istruttoria relativa al provvedimento impugnato;

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del procedimento di acquisizione gratuita, per difetto dei presupposti di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roccamonfina;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, notificato il 13 aprile 2018 e depositato il successivo 24 aprile, Comparelli Andrea, premesso di essere proprietario di un fabbricato per civile abitazione (nel quale è anche residente) ubicato in Roccamonfina, alla via Monteverde, identificato in catasto al foglio 20, p.lla 5081 su1 e sub 2; e che in data 15.3.2018 gli era stata notificata, a mani della madre convivente, l’ordinanza prot. n. 2350 del 14.3.2018 (con la quale il Sindaco di Roccamonfina, richiamata l’ordinanza n. 1/2014, contenente l’ordine di demolizione di opere abusive; la sentenza n. 2066/17 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna di esso Comparelli; nonché il rapporto della Polizia Municipale di Roccamonfina n. 1264 dell’8.2.2018, di accertamento della mancata spontanea ottemperanza all’ordinanza demolitoria n. 1/2014), ha impugnato, chiedendone l’annullamento, gli atti indicati in epigrafe, nonché ha chiesto dichiararsi l’inefficacia dell’attivato procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere in questione (tra l’altro, sostenendo che non gli sarebbero stati mai notificati i seguenti atti: -l’ordinanza di demolizione n. 1 del 7.1.2014; -il rapporto di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 1 del 7.1.2014; -il verbale di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di all’ingiunzione n. 1 del 7.1.2014).

Nell’occasione, il ricorrente ha proposto le seguenti censure:

A) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE ART. 107 T.U.E.L. – ECCESSO DI POTERE – INCOMPETENZA.

Il Sindaco non avrebbe avuto la competenza per poter emettere la gravata ordinanza, spettando, ai sensi dell’art. 107 del D. L.vo n.267/2000, al competente Dirigente Comunale la responsabilità della vigilanza sul territorio relativamente alle attività urbanistico-edilizie.

Sarebbe spettata, pertanto, solo al Dirigente la competenza all’adozione dei provvedimenti, sia autorizzativi sia repressivi in materia; tra questi compreso, quindi, il grave provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti abusivamente realizzati.

B) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO IN TEMA DI ATTO E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 CARTA COSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO.

Ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001, presupposto del procedimento di acquisizione gratuita dovrebbe essere, innanzi tutto, la valida emissione di una ordinanza di demolizione e/o ripristino dello stato dei luoghi, regolarmente notificata al proprietario dell’immobile, ovvero anche all’autore dell’abuso, se persona diversa; ed altresì che il destinatario della suindicata ordinanza non si sia attivato nei termini assegnati alla relativa esecuzione. Occorrerebbe, inoltre, l’intervenuto accertamento, da parte del competente ufficio comunale, di tale inottemperanza, a mezzo di apposito verbale, obbligatoriamente da notificarsi al proprietario autore dell’abuso. In mancanza di tanto, il procedimento finalizzato alla dichiarazione di “inottemperanza” e il relativo avviso di attivazione del grave provvedimento di acquisizione, ovvero del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, sarebbero insanabilmente illegittimi.

Nel caso di specie, al ricorrente non sarebbero stati notificati gli atti ritenuti presupposti dell’ordinanza sindacale gravata, trovando ciò conferma nella stessa ordinanza, nella quale viene omessa l’indicazione di date e relative modalità con cui sarebbe avvenuta la “ritenuta” notifica dei suindicati atti presupposti del grave provvedimento sindacale impugnato.

La mancata contestuale allegazione, alla gravata ordinanza sindacale, degli atti considerati dal Sindaco presupposti legittimanti la stessa, nonostante la chiara dichiarazione che gli stessi “costituiscono parte integrante” del provvedimento, impedirebbe ogni ulteriore articolazione di attività difensive (riservata, perciò, al momento della piena conoscenza dei detti atti).

C) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE ARTT. 97 CARTA COSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

L’interessato dovrebbe essere messo nelle condizioni di partecipare al procedimento amministrativo attivato, facendo valere il proprio punto di vista nel quadro di una attività di partecipazione collaborativa con la P.A., volta alla migliore e più completa valutazione del contenuto del provvedimento finale; e ciò al fine di evitare di incorrere in travisamenti o violazioni di legge, nonché di limitare eventuali procedure giudiziarie consequenziali.

Il ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, pur nella chiarezza della normativa di riferimento, non sarebbe stato posto nella concreta possibilità di partecipare effettivamente al procedimento attivato, e di poter produrre, pertanto, eventuali memorie illustrative e documenti; di avere preventivamente conoscenza degli atti di riferimento del procedimento; di conoscere il responsabile del procedimento; e, inoltre, di avere la possibilità di prevenire i motivi di contenzioso.

