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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico, Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale Numero: 12264 | Data di udienza: 11 Dicembre 2018

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Fertirrigazione su terreni in condizioni non idonei all’utilizzo agronomico – Violazione delle prescrizioni – Mancata tenuta dei registri di fertirrigazione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione degli effluenti derivanti dall’attività di allevamento – Art. 137 c.14 d.lgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Fatto contestato mutato nei suoi elementi essenziali – Verifica del giudice – Garanzia dei diritti di difesa – Nozione di "fatto" – Effetti dell’inammissibilità del ricorso per cassazione e art. 129 c.p.p. – Giurisprudenza – Cause di non punibilità a norma – Prescrizione del reato – Rilievi e preclusioni. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 20 Marzo 2019
Numero: 12264
Data di udienza: 11 Dicembre 2018
Presidente: CERVADORO
Estensore: GAI


Premassima

ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Fertirrigazione su terreni in condizioni non idonei all’utilizzo agronomico – Violazione delle prescrizioni – Mancata tenuta dei registri di fertirrigazione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione degli effluenti derivanti dall’attività di allevamento – Art. 137 c.14 d.lgs n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Fatto contestato mutato nei suoi elementi essenziali – Verifica del giudice – Garanzia dei diritti di difesa – Nozione di "fatto" – Effetti dell’inammissibilità del ricorso per cassazione e art. 129 c.p.p. – Giurisprudenza – Cause di non punibilità a norma – Prescrizione del reato – Rilievi e preclusioni. 



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 11/12/2018), Sentenza n.12264
 
  
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Fertirrigazione su terreni in condizioni non idonei per l’utilizzo agronomico – Violazione delle prescrizioni – Mancata tenuta dei registri di fertirrigazione – AGRICOLTURA E ZOOTECNIA – Utilizzazione degli effluenti derivanti dall’attività di allevamento – Art. 137 c.14 d.lgs n. 152/2006.
 
Integra il reato di cui all’art. 137 comma 14 del d.lgs n. 152 del 2006 la condotta, in specie con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dell’utilizzazione degli effluenti derivanti dall’attività di allevamento, senza rispettare le procedure previste, in particolare le prescrizioni contenute nel d.m. 07/04/2006 e negli atti regionali di attuazione, impiegando per la pratica di fertirrigazione terreni in condizioni non idonee per l’utilizzo agronomico degli effluenti dell’allevamento. Nella specie, l’imputato è stato condannato per un fatto (violazione delle prescrizioni previste per l’attività di fertirrigazione per mancata tenuta dei registri) contestato nel capo di imputazione e previsto dalla fattispecie di cui all’art. 137 comma 14 d.lgs n. 152/2006. 
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Principio di correlazione tra accusa e sentenza – Fatto contestato mutato nei suoi elementi essenziali – Verifica del giudice – Garanzia dei diritti di difesa – Nozione di "fatto".
 
L’indagine se sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato è mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato, deve essere volta ad accertare la violazione del principio suddetto e non può esaurirsi nel raffronto tra contestazione e sentenza, poiché si verte in materia di garanzia dei diritti di difesa. Inoltre poiché il "fatto" va definito come l’accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell’imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un’alterazione radicale della fattispecie ritenuta in sentenza nel senso di una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quella contestata. Ed ancora per fatto diverso deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Effetti dell’inammissibilità del ricorso per cassazione e art. 129 c.p.p. – Giurisprudenza – Cause di non punibilità a norma – Prescrizione del reato – Rilievi e preclusioni.
 
Un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p." cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella).
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 13/02/2018 – TRIBUNALE DI POTENZA) Pres. CERVADORO, Rel. GAI, Ric. Bochicchio 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 11/12/2018), Sentenza n.12264

SENTENZA

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 20/03/2019 (Ud. 11/12/2018), Sentenza n.12264

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Bochicchio Rocco, nato a Filiano;
 
avverso la sentenza del 13/02/2018 del Tribunale di Potenza;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
 
udito per l’imputato l’avv. Verrastro in sost. avv. Napolitano che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2018, il Tribunale di Potenza ha condannato Rocco Bochicchio, alla pena di € 1.000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 137 comma 14 del d.lgs n. 152 del 2006, perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di proprietario dell’Azienda zootecnica Bochicchio Rocco, utilizzava gli effluenti derivanti dall’attività di allevamento, senza rispettare le procedure previste, in particolare le prescrizioni contenute del d.m. 07/04/2006 e nella D.C.R. Basilicata n. 293 del 17/07/2007, avendo utilizzato per la pratica di fertirrigazione terreni in condizioni non idonee per l’utilizzo agronomico degli effluenti dell’allevamento. In Filiano il 19/02/2013.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione e ne ha chiesto l’annullamento deducendo:
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all’art. 522 cod.proc.pen. e nullità della sentenza per condanna per fatto diverso.
 
