* DIRITTO DELL’ENERGIA – Cd. Deposito fiscale – Nozione – Art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. n. 504/1995 – Distinzione tra stabilimenti di produzione, depositi fiscali soprasoglia e depositi fiscali sottosoglia – Ricorrenza dei requisiti alternativi di cui all’art. 23, c. 4 d.lgs. n. 504/1995 – Estensione strumentale dell’attività esercitata dal deposito principale.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 2^
Regione: Liguria
Città: Genova
Data di pubblicazione: 1 Aprile 2019
Numero: 294
Data di udienza: 6 Febbraio 2019
Presidente: Pupilella
Estensore: Morbelli
Premassima
* DIRITTO DELL’ENERGIA – Cd. Deposito fiscale – Nozione – Art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. n. 504/1995 – Distinzione tra stabilimenti di produzione, depositi fiscali soprasoglia e depositi fiscali sottosoglia – Ricorrenza dei requisiti alternativi di cui all’art. 23, c. 4 d.lgs. n. 504/1995 – Estensione strumentale dell’attività esercitata dal deposito principale.
Massima
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 1 aprile 2019, n. 294
DIRITTO DELL’ENERGIA – Cd. Deposito fiscale – Nozione – Art. 1, c. 2, lett. e) d.lgs. n. 504/1995 – Distinzione tra stabilimenti di produzione, depositi fiscali soprasoglia e depositi fiscali sottosoglia – Ricorrenza dei requisiti alternativi di cui all’art. 23, c. 4 d.lgs. n. 504/1995 – Estensione strumentale dell’attività esercitata dal deposito principale.
Il deposito fiscale è definito dall’art. 1, comma 2 lett. e) d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 come: “l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria”. Il successivo art. 23 d.lgs. 504/95, sostituito dall’art. 1, lett. e), comma 535, l. 11 dicembre 2016 n. 232 distingue tra gli stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui ai commi 1 e 2, per i quali è previsto un regime di autorizzazione semplificato, i depositi fiscali cd soprasoglia, cioè quelli di capacità superiore a 400 metri cubi di petrolio liquefatto e 10000 metri cubi di altri prodotti, per i quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al ricorrere di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, e i depositi fiscali cd sottosoglia, di capacità inferiore a quelle di cui sopra, per i quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al ricorrere dei requisiti alternativi di cui all’art. 23 c. 4 d.lgs. 504/1995. In particolare, affinché sia autorizzata la gestione in regime di deposito fiscale sottosoglia è necessaria la ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: “a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio; b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.” La circolare n. 14/D/2017 precisa poi il contenuto di tale requisito: “la condizione di cui alla lett. b) racchiude il caso in cui l’impianto ha una gestione vincolata dal ruolo di propaggine di un deposito fiscale in attività. Per i depositi ricadenti nella lett. b), come sopra anticipato, le necessità operative e di approvvigionamento sono ricomprese nello scopo ausiliario rivestito. Ricade quindi in tale previsione il deposito che ha un legame di accessorietà con altro deposito fiscale principale, strumentale al soddisfacimento dell’operatività di quest’ultimo (tipicamente, deposito prevalentemente adibito ad estensione dello stoccaggio di una raffineria o di un impianto petrolchimico); assicura un effettivo collegamento territoriale con il deposito fiscale principale, comprovato dalla sua vicinanza fisico-spaziale; appartiene allo stesso gruppo societario titolare del deposito fiscale principale. Il deposito sottosoglia deve cioè costituire un’estensione strumentale all’attività esercitata dal deposito principale; estensione concretizzantesi nell’asservimento funzionale a quest’ultimo, e non viceversa.
