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Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 296 | Data di udienza: 19 Dicembre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione dell’obbligo formale di trasmissione della dichiarazione di fine lavori – Decadenza del titolo edilizio – Inconfigurabilità – Ragioni.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 1^
Regione: Lombardia
Città: Brescia
Data di pubblicazione: 1 Aprile 2019
Numero: 296
Data di udienza: 19 Dicembre 2018
Presidente: Politi
Estensore: Pedron


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione dell’obbligo formale di trasmissione della dichiarazione di fine lavori – Decadenza del titolo edilizio – Inconfigurabilità – Ragioni.



Massima

 

TAR LOMBARDIA,  Brescia, Sez. 1^ – 1 aprile 2019, n. 296


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazione dell’obbligo formale di trasmissione della dichiarazione di fine lavori – Decadenza del titolo edilizio – Inconfigurabilità – Ragioni.

La mancata trasmissione della dichiarazione di fine lavori, ove le opere siano state eseguite tempestivamente, non provoca la decadenza del titolo edilizio, essendo quest’ultima collegata esclusivamente all’inerzia nell’esecuzione dei lavori. È infatti la situazione sostanziale (rinuncia tacita all’edificazione) la causa della perdita del titolo edilizio, non la violazione dell’obbligo formale di comunicazione una volta che il diritto edificatorio sia stato utilizzato.

Pres. Politi, Est. Pedron – M.P. (avv. Cambedda) c.  Comune di Trescore Cremasco (avv.ti Ferraris, Robaldo e Massone)


Allegato


Titolo Completo

TAR LOMBARDIA, Brescia, Sez. 1^ - 1 aprile 2019, n. 296

SENTENZA

 

TAR LOMBARDIA,  Brescia, Sez. 1^ – 1 aprile 2019, n. 296

Pubblicato il 01/04/2019

N. 00296/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01242/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1242 del 2016, proposto da
MICHELE PELETTI, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Cambedda, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suddetto legale in Brescia, via Zima 2/4;

contro

COMUNE TRESCORE CREMASCO, rappresentato e difeso dagli avv. Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Anteo Massone, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

nei confronti

ATTILIO CARIONI, non costituitosi in giudizio;

per l’annullamento

– del provvedimento del responsabile del procedimento di data 11 luglio 2016, con il quale è stata dichiarata la decadenza del permesso di costruire n. 827/2012 del 26 ottobre 2012, relativo all’ampliamento di una stalla e di una porcilaia esistenti;

– del provvedimento del responsabile del procedimento di data 28 luglio 2016, con il quale è stato confermato il precedente provvedimento;

– con domanda di risarcimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trescore Cremasco;
Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2018 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha ottenuto dal Comune di Trescore Cremasco il permesso di costruire n. 827/2012 del 26 ottobre 2012, relativo all’ampliamento di una stalla e di una porcilaia esistenti.

2. Con provvedimento del responsabile del procedimento di data 11 luglio 2016 è stata dichiarata la decadenza del suddetto titolo edilizio ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, in quanto non è stata presentata nel termine triennale la dichiarazione di fine lavori. La decisione è stata confermata con provvedimento del responsabile del procedimento di data 28 luglio 2016.

3. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue: (i) violazione del diritto di difesa, a causa dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento; (ii) travisamento, in quanto l’unica parte del progetto non eseguita tempestivamente è la tettoia, che però il ricorrente non ha più interesse a realizzare. Oltre all’annullamento degli atti impugnati, è stato chiesto il risarcimento del danno.

4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Questo TAR, con ordinanza n. 65 del 30 gennaio 2017, ha parzialmente accolto la domanda cautelare, sulla base delle seguenti osservazioni:

(a) i provvedimenti impugnati costituiscono oggetto anche di un diverso ricorso (n. 1161/2016), ma per un profilo completamente diverso, ossia l’apposizione di una condizione sospensiva al permesso di costruire n. 856/2016 del 28 giugno 2016, riguardante una nuova abitazione destinata ai dipendenti dell’azienda agricola. La possibilità di suddividere in parti perfettamente autonome i provvedimenti impugnati due volte consente di ritenere ammissibile il presente ricorso;