Anche la partecipazione del privato al procedimento che precede atti vincolati ben potrebbe essere di utilità, per rivelare circostanze ed elementi tali da indurre l’Amministrazione dal recedere dall’emanazione di provvedimenti restrittivi.

D) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO IN TEMA DI ATTO E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE ART. 97 CARTA COSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Sussisterebbe anche un difetto di istruttoria ed una violazione del giusto procedimento, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe privo degli obbligatori elementi indicativi della necessaria preventiva istruttoria. Tra l’altro, nella premessa dell’atto impugnato sarebbe stata, significativamente, omessa la circostanza dell’avvenuta rimozione, nei termini, con ripristino della situazione del posto oggetto dell’accertamento, del manufatto in ferro.

E) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO IN TEMA DI ATTO E DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – VIOLAZIONE ARTT. 42 E 97 CARTA COSTITUZIONALE – ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Nella gravata ordinanza sindacale, sarebbe stato solo genericamente riportato l’ordine di sgombero “del manufatto abusivamente realizzato ed ampiamente descritto nell’Ordinanza di demolizione n. 1 del 07/02/2014”, mentre sarebbe stata omessa la necessaria individuazione della limitata area impegnata dal manufatto ritenuto abusivo (sulla ulteriore erronea presunzione dell’avvenuta acquisizione di esso al patrimonio comunale).

In giurisprudenza sarebbe affermato l’obbligo di inserimento, nel provvedimento di acquisizione, della precisa individuazione e consistenza, sia catastale che grafica, delle opere ritenute abusive, oltre alla relativa area di sedime, “nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive”.

Relativamente all’area di sedime qualificata “accessoria”, poi, sarebbe occorso che il provvedimento avesse dato piena e puntuale motivazione in merito, tenuto conto che l’acquisizione di una ulteriore area rispetto a quella interessata dal provvedimento sanzionatorio è una eventualità e non può essere comminata in forma automatica.

Anche in considerazione della mancanza di tali elementi essenziali, prescritti dall’art. 31 comma IV DPR n. 38/2001, il provvedimento sarebbe illegittimo.

Con ordinanza n. 715/2018 del 17 maggio 2018, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’impugnato provvedimento di sgombero, sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che l’impugnazione dell’ordinanza di sgombero-acquisizione prot. n. 2350 del 14.3.2018, a firma del Sindaco del Comune di Roccamonfina, appare assistita da idoneo fumus di fondatezza, quanto meno in riferimento alla censura di incompetenza, spettando effettivamente la relativa competenza al dirigente comunale e non al Sindaco; Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo la sospensione dell’efficacia del suddetto provvedimento;”.

In data 25 maggio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Roccamonfina, contestando la ricevibilità, l’ammissibilità e, comunque, la fondatezza del proposto ricorso; e il successivo 4 dicembre ha depositato una memoria.

Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono oggetto di impugnazione, nella presente sede, gli atti di una procedura sanzionatoria edilizia attivata dal Comune di Roccamonfina nei confronti di Comparelli Andrea, in qualità di proprietario, per l’avvenuta realizzazione, in assenza del necessario permesso di costruire, di una serie di opere in via Monteverde, nel contesto del fabbricato identificato catastalmente al foglio 20, p.lla 5081 sub 1 e 2.

Dette opere sono analiticamente indicate nell’ordinanza di demolizione n. 1/2014 del 7.1.2014, a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune (con le precisazioni che le stesse consistono “nella realizzazione di una struttura a copertura area cortilizia”, e costituiscono volume “quali porticato, ai sensi dell’art. 3 punto 14 del vigente Regolamento Edilizio Comunale”), e così descritte: “1)- struttura portante verticale costituita da n. 8 travi di legno affisse nel terreno delle aiuole ornamentali, per due lati. Funge da struttura portante, per la restante parte, la parete del fabbricato; 2)- la copertura, dotata di n. 2 lucernari, la cui struttura portante realizzata con travi di legno con sovrastante tavolame, rifinita con tegole formato coppi, poggiante per la minore parte sulla parete del fabbricato e per la maggiore parte sulla struttura verticale innanzi descritta al punto 1); 3)- la superficie dell’area cortilizia occupata dalla struttura assomma a circa mq. 76,90, le cui dimensioni da desumersi per due lati, ognuno, di circa mt. 14,90 e per i restanti di circa mt. 5,00, ognuno, pavimentata in parte con calcestruzzo cementizio ed in parte con mattonelle del tipo cotto; 4)- la struttura presenta due diverse altezze, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, in considerazione della copertura, ad unica falda, sfalsata. Tali altezze, una nella parte anteriore di circa mt. 2,25 e nella parte posteriore di circa mt. 4,00, l’altra nella parte anteriore di circa mt. 2,65 e nella parte posteriore di circa mt. 4,50; 5)- la struttura per due lati completamente aperti e per i restanti due lati, questi, in parte aperti ed in parte costituiti dalla parete anteriore del fabbricato che presenta, tale fronte, una risega.”.