Il Tribunale di Potenza avrebbe condannato il ricorrente per l’irregolare tenuta dei registri aziendali per la fertirrigazione, laddove la contestazione mossa era quella di utilizzazione di terreni non idonei alla pratica agronomica della fertirrigazione.
 
Da cui la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
 
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla manifesta illogicità della motivazione nella misura in cui avrebbe condannato il ricorrente per l’omessa tenuta del registro aziendale per l’anno 2013, fatto commesso il 19/02/2013, quando il registro per l’utilizzazione agronomica degli effluenti non poteva essere stato ancora redatto.
 
– Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione della legge penale di cui all’art. 137 comma 14 del d.lgs n. 152 del 2006 che sanziona unicamente la condotta di chi effettua l’utilizzazione di effluenti di allevamento al di fuori dell’art. 112 del medesimo decreto o non ottemperi al divieto o all’ordine di sospensione di tale pratica, ma non la mancata esibizione dei registri, condotta che non sarebbe ricompresa nella fattispecie normativa.
 
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è manifestamente infondato in forza delle considerazioni esposte e va, pertanto, dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
 
 
5. Come è noto sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato è mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 6346 del 9/11/2012, Domizi e altri, Rv. 254888). Ne consegue che l’indagine deve essere volta ad accertare la violazione del principio suddetto e non può esaurirsi nel raffronto tra contestazione e sentenza, poiché si verte in materia di garanzia dei diritti di difesa. Inoltre poiché il "fatto" va definito come l’accadimento di ordine naturale, che viene trasfuso nell’imputazione che ne descrive le circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, da cui vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un’alterazione radicale della fattispecie ritenuta in sentenza nel senso di una radicale trasformazione della fattispecie concreta rispetto a quella contestata. Ed ancora per fatto diverso deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, Tonietti, Rv. 256861 – 01).
 
 
6.- Nel caso in esame, l’imputato è stato condannato perché, a seguito di controllo ambientale presso la sua azienda agricola, nel febbraio 2013, era emerso che costui aveva praticato la fertirrigazione sui terreni ma non aveva documentato lo spandimento dei liquami; in particolare non aveva esibito il registro di fertirrigazione la cui tenuta e compilazione è obbligatoria, documentazione necessaria per dimostrare su quali appezzamenti di terrene era avvenuto lo spandimento dei liquami e la modalità con cui era stata effettuata l’operazione di spandimento negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.
 
Nei confronti del ricorrente, era stata esercitata l’azione penale per il reato di cui all’art. 137, comma 14 d.lgs n. 152 del 2006, per avere utilizzato "gli effluenti derivanti dall’attività di allevamento, senza rispettare le procedure previste, in particolare le prescrizioni contenute del d.m. 07/04/2006 e nella D.C.R. Basilicata n. 293 del 17/07/2007, avendo utilizzato per la pratica di fertirrigazione terreni in condizioni non idonee per l’utilizzo agronomico degli effluenti dell’allevamento".
 
L’art. 137, comma 14 del d.lgs n. 152 del 20016, stabilisce l’applicazione della sanzione penale per l’effettuazione dell’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all’art. 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure in caso di inottemperanza al divieto o all’ordine di sospensione dell’attività e, infine, per l’utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente. All’imputato era stato contestato di avere utilizzato "gli effluenti derivanti dall’attività di allevamento, senza rispettare le procedure previste, in particolare le prescrizioni contenute del d.m. 07/04/2006 e nella D.C.R. Basilicata n. 293 del 17/07/2007", ovvero la tenuta dei registri come previsto dalle citate fonti normative; rispetto a tale contestazione ha esercitato il diritto di difesa ed è stato condannato per tale condotta.
 
Orbene risulta all’evidenza che tra la condotta contestata, pur obiettivamente lessicalmente ambigua in quanto contenente anche il riferimento dell’utilizzo di terreni non idonei alla fertirrigazione, ed in riferimento la quale il ricorrente ha esercitato il diritto di difesa, e quella ritenuta in sentenza c’è correlazione.
 
Consegue che alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e conseguente nullità della sentenza è ravvisabile. L’imputato è stato condannato per un fatto (violazione delle prescrizioni previste per l’attività di fertirrigazione per mancata tenuta dei registri) contestato nel capo di imputazione e previsto dalla fattispecie di cui all’art. 137 comma 14 cit. Dunque, manifestamente infondati sono il primo e terzo motivo di ricorso.
 
 
7.- Allo stesso modo è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. L’imputato è stato condannato con riferimento alla mancata tenuta dei registri per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, a seguito di accertamento del febbraio 2013 e, dunque, per condotte antecedenti al momento dell’accertamento.
 
 
8.- Il Collegio rileva che la prescrizione è maturata in epoca successiva alla deliberazione della sentenza impugnata (19/02/2018). Peraltro, va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p." (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119).
 
 
9.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso l’11/12/2018
 

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