(b) per quanto riguarda il permesso di costruire n. 827/2012, il ricorrente ha chiarito la tempistica dei lavori attraverso la relazione dell’ing. Ferdinando Bonaldi di data 8 settembre 2016. Nella suddetta relazione si afferma che i lavori sono stati eseguiti tra novembre 2012 e settembre 2013, come confermato dalle date di alcune fatture riguardanti la fornitura di calcestruzzo e di prefabbricati per le vasche dei liquami. La presenza delle nuove vasche è attestata anche nel programma operativo aziendale del 2014;

(c) come precisato nel ricorso, peraltro, è rimasta ineseguita la parte del progetto riguardante la tettoia, in quanto è venuto meno l’interesse a realizzare tale struttura;

(d) questi elementi sono sufficienti a far presumere l’esecuzione tempestiva delle opere principali. La mancata trasmissione della dichiarazione di fine lavori non provoca la decadenza del titolo edilizio, essendo quest’ultima collegata esclusivamente all’inerzia nell’esecuzione dei lavori. È infatti la situazione sostanziale (rinuncia tacita all’edificazione) la causa della perdita del titolo edilizio, non la violazione dell’obbligo formale di comunicazione una volta che il diritto edificatorio sia stato utilizzato;

(e) nello specifico, quindi, la decadenza del titolo edilizio è solo parziale, ossia riferita alla tettoia non realizzata.

6. Il responsabile dell’Area Edilizia Privata, con provvedimento del 28 settembre 2017, ha annullato in autotutela la decadenza del permesso di costruire n. 827/2012, aderendo alla tesi esposta dal TAR nell’ordinanza cautelare n. 65/2017. Al ricorrente è stato chiesto di presentare una variante in riduzione, per far risultare formalmente attraverso apposite tavole grafiche lo stato dei luoghi alla conclusione dei lavori.

7. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per la parte impugnatoria.

8. Per quanto riguarda invece la domanda di risarcimento, su cui il ricorrente insiste anche con l’ultima memoria depositata il 29 novembre 2018, deve essere adottata una pronuncia di reiezione. La dichiarazione di decadenza del permesso di costruire relativo all’ampliamento della stalla e della porcilaia, benché illegittima, come rilevato in sede cautelare, non ha provocato l’interruzione o il rallentamento dell’attività produttiva. Lo stesso ricorrente, attraverso la relazione dell’ing. Bonaldi, ha dichiarato che le strutture realizzate sulla base del titolo edilizio oggetto della dichiarazione di decadenza sono state integrate nel programma operativo aziendale già a partire dal 2014. Non vi è quindi la prova di una perdita economica.

9. La rinuncia alla realizzazione della tettoia è una libera scelta del ricorrente. L’invito degli uffici comunali a regolarizzare la pratica edilizia con le tavole grafiche dello stato dei luoghi in esito ai lavori è una prassi amministrativa corretta, che consente di collegare esattamente il titolo edilizio alle opere realizzate sulla base dello stesso.

10. La particolarità della vicenda, che vede la soccombenza virtuale del Comune sulla domanda di annullamento e la reiezione della domanda di risarcimento, consente la compensazione delle spese di giudizio.

11. Poiché la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha riconosciuto tale beneficio al ricorrente (10 dicembre 2016), è necessario liquidare il relativo importo, che, tenendo conto delle indicazioni esposte nell’art. 9 del DM 20 luglio 2012 n. 140, può essere fissato in € 3.500, oltre agli oneri di legge. Deve essere rimborsato anche il contributo unificato, di cui il ricorrente ha chiesto la restituzione dopo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (3 aprile 2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando:

(a) dichiara improcedibile il ricorso per la parte impugnatoria;

(b) respinge la domanda di risarcimento;

(c) compensa le spese di giudizio;

(d) liquida a favore del ricorrente, a titolo di patrocinio a spese dello Stato, l’importo di € 3.500, oltre agli oneri di legge, e dispone il rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Stefano Tenca, Consigliere

L’ESTENSORE
Mauro Pedron
        
IL PRESIDENTE
Roberto Politi
        
        
IL SEGRETARIO

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