In particolare, il ricorrente impugna la “Ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso” prot. n. 0002350 del 14.3.2018, a firma del Sindaco e a lui notificata in data 15.3.2018, nonché gli atti presupposti rispetto a tale provvedimento, ovvero, segnatamente, la già indicata ingiunzione di demolizione n.1 del 7/01/2014; il rapporto di inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione n. 1 del 07/01/2014; il verbale di inadempimento spontaneo all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi di cui all’ingiunzione di demolizione n. 1 del 07/01/2014: nel concludere, infine, insta perché sia riconosciuta l’inefficacia del procedimento di acquisizione gratuita instaurato nei suoi confronti, per difetto dei presupposti di legge.

Così sommariamente inquadrato l’oggetto del contendere, va per prima cosa precisato che l’ordinanza di sgombero da ultimo intervenuta, rappresentando l’atto terminale esecutivo di precedenti provvedimenti di demolizione ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive, costituisce estrinsecazione del potere di vigilanza e di repressione urbanistico-edilizia sul territorio (cfr. TAR Campania-Napoli n. 6137 del 29.12.2017; TAR Campania-Napoli n. 1370 del 6.3.2014; TAR Campania-Salerno n. 1904 dell’8.10.2004), con la conseguenza che la sua adozione – vista la sua riconducibilità ad una attività di concreta gestione amministrativa – esula dalla funzione di indirizzo politico riservata al Sindaco, ed è rimessa invece alla competenza del dirigente (ovvero, nei Comuni sprovvisti di personale con qualifica dirigenziale, dei responsabili degli Uffici o Servizi), ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. g) Decr. Leg.vo 267/2000.

E’, pertanto, fondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce l’incompetenza del Sindaco all’emissione appunto del citato provvedimento di sgombero, perché effettivamente questo avrebbe dovuto essere adottato dal competente dirigente comunale (ai sensi del ricordato art. 107 comma 3 Decr. Leg.vo 267/2000, a mente del quale “sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente:…g)tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale”).

Ulteriori censure, riferibili ai provvedimenti precedentemente emessi, sono incentrate sull’assunto di una mancata rituale comunicazione di questi ultimi all’interessato, il quale, perciò, non ne avrebbe avuto alcuna conoscenza prima della notifica dell’ordinanza di sgombero, in data 15.3.2018.

Il riferimento, in particolare, è alla iniziale ordinanza di demolizione n. 1/2014 del 7.1.2014 e al successivo “verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi” del 16.2.2018 (con cui il responsabile del servizio tecnico del Comune di Roccamonfina, sulla scorta delle risultanze di un sopralluogo dell’8.2.2018, ha formalmente accertato che le opere abusive sanzionate non erano state spontaneamente demolite, con conseguente acquisizione gratuita di esse e della loro area di sedime al patrimonio comunale, ai sensi dell’art. 31 comma 3 DPR 380/2001; e, contestualmente ha precisato come l’area da acquisire fosse di mq. 83,16, facendo riferimento ad una allegata planimetria).

Pervero, va precisato che la vicenda procedimentale in commento presenta ulteriori elementi di specificità, in quanto Comparelli Andrea risulta aver presentato al Comune di Roccamonfina, in data 14.7.2015 (con atto prot. n. 5242/788-UT) domanda di accertamento di conformità (ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001) per le opere in questione, alla quale però l’ente territoriale non ha dato riscontro, lasciando che si formasse un tacito provvedimento di reiezione, ai sensi dell’art. 36 comma 3 DPR 380/2001 (cfr. nota prot. n. 1828 del 3.3.2017 prodotta dal Comune resistente e non contestata); provvedimento tacito avverso il quale non risulta, poi, che il privato abbia opposto gravame in sede giurisdizionale.

Altresì, risulta dagli atti prodotti che, con verbale n. 3 del 23.2.2018, il responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Roccamonfina ha irrogato a Comparelli Andrea “ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001” la sanzione amministrativa di euro 20.000,00, sempre in relazione all’esecuzione delle opere in commento e alla loro mancata spontanea demolizione.