Pres. Pupilella, Est. Morbelli – X. s.r.l. (avv.ti Cocchi e Sbandi) c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane (Avv. Stato)
Allegato
Titolo Completo
TAR LIGURIA, Sez. 2^ - 1 aprile 2019, n. 294SENTENZA
TAR LIGURIA, Sez. 2^ – 1 aprile 2019, n. 294
Pubblicato il 01/04/2019
N. 00294/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2018, proposto da:
Xcel Petrolium S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Ettore Sbandi, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Cocchi in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura dello Stato di Genova presso cui è domiciliato in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento prot. RV 40376 in data 31/8/2018, avente ad oggetto “istanza rilascio autorizzazione per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici della società XP XCEL PETROLIUM S.r.l. sito in Via S. Quirico 55 Genova in regime di deposito fiscale” di diniego sulla istanza in riferimento, nonché di tutti gli atti del procedimento, nessuno escluso
nonché
per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno derivante alla ricorrente dal provvedimento impugnato in principalità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Agenzia delle Dogane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento prot. RV 40376 del 31/8/2018, avente ad oggetto il diniego di rilascio dell’autorizzazione per la gestione del deposito commerciale di prodotti energetici della società XP XCEL PETROLIUM S.r.l. in regime di deposito fiscale.
La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto che la vicenda per cui è causa trae origine dalla presentazione, in data 9/2/2018, da parte della Società Xp Xcel Petrolium S.r.l. all’Agenzia delle Dogane di Genova, dell’istanza per il rilascio di licenza di deposito fiscale di olii minerali per il suo deposito commerciale sito in Genova sito in Via S. Quirico 55.
L’istanza, presentata ai sensi dell’art. 23, comma 4, lett. b) D. Lgs. 504/1995, ha descritto il rapporto strutturale e funzionale con il vicino deposito Sigemi.
In particolare, è stata allegata la possibilità per quest’ultimo di estrarre, dal deposito Xcel, carburante a mezzo di autobotti.
In sede di attività istruttoria, la Società ricorrente ha affermato di effettuare operazioni di fornitura di carburante esenti da imposta o ad imposta agevolata nonché attività di deposito fiscale ancillare e propedeutica a quella di un deposito fiscale maggiore gestito dalla società Sigemi; attività entrambe esercitabili in regime di sospensione da accisa.
L’Agenzia delle Dogane, con il provvedimento impugnato, ha respinto l’istanza sulla scorta della motivazione secondo la quale il deposito commerciale Xcel Petrolium non avrebbe soddisfatto i requisiti di cui alle Circolari n. 14/D/2017 e n. 16/D/2006 per l’ubicazione dell’impianto in un territorio ove sono presenti altri depositi fiscali.
Inoltre, non sarebbe stato dimostrato il soddisfacimento delle esigenze operative del deposito madre Sigemi S.r.l. attraverso Xcel Petrolium, ossia la strumentalità di XCEL nei confronti di Sigemi.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di gravame:
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 10 L 241/1990 e seguenti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e/o ingiustizia. Sviamento di potere, in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato le controdeduzioni allegate da parte ricorrente in sede di istruttoria procedimentale;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 3 e 4 D. Lgs. n. 504/1990 in relazione all’art. 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Manifesta illogicità ed ingiustizia. Sviamento di potere, in quanto l’Amministrazione avrebbe travisato, ritenendoli erroneamente insussistenti, i due presupposti di cui al citato art. 23 (da un lato, l’estrazione in regime sospensivo di prodotti per un ammontare pari almeno al 30% del totale delle estrazioni, e, dall’altro lato, il carattere ancillare del deposito fiscale rispetto al deposito “madre”). In particolare, per quanto riguarda il primo requisito, la Società ricorrente ha affermato di essere impossibilitata a fornire prodotti in esenzione d’accisa o ad accisa agevolata ad un prezzo competitivo; per quanto riguarda il requisito inerente all’ancillarità del deposito Excel, il medesimo sarebbe confermato dal fatto che la distanza dal deposito Sigemi – minore rispetto agli altri depositi fiscali -comporterebbe minori oneri economici di trasporto delle merci;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, comma 4, lett. b) D. LGS. 504/1995. Eccesso di potere per falsità dei presupposti e/o travisamento. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Ingiustizia grave e manifesta. Sviamento, in quanto l’Amministrazione avrebbe omesso ogni valutazione del materiale istruttorio asseritamente comprovante l’ancillarità di Xcel;
violazione e/o falsa applicazione delle norme sopra richiamate ed eccesso di potere sotto i medesimi profili. Sviamento di potere, in quanto sussisterebbero le ragioni economiche atte a legittimare l’esenzione da accisa per operazioni di miscelazione di biodiesel e gasolio non realizzabili mediante il deposito commerciale.
