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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 826 | Data di udienza: 6 Febbraio 2019

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZI – Lottizzazione abusiva cartolare – Elementi indiziari – Elencazione normativa non tassativa – Ricorrenza di tutti gli elementi indiziari in concorso tra loro – Non è richiesta – Presenza di uno solo di essi – Sufficienza – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza – Lottizzazione abusiva – Sanabilità o condonabilità alla stregua del singolo abuso edilizio – Esclusione – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Sicilia
Città: Palermo
Data di pubblicazione: 22 Marzo 2019
Numero: 826
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Maisano
Estensore: Mulieri


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZI – Lottizzazione abusiva cartolare – Elementi indiziari – Elencazione normativa non tassativa – Ricorrenza di tutti gli elementi indiziari in concorso tra loro – Non è richiesta – Presenza di uno solo di essi – Sufficienza – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza – Lottizzazione abusiva – Sanabilità o condonabilità alla stregua del singolo abuso edilizio – Esclusione – Ragioni.



Massima

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 22 marzo 2019, n. 826


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZI – Lottizzazione abusiva cartolare – Elementi indiziari – Elencazione normativa non tassativa – Ricorrenza di tutti gli elementi indiziari in concorso tra loro – Non è richiesta – Presenza di uno solo di essi – Sufficienza.

Ai fini della configurazione della lottizzazione abusiva di carattere cartolare o negoziale, il terreno deve essere frazionato in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Questo tipo di lottizzazione si fonda, pertanto, sulla presenza di "elementi indiziari", da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari, descritti con elencazione normativa non tassativa, non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (TAR, Lazio-Roma, sez. II ter, sentenza 15/06/2007 n° 5506; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15/09/2016 n. 2174).
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva cartolare – Buona fede degli acquirenti – Irrilevanza.

La lottizzazione abusiva, nella forma cd. “cartolare” si perfeziona in presenza di taluni indici rivelatori, a prescindere dalla eventuale buona fede degli acquirenti, che può semmai assumere rilievo nei rapporti di natura privatistica tra gli stessi e il loro dante causa (Cons. Stato Sez. VI, 09/10/2018, n. 5805; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 27/09/2017, n. 619).


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Lottizzazione abusiva – Sanabilità o condonabilità alla stregua del singolo abuso edilizio – Esclusione – Ragioni.

La lottizzazione abusiva non è sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio. Invero, i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell’ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, giacché trattasi di differenti tipologie di illecito edilizio, connotate da un diverso grado di illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell’amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così estesa potenzialità lesiva (TAR. Lazio, sez. I, 13 novembre 2012, n. 9281; TAR Toscana, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 393; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4378; Id., sez. III, 1 marzo 2011, n. 1259; Id., sez. VI, 3 dicembre 2010, n. 26787)” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 10-10-2014, n. 5273).

Pres. Maisano, Est. Mulieri – R.M. e altri (avv. Scimemi) c. Comune di Palermo (avv. Bosco)


Allegato


Titolo Completo

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ - 22 marzo 2019, n. 826

SENTENZA

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. 2^ – 22 marzo 2019, n. 826

Pubblicato il 22/03/2019

N. 00826/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2007, proposto da Rinaudo Maria e Montemaggiore Antonio, in proprio e nella qualità di eredi di Montemaggiore Giuseppe, rappresentati e difesi dall’avvocato Valerio Scimemi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Dante n. 55;


contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Calogero Bosco, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Marina n. 39;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Palermo di diniego di sanatoria edilizia n. 50492/30 1237654/06.04.2007/CE/DN, del 20 aprile 2007, notificato in data 2 maggio 2007;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 2 luglio 2007 e depositato il 25 luglio successivo, i ricorrenti, proprietari di un terreno sito nel comune di Palermo, iscritto al foglio 100, particella 1456 (in relazione al quale procedevano al frazionamento n. 298463.1/2001 di detta particella nelle particelle 1468 di mq. 684 e 1469 di mq. 684) hanno impugnato il provvedimento del 20 aprile 2007 con il quale il Comune di Palermo ha denegato loro la concessione in sanatoria relativa all’istanza di sanatoria n. 50492 del 10 dicembre 2004, relativamente all’immobile sito in Palermo, via Casuzze 4, in quanto “l’immobile ricade in lottizzazione abusiva”.

Assumono che:

1) gli originari proprietari, i signori Avanzato Angelo, Avanzato Rosario e Fraccone Salvatore, al frazionamento della particella 1456 del foglio 100 del NCT di Palermo, non avrebbero fatto seguire la realizzazione di opere di urbanizzazione, limitandosi unicamente a trasferire la particella 1469 ai coniugi Montemaggiore: non potrebbe configurarsi una lottizzazione abusiva materiale o negoziale mancando gli elementi che necessitano a configurarla;

2) anche a volere ritenere sussistente la “inequivocità” della lottizzazione abusiva, le opere realizzate dai ricorrenti rientrerebbero, per caratteristiche e dimensioni, tra le opere sanabili ai sensi dell’art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003 e dell’art. 31, comma 1, della L. n. 47/1985: il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo non avendo l’amministrazione dato contezza dell’astratta sanabilità delle opere realizzate dai ricorrenti;

3) i ricorrenti avrebbero acquistato la particella n. 1469 nel pieno affidamento che non vi fosse stata lottizzazione non autorizzata, affidamento derivante tanto dall’intervenuta approvazione comunale dei frazionamenti, quanto dal fatto che non era rinvenibile alcuna opera di urbanizzazione ed infine che al momento dell’acquisto non risultava trascritta alcuna ordinanza sindacale accertante l’esecuzione di lottizzazione non autorizzata.

Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si è costituito il Comune di Palermo.

Alla pubblica udienza di discussione, presenti le parti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.

Giova premettere che la Sez. III di questo Tribunale, con sentenza n. 2174/2016 (nell’ambito del giudizio tra Rinaudo Maria, in proprio e quale erede del marito Montemaggiore Giuseppe e il Comune di Palermo, avente ad oggetto il provvedimento con il quale l’Ufficio Edilizia Privata del predetto Comune, ha ordinato, tra gli altri, alla ricorrente l’immediata sospensione di tutti i lavori edili relativi al lotto di terreno individuato al NCT di Palermo al foglio 100, particella 1469) ha ritenuto sussistere nel caso di specie un’ipotesi di una lottizzazione c.d. “cartolare”.

Con tale sentenza, peraltro non appellata, è stato statuito in particolare, che “Dalla documentazione prodotta in atti si evince, invero, che il provvedimento censurato è conseguente alla complessa attività istruttoria condotta dall’Ufficio edilizia Privata (sulla base degli accertamenti operati dal Nucleo operativo ecologico di Palermo) in forza della quale si evidenziava come l’originaria particella sia stata suddivisa in 7 lotti a scopo edificatorio. Pertanto, differentemente da quanto sostenuto da parte ricorrente, risulta irrilevante la mancanza nel caso che occupa di opere specifiche, poiché si verte nell’ipotesi di una lottizzazione c.d. cartolare. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che ai fini della configurazione della lottizzazione abusiva di carattere cartolare o negoziale, il terreno deve essere frazionato in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio. Questo tipo di lottizzazione si fonda, pertanto, sulla presenza di "elementi indiziari", da cui risulti, in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio del terreno. Tali elementi indiziari – che risultano specificamente accertati nel caso che occupa – (descritti con elencazione normativa non tassativa) non devono però essere presenti tutti in concorso fra di loro, in quanto è sufficiente anche la presenza di uno solo di essi, rilevante e idoneo a far configurare, con margine di plausibile veridicità, la volontà di procedere a lottizzazione (TAR, Lazio-Roma, sez. II ter, sentenza 15/06/2007 n° 5506)” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 15/09/2016 n. 2174).

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi infondata la censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto che non sussisterebbero nel caso di specie i requisiti della lottizzazione abusiva (primo motivo).

Del pari infondata è la censura con la quale i ricorrenti fanno valere la loro buona fede e l’affidamento che non vi fosse stata lottizzazione non autorizzata (terzo motivo), atteso che la lottizzazione abusiva, nella forma cd. “cartolare” si perfeziona in presenza di taluni indici rivelatori, a prescindere dalla eventuale buona fede degli acquirenti, che può semmai assumere rilievo nei rapporti di natura privatistica tra gli stessi e il loro dante causa (Cons. Stato Sez. VI, 09/10/2018, n. 5805; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 27/09/2017, n. 619).

Destituita di fondamento risulta anche la censura con cui i ricorrenti lamentano che l’amministrazione comunale, nel provvedimento impugnato, non avrebbe dato contezza dell’astratta sanabilità delle opere realizzate dai ricorrenti.

Ed invero, secondo condivisibile giurisprudenza, “il condono edilizio non esplica effetti sospensivi sulle sanzioni penali e amministrative dirette a colpire la più grave fattispecie di lottizzazione abusiva ("Non può sostenersi che la lottizzazione abusiva sia sanabile o condonabile alla stregua del singolo abuso edilizio. Invero, i provvedimenti in materia di sanatoria edilizia operano nell’ambito di uno schema procedimentale che prevede interventi, adempimenti e termini specificamente modellati sulla fattispecie della singola costruzione priva di titolo abilitativo, che non può essere pedissequamente trasposta alla diversa fattispecie delle costruzioni realizzate in comprensori abusivamente lottizzati, giacché trattasi di differenti tipologie di illecito edilizio, connotate da un diverso grado di illiceità: la lottizzazione abusiva incide sulla conservazione delle destinazioni impresse dallo strumento urbanistico ad un determinato comprensorio nonché sulla corretta urbanizzazione del territorio ed è suscettibile di condizionare indebitamente le scelte pianificatorie future dell’amministrazione, e quindi appare ledere la prerogativa comunale della programmazione urbanistica, mentre il singolo abuso edilizio non assume una così estesa potenzialità lesiva": TAR. Lazio, sez. I, 13 novembre 2012, n. 9281; TAR Toscana, sez. III, 28 febbraio 2012, n. 393; TAR Campania, Napoli, sez. II, 9 settembre 2011, n. 4378; Id., sez. III, 1 marzo 2011, n. 1259; Id., sez. VI, 3 dicembre 2010, n. 26787)” (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 10-10-2014, n. 5273).

In definitiva, il ricorso si rivela infondato e, pertanto, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Nicola Maisano, Presidente
Giuseppe La Greca, Consigliere
Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Francesco Mulieri
        
IL PRESIDENTE
Nicola Maisano
        
        
IL SEGRETARIO

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