E’ anche da segnalare come l’odierno ricorrente sia stato condannato (con sentenza n. 2066 del 22.5.2017 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in cosa giudicata) in sede penale a mesi 6 di arresto e a €6.500,00 di ammenda, nonché alla demolizione delle opere abusive, per reati connessi appunto all’esecuzione senza titolo delle opere qui in discussione.

Ciò posto, osserva in primo luogo il Tribunale come, effettivamente, l’ordinanza di demolizione n. 1/2014 non risulti essere stata ritualmente comunicata al destinatario. Invero, dalla documentazione prodotta dal Comune di Roccamonfina emerge che, all’epoca (cfr. certificato di residenza storico) il Comparelli risiedeva in Roma, anche se non è stato fornito alcun elemento probatorio in ordine a quale fosse il suo indirizzo. E’ stata allegata soltanto una nota (prot. n. 226 del 13.1.2014), con la quale il messo notificatore del Comune di Roccamonfina chiedeva all’Ufficio Notifiche del Comune di Roma di provvedere alla notifica appunto dell’ordinanza n. 1/2014 al Comparelli, all’indirizzo, indicato come di residenza di costui, di “via Di Cristoforo n. 44 – c.a.p. 00153”: in calce alla prodotta copia dell’ordinanza, tuttavia, la relata datata 21.2.2014 riporta che il notificando sarebbe stato ricercato ad un diverso indirizzo (di “via Di S. Crisogono n. 44”), e che, non essendo stata possibile la consegna, per la notifica in parola il messo comunale avrebbe proceduto ai sensi dell’art. 140 cpc, depositando il plico presso la Casa Comunale, affiggendo avviso di tanto alla porta dell’abitazione, e dando all’interessato notizia di quanto avvenuto, mediante invio della racc. A/R n° 15104746433-4.

Ora, a prescindere dalla evidente incertezza circa quale fosse il giusto indirizzo di residenza del Comparelli, non può non rilevarsi che, comunque, l’effettuata notifica risulta nulla per la mancata allegazione dell’avviso di ritorno della raccomandata inviata dall’ufficiale notificante, in quanto, come stabilito le SS.UU. della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 458 del 13.1.2005, nel caso previsto dall’art. 140 cpc “la notificazione nei confronti del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c.” (cfr. sul punto anche TAR Campania-Napoli n. 1611 del 25.3.2009).

Del pari viziata deve dirsi poi la notifica del successivo “verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi” del 16.2.2018, in quanto, dalla documentazione prodotta dall’ente resistente, emerge la mancanza di una rituale relata di notifica del detto atto, mentre è stata esibita solo una nota con cui il messo notificatore comunicava al responsabile dell’Area Tecnica del Comune come, giunto all’indirizzo del Comparelli di via Monteverde snc in Roccamonfina, non avesse rinvenuto costui, e come la di lui la madre (risultante nel suo stato di famiglia) avesse rifiutato di ricevere il plico, per cui egli “non essendo a conoscenza dell’attuale domicilio del soggetto interessato” avrebbe poi provveduto agli “adempimenti di cui agli artt. 140 e 143 del cpc” (e segue una ulteriore nota del medesimo messo, in cui viene attestata l’avvenuta pubblicazione dell’atto da notificare all’Albo Pretorio comunale on line, dal 23.2.2018 al 10.3.2018, “per irreperibilità ai sensi degli artt. 140 e 143 cpc”). E’ evidente, nel caso di specie, oltre alla palese confusione fatta tra le due diverse peculiari modalità di notifica previste dagli artt. 140 e 143 cpc, come la mancanza di una regolare relata, e quindi della legale possibilità di desumere da questa le attività poste effettivamente in essere dall’ufficiale notificatore, impedisca ogni verifica circa la sussistenza dei presupposti perché legittimamente ci si potesse valere di una (e non certo di entrambe) delle due peculiari forme di notificazione previste dal cpc agli artt. 140 e 143: di qui la qualificabilità della notificazione in parola addirittura come inesistente.

A questo punto, allora, occorre stabilire quali siano le conseguenze dei testé riscontrati vizi di notifica dei citati atti.