È stata formulata altresì domanda di risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza dell’illegittimità del diniego.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è rivolto avverso il provvedimento di diniego di rilascio dell’autorizzazione alla gestione del deposito commerciale di prodotti energetici della società Xp Xcel Petrolium S.r.l. in regime di deposito fiscale.
Il ricorso non è fondato.
Il deposito fiscale è definito dall’art. 1, comma 2 lett. e) d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 come: “l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria”.
Il successivo art. 23 d.lgs. 504/95, sostituito dall’art. 1, lett. e), comma 535, l. 11 dicembre 2016 n. 232 prevede la disciplina del deposito fiscale di prodotti energetici.
A tal riguardo la disciplina distingue tra gli stabilimenti di produzione di prodotti sottoposti ad accisa di cui ai commi 1 e 2, per i quali è previsto un regime di autorizzazione semplificato, i depositi fiscali cd soprasoglia, cioè quelli di capacità superiore a 400 metri cubi di petrolio liquefatto e 10000 metri cubi di altri prodotti, per i quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al ricorrere di effettive necessità operative e di approvvigionamento dell’impianto, e i depositi fiscali cd sottosoglia, di capacità inferiore a quelle di cui sopra, per i quali il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al ricorrere dei requisiti alternativi di cui all’art. 23 c. 4 d.lgs. 504/1995.
In particolare, affinché sia autorizzata la gestione in regime di deposito fiscale, sottosoglia è necessaria la ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni:
“a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all’Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.”
Nel caso di specie, trattandosi di deposito fiscale sottosoglia, occorre verificare se ricorra almeno uno dei requisiti sopra menzionati.
Tanto premesso, in relazione al primo requisito si osserva che la Società ricorrente non ha né allegato né provato la fornitura di almeno il 30% dei prodotti in esenzione da accisa o ad accisa agevolata.
In particolare la ricorrente ha documentato solo la sussistenza di un contratto per la fornitura di 6000 tonnellate annue di gasolio in regime di sospensione di imposta a fronte di una media annua di introduzione nel deposito di 104 613 tonnellate.
La ricorrente evidenzia bensì la difficoltà e l’onerosità di rifornire i clienti operando dal proprio deposito fiscale di Livorno. E, tuttavia, ciò non integra il requisito previsto dalla norma che impone il raggiungimento di una soglia percentuale anteriormente al rilascio dell’autorizzazione e quale requisito per il rilascio dell’autorizzazione dell’esercizio del deposito fiscale.
Relativamente al secondo requisito normativo, vale a dire la qualificazione dell’autorizzando deposito fiscale sottosoglia in termini di propaggine di un deposito fiscale soprasoglia appartenente alla stessa Società che deve essere ancillare a deposito madre, ovvero, in caso di diversa titolarità dei due depositi, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del deposito soprasoglia il Collegio osserva quanto segue.
Il contenuto di tale requisito viene precisamente descritto dalla Circolare n. 14/D/2017 ove, alle pagine 5-6, si legge che “La condizione di cui alla lett. b) racchiude il caso in cui l’impianto ha una gestione vincolata dal ruolo di propaggine di un deposito fiscale in attività. Per i depositi ricadenti nella lett. b), come sopra anticipato, le necessità operative e di approvvigionamento sono ricomprese nello scopo ausiliario rivestito.
In particolare, ricade in tale previsione il deposito che:
– ha un legame di accessorietà con altro deposito fiscale principale, strumentale al soddisfacimento dell’operatività di quest’ultimo (tipicamente, deposito prevalentemente adibito ad estensione dello stoccaggio di una raffineria o di un impianto petrolchimico);
– assicura un effettivo collegamento territoriale con il deposito fiscale principale, comprovato dalla sua vicinanza fisico-spaziale;
– appartiene allo stesso gruppo societario titolare del deposito fiscale principale”.
Con tale Circolare, l’Agenzia delle Dogane ha identificato i ruoli che devono assumere rispettivamente la Società principale e la Società sottosoglia al fine dell’ottenimento da parte di quest’ultima dell’autorizzazione alla gestione del deposito fiscale.
In particolare, il deposito sottosoglia deve costituire un’estensione strumentale all’attività esercitata dal deposito principale; estensione concretizzantesi nell’asservimento funzionale a quest’ultimo, e non viceversa.
Nel caso di specie quindi, affinché Xcel possa essere legittimamente titolare della licenza richiesta, essa stessa deve costituire propaggine del deposito principale, soprasoglia, Sigemi.
Ciò che non si realizza nella fattispecie in esame.
Ed invero, dalla documentazione in atti emerge che Sigemi opera sul mercato quale sede di stoccaggio per una serie di operatori economici tra i quali l’attuale ricorrente. È quest’ultima, pertanto, ad avvalersi della Società Sigemi e non il contrario come invece prescritto dall’art. 23 c. 4 lett. B) d.lgs. 504/95.
La documentazione in atti rende evidente come il deposito soprasoglia Sigemi svolga attività di deposito e custodia per conto delle seguenti compagnie Eni, Ip, Q8, Xcel, Tamoil (lettera Xcel 23 maggio 2018 doc n.8 prod. ricorrente 31 ottobre 2018).
La ricorrente mediante conto deposito stocca il proprio prodotto presso il deposito Sigemi, che poi viene successivamente prelevato secondo le esigenze e le tempistiche dell’attività della ricorrente. Ne consegue che, contrariamente, a quanto richiesto dalla normativa di cui si è dato conto, Sigemi si configura quale accessorio e ancillare rispetto al deposito della ricorrente.
A fronte di simile quadro fattuale la richiesta da parte della Amministrazione di una dichiarazione scritta della SIGEMI in ordine alla ancillarità del deposito di cui è chiesta l’autorizzazione, lungi dal porsi in posizione negativa nei confronti della ricorrente, come sostenuto in ricorso, deve, invece, essere correttamente qualificata come il tentativo da parte dell’Amministrazione di superare, mediante la responsabilizzazione dei protagonisti della vicenda, l’assenza di ancillarità che emergeva dalla documentazione prodotta.
Di talché l’insussistenza anche del secondo requisito normativamente previsto.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra emerge l’infondatezza dei motivi dedotti a sostegno del gravame.
Il primo motivo è infondato atteso che la ricorrente non ha dimostrato, neppure in questa sede, la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 23, comma 4, d.lgs. 504/95.
Il secondo ed il terzo motivo si appalesano parimenti infondati alla luce di quanto espresso sopra. Non risulta che il deposito ed in generale l’attività della ricorrente sia ancillare al deposito e alla attività della società Sigemi quanto piuttosto il contrario.
Anche l’ultimo motivo non è fondato.
Le ragioni economiche relative alla miscelazione del biodiesel addotte a giustificazione dell’istanza non integrano le ipotesi tipizzate contemplate dalla norma per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del deposito fiscale.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate stante la particolare complessità anche fattuale della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore
Angelo Vitali, Consigliere
L’ESTENSORE
Luca Morbelli
IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella
IL SEGRETARIO