Certamente, la mancata comunicazione al destinatario dell’ordinanza di demolizione n. 1/2014 non è idonea a incidere sulla legittimità di tale provvedimento, ma soltanto rende inesigibile l’ordine in esso contenuto (in quanto non conosciuto da chi avrebbe dovuto eseguirlo); il che, però, a sua volta, rende invece viziati, e perciò illegittimi (non essendovi stati i necessari atti prodromici), sia il successivo atto di accertamento della mancata spontanea ottemperanza (perché, non essendo stato conosciuto l’ordine, la demolizione non era esigibile dal privato, cosicché non può configurarsi un inadempimento di questi, e neppure può perciò dirsi verificata alcuna gratuita acquisizione al patrimonio comunale in suo danno), sia, ancora più a valle, l’ordine di sgombero dell’immobile interessato dalle opere abusive.

Diversamente, è infondata la censura con cui l’odierno ricorrente lamenta che non sarebbe stato messo in grado di partecipare ai vari segmenti procedimentali determinativi dell’emissione, prima dell’ordinanza di demolizione n. 1/2014, poi all’accertamento della mancata spontanea ottemperanza alla stessa, e, quindi, all’ordine di sgombero dell’immobile interessato dalle opere abusive. Difatti l’ordinanza di demolizione presenta natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolventesi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell’interessato, per cui la sua adozione non richiede apporti partecipativi di quest’ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell’abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell’originario assetto dei luoghi, viene, comunque, posto in condizione di interloquire con l’amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d’ufficio delle opere abusive. Analogamente, la natura di atto dovuto e vincolato è riconoscibile anche ai successivi provvedimenti citati, di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio (comportante l’acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale), e di sgombero dell’immobile acquisito, tanto più che si tratta di atti costituenti diretta conseguenza, secondo quanto previsto dalla legge, dell’omessa spontanea ottemperanza all’originario ordine di demolizione; per cui l’interessato, essendo ben a conoscenza di quali effetti potrebbe portare il suo comportamento omissivo (e quali meccanismi legali potrebbe attivare), non necessita di alcun previo avviso di avvio dei relativi procedimenti.

Va sottolineato, poi, come, in mancanza di articolazione di ulteriori censure specifiche avverso il suo contenuto, l’ordinanza demolitoria 1/2014 non può dirsi intaccata nella sua legittimità, ancorché, a seguito della presentazione della domanda di sanatoria del 14.7.2015 e della successiva sua reiezione tacita, comunque al Comparelli avrebbe dovuto essere assegnato un nuovo termine per adempiere spontaneamente alla disposta demolizione.

Rimangono da esaminare le ultime due censure articolate in ricorso, entrambe riferite esclusivamente al solo provvedimento di sgombero; e la prima incentrata su un preteso difetto di istruttoria, e la seconda sulla asserita omessa indicazione dell’area da rilasciare.

Entrambe tali censure sono però da disattendere, poiché la prima risulta generica (in quanto con essa non si precisa sotto quale profilo l’istruttoria sarebbe carente, limitandosi il ricorrente a sostenere che “da una semplice lettura del contenuto della sua premessa” il provvedimento sarebbe “privo degli obbligatori elementi indicativi della necessaria preventiva istruttoria”; nonché a lamentare la mancanza di qualsiasi riferimento ad una da lui asserita, ma non provata, “rimozione nei termini, con ripristino della situazione del posto oggetto dell’accertamento, del manufatto in ferro”); mentre la seconda non tiene conto che l’area da rilasciare era stata limitata e precisata (quale “area di sedime dell’opera abusiva pari a mq. 83,16 circa, come da planimetria allegata”) nel precedente “verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi” del 16.2.2018.

Rimangono assorbite (nella valutazione dei provvedimenti conclusivi dei rispettivi procedimenti) le impugnazioni degli ulteriori atti indicati in epigrafe, perché aventi valore esclusivamente endoprocedimentale ed efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dagli organi accertatori (quali il verbale di sopralluogo del giorno 06/11/2013; il rapporto di inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione n. 1 del 07/01/2014; la relazione istruttoria relativa al provvedimento di sgombero); così come nella valutazione in ordine alla legittimità dei provvedimenti rimane assorbita la domanda volta alla declaratoria di inefficacia della disposta acquisizione.

Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti esposti, con conseguente annullamento della Ordinanza “di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso”, a firma del Sindaco del Comune di Roccamonfina, senza numero, protocollo comunale generale n. 2350 del 14.03.2018; e del “verbale di accertamento di inadempienza spontanea all’ordine di demolizione di lavori edili abusivi” del 16.2.2018.

La peculiarità della complessiva vicenda sottoposta al Tribunale, induce a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Comparelli Andrea, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Primo Referendario

L’ESTENSORE
Michelangelo Maria Liguori
        
IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri
        
        
IL SEGRETARIO